TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
TURISTICA REGIONALE
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina
l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della
Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi
interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le
seguenti funzioni:
a)
programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche,
anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti
dell’organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione
in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta
turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta
turistica presenti sul territorio regionale;
c)
organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle
statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni
concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema
statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;
d) istituzione
dell’Osservatorio regionale sul turismo nell’ambito del sistema informativo
regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda
turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e)
realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente
nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici,
con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per le attività di
programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia
di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte
l’Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell’UPI,
dell’ANCI e dell’UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore
turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall’Assessore regionale al
turismo.
Art. 3
(Programmi regionali)
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, con cadenza
triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione
turistica nel quale sono indicati:
a. gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati
della domanda in Italia e all’estero;
b. le risorse comunitarie, statali e regionali che si
prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale,
entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, approva
il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale,
la cui realizzazione è affidata all’Agenzia regionale del turismo (ARET),
prevista dall’articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che
presentino specifici progetti finalizzati allo
sviluppo del turismo locale.
3. Ai fini della
predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici
incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri
enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.
4. Entro trenta giorni
dalla data di approvazione del bilancio regionale dell’anno di riferimento, la
Giunta delibera l’assegnazione all’ARET delle risorse vincolate da destinarsi
specificatamente:
a. alla realizzazione dei progetti di intervento previsti
dal piano annuale di promozione turistica locale;
b. al funzionamento dell’ARET.
TITOLO
II
NORME
REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135
Art. 4
(Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale)
1. La Regione Puglia
persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale
considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale
del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni
collettive e tra popoli diversi.
2. La Giunta regionale,
entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 135/2001, con
regolamento dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta
legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 5
(Sistemi turistici locali)
1. La Regione,
nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi
turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o
associati, al fine di favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le
politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello
sviluppo economico.
2. La Giunta regionale, con apposito
regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti
di sviluppo dei sistemi
turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di
cofinanziamento dell’offerta turistica istituito presso il Ministero
dell’industria e con riferimento alle seguenti finalità:
a. sostenere attività e processi di aggregazione e di
integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile
e di affiliazione;
b. attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
c. sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di
informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 135/2001;
d. sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche
con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare
riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e
di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del
prodotto turistico locale;
e. promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in
Italia e all’estero.
TITOLO
III
AGENZIA
REGIONALE DEL TURISMO (ARET)
Art. 6
(Organizzazione dell’ARET)
1. Con decreto del Presidente
della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l’ARET quale organismo
tecnico operativo e strumentale della Regione.
2. L’ARET ha personalità
giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la
promozione turistica locale, dotata di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica.
3. La gestione finanziaria
dell’ARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con
l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. L’organizzazione, il
funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento
adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto
all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo.
Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei
principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.
Art. 7
(Compiti dell’ARET)
1. L’ARET svolge
attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del
territorio regionale.
2. In particolare
l’ARET:
a. realizza progetti promozionali su incarico della Regione
o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti
integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni
culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale
e regionale;
b. mediante accordi di programma, adottati ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, provvede
all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di
IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n.23;
c. svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per
la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da
altri soggetti pubblici e privati;
d. svolge attività di assistenza a favore degli operatori
turistici locali;
e. raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite
dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l’offerta
turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
f. svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti
operando in conformità a quanto stabilito dall’articolo 6;
g. collabora con l’Assessorato regionale al turismo al fine
della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo
quanto stabilito dall’articolo 4;
h. provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce
e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle
previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n.29;
i. provvede all’istituzione e tenuta dell’Albo regionale
delle associazioni turistiche pro loco e quant’altro stabilito dalla legge
regionale 11 maggio 1990, n.27;
j. esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su
tutte le attività turistiche;
k. provvede all’accertamento dei requisiti di idoneità per
l’abilitazione all’attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e
aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;
l. provvede alla gestione della banca dati del Centro
servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre
Regioni;
m. provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla
Regione.
Art.8
(Organi dell’ARET)
1. Sono organi
dell’ARET:
a. il Direttore generale;
b. il Collegio sindacale.
Art.9
(Il Direttore generale)
1. Il Direttore
generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della medesima adottata su proposta dell’Assessore al turismo. Il
Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in
possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea;
b. attività di direzione in enti o aziende di medie o di
grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci
anni.
2. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli
amministratori e i dipendenti regionali.
3. L’incarico del
Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da
contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l’espletamento di tale
servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso
contratto.
4. Il Direttore
generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARET, assume la
rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua
attività.
5. Al Direttore
generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.
Art.10
(Il Collegio sindacale)
1. Il Collegio
sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo, tra coloro
che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
2. Il Collegio
sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia
entro e non oltre dieci giorni dalla
nomina di cui al comma 1.
3. I sindaci durano in
carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi.
Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.
4. Il Collegio
sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione
economica e finanziaria dell’ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla
Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore al turismo, apposite relazioni
annuali sull’attività svolta.
5. Il Collegio si
riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio
possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e
in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del
Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali sono
stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza
giustificato motivo.
Art.11
(Controllo sugli atti dell’ARET)
1. Il controllo sugli
atti dell’ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge
regionale 22 giugno 1994, n.22 in materia di controllo sugli atti degli enti
strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore
regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul
funzionamento dell’ARET.
Art. 12
(Finanziamenti)
1. La dotazione
finanziaria dell’ARET è determinata da:
a. apposito
stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione
al piano di attività assegnato;
b. proventi
derivanti dall’attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
c. donazioni e
lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati
all’Agenzia;
d.
finanziamenti ottenuti per l’esecuzione di programmi di ricerca proposti da
enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie di competenza
dell’ARET.
TITOLO
IV
SOPPRESSIONE DELLE
AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
Art. 13
(Soppressione delle Aziende di promozione turistica di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)
1. Le Aziende di
promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell’articolo 7 della l.r.
23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l’applicazione delle norme
del codice civile.
2. Il Direttore
generale dell’ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro
nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di
liquidazione. Successivamente all’approvazione dei piani di liquidazione e
della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con
decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle
Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai
sensi dell’articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali
dell’ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale
dell’Agenzia, d’intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma
istitutivi.
4. Sono istituiti
altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli
stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al
comma 3.
5. Gli IAT dei comuni
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento
tra gli IAT delle rispettive
province.
Art. 14
(Assegnazione beni all’ARET)
1. I beni immobili e le
attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di
proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale
può concedere in comodato all’ARET, per le finalità della presente legge, i
beni residuati alla liquidazione delle APT.
Art. 15
(Personale)
1. Il personale di
ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all’articolo
26, comma 2, della l.r.23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell’ARET,
definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello
adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale
trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento nonché l’anzianità già maturata all’atto del
trasferimento.
3. Lo stato giuridico e
il trattamento economico del personale dell’ARET è disciplinato dalla legge
regionale 4 febbraio 1997, n.7 e sue successive modifiche e integrazioni,
nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti
pubblici da essa dipendenti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E FINALI
Art. 16
(Norme finanziarie)
1. All’onere annuo derivante
dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90 (lire 1
miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento previsto
al capitolo di spesa n.4310.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione.
Art.17
(Abrogazione)
1. La l.r. 23/1996
avente ad oggetto "Riordinamento dell’amministrazione turistica regionale
in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n.217", è
abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’insediamento del
Direttore generale dell’ARET.
Data a Bari, addì 11 febbraio 2002