TITOLO I
AMBITI E GESTIONE
ART. 1
(AMBITI
TERRITORIALI)
1.
Al fine della realizzazione dei servizi e della
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti
territoriali previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328 corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei
distretti socio-sanitari della Puglia come determinati in attuazione
dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
ART. 2
(GESTIONE
ASSOCIATA)
1.
La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è
esercitata dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2.
I comuni di minore dimensione demografica, definiti ai
sensi dell'articolo 3, appartenenti allo stesso ambito distrettuale determinano
la forma di gestione attribuendo l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali
a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio circoscrizionale
o, in mancanza, a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.
I comuni non rientranti nella previsione dell'articolo
3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente
delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.lgs 267/2000 aventi
sede legale nel territorio di competenza.
ART. 3
(COMUNI DI MINORE
DIMENSIONE DEMOGRAFICA)
1.
Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del
2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni
socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti
alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere
individuata la forma di gestione.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
sentita la Conferenza Regione-enti locali, la Giunta regionale individua, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs 267/2000, per gli ambiti
distrettuali inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con
specifico regolamento.
3.
Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino
all'approvazione delle forma di gestione da parte dei comuni.
ART. 4
(INCENTIVAZIONE
DELLE FORME ASSOCIATE)
1.
Il Piano socio-assistenziale determina le risorse
aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni
con minore dimensione demografica e individua le forme d'incentivazione per la
gestione associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000.
TITOLO II
DISCIPLINA
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 5
(CONFERIMENTO
PATRIMONIO E PERSONALE)
1.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura
assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall'ex Ente "Gioventù
italiana" e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975,
n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per l'esercizio delle
attività assistenziali.
2.
Al personale regionale in servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre
2000, n. 22.
ART. 6
(NORMA DI
RACCORDO)
1.
Sino all'emanazione della legge regionale di riordino
dei servizi sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali
esercitano le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti
gli organi regionali dagli organi comunali e provinciali.
2.
La Giunta regionale regolamenta l'attività di verifica
per il controllo dell'efficacia ed efficienza dei servizi sul territorio,
disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di
qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle
leggi e dei regolamenti.
3.
Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali
sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a
essere iscritte e in particolare:
a)
albo delle strutture regionali per anziani di cui alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 49;
b)
albo delle strutture per minori previsto dal
regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1;
c)
registro regionale delle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
d)
registro regionale delle associazioni dio promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non
osservano la prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e,
in caso di reiterata inosservanza, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di
cui al comma 2.
4.
Competono alle province gli interventi in materia di
assistenza scolastica e di istruzione ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge
18 marzo 1993, n. 67.
ART. 7
(UTILIZZO RISORSE
E CRITERI DI FINANZIAMENTO)
1.
Per la gestione delle strutture conferite ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la
Regione assegna ai comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli
stanziamenti dei singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale
2002, area d'intervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base
9.2 - Servizi sociali.
2.
Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali,
istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo
le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.
17.
3.
Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla regione, fatte salve le
specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di
spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati
dal piano regionale socio-assistenziale.
4.
Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della
riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di
informazione, è posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione
una quota non superiore al due per cento delle risorse assegnate dal Fondo
nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive
della giunta regionale.
5.
Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti
connessi all'attuazione della riforma e per la predisposizione del piano
regionale socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e
privati particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in
conformità delle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.
6.
I comuni, singoli o associati, possono destinare agli
oneri di cui al comma 4 una percentuale non superiore all'uno per cento delle
risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3.
7.
Per le competenze già esercitate dalle province le
medesime provvedono, con le modalità definite nell'ambito della Conferenza
permanente Regione-autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale
n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei
rispettivi bilanci con riferimento all'ultimo esercizio finanziario precedente
al trasferimento delle competenze.
ART. 8
1.
I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per
la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di
telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza
minorile, sino all'esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti
ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la
data del 30 novembre 2002.
2.
I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono
tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia
conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione
dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di
finanziamento.
3.
In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma
2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini
del provvedimento di concessione.
4.
Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti
dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.
5.
Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 36 della
legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è differito al 31 dicembre 2002.
6.
Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al
comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
ART. 9
(NORMA
FINANZIARIA)
1.
Per l'anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente
legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'area di intervento dei
servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai
capitoli 781030 "Contributi regionali per interventi in favore dei minori
(l.r. 11 febbraio 1999, n. 10)", 781035 "Spese e/o trasferimenti ai
comuni per il funzionamento delle case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei
Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (l. 649/78, legge 18 novembre
1975, n. 764 e l.r. 30 dicembre 1994, n. 37)", 781075 "Trasferimenti
alle aziende USL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di
trapianto (l.r. 25 settembre 1996 e successive modificazioni e
integrazioni)", 782010 "Spese di gestione della casa di riposo dei
profughi di Bari (l.r. 4 maggio 1979, n. 28)", 783035 "Trasferimento
alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (l.r. 7 settembre
1987, n. 26)", 784010 "Fondo globale per i servizi
socio-assistenziali (art. 11 l.r. 17 aprile 1990, n. 11)", 784018
"Contributi alle IPAB (l.r. 28 novembre 1983, n. 20)", 784020
"Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
(l.r. 11 gennaio 1994, n. 2)", previo adeguamento delle declaratorie alle
disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e
con le risorse di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2000.
2.
Per gli anni successivi si farà fronte con gli
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.
Data a Bari,
addì 12 luglio 2002