TITOLO I
FINALITA’, SOGGETTI E SERVIZI
Art.1
(Finalità)
1. La Regione Puglia garantisce il diritto
alla formazione e all’orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per
sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture
professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà
regionale.
Art. 2
(Destinatari)
1. Le azioni di orientamento e di
formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono
rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di
condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e
servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo,
sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di
orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i
cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e
della normativa vigente, o nell’ambito di specifici programmi.
3. La Regione garantisce
la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di
persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di
soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l'integrazione sociale e
l’inserimento professionale nel mondo produttivo.
Art. 3
(Offerta di formazione)
1. La Regione, sentite le Province, al
fine di orientare l’organizzazione del sistema formativo e dell’orientamento in
senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte
le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle
Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico,
formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle
forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché
l’organizzazione dell’offerta di formazione professionale assicuri in modo
coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle
proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte
le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle
previste nei patti territoriali, contratti d’area, programmazione negoziata,
indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista
dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:
a) all’attuazione di efficaci politiche attive del lavoro,
attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano
sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a
quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di
riconversione, destinate a quanti
b) abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione
professionale;
c) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi
compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla
occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le
regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti
svantaggiati, alla promozione dell’integrazione sociale e delle pari
opportunità, ai fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica,
all’inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati
di lunga durata;
d) al miglioramento dell’occupabilità e dell’adattabilità
delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione
continua e permanente, all’apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;
e) alla promozione territoriale, in raccordo con la
programmazione negoziata, con particolare riferimento:
1)
ai progetti integrati
di sviluppo territoriale o settoriale;
2)
alla promozione di
iniziative locali e di patti territoriali per l’occupazione, ai contratti d’area e ai programmi di
distretto;
3)
ai programmi
comunitari per lo sviluppo dell’occupazione, nell’ambito di nuovi servizi e di
nuovi bacini di impiego;
f) all’integrazione con i diversi sottosistemi formativi,
ivi compresa la formazione integrata superiore e l’assolvimento dell’obbligo di
frequenza in attività formative;
g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e
dell’imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del
terzo settore e della cooperazione sociale;
h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:
1)
ai bisogni di
formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e
superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di
particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all’esercizio di specifiche
attività;
2)
a modalità particolari
di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a
una struttura corsuale, realizzate sul
territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di
lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi, piani di
inserimento professionale;
3)
ad azioni di
partenariato transregionale, per la valorizzazione e l’arricchimento delle
esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative
comuni;
4)
ad attività di
formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate
all’integrazione nell’Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.
3. La Regione
attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini
dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la
più adeguata, ivi compresi gli interventi nell’ambito della formazione
tecnico-professionale superiore.
Art. 4
(Servizi di orientamento)
1. La Regione, di concerto con le
Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di
lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l’altra della vita, favorendo le
scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie
attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.
2. La Regione a tal fine
promuove l’attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale,
finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e
consapevoli, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra
studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di
attività lavorative.
Art. 5
(Osservatorio regionale del mercato del
lavoro)
1. La Regione Puglia, per
far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di
orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini
qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e
dell’offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l’Osservatorio
regionale del mercato del lavoro.
2. All’Osservatorio sono
assegnati i seguenti compiti:
a) la definizione e la realizzazione di programmi di
rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello
regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti
e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie
professionali specifiche;
c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche
che consentano di seguire l’evoluzione dei principali fenomeni che
caratterizzano il mercato del lavoro;
d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale
sullo stato dell’occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle
esigenze formative emergenti dal territorio.
3. Per il reperimento dei
dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di
istituto, l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di
istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell’INPS, dell’ISTAT, delle
associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti
particolarmente qualificati.
Art. 6
(Azioni di supporto)
1. La
Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di
formazione e con la finalità di rendere all’utenza un servizio sempre più
fruibile ed efficace, promuove iniziative di ricerca, di sperimentazione, di
assistenza tecnica e di garanzia del diritto alla formazione.
TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE
PROVINCE
Art. 7
(Principi per il conferimento delle
funzioni)
1. La Regione Puglia, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare
l’integrazione tra i servizi per l’impiego e le politiche formative e del
lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti
in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la
presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla
Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali,
quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all’introduzione
di innovazioni nel sistema formativo.
2. La Regione, nell’elaborazione delle
politiche di sviluppo dell’economia pugliese, anche al fine di valorizzare la
qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e
coordina le iniziative volte a incrementare l’occupazione, a incentivare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate.
3. Le Province esercitano le funzioni
attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una
relazione annuale sull’attività compiuta.
Art. 8
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono, con le modalità
di cui all’articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell’attività
formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali
annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono
responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di
orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.
2. Sono attribuite alle
Province in particolare le funzioni relative:
a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di
tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell’ambito del
territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o
a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza,
innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi
dell’articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;
b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per
l’affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti
conseguenti;
c) all’attivazione dei processi amministrativi e gestionali
correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l’erogazione dei
finanziamenti assegnati;
d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle
attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle
attività di formazione;
e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la
realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività
formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le
modalità che verranno fissate con apposite direttive dall’Assessorato regionale
alla formazione professionale;
f) alla verifica amministrativo-contabile e al riscontro
dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività formative
svolte sul territorio;
g) all’autorizzazione delle attività di formazione
professionale, autonomamente finanziate, nell’ambito delle direttive emanate dall’Assessorato
regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione e
vigilanza.
Art. 9
(Agenzie per la formazione e
l’orientamento professionale)
1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una “Agenzia
per la formazione e l'orientamento professionale”, ai sensi degli articoli 112
e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 10
(Mediateca
provinciale)
1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita
mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi
formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.
2.Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1
solo con risorse proprie.
Art. 11
(Modalità per l’attivazione del processo di conferimento
delle funzioni)
1. La Regione garantisce, con le procedure
e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l’effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le
risorse da ripartire tra di esse.
2. La decorrenza
dell’esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente
all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2002.
Art. 12
(Beni mobili e immobili per l’esercizio delle funzioni)
1. I beni mobili e immobili di proprietà della
Regione e connessi all’esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito
atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia
competente per territorio secondo le modalità di cui all’articolo 11 della l.r.
22/2000.
2. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e
patrimonio, d’intesa con il Settore formazione professionale, procede alla
ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi
distinti per provincia.
3. Le modalità di
trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di
attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale
entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei
beni mobili e immobili si conclude con l’accettazione formale da parte delle
Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese
per la relativa manutenzione.
Art. 13
(Assegnazione di personale per l’esercizio delle funzioni)
1. Il conferimento alle Province di
funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla
Regione comporta l’assegnazione di personale del ruolo regionale, con le
modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 22/2000.
2. Restano salvi gli effetti determinati
dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n.32; conseguentemente il personale ex
CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad
esaurimento in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e
della Giunta provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e
verrà utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 14
(Coordinamento
con le Province nell’esercizio delle funzioni)
1. E’ istituita la Conferenza permanente
fra Regione e Province per l’attuazione della presente legge.
2. Fanno parte della
Conferenza permanente l’Assessore regionale alla formazione professionale e gli Assessori alla
formazione professionale delle Province.
3. La Conferenza
monitora e valuta lo stato di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento a procedure, modalità e
tempi.
4. La Conferenza è
convocata dall’Assessore regionale alla formazione professionale, che la presiede,
o su richiesta di almeno due Province.
Art. 15
(Potere sostitutivo)
1. Qualora le Province non ottemperino
agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non
rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le
modalità e procedure previste all’articolo 14 della l.r. 22/2000.
TITOLO III
RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 16
(Funzioni)
1. La Regione persegue la realizzazione e
lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell’orientamento e della formazione
professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del
lavoro e in raccordo con i servizi
dell’impiego.
2. La Regione in
particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e
coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una
visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in
ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli
enti attuatori.
3. Sono riservati a tal
fine alla Regione:
a) i rapporti e le intese con l’Unione europea;
b) il concorso all’elaborazione e all’attuazione delle
politiche comunitarie e nazionali;
c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e
periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;
d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli
interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio,
attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;
e) la programmazione, sentite le Province, dell’offerta
formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e
in sintonia con le scelte prioritarie operate con l’Unione europea per quelle
da essa cofinanziate;
f) la programmazione, sentite le Province e il sistema
scolastico e universitario, dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione
dei risultati degli interventi a essa collegati;
g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure
per le attività di vigilanza e di rendicontazione;
h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi
realizzati;
i) la definizione degli standards formativi.
4. La Regione svolge ogni
altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in
particolare:
a) l’attuazione di interventi di particolare rilevanza,
innovatività e sperimentalità, individuati con specifici atti di programma, che
vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di
vigilanza e controllo;
b) la definizione delle modalità per la certificazione e
per l’accreditamento delle strutture formative e la gestione dell’elenco
regionale delle strutture accreditate.
Art. 17
(Rapporti con le imprese)
1. Per l’attuazione delle attività di
orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stages e
tirocinio, la Regione e le Province promuovono, nell’ambito delle rispettive
competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.
2. A integrazione delle
attività di formazione, nelle strutture del sistema di formazione
professionale, la Regione e le Province favoriscono le esperienze aziendali di
stages e di tirocinio svolte durante o a conclusione dei percorsi formativi
degli allievi dei corsi di formazione professionale.
Art. 18
(Rapporti con la scuola)
1. La Regione promuove intese, accordi di programma
e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province,
con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al
fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi
per:
a) la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a
soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;
c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i
sistemi dell’istruzione e della formazione;
d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;
e) l’integrazione tra orientamento professionale e
orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;
f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento
in impresa;
g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per
l’apprendistato;
h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di
moduli formativi per alunni delle
scuole, all’interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro
dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Art. 19
(Rapporti con le università e con le accademie delle belle
arti)
1. La Regione, sentite le Province, nel
quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria
collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle
arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e
l'Università con l’obiettivo di:
a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione
professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione
tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;
b) favorire l’equilibrato sviluppo sul territorio regionale
delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di
professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con
riferimento anche agli standard formativi dell’Unione europea;
c) promuovere lo sviluppo della formazione d’eccellenza
sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati
a laureati.
2. Allo scopo di favorire la frequenza a
corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico,
istituiti in Italia e all’estero e finalizzati al conseguimento di particolari
perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in
favore di giovani laureati.
3. Ciascuna borsa comprende un assegno di
studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di
ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per
raggiungere la sede di realizzazione del corso.
4. I criteri di assegnazione e fruizione
delle borse, nonchè di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta
regionale.
5. La Regione stipula altresì,
ai sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993,
n. 236, apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di
crediti formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti
che frequentino corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.
Art. 20
(Integrazione delle politiche del lavoro,
della formazione e dell’istruzione)
1. Al fine di concorrere a realizzare l’integrazione tra
politiche formative, del lavoro e dell’istruzione, l’Assessorato regionale alla
formazione indice, annualmente, una Conferenza regionale, alla quale
partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e
nel campo dell’istruzione e della formazione.
2. Alla Conferenza regionale parteciperanno,
congiuntamente, la Commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui
all'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.
TITOLO IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 21
(Programmazione)
1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli
obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il metodo della
programmazione, con le procedure d’attuazione e di meccanismi previsti dalle
fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.
Art. 22
(Affidamento delle attività)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello
svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale è
determinato attraverso periodici avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a
cura della Regione, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sentite le
Province, che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, concorrono alla
valutazione dei progetti attraverso opportuni meccanismi valutativi da
inserirsi all’interno dei bandi, garantendo i principi di trasparenza e di
imparzialità ai sensi della legge 241/1990 e verificando la rispondenza delle
proposte alla programmazione dei rispettivi territori provinciali.
2. Per interventi fortemente innovativi a carattere
sperimentale o per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza
sociale, qualora le specifiche norme di gestione lo consentano, la Regione può
procedere all’affidamento diretto alle università o a istituti di ricerca e/o
sperimentazione pubblici, in considerazione delle caratteristiche possedute dai
soggetti attuatori rispetto alle attività da effettuare.
3. L’affidamento delle attività di formazione e
orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata
pluriennale.
Art. 23
(Organismi attuatori)
1. La realizzazione delle attività formative può essere
affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente
e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle
direttive regionali, ai seguenti organismi:
a) enti pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che
svolgono per statuto attività di formazione professionale;
b) consorzi o società consortili di formazione con
partecipazione pubblica;
c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di
formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso le
stesse;
d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli
addetti o associati e alle persone da assumere;
e) agenzie provinciali per la formazione professionale,
costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale
pubblico di cui all’articolo 9.
2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti
attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente,
anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla
convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
b) acconsentano al controllo della Regione e delle
Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della
convenzione e sull’utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
c) applichino per i propri dipendenti il contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono
prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per
i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a
conclusione dell’attività, con restituzione delle eventuali somme non
utilizzate.
4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla
convenzione, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze,
previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la
risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il
risarcimento del danno.
5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire
a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività
formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente
autorizzati. L’organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali
disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è
ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a
quelli in cui è stata commessa l’inosservanza.
Art. 24
(Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la
titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono
acquisire l’accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi
dall’obbligo dell’accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono
attività formative per il proprio personale.
2. L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai
fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle
attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate
difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano
determinato la concessione.
3. Alla concessione, sospensione o revoca
dell’accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di
criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale,
anche sulla base delle segnalazioni delle Province.
Art. 25
(Elenco regionale delle strutture
accreditate)
1. E’ istituito, presso il Settore formazione
professionale, l’elenco regionale delle sedi operative accreditate per lo
svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione all’albo costituisce condizione necessaria
per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e
finanziate dalla presente legge.
TITOLO V
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
Art. 26
(Ammodernamento qualitativo e innovazione
del sistema formativo)
1. La Regione persegue il miglioramento e l’ammodernamento
qualitativo del sistema di orientamento e di formazione
professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione,
l’occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul
territorio, nonché di sostenere l’iniziativa imprenditoriale in chiave di
sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.
Art. 27
(Carta dei servizi)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una Carta della qualità dei servizi e dei diritti/doveri degli utenti
dei servizi di orientamento e formazione professionale, cui devono conformarsi,
a pena di decadenza, gli enti e altri organismi convenzionati e gli operatori
delle azioni previste dai programmi di attività.
Art. 28
(Libretto formativo del cittadino)
1. Al fine di documentare il curriculum
formativo e le competenze acquisite, all’atto della prima iscrizione a un corso
di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo
personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene
registrato l’itinerario formativo.
2. Il modello del libretto è definito con provvedimento
della Giunta regionale.
Art. 29
(Accertamento delle competenze)
1. Al termine dei corsi di formazione
professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi
sosterranno, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le
prove finali per l‘accertamento dell’idoneità conseguita, innanzi a Commissioni
d’esame costituite con provvedimento dell’Assessorato provinciale alla
formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta
regionale, e composte da:
a) un funzionario di categoria non inferiore alla D,
esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso,
oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un
docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo
di idoneità da conseguire;
b) tre docenti del corso, designati dalla direzione
dell’ente gestore;
c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche
rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del
lavoro;
d) due esperti designati rispettivamente dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
2. Al termine dei corsi di
perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli
non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di
valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite
dall’Assessorato regionale alla formazione professionale, comunque garantendo
condizioni di terzietà nella valutazione.
3.Sono fatte salve modalità e composizioni
particolari, definite da norme specifiche.
4. Ai componenti delle Commissioni d’esame
è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta
regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative.
Art. 30
(Certificazione delle competenze)
1. Le competenze professionali acquisite mediante la
partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da
strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività
lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività
di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla
Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti
da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi
desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.
2. La Regione o le Province, nell’ambito delle rispettive
competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che
consentano l’acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta,
rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme
che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa
nazionale.
Art. 31
(Crediti formativi)
1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile
a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini
dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale,
determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.
2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa
attribuzione del valore provvede l’istituzione educativa e formativa che
accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione di provenienza,
nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.
Art. 32
(Monitoraggio e valutazione)
1. La Regione assume l’efficacia occupazionale,
l’efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di
riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e
controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della
formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la
realizzazione delle attività, l’ottimale impiego delle risorse per poter
garantire l’economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari
diretti e indiretti delle azioni attuate.
2. Per le finalità di cui al presente
articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la
valutazione del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine
determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli
interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di
adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.
3. La Regione provvede, entro il 30 marzo
di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla realizzazione di un
rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in
particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale,
dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti,
indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi
e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 33
(POR Puglia 2000 – 2006)
1. Per l’attuazione delle iniziative
previste nel POR Puglia 2000 – 2006 si applicano le norme contenute negli articoli
da 42 a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
2. Per tali attività, una volta effettuate dall’Assessorato
regionale alla formazione professionale le procedure di selezione dei progetti
presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico disposte, la fase di
gestione delle iniziative viene affidata alle Province, secondo quanto previsto
agli articoli 8 e 22 della presente legge.
Art. 34
(Modificazioni e integrazioni alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27)
1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della
legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta
giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo
tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui
al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001.
2. L’espressione “pensione di vecchiaia” contenuta nei
commi 3 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001 è sostituita con l’espressione
“compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per
il calcolo della indennità “una tantum” da corrispondere agli operatori di
sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all’articolo
26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato
domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli
enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati
di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.
Art. 35
(Regolamenti di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della Giunta regionale,
provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di applicazione delle
materie oggetto della presente legge.
Art. 36
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
-
legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;
-
legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;
-
legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;
-
legge regionale 10 dicembre 1983, 21;
-
legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;
-
legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;
-
legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5;
-
legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8;
-
legge regionale 8 settembre 1988, n. 26;
-
legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;
-
legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5, commi 1
e 2;
-
legge regionale 19 luglio 1994, n. 26;
-
legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;
-
legge regionale 3 novembre 1994, n. 33;
-
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14,
commi 1 e 2;
-
legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;
-
legge regionale 28 aprile 1995, n. 28;
-
legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;
-
legge regionale 18 dicembre 1996, n.27 - articolo 14, commi
4 e 5;
-
legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29;
-
legge regionale 28 marzo 1997, n. 11;
-
legge regionale 28 marzo 1997, n. 12;
-
legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;
-
legge regionale 12 dicembre 1997, n. 20;
-
legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3, commi
2, 3 e articolo 7;
-
legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;
-
legge regionale 31 luglio 1998, n. 21;
-
legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;
-
legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;
-
legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3, comma
3;
-
legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;
-
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30, 31,
32, 33, 34, 35 e 36.
Art. 37
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni
di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote
di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.
2. Alla determinazione delle quote regionali di
cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di
previsione annuale.
3. Alla copertura della maggiore spesa derivante
dall’applicazione dell’articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i
limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti
disposti con l’articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2001.
La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello
statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.