Art. 1
(Concorso regionale maggiori oneri)
1. La
Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001
dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli
autoferrotramvieri di cui all’accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti
della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall’impegno di pari importo
assunto sul capitolo n.552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.
2. Il concorso
regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto
quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico
delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27
novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l’intera quota, sulla
base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio,
alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza
regionale riconosciuti “minimi” ai sensi della vigente legislazione, con
esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10
novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli
enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva
competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.
3. Resta a carico degli
enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli
autoservizi pubblici di linee di loro competenza.
Art.2
(Arrotondamento prezzi titoli di viaggio)
1.
Il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 25
marzo 1999, n.13 è sostituito dal seguente:
“1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei
servizi interurbani di trasporti pubblici regionali locali (TPRL) sono
calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza
della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al
minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall’effettivo
percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a
fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di
dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno
a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono
arrotondati, per eccesso o per difetto, ai dieci centesimi di euro fino
all’importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all’importo di
venticinque euro e all’euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi
dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA”.
2. La
base tariffaria chilometrica minima di cui all’articolo 28, comma 1, della l.r.
13/99 è espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.
3. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 18
della l.r. 32/2001.
Data a Bari,
addì 25 giugno 2002