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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2002
Numero
15
Data
07/08/2002
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Riforma della formazione professionale
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

FINALITA’, SOGGETTI E SERVIZI

 

Art.1

(Finalità)

 

1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all’orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà regionale.

 

Art. 2

(Destinatari)

 

1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.

 

2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell’ambito di specifici programmi.

 

3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l’inserimento professionale nel mondo produttivo.

 

Art. 3

(Offerta di formazione)

 

1. La Regione, sentite le Province, al fine di orientare l’organizzazione del sistema formativo e dell’orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l’organizzazione dell’offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d’area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

 

2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:

 

a) all’attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti

 

b) abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

 

c) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;

 

c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti svantaggiati, alla promozione dell’integrazione sociale e delle pari opportunità, ai fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica, all’inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati di lunga durata;

 

d) al miglioramento dell’occupabilità e dell’adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all’apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;

 

e) alla promozione territoriale, in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare riferimento:

 

1)                  ai progetti integrati di sviluppo territoriale o settoriale;

2)                  alla promozione di iniziative locali e di patti territoriali per l’occupazione, ai contratti d’area e ai programmi di distretto;

3)                  ai programmi comunitari per lo sviluppo dell’occupazione, nell’ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;

 

f) all’integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l’assolvimento dell’obbligo di frequenza in attività formative;

 

g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;

 

h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:

 

1)      ai bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all’esercizio di specifiche attività;

 

2)      a modalità particolari di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi, piani di inserimento professionale;

 

3)      ad azioni di partenariato transregionale, per la valorizzazione e l’arricchimento delle esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;

 

4)      ad attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all’integrazione nell’Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

 

3. La Regione attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi nell’ambito della formazione tecnico-professionale superiore.

 

Art. 4

(Servizi di orientamento)

 

1. La Regione, di concerto con le Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l’altra della vita, favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.

 

2. La Regione a tal fine promuove l’attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.

 

Art. 5

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

 

1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell’offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

 

2. All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:

 

a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;

 

b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche;

 

c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire l’evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;

 

d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell’occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio.

 

3. Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell’INPS, dell’ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente qualificati.

 

Art. 6

(Azioni di supporto)

 

1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di rendere all’utenza un servizio sempre più fruibile ed efficace, promuove iniziative di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica e di garanzia del diritto alla formazione.

 

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

 

Art. 7

(Principi per il conferimento delle funzioni)

 

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all’introduzione di innovazioni nel sistema formativo.

 

2. La Regione, nell’elaborazione delle politiche di sviluppo dell’economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l’occupazione, a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

 

3. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull’attività compiuta.

 

Art. 8

(Funzioni delle Province)

 

1. Le Province concorrono, con le modalità di cui all’articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell’attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.

 

2. Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative:

 

a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell’ambito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;

 

b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per l’affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;

 

c) all’attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l’erogazione dei finanziamenti assegnati;

 

d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;

 

e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall’Assessorato regionale alla formazione professionale;

 

f) alla verifica amministrativo-contabile e al riscontro dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività formative svolte sul territorio;

 

g) all’autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente finanziate, nell’ambito delle direttive emanate dall’Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione e vigilanza.

 

Art. 9

(Agenzie per la formazione e l’orientamento professionale)

 

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una “Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale”, ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 10

(Mediateca provinciale)

 

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.

 

2.Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1 solo con risorse proprie.

 

Art. 11

(Modalità per l’attivazione del processo di conferimento delle funzioni)

 

1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.

 

2. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.

 

Art. 12

(Beni mobili e immobili per l’esercizio delle funzioni)

 

1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all’esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 22/2000.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d’intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.

 

3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.

 

4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l’accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.

 

Art. 13

(Assegnazione di personale per l’esercizio delle funzioni)

 

1. Il conferimento alle Province di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta l’assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 22/2000.

 

2. Restano salvi gli effetti determinati dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n.32; conseguentemente il personale ex CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e verrà utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

 

Art. 14

(Coordinamento con le Province nell’esercizio delle funzioni)

 

1. E’ istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per l’attuazione della presente legge.

 

2. Fanno parte della Conferenza permanente l’Assessore regionale alla  formazione professionale e gli Assessori alla formazione professionale delle Province.

 

3. La Conferenza monitora  e valuta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a procedure, modalità e tempi.

 

4. La Conferenza è convocata dall’Assessore regionale alla formazione professionale, che la presiede, o su richiesta di almeno due Province.

 

Art. 15

(Potere sostitutivo)

 

1. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure previste all’articolo 14 della l.r.  22/2000.

 

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE

 

Art. 16

(Funzioni)

 

1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell’orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e  in raccordo con i servizi dell’impiego.

 

2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.

 

3. Sono riservati a tal fine alla Regione:

 

a) i rapporti e le intese con l’Unione europea;

 

b) il concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;

 

c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;

 

d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;

 

e) la programmazione, sentite le Province, dell’offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l’Unione europea per quelle da essa cofinanziate;

 

f) la programmazione, sentite le Province e il sistema scolastico e universitario, dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;

 

g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;

 

h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati;

 

i) la definizione degli standards formativi.

 

4. La Regione svolge ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:

 

a) l’attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentalità, individuati con specifici atti di programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di vigilanza e controllo;

 

b) la definizione delle modalità per la certificazione e per l’accreditamento delle strutture formative e la gestione dell’elenco regionale delle strutture accreditate.

 

Art. 17

(Rapporti con le imprese)

 

1. Per l’attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stages e tirocinio, la Regione e le Province promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.

 

2. A integrazione delle attività di formazione, nelle strutture del sistema di formazione professionale, la Regione e le Province favoriscono le esperienze aziendali di stages e di tirocinio svolte durante o a conclusione dei percorsi formativi degli allievi dei corsi di formazione professionale.

 

Art. 18

(Rapporti con la scuola)

 

1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:

 

a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

 

b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;

 

c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell’istruzione e della formazione;

 

d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;

 

e) l’integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;

 

f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento in impresa;

 

g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per l’apprendistato;

 

h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di moduli  formativi per alunni delle scuole, all’interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

 

Art. 19

(Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti)

 

1. La Regione, sentite le Province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e l'Università con l’obiettivo di:

 

a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;

 

b) favorire l’equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell’Unione europea;

 

c) promuovere lo sviluppo della formazione d’eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati a laureati.

 

2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all’estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.

 

3. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per raggiungere la sede di realizzazione del corso.

 

4. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonchè di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

5. La Regione stipula altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236, apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che frequentino corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.

 

Art. 20

(Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione)

 

1. Al fine di concorrere a realizzare l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione, l’Assessorato regionale alla formazione indice, annualmente, una Conferenza regionale, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell’istruzione e della formazione.

 

2. Alla Conferenza regionale parteciperanno, congiuntamente, la Commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Art. 21

(Programmazione)

 

1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il metodo della programmazione, con le procedure d’attuazione e di meccanismi previsti dalle fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.

 

Art. 22

(Affidamento delle attività)

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale è determinato attraverso periodici avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Regione, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sentite le Province, che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, concorrono alla valutazione dei progetti attraverso opportuni meccanismi valutativi da inserirsi all’interno dei bandi, garantendo i principi di trasparenza e di imparzialità ai sensi della legge 241/1990 e verificando la rispondenza delle proposte alla programmazione dei rispettivi territori provinciali.

 

2. Per interventi fortemente innovativi a carattere sperimentale o per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza sociale, qualora le specifiche norme di gestione lo consentano, la Regione può procedere all’affidamento diretto alle università o a istituti di ricerca e/o sperimentazione pubblici, in considerazione delle caratteristiche possedute dai soggetti attuatori rispetto alle attività da effettuare.

 

3. L’affidamento delle attività di formazione e orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.

 

Art. 23

(Organismi attuatori)

 

1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

 

a) enti pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;

 

b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;

 

c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso le stesse;

 

d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;

 

e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all’articolo 9.

 

2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:

 

a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;

 

b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull’utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;

 

c) applichino per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell’attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

 

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.

 

5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L’organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l’inosservanza.

 

Art. 24

(Accreditamento delle strutture formative)

 

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l’accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.

 

2. L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

 

3. Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.

 

Art. 25

(Elenco regionale delle strutture accreditate)

 

1. E’ istituito, presso il Settore formazione professionale, l’elenco regionale delle sedi operative accreditate per lo svolgimento delle attività formative.

 

2. L’iscrizione all’albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.

 

TITOLO V

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

 

Art. 26

(Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo)

 

1. La Regione persegue il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione, l’occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul territorio, nonché di sostenere l’iniziativa imprenditoriale in chiave di sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.

 

Art. 27

(Carta dei servizi)

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta della qualità dei servizi e dei diritti/doveri degli utenti dei servizi di orientamento e formazione professionale, cui devono conformarsi, a pena di decadenza, gli enti e altri organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività.

 

Art. 28

(Libretto formativo del cittadino)

 

1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all’atto della prima iscrizione a un corso di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene registrato l’itinerario formativo.

 

2. Il modello del libretto è definito con provvedimento della Giunta regionale.

 

Art. 29

(Accertamento delle competenze)

 

1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l‘accertamento dell’idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d’esame costituite con provvedimento dell’Assessorato provinciale alla formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale, e composte da:

 

a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire;

 

b) tre docenti del corso, designati dalla direzione dell’ente gestore;

 

c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro;

 

d) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

2. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall’Assessorato regionale alla formazione professionale, comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione.

 

3.Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

 

4. Ai componenti delle Commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative.

 

Art. 30

(Certificazione delle competenze)

 

1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.

 

2. La Regione o le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l’acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta, rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.

 

Art. 31

(Crediti formativi)

 

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.

 

2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l’istituzione educativa e formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

 

Art. 32

(Monitoraggio e valutazione)

 

1. La Regione assume l’efficacia occupazionale, l’efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la realizzazione delle attività, l’ottimale impiego delle risorse per poter garantire l’economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari diretti e indiretti delle azioni attuate.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.

 

3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla realizzazione di un rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

 

Art. 33

(POR Puglia 2000 – 2006)

 

1. Per l’attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 – 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 42 a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.

 

2. Per tali attività, una volta effettuate dall’Assessorato regionale alla formazione professionale le procedure di selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico disposte, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle Province, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 22 della presente legge.

 

Art. 34

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27)

 

1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001.

 

2. L’espressione “pensione di vecchiaia” contenuta nei commi 3 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001 è sostituita con l’espressione “compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

 

3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per il calcolo della indennità “una tantum” da corrispondere agli operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.

 

Art. 35

(Regolamenti di attuazione)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della Giunta regionale, provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di applicazione delle materie oggetto della presente legge.

 

Art. 36

(Abrogazioni)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

-         legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

-         legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;

-         legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;

-         legge regionale 10 dicembre 1983, 21;

-         legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;

-         legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;

-         legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5;

-         legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8;

-         legge regionale 8 settembre 1988, n. 26;

-         legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;

-         legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5, commi 1 e 2;

-         legge regionale 19 luglio 1994, n. 26;

-         legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;

-         legge regionale 3 novembre 1994, n. 33;

-         legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14, commi 1 e 2;

-         legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;

-         legge regionale 28 aprile 1995, n. 28;

-         legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;

-         legge regionale 18 dicembre 1996, n.27 - articolo 14, commi 4 e 5;

-         legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29;

-         legge regionale 28 marzo 1997, n. 11;

-         legge regionale 28 marzo 1997, n. 12;

-         legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;

-         legge regionale 12 dicembre 1997, n. 20;

-         legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3, commi 2, 3  e articolo 7;

-         legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;

-         legge regionale 31 luglio 1998, n. 21;

-         legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;

-         legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;

-         legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3, comma 3;

-         legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;

-         legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

 

Art. 37

(Norma finanziaria)

 

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.

 

2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

 

3. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti disposti con l’articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2001.

 

          La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.