TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. La
presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione”, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto
pubblico d'interesse regionale e locale con le seguenti finalità:
a)
applicare le norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) realizzare un sistema coordinato e
integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle
funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze
collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la
programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un
equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
c) perseguire la razionalizzazione e
l’efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della
qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento
degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e
n. 1893/91;
d) concorrere alla salvaguardia ambientale
mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori d'inquinamento,
con particolare riferimento agli agglomerati urbani.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nella presente legge si
indica con d. lgs. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue
successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.158, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, la legge 15 maggio 1997, n. 127,
con d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e con
d.lgs. 400/1999 il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge
3/2001 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione” e con la legge 166/2002 la legge 1°
agosto 2002, n. 166. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di
trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo
di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive
e inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea,
che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale
collegando non più di due regioni, con offerta indifferenziata a tariffe
prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di
TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai
sensi dell'articolo 18. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto
collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed
esercitati con veicoli in servizio di noleggio con conducente ai sensi
dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
3. Si definisce “linea”
l’unità elementare di TPRL individuata:
a) dai centri serviti;
b) dal percorso;
c) dal programma di esercizio;
d) dalla finalità della domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta.
4. Si
definisce “rete” l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri,
caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o
più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi
di trasporto.
5. Si
definisce “bacino” l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.
6. I servizi di TPRL si
distinguono:
1) in relazione al modo del trasporto, in:
a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a
trazione meccanica o elettrica o ibrida;
b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su
sede fissa protetta ovvero promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione
elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità
controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità e con
elevata frequenza di servizio;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata,
densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi
ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per
cabotaggio nell’ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di
terminali ferroviari;
g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
h) aerei ed elicotteristici, effettuati con aeromobili
nell'ambito della regione;
i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai
punti precedenti;
2) in relazione alle caratteristiche della domanda di
trasporto, in:
a)
ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari
categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo;
b)
stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
c)
turistici, per trasporto di viaggiatori per prevalenti esigenze di turismo a
carattere ricorrente;
d)
occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo
connesse a eventi particolari, di durata non superiore a un mese.
7. I servizi
automobilistici si distinguono:
1)
in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della
domanda di mobilità, in:
a)
urbani, se si svolgono nell’ambito di centri urbani senza soluzione di
continuità abitativa e con frequenti fermate;
b)
suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti
fermate;
c)
interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;
2)
in relazione all’ambito amministrativo in cui si svolgono, in:
a)
comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con
percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;
b)
provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa
provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza
fermate, territori di province o regioni finitime;
c)
interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con
percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni finitime;
d)
interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima,
con prevalenza di percorso nella regione Puglia.
TITOLO II
COMPETENZE E RISORSE
Art. 3
(Ripartizione delle competenze)
1.
I Comuni esercitano le funzioni di programmazione e
di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto
pubblico automobilistici, tranviari e filoviari compresi nei propri ambiti
territoriali.
2.
Le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana esercitano le funzioni di
programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono
l’esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di
trasporto pubblico automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei
propri ambiti territoriali.
3.
La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei
servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non
attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di
interesse nazionale ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 422/1997, nonché le
seguenti funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale:
a) individuazione
degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la
redazione del piano regionale trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e
ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
c) programmazione degli investimenti nel settore del
trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all’articolo 9 e i programmi
regionali degli investimenti di cui all’articolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del Titolo
VI della presente legge;
e) definizione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da sottoscriversi fra la
Regione Puglia, gli enti locali di cui ai commi 1 e 2 e gli aggiudicatari delle
medesime gare di TPRL;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi
dell’articolo 23;
g) definizione dei criteri per la quantificazione degli
importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione
annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione degli
organici del personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi;
i) definizione dei criteri per la riduzione
dell’inquinamento derivante dal trasporto nell’ambito delle linee guida e dei
principi quadro stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.
422/1997, e dal Piano regionale dei trasporti;
l) concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 105, lettera h), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
m) vigilanza generale sull’esercizio dei servizi di TPRL e
monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di efficienza, efficacia
e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 24.
4. Le Province e la città
metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di
amministrazione dei servizi di propria competenza agli enti locali
intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e
dell’articolo 31 del d.lgs 267/2000 e compresi nei propri ambiti territoriali,
osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in
particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.
5. La Giunta regionale,
fatte salve le funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello
regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e
2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che
costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali,
osservando i principi di cui all’articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in
particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in
favore dell’ente locale individuato con i criteri di cui all’articolo 16, comma
6.
6. Nel caso di reti di
servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi
e aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le
reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5.
Art. 4
(Ripartizione delle risorse)
1. La Regione costituisce
annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT), destinato
all’esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle
risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e successive
modificazioni e da risorse proprie.
2. Il FRT è articolato nei
seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
a) interventi per l’esercizio dei servizi automobilistici,
tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli
oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente legge;
b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari e
metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione,
ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 422/1997,
per i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e
aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo
Stato per i servizi di cui all’articolo 10 del d.lgs. 422/1997;
d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse
regionali, statali o comunitarie;
e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio
di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale
e locale, finanziato con risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla
lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in
capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a
copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all’articolo 5 attribuiti alla
competenza di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma
trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio
o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese
a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del
bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci
somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse
trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie.
Art. 5
(Servizi minimi)
1. La Giunta regionale
determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come
definiti all’articolo 16 del d.lgs. 422/1997,
con l’obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati
alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con continuità a cura
dell’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 25. I servizi minimi di
trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti risultanti dall’ultimo censimento ufficiale,
fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i comuni insulari
con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla
disposizione di cui al comma 1.
3. Per la determinazione
dei servizi minimi l’Assessore regionale ai trasporti, verificati anche i piani
provinciali di bacino esistenti, elabora una proposta e indice apposita
conferenza dei servizi, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di venti
giorni tramite lettera raccomandata:
a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze
regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intesa con gli enti
locali di cui all’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 422/1997;
b) le associazioni dei consumatori che comunichino
all’Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
c) le organizzazioni sindacali confederali e del settore
del trasporto;
d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone
presenti sul territorio regionale;
e) la società Trenitalia s.p.a..
I soggetti
invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di
trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la
Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per
quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le
disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di determinazione
dei servizi minimi di TPRL.
4. La determinazione dei
servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di
trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani,
suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore
fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità
di cui al comma 3.
5. I servizi minimi di TPRL
non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a
carico dei bilanci comunali.
Art. 6
(Servizi aggiuntivi)
1. Le Province, i Comuni e
le Comunità montane, queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi
comunali ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della l. 97/1994, possono
istituire, nell’ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto
aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a
totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della
compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. L'intesa di cui al comma
1 è espressa dalla Giunta regionale nel
termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale
richiesta, decorso il quale si prescinde dall’intesa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
Art. 7
(Piano regionale trasporti)
1. Il Piano regionale
trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a
realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano
generale trasporti e degli altri documenti
programmatici internazionali,
nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone
e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse
indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo
25.
2. Il PRT è redatto in
accordo alle linee guida indicate dal Piano generale dei trasporti ed è
articolato per modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce in
particolare:
a)
la dimensione, le caratteristiche e le necessità della domanda di trasporto
regionale e interregionale, passeggeri e merci, alla data di riferimento del
piano e agli orizzonti futuri di 5 e 10 anni;
b)
l’organizzazione generale dei servizi di trasporto all’orizzonte temporale
attuale e di previsione;
c)
la struttura, le prestazioni e le funzioni delle singole reti infrastrutturali e
la loro integrazione fisica e funzionale;
d)
la struttura, le prestazioni e le funzioni dei nodi di interscambio passeggeri
e merci deputati all’integrazione modale e all’efficienza di ciascun modo di
trasporto;
e)
gli obiettivi, le procedure e i vincoli per il risparmio energetico e la
salvaguardia ambientale;
f)
i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
g)
i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei
servizi;
h)
i criteri per la riduzione della congestione e dell’inquinamento ambientale;
i)
i criteri per l’eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei
soggetti disabili;
l) il sistema di monitoraggio della domanda e dei servizi
di trasporto.
3. L’Assessorato regionale
ai trasporti, che può avvalersi dell’Agenzia regionale per la mobilità di cui
all’art. 25 e di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore,
predispone la proposta di PRT, tenendo conto della programmazione degli enti
locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi
dell'articolo 11.
4. La proposta di PRT di
cui al comma 3 è approvata dalla Giunta regionale. Con uguale procedura sono
approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare
anche singoli piani di settore.
Art. 8
(Piano triennale dei servizi)
1. Il Piano triennale dei
servizi (PTS), redatto ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell’ambito degli obiettivi del
PRT, definisce:
a)
l’insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui
all’articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali
ai sensi dell’articolo 6;
b)
l’organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui
all’articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi
dell'articolo 16, comma 6;
c)
i servizi speciali ai sensi dell’articolo 18;
d)
le risorse destinate all’esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione
agli enti rispettivamente competenti;
e)
le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10;
f)
le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della
presente legge.
2. Il PTS e le sue varianti
sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni
consiliari, che si esprimono entro quindici giorni, e previa conferenza dei
servizi indetta con le modalità dell’articolo 5, comma 3, anche con separati
provvedimenti riguardanti parti del sistema complessivo. Per l’elaborazione del
PTS la Giunta regionale può incaricare consulenti esterni di comprovata
esperienza nel settore.
Art. 9
(Accordi di programma per gli investimenti)
1. Nell’ambito degli
obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le
imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di
programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle
merci, che individuano in particolare:
a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli
riguardanti l’intermodalità e la salvaguardia dell’ambiente;
b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a
carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei
soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma
di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti, che indice
apposita conferenza dei servizi. Gli accordi di programma sono approvati dalla
Giunta regionale.
3. Gli enti locali possono
sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la
realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei
centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione
degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di
compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione senza
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Programmi regionali di investimenti con
risorse vincolate)
1. La Giunta regionale
approva, su proposta dell’Assessore ai trasporti, programmi regionali di
investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate
all’acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi
di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da
accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura
massima dell’85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti,
al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi
di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un
preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a
sei mesi
per la sua validità, decorso il quale può disporre
la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa.
L’erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti
effettuati entro il termine di validità, nella misura massima dell'85 per cento
della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.
3. Sui beni acquistati con
i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono
stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data
di erogazione dei contributi:
a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione
della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una
quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale
e la spesa sostenuta. L’impresa alienante è esonerata dalla restituzione della
predetta quota, che si trasferisce a favore dell’impresa acquirente, nel caso
in cui quest’ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio
carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita Vx viene
stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data
di acquisto del bene, sulla base del valore Vo, al momento della alienazione,
del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:
Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x2) per x minore di 10 anni
;
c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni
acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il
soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma
pari alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con
i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la
Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati
alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.
Art.
11
(Piani provinciali di bacino)
1. I piani provinciali di
bacino (PPB) definiscono in dettaglio:
a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di cui
all’articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai
sensi dell’articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo
18;
b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del Titolo VI della presente legge;
d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti
disabili ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104
e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10;
e) i piani della viabilità e della modalità provinciale.
2.
I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta
dall’Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all’articolo 5,
comma 3 e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la
Regione. L’intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della
compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dall’acquisizione della formale richiesta, decorso il quale
si prescinde dall’intesa.
3. Le varianti del PPB sono
approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2. Ove i
competenti Consigli provinciali non approvassero le modifiche resesi necessarie
in ottemperanza all’aggiornamento del PRT, la Giunta Regionale, previa diffida,
dispone con propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici
interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico
degli stessi.
4. I piani di bacino sono
aggiornati di norma ogni cinque anni e comunque con un anticipo di sei mesi
sull’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, preventivamente
comunicato formalmente dalla Giunta regionale, con almeno 12 mesi di anticipo.
Art. 12
(Piani urbani del traffico)
1. I piani urbani del
traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 285/1992,
dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I PUT studiano la
mobilità urbana nell’ambito comunale e intercomunale (previa intesa con i
relativi enti), sia passeggeri sia merci, e individuano misure di carattere
normativo e organizzativo della mobilità ai fini della sicurezza della
circolazione, della fluidificazione del traffico, del risparmio energetico,
della minimizzazione dell’impatto ambientale, della integrazione modale con i
servizi di trasporto collettivo e del miglioramento della qualità dell’offerta
complessiva di trasporto nel breve periodo.
3. I PUT possono essere
integrati dai Piani urbani della mobilità, così come definiti nel Piano
generale dei trasporti, al fine di determinare l’assetto efficiente
dell’offerta di trasporto in relazione alle caratteristiche della domanda di medio periodo.
4. I Comuni di cui al comma
1 trasmettono preventivamente il PUT e gli eventuali Piani della mobilità alla
Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla
propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
5. I PUT definiscono i
servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, della L. 104/1992 e dell’articolo 13 della l.r. 10/1997.
TITOLO IV
GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 13
(Obiettivi generali)
1. La Regione persegue,
nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità
regionale;
b) ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche attribuite al
comparto, massimizzando il ruolo dei privati nella gestione delle
infrastrutture e dei servizi, in una visione di efficienza ed efficacia dei
risultati;
c) introdurre elementi di periodico raffronto
concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il
progressivo superamento degli assetti monopolistici;
d) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle
caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere
gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti
(CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
e) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e
amministrazione da quelli di produzione e gestione dei servizi;
f) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei
servizi e le forme associative gestionali che migliorino l’efficienza,
l’efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione, le Province
e i Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o
società di capitali controllate/partecipate, solo con quote/azioni minoritarie
a società o consorzi per la gestione di TPRL. La partecipazione complessiva
degli enti pubblici, come sopra richiamati, è da considerarsi quale sommatoria
degli enti partecipanti e non può superare, entro la fine del periodo
transitorio disposto dall’articolo 34, la percentuale massima del cinquantuno per cento del capitale sociale delle aziende
che gestiscono servizi di TPRL. In ogni caso, gli statuti societari dovranno
contenere espressamente la previsione di cui al precedente comma 1, lettera e).
3. La cessione delle quote
azioni sarà effettuata esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica.
Art. 14
(Forme di gestione)
1. I servizi di TPRL,
ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997,
sono gestiti attraverso l’espletamento di gare con procedura a evidenza
pubblica, di cui all’articolo 16 della presente legge, o mediante
autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all’articolo 18 della
presente legge.
Art. 15
(Gestione di servizi di trasporto e di
infrastrutture ferroviarie)
1. I servizi di trasporto
sono affidati dalla Regione o dall’ente locale, secondo le competenze ai sensi
dell'articolo 3 e dell'articolo 16, comma 7, a soggetti dotati di personalità
giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure
concorsuali di cui al citato articolo 16, regolando il rapporto con contratto
di servizio, il cui schema deve essere allegato al capitolato di gara.
2. I servizi di TPRL sono
affidati in via:
a) provvisoria, quando sussistono necessità di verifica
dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse
all'individuazione delle reti di cui all'articolo 16, comma 8, della durata non
superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente
per non più di tre volte;
b) definitiva, della durata di nove anni, elevabile a
quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari, marittimi ed elicotteristici
di cui all'articolo 2, comma 6, punto
1).
3. L’affidamento per la
gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è rilasciato
dalla Regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 ed è
provvisorio o definitivo, con durate pari a quelle di cui al comma 2, lettere
a) e b).
Art. 16
(Procedure per l’affidamento dei servizi)
1. L’affidamento per la
gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti
competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta
ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995, previa definizione
degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti
provvisori è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del
bando ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche
possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 23 del d.lgs 158/95.
2. L’Ente affidante
istituisce un proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai
sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 158/1995, sulla base del valore annuale
dell’entità della produzione dei servizi, comprensivo del corrispettivo per
l’esercizio o per l’infrastruttura, non inferiore all’eventuale importo posto a
base di gara o, in assenza di quest’ultimo, non inferiore al costo delle
retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione dei servizi di
trasporto in gara. Il valore annuale dell’entità della produzione dei servizi è
riferito, a scelta del concorrente, all’ultimo anno o alla media dell’ultimo
triennio antecedenti l’indizione del bando di gara. In prima applicazione la
presente norma non si applica alle procedure concorsuali che prevedono
l’affidamento della gestione dei servizi ferroviari di TPRL o di infrastrutture
ferroviarie.
3. Sono escluse dalla
partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o
all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse
controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale
esclusione non opera per le prime gare aventi ad oggetto l’affidamento dei
servizi forniti dalle società partecipanti alle gare.
4. L'aggiudicazione è fatta con
il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera
b), del d.lgs.158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione
prestabiliti dall’ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto,
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) economico (max 35 punti) per la valutazione, con
punteggio nell’ordine:
1)
del ribasso sull’importo a base di gara, se previsto a compensazione di
obblighi di servizio pubblico (max punti 5);
2)
del programma di esercizio offerto e della relativa ottimizzazione dei servizi
posti a base di gara e degli eventuali servizi di trasporto aggiuntivi
conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a base della gara (max punti 25);
3)
dell’impegno a sub affidare, ai sensi dell'art. 17, quote di servizi ad
eventuali precedenti gestori dei servizi in gara (max punti 5);
b)
qualitativo (max punti 65), per la
valutazione, con punteggio nell’ordine:
1)
delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto
pubblico già esercitati e rilasciate da enti certificatori di rilevanza
comunitaria (max punti 10);
2)
delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento,
per aggiudicazione di servizi di trasporto, all’anzianità di costruzione dei
veicoli o velivoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per il confort
del viaggio e per il trasporto di disabili, nonché di capitali propri
finalizzati, senza vincoli di compensazione, per investimenti in rinnovo del
parco rotabile dei servizi posti in gara e per interventi in qualità e confort
del trasporto e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative del
servizio, nell’ambito della salvaguardia ambientale dando, per i servizi
urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6 dell’articolo 2 della legge 18
giugno 1998, n. 194; della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti
disabili, di cui all’articolo 30 (max punti 25);
3)
della eventuale dotazione propria di impianti fissi utili all’esercizio dei
servizi in gara ( max punti 10);
4)
del sistema di informazione e bigliettazione al pubblico dei servizi offerti
(max punti 20).
Ai
fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo
sono attribuiti punteggi di trentacinque punti per l’economico e sessantacinque
punti per quello qualitativo. Nel caso che non sia previsto importo a base di
gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale
il concorrente che ha ricevuto il miglior punteggio dalla somma dei punti a.2)
e b.2) precedenti. Nell’ipotesi di ulteriore parità si procede alla scelta per
sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.
5. Ai sensi dell’articolo
25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi
percentuali che superano il limite del dieci per cento, se riferiti a nuovi
servizi posti in gara, nonché, limitatamente alle gare relative a servizi
esistenti e con trasferimento del personale addetto, il limite del cinque per
cento dell'importo a base di gara.
6. L’eventuale importo
posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella
misura dei costi medi di rete definiti dal Piano triennale dei servizi e
confermati dalla Giunta regionale in fase di bando di gara.
7. Gli affidamenti
definitivi dei servizi di TPRL sono rilasciati per ciascuna rete, come definita
all’articolo 2, comma 4, della presente legge, sulla base delle competenze di
cui all’articolo 3 della presente legge. Nel caso di reti di servizi
ferroviari, automobilistici, tranviari o filoviari interessanti territori di
più enti locali, l’ente locale affidante viene individuato dalla Giunta
regionale, sentiti gli enti interessati e l’Osservatorio della mobilità, sulla
base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all’offerta di
trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di
interesse, l’affidamento della rete viene attribuito dalla Giunta regionale.
8. Le reti sono individuate
dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all’articolo 8 e
delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e
dell’organizzazione ottimale dell’offerta per l’erogazione dei servizi. Le reti
interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli
eventuali servizi automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli
aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie,
così come definiti dal Piano triennale dei servizi.
9. Nell'ambito
dell’affidamento rilasciato per una rete di servizi automobilistici e
ferroviari, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della
domanda di trasporto, può disporre, con onere a carico del proprio bilancio,
previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo
5, comma 3, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:
a) trasformazioni dei servizi affidati in servizi speciali
ai sensi dell’articolo 18;
b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di
esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi
compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti.
Le
istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle
lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, con oneri a totale carico
dei propri bilanci, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri
piani, secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
10. Ogni provvedimento
modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere
comunicato dall’ente competente alla Regione entro il termine di quindici
giorni dalla sua adozione. L’inosservanza della predetta disposizione comporta
le sanzioni di cui all'articolo 31.
Art. 17
(Sub affidamenti)
1. Il soggetto gestore dei
servizi di TPRL può dare in sub affidamento, previa autorizzazione dell'ente
affidante, nei cui confronti rimane comunque unico responsabile, quote di
servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad
altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub affidatari sono
individuati dal soggetto sub affidante tramite le procedure concorsuali di cui
all'articolo 16, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori
operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa
valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a Euro
400.000,00, al netto di IVA.
2. L’eventuale
compensazione è determinata con i criteri di cui all’articolo 16, comma 4. Il
sub affidante stipula con il sub affidatario apposito contratto di servizio con
i contenuti di cui all’articolo 19, per quanto applicabili.
3. Il sub affidante ha
facoltà di cedere al sub affidatario, anche con contratto di franchising,
autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi,
fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della
legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e dell’articolo 10 della presente legge.
4. Il sub affidamento cessa
al cessare per qualsiasi causa dell’affidamento, nonché per inadempienze del sub
affidatario ai sensi dell’articolo 20, comma 2, senza riconoscimento di alcun
indennizzo.
Art. 18
(Autorizzazioni di servizi speciali)
1. Sono definiti servizi
speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone
esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe
anche difformi da quelle stabilite al Titolo VI della presente legge, che
abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di
linea. Sono servizi speciali:
a)
i servizi occasionali di cui all’articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per
il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di
studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi
privi di servizi di linea;
c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o
variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in
aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi
fissi in ambiente urbano o suburbano;
e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati a
utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste
esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.
2. I servizi speciali di
cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a
soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano
domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per
l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei
servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Per i servizi di
trasporto pubblico automobilistico e ferroviario dei quali sia accertata
un’utilizzazione media non coerente con le finalità del servizio pubblico, su
esplicita valutazione dell’Osservatorio della mobilità, è fatto obbligo
all'ente competente di disporne la trasformazione in servizi speciali,
stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al
soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub
autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite
per il sub affidamento dall’articolo 17.
4. Le autorizzazioni di cui
al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti
di servizio con i contenuti dell'articolo 19, per quanto applicabili. I
contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto
autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le
procedure concorsuali previste per i sub affidamenti con preferenza, a parità
di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
5. I servizi speciali
occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente
competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei
servizi nè di stipula del contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento
autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente
alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione.
L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
all'articolo 31.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI
SERVIZI
Art. 19
(Contratti di servizio)
1. L'esercizio dei servizi
di TPRL e la gestione di infrastrutture ferroviarie per l’affidamento o per
l’autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo
18, comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla preventiva stipula del
contratto di servizio che regola i rapporti tra il soggetto affidante e il
soggetto gestore e che prevede, tra l’altro, i livelli dei servizi da garantire
e adeguati strumenti di verifica per il rispetto dei livelli previsti. I
contratti di servizio possono essere revocati secondo le procedure dell’articolo
20. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità
con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di
consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono
importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei
bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio
devono prevedere un rapporto “r” tra ricavi del traffico e costi operativi dei
servizi, di un valore non inferiore a 0,35.
3. Gli importi a
compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai
servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni
e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei
competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al
tasso reale di inflazione. L’incremento decorre dal primo giorno successivo a
quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente
derivanti dall’applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi
enti affidanti.
4. I
contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla
Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs.
422/1997 e definiscono in particolare:
a)
il periodo di validità, comunque non superiore a nove anni, individuato dalla
data di inizio e da quella di scadenza;
b)
le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;
c)
le caratteristiche qualitative minime dei mezzi offerti, in termini di età,
manutenzione, confort e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei
servizi;
le
tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni
del Titolo VI e il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai
sensi del comma 2 del presente articolo;
d)
l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante
ai sensi degli articoli 17 e 18, assunto a base per la compensazione degli
obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di
revisione annuale ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e)
le modalità di revisione dell'importo di cui alla lettera e), in caso di sub
affidamento, trasformazioni in servizi speciali, modifiche in incremento o
riduzione dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi
dell'articolo 16, comma 9;
f)
gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto
affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei
contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono
essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla
disponibilità del fondo di fine rapporto lavoro del personale dipendente,
annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
g)
le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di
mancato rispetto della carta dei servizi;
h)
le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per
scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;
i)
la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare
per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli
all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 22, fermo restando che nessun indennizzo
compete all’affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in
caso di decadenza ai sensi dell'articolo 20;
l)
l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità
stabilite dalla Giunta regionale;
m)
il foro competente per eventuali controversie.
5. I contratti riguardanti
servizi di trasporto ferroviario devono considerare, separatamente, le
compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione
o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.
6. Gli eventuali disavanzi
gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni
contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a).
7. Per la Regione i
contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
8. I contratti di servizio
sono stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 dicembre
1999, n. 472.
Art. 20
(Revoca, decadenza, cessione)
1. Ogni affidamento o
autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente
può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con
provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse
o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione.
In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del
soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei
veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti
effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in
conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali
compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già
erogate.
2. Il soggetto gestore di
servizi di trasporto pubblico incorre:
a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o
autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o
finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 31 e nonostante diffida ad
adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi,
regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non
coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi
consecutivi;
b) nella decadenza dell’affidamento o dell’autorizzazione
quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data
fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne
dismetta, anche in parte, l’esercizio senza preventiva autorizzazione dell’ente
affidante; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la
non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
c) nella decadenza dell’affidamento o dell’autorizzazione
quanto ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso
senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente. Nel caso di perdita
del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza
decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia
di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al
soggetto gestore dell'ente affidante ed è operativa dalla scadenza del termine
stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di
indennizzo al soggetto dichiarato
decaduto;
d) nella decadenza dell’affidamento quando non ottemperi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto
disposto all’articolo 13, comma 2. La Giunta regionale, in caso di mancata
osservanza esclude dall’erogazione dei contributi corrispettivi le aziende o
consorzi partecipate dalle Province o Comuni. Se l’inosservante fosse la
Regione, un “Commissario ad acta” di
nomina prefettizia, con proprio decreto, esclude dall’erogazione dei contributi
correnti le aziende o consorzi partecipate dalla Regione. A partire dall’anno
successivo a quello di uscita dei suddetti enti dalla proprietà come previsto
al comma 2 dell’articolo 13 della presente legge è ripristinata la quota di
risorsa finanziaria originariamente
assegnata.
3. I soggetti titolari di
affidamenti o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro
soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A
tal fine il soggetto cedente e il soggetto cessionario richiedono la preventiva
autorizzazione alla cessione all'ente competente, che verifica il possesso da
parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale
previsti dalla vigente legislazione.
4. Nel caso di fusione,
anche per incorporazione, di più soggetti titolari di affidamenti o
autorizzazioni si applicano le disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione
di servizi in affidamento l'ente affidante, previa nuova verifica della
pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli
stessi per il tempo strettamente necessario a espletare le procedure
concorsuali di cui all'articolo 16, comunque non superiore a dodici mesi,
mediante contratti temporanei di servizio con altri affidatari di servizi limitrofi
o precedenti gestori. La medesima disposizione si applica anche nel caso di
decadenza dell’affidamento. Nel caso di gara deserta o non aggiudicata
l’affidamento permane, per una sola volta, in capo al precedente gestore fino
all’espletamento della nuova gara.
6. I provvedimenti adottati
dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati
alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della
predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.
Art. 21
(Norme a garanzia della concorrenza e della
trasparenza)
1. I provvedimenti di
affidamento o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun
diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia
altro provvedimento relativo agli stessi servizi o a ulteriori servizi, anche
limitrofi.
2. Nell'esercizio dei
servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in
tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da
parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di
traffico locale.
3. Ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni,
le commissioni giudicatrici delle gare per il rilascio di affidamenti o
autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. La
Regione e gli enti locali che detengono quote o azioni partecipative in società
o consorzi di gestione di servizi di TPRL, fermo restando le disposizioni
dell’articolo 13, comma 2 e dell’articolo 20, comma 2, lettera d), non possono
designare propri funzionari quali componenti delle commissioni giudicatrici
nelle gare a cui concorrono le predette aziende, società o consorzi. In questo
ultimo caso le Giunte dei rispettivi enti
affidanti nominano esperti del settore e docenti universitari di ruolo di
Ingegneria dei trasporti o di Economia dei trasporti.
4. Per i servizi
ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione
dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 422/1997, deve essere garantito alle
imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse
regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari
regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della
contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi
di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle
disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE),
in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277.
5. Le imprese di trasporto
hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori, su loro
richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi.
6. Le imprese di trasporto
che esercitano servizi di TPRL, con qualsiasi modalità, devono adottare, previa
approvazione della Giunta dell’ente affidante, la propria carta dei servizi
sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente
del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con
la qualità dei servizi offerti.
Art. 22
(Subentro nella gestione dei servizi)
1. Quando la gestione di
servizi di TPRL o delle infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o
revoca o decadenza del provvedimento di affidamento o autorizzazione o per
qualsiasi altra causa, a un soggetto denominato “entrante” diverso dal
precedente gestore, denominato “uscente”, tutto il personale dipendente dal
soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del
soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento
allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.
2. È fatto obbligo al
soggetto “uscente” di trasferire al soggetto “entrante” il fondo per il
trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale
della garanzia contrattuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera g).
3. Nel
caso che il soggetto “entrante” subentri nella gestione di quote parti dei
servizi gestiti dal soggetto “uscente”, fatte salve diverse pattuizioni, le
quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori
di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del
personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei
servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto “uscente”.
4. Alla
scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio dei
servizi e utilizzati dal gestore “uscente” di proprietà degli enti “affidanti”
o di società sono assegnati al gestore entrante a fronte di un canone stabilito
dagli enti affidanti o dalle società, previo parere dell’UTE territorialmente
competente, e indicato nel bando di gara.
5. Il soggetto “uscente” ha
l'obbligo di alienare al soggetto “entrante”, che è obbligato all'acquisto,
fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i
contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui
all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e
successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei
servizi dismessi dal soggetto “uscente”. Per l'alienazione dei predetti beni
valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il
soggetto “uscente” intenda alienare anche gli altri beni funzionali
all'esercizio dei servizi, il soggetto “entrante” ha diritto di prelazione per
l'acquisto ai prezzi il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
Art. 23
(Compiti degli enti affidanti)
1. L'ente competente
all'affidamento o autorizzazione di servizi di TPRL:
a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di
propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza
alla carta dei servizi;
b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di
idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
c) provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi
dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n.753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997. Per i percorsi e le
fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla
competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all’ente
affidante;
d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta
regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea
in affidamento, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai trasporti;
e) trasmette all'Assessorato regionale ai trasporti i dati
richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato
medesimo;
f) riscuote le tasse di concessione e i contributi di
sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno
richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di
linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le
esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla
Giunta regionale;
h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli
autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel
numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive
stabilite dalla Giunta regionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente
legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e
in particolare:
l) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di
trasporto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento allegato A) al r.d.
148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale
dipendente di importo superiore a Euro 1.000,00, attivabile previo accertamento
della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore
trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti.
2. Nel caso
in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di
più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente
competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle
percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'assenso per
l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90
del d.p.r. 753/1980;
b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento
allegato A) del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte
costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il Presidente e i componenti
del Consiglio di disciplina.
4. La Regione esercita la
vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di
TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi
di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi
di TPRL.
5. I dipendenti della
Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo
devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal
quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consentono la libera
circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza
e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi
di rispettiva competenza.
6. Le imprese esercenti
trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati
alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla
gestione dei servizi.
Art. 24
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato o
irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi
conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e
dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici
interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.
Art. 25
(Osservatorio e Agenzia per la mobilità )
1. Nell'ambito delle
proprie funzioni di programmazione del sistema integrato dei trasporti
regionali e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:
a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità regionale e i
suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e
della valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze
economiche e sociali della comunità regionale;
b) individuare e monitorare i parametri di efficienza,
efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto
ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;
c) rilevare e analizzare i livelli di produttività delle
imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di
gestione;
d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di
servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di integrazione modale del sistema
del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;
f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel
settore;
g) predisporre un programma operativo per la raccolta e
l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al
fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
h) relazionare annualmente alla Giunta regionale,
evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile
a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema dei trasporti;
i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati
monitorati.
2. L'Osservatorio per la
mobilità si compone di 29 membri:
a) l’Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di
presidente;
b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati delle
Province;
c) un rappresentante dell’UPI;
d) un rappresentante dell’ANCI;
e) il Dirigente del Settore trasporti
f) il Presidente dell’ASSTRA;
g) il Presidente dell’ANAV;
h) il Dirigente del
trasporto locale regionale di Trenitalia spa;
i) il Presidente della Commissione trasporti della
Federazione regionale degli industriali della Puglia;
j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
k) sei rappresentanti delle associazioni sindacali di
categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
l) cinque rappresentanti delle associazioni sindacali
confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
m) un rappresentante delle organizzazioni del trasporto
merci in conto terzi;
n) un rappresentante del Politecnico di Bari, indicato dal
Rettore tra gli esperti del settore trasporti;
o) un rappresentante delle altre università pugliesi,
indicato dal Comitato universitario regionale.
La
partecipazione dei componenti alle sedute dell’Osservatorio avviene senza alcun
onere a carico del bilancio regionale.
3. L’Osservatorio della
mobilità è convocato dal Presidente di norma una volta l’anno, allo scopo di
approvare gli obiettivi delle attività da svolgere e valutare, a consuntivo, i
risultati raggiunti nel corso dell’anno, svolti in particolare dall’Agenzia per
la mobilità di cui al comma 5.
4. I soggetti gestori dei
servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i
dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 31, fermo restando l'obbligo di ottemperare.
5. Per le finalità
dell’Osservatorio della mobilità è costituita l’Agenzia regionale per la
mobilità nella Regione Puglia denominata AREM, con i seguenti compiti e
struttura organizzativa:
a)
all'AREM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e all’Osservatorio
della mobilità e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:
1)
gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del
sistema dei trasporti;
2)
gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di
progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra
loro e con la mobilità privata;
3)
gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza
della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;
4)
stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
5)
controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica
del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
6)
gestione della politica tariffaria;
7)
elaborazione del Piano regionale delle
merci e della logistica;
8)
attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti per il sostegno
della razionalizzazione logistica;
9)
definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire
l’installazione nella regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per
la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e dell’area balcanica;
10)
promozione in Italia e all’estero delle risorse di imprenditorialità,
tecnologie e infrastrutture regionali al servizio della logistica;
11)
promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte
concertazione di soggetti pubblici e privati.
b)
l'AREM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del
sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela
e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da
trasmettere all’Osservatorio della mobilità e alla Giunta regionale;
c)
per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli
altri propri compiti istituzionali, gli enti locali trasmettono all'Agenzia i
dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto
pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale
attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche
esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese
e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori
e sono oggetto di confronto, nell’ambito dell’Osservatorio della mobilità, tra
le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma
triennale dei trasporti;
d) sono organi dell'AREM il Direttore generale, il Collegio
dei revisori;
e) il Direttore generale dell'AREM è nominato dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore ai trasporti;
f) il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato
da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale;
resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo
Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività
professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità
attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale;
g) il Direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con
gli indirizzi della Giunta regionale;
h) il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:
1)
adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il
funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;
2)
direzione della struttura;
3)
predisposizione del programma annuale delle attività;
4)
predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
5)
gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo,
gestione del patrimonio e del personale;
6)
verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e
controllo interno;
7)
redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
8)
stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti
necessari e obbligatori;
9)
cura delle relazioni sindacali;
i) al Direttore generale si applicano, in materia di
revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali
e regionali in vigore;
l ) presso l'AREM è istituito il Collegio dei revisori;
m) il Collegio dei revisori è composto da cinque membri,
dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori
ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è
costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il
collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della
legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo
collegio;
n) il Collegio dei revisori dei conti esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'AREM
e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente,
diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’Agenzia;
o) la Giunta regionale determina
l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi,
all'atto della nomina del collegio stesso;
p) ai componenti del collegio si
applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché
prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
q) la nomina del Collegio dei revisori dei
conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti,
deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della
revoca, delle dimissioni o del decesso;
r) le funzioni di controllo sull'AREM sono esercitate dalla
Giunta regionale;
Sono
sottoposti a controllo preventivo della
Giunta regionale i seguenti atti:
1.
il bilancio di previsione annuale e poliennale;
2.
gli impegni di spesa poliennale;
3.
il conto consuntivo;
4.
il programma annuale di attività;
5.
il regolamento;
6.
la dotazione organica;
7.
la relazione annuale sull'attività svolta;
s) gli atti di cui alla lettera r) devono essere inviati,
per il tramite dell’Assessorato regionale ai trasporti, alla Giunta regionale
corredati del parere del collegio dei revisori;
t) gli atti non soggetti al controllo preventivo della
Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
nell'albo della sede dell'AREM;
u) nei casi di inadempienza sono attivati i poteri
sostitutivi regionali;
v) il Direttore generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, redige e propone il
regolamento dell'AREM;
z) il regolamento è approvato dalla Giunta regionale e
disciplina il funzionamento dell'AREM e in particolare ne specifica le
funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di
reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità per la
definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi
specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali
o di aziende di trasporto. La struttura dell'AREM deve essere, comunque,
improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità;
w) per l'esercizio dei suoi compiti di
progettazione, studio e ricerca l'AREM può stipulare con esperti contratti di
diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì,
stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per
l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con
finalità di ricerca e formazione;
x) per il funzionamento e la gestione dell'AREM la Regione
destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei corrispettivi
contrattuali di servizio.
TITOLO VI
DISCIPLINA TARIFFARIA
Art. 26
(Principi generali in materia tariffaria)
1. La Giunta regionale
stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI,
dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali
confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di
trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa
semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del
rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di
promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità
esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono,
di norma, incrementate annualmente applicando l’indice dell’inflazione reale.
3. I prezzi minimi dei
titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie
chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 28. I prezzi
minimi dei titoli di viaggio, nonché gli abbonamenti mensili o settimanali dei
servizi urbani e suburbani, sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa
semplice di cui al comma 1 e con i criteri stabiliti dagli enti competenti.
4. La
Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di
TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria
competenza.
5. La Giunta regionale e i
Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe
più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di
raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto
contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio
dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni
a sostegno della propria richiesta.
Art. 27
(Titoli di viaggio)
1. Gli utenti dei servizi
di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a
conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa
esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.
2. Le imprese di trasporto sono
tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
a)
biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
b)
abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
c)
abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
d)
abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di
convalida,
e)
per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto
possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti
settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o
il mese di convalida, a un numero di corse non inferiore rispettivamente a
dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli
abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto
possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni, secondo le
competenze di cui all'articolo 26, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione
a particolari esigenze dei servizi gestiti.
Art. 28
(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)
1. I prezzi minimi dei
titoli di viaggio per i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le
modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione
del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso
stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei
servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce
chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci
chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a
dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono
arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di Euro fino
all’importo di venticinque Euro e all’Euro per importi superiori ai venticinque
Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti
di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base
tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 1, per la
lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza
della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato
alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli
abbonamenti settimanali dei sevizi interurbani si calcolano moltiplicando la
base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza
massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione
dei seguenti sconti progressivi:
a)
fino a 10 km : 20%
b)
da 11 a 20 km : 25%
c)
da 21 a 30 km : 35%
d)
da 31 a 40 km : 50%
e)
da 41 a 50 km : 65%
f)
oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli
abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base
tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza
massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con
applicazione dei seguenti sconti progressivi:
a) Fino a 10 km : 30%
b) da 11 a 20 km : 40%
c) da 21 a 30 km : 50%
d) da 31 a 40 km : 60%
e) da 41 a 50 km : 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età
inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati
gratuitamente.
6. Le
imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente
affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di
riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo
con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di
bagagli e animali.
7. Le imprese di trasporto
sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle
dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi
dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni
intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia
informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al
comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 31.
8. La base tariffaria
chilometrica minima di cui all'articolo 26, comma 1, è espressa in Euro con
almeno quattro cifre decimali.
Art. 29
(Sistema tariffario integrato)
1. La Regione promuove l'istituzione
di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti
i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di
viaggio, anche con carte multiservizi.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la
propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario
integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese
di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota
partecipativa regionale non può superare il trenta per cento.
3. Fino alla costituzione
del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre
integrazioni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità
dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.
4. Per aree a elevata
diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi
di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 27
e 28 riferiti a parametri temporali e zonali.
Art. 30
(Agevolazioni tariffarie)
1. È facoltà della Regione
e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di
determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi
provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti
alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli
abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, hanno
carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
3. Nei limiti della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e),
la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti
di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle
seguenti categorie di cittadini:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo
non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla
legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati
dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura
non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità
competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore
al 70 per cento.
I documenti di viaggio sono
rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai
cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate,
previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie
sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni
regionali delle categorie aventi diritto.
4. Le compensazioni dei
minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente
comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi
contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del
capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).
5. Le clausole dei
contratti “ponte” di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie
di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle
presenti disposizioni.
TITOLO VII
SANZIONI
Art. 31
(Sanzioni agli enti e imprese di trasporto)
1. La mancata osservanza
delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dell'ente
o impresa inadempiente.
2. L'importo della sanzione
amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il
quale può introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente
sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.
3. La Regione può disporre
recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese
di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
4. Nel caso di inadempienza
agli obblighi di esercizio rivenenti dai contratti di servizio e dalle carte
dei servizi, l’impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo
indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di
indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 32
(Sanzioni agli utenti dei servizi)
1. Gli utenti dei servizi
di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido
titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa
semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00,
ridotta a Euro 50,00 se l'utente estingue
l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o
della sua notifica.
2. L'importo della predetta
sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
3. Il
mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel
regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a Euro 250,00, ridotte al 50 per cento
se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione
amministrativa compete all'esercente il servizio.
4. Per l'accertamento e la
contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 3 le imprese di trasporto abilitano
i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non
sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 3, il direttore dell'impresa di
trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha
accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n.689, a emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di
cui al medesimo articolo 18.
TITOLO VIII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 33
(Contratti Ponte)
1. I contratti ponte di
TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore sino all’espletamento
delle procedure concorsuali di cui all’articolo 16 della presente legge. I
programmi di esercizio riportati nei contratti ponte non possono subire variazioni
salvo per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità.
Art. 34
(Avvio delle procedure concorsuali)
1. La Regione e gli enti
locali competenti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno l’obbligo di attivare le procedure concorsuali di
cui all’articolo 16 della presente legge affinché, a far data dal 1° gennaio
2004, i servizi di TPRL – esclusi i servizi ferroviari – vengano affidati con
contratto di servizio pubblico di cui all’articolo 19 della presente legge.
2. I servizi ferroviari
esclusi dal comma 1 saranno affidati a far data dal 1° gennaio 2004 come
previsto dal d.lgs. 422/1997 e d.lgs 400/1999.
Art. 35
(Costituzione A.RE.F.)
1. La Regione Puglia promuove,
entro il 31 dicembre 2003, la costituzione di una società per azioni secondo le
norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Azienda
regionale ferroviaria (A.RE.F.) S.p.A.
2. L’A.RE.F. ha le finalità
di realizzare un sistema ferroviario regionale coordinato e integrato nel
sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di
mobilità delle persone e delle merci e che promuova un equilibrato sviluppo
economico e sociale dell’intero territorio regionale.
3. Principi e oggetto
sociale della società saranno quelli di partecipare alle gare a evidenza
pubblica e gestire l’intera rete dei servizi ferroviari della Regione Puglia.
Così costituita, l’A.RE.F. potrà gestire i servizi ferroviari e automobilistici
integrativi o sostitutivi strettamente legati all’esercizio ferroviario locale
di competenza territoriale della Regione Puglia.
4. Soci dell’A.RE.F.
possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, camere di commercio,
industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.
5. Lo Statuto dell’A.REF. è
approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta
regionale e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13.
6. L’A.RE.F., per meglio
integrare e consolidare le proprie finalità intermodali, parteciperà anche a
gare del settore automobilistico da esercitarsi nella Regione Puglia e che
siano di proprietà degli enti comunali capoluoghi di provincia.
7. Il capitale sociale
dell’A.RE.F. in fase di costituzione viene quantificato in Euro 5.200.000,00.
La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2
dell’articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della
Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico
provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a
costituirsi.
8. La composizione degli
organi sociali è determinata dallo Statuto dell’A.RE.F. La rappresentanza della
Regione è designata dalla Giunta regionale.
9. La rappresentanza della
Regione negli organi statutari dell’A.RE.F. relaziona annualmente alla stessa
sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonchè sull’andamento di gestione
economico-finanziaria.
10. La Regione è
rappresentata nell’Assemblea dell’A.RE.F. dal Presidente della Giunta regionale
o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all' Assemblea dopo
aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.
Art. 36
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri rivenienti
dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2002, si
provvede:
1. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552012/2002;
2. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2, lettera
b), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552013/2002;
3. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera c), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552018/2002;
4. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2,
lettera d), con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli di spesa
551041 e 551042, a seguito di assunzione di mutuo con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato ai sensi della legge 194/98;
5. quanto alla spesa prevista all’articolo 4, comma 2, lettera
e), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552016/2002;
6. quanto alla spesa prevista all’articolo 33, comma 2, con
lo stanziamento iscritto al capitolo 552023/2002;
7. quanto alla spesa prevista all’articolo 25, con uno
stanziamento di Euro 110.000,00 da iscriversi al capitolo di nuova istituzione
epigrafato “Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la mobilità”
mediante contestuale riduzione, di pari importo, dell’autorizzazione di spesa
del bilancio di previsione 2002 iscritta al capitolo 3185.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di predisposizione dei bilanci di previsione
annuali.
Art. 37
(Obbligo di
notifica UE)
1. L’efficacia della
presente legge, limitatamente agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione
di aiuti di Stato a finalità regionale, è sospesa sino alla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell’esito dell’esame da parte della
Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 93 del Trattato UE.
TITOLO IX
ABROGAZIONI
Art. 38
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate: la legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le
sue successive modifiche e integrazioni per quanto incompatibili con la
presente e, precisamente, il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4
maggio 1999, n. 17, l’articolo 15 della
legge regionale 13 dicembre 1999, n, 32, l’articolo 56 della legge regionale 12
aprile 2000, n. 9, i comma 1-3-4-5-8-10-11 dell’articolo 8 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 10,
l’articolo 37 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 14, la legge regionale 3
aprile 1995, n. 9, l’articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2001 n. 32,
gli articoli 32, 33 e 35 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e
l’articolo 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 11.
2. Le disposizioni abrogate
di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle
disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.
3.
Norme in contrasto con la presente legge sono, in ogni caso, abrogate.
La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 31 ottobre 2002