TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione
Puglia istituisce, in attuazione della legge 18 maggio1989, n. 183 e successive
modificazioni e secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, della legge 3
agosto 1998, n. 267, un’unica Autorità di bacino, in seguito denominata
“Autorità di bacino della Puglia”, con sede in Bari, con competenza sia sui
sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del Consiglio
regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che, per effetto delle intese
sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico
interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con provvedimento n.
110 del 18 dicembre 1991.
2. L’Autorità di bacino, anche per le
finalità di cui alle intese interregionali,
ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le
regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in
conformità agli obiettivi della legge 183/1989 e in particolare persegue il
governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi
collegate, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di
pianificazione, di programmazione e di
attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale
del fiume Ofanto.
3. L’Autorità di bacino è dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico e dispone di autonomia organizzativa, amministrativa,
tecnica, giuridica e contabile.
4. All’Autorità di bacino, per il suo
funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le
norme della Regione Puglia.
Art. 2
(Delimitazioni dei bacini idrografici)
1. Le delimitazioni del bacino idrografico
interregionale del fiume Ofanto, nonché dei bacini idrografici regionali
pugliesi, indicate nelle planimetrie allegate alle deliberazioni del Consiglio
regionale n. 109 e n. 110 del 18 dicembre 1991, verranno definitivamente
elaborate nel rispetto dei criteri tecnici allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del
1° luglio 1994 e approvate dall’Autorità di bacino e successivamente dalle
Giunte regionali delle regioni interessate.
Titolo II
AUTORITA’ DI BACINO
Art. 3
(Organi dell’Autorità di bacino)
1. Sono organi dell’Autorità di Bacino:
a)
il Comitato
istituzionale;
b)
il Comitato tecnico;
c)
il Segretario
generale;
d)
la Segreteria tecnica
operativa.
Art. 4
(Comitato istituzionale)
1. Il Comitato istituzionale è composto:
a)
dal Presidente della
Regione Puglia, che lo presiede, o suo delegato;
b)
dal Presidente della
Regione Basilicata, o suo delegato;
c)
dal Presidente della
Regione Campania, o suo delegato;
d)
dai Presidenti delle
province interessate (Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino,
Potenza), ovvero da loro delegati;
e)
dagli Assessorati
regionali all’ambiente, urbanistica e agricoltura e foreste delle Regioni
Puglia, Basilicata e Campania, in relazione agli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
2. L’eventuale delega deve essere
comunicata all’atto del primo insediamento del Comitato. I Presidenti delle
Regioni Basilicata e Campania e delle province di Avellino e Potenza non
partecipano alle adunanze con ordini del giorno aventi argomenti attinenti solo
ai bacini regionali pugliesi, per cui della loro assenza non si tiene conto nel
conteggio delle presenze per la validità delle relative adunanze e
deliberazioni di cui al comma 3.
3. Le adunanze e le deliberazioni del
Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi
componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza
dei presenti. Le deliberazioni, in ogni
caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della regione che ha
competenza territoriale prevalente con riferimento all’oggetto del deliberato.
I punti all’ordine del giorno riguardanti il bacino idrografico interregionale
del fiume Ofanto non possono essere portati a delibera qualora sia assente il
rappresentante della regione interessata per competenza territoriale
all’argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato istituzionale approva nella
prima adunanza il Regolamento per il suo funzionamento.
5. In caso di inattività o inadempienza del
Comitato istituzionale, il rappresentante del Comitato dei ministri promuove la
procedura di cui all’articolo 4 della legge 183/1989 ovvero promuove la
procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
6. Alle sedute del Comitato istituzionale
partecipa, con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario
generale dell’Autorità di bacino.
7. In relazione agli argomenti trattati,
il Presidente può invitare alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo
consultivo, i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle comunità montane
interessate, nonché i Presidenti di enti parchi regionali e nazionali e i
Presidenti di consorzi di bonifica interessati..
Art. 5
(Compiti del Comitato istituzionale)
1. Il Comitato istituzionale dell’Autorità
di bacino ha i seguenti compiti:
a)
adozione dei progetti
dei piani stralcio e di bacino di
ciascun sistema idrografico assegnato alla competenza dell’Autorità di bacino
in un unico e generale piano di bacino;
b)
definizione dei
criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione dei piani di bacino e
determinazione delle componenti che costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni;
c)
adozione delle misure
di salvaguardia;
d)
adozione e
approvazione dei piani di bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli piani
stralcio;
e)
definizione degli
obiettivi su scala di bacino cui deve attenersi il piano di tutela delle acque
di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modifiche e integrazioni;
f)
adozione dei programmi
di intervento attuativi del piano di bacino,
nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all’articolo 31
della legge 183/1989, e di ogni altro programma di intervento demandato all’Autorità
di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;
g)
controllo
dell’attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
h)
adozione e
approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei
settori inerenti alle finalità di cui all’articolo 1;
i)
organizzazione delle
funzioni attribuite alle province e ai comuni in materia di risorse idriche e
difesa del suolo dagli articoli. 25 e 26 della legge regionale 30 novembre
2000, n. 17;
j)
nomina del Vice
Presidente del Comitato istituzionale;
k)
nomina del Segretario
generale;
l)
nomina del Comitato
tecnico;
m)
approvazione del
regolamento di amministrazione e di contabilità;
n)
approvazione della
pianta organica;
o)
approvazione del programma
finanziario annuale dell’attività di studio, di ricerca nonché delle spese di
funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;
p)
proposizione di
indirizzi, direttive e criteri per la valutazione e il contenimento degli
effetti sull’ambiente del programma triennale di intervento di cui all’articolo
10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell’Autorità di bacino,
con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche e industriali e ai
sensi del d.lgs 152/1999 e successive modificazioni;
q)
approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo;
r)
approvazione delle
intese e accordi di programma con enti territoriali e locali, enti pubblici e
associazioni riconosciute, previo parere del Comitato tecnico sulla congruenza
con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e
programmate;
s)
delega delle attività
di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al Segretario generale nei casi e
nei limiti espressamente previsti.
Art. 6
(Comitato tecnico)
1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato
istituzionale, dal Segretario generale dell’Autorità di bacino, che lo
presiede, ed è composto da:
a)
funzionari regionali
in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in
numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero
massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto
dello stesso Comitato istituzionale;
b)
un funzionario
provinciale con qualifica dirigenziale
designato da ciascuna delle
province interessate;
c)
un funzionario per
ciascuna delle amministrazioni indicate all’articolo 10, comma 2, della legge
183/1989 e successive modifiche e integrazioni;
d)
il dirigente dell’ARPA
pugliese;
e)
un rappresentante
dell’Unione regionale bonifiche;
f)
il Presidente
dell’Ordine regionale dei geologi;
g)
gli esperti incaricati
di consulenze dall’Autorità di bacino per le questioni oggetto dell’incarico,
senza diritto di voto.
2. Il Comitato tecnico è nominato con
deliberazione del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le
singole amministrazioni devono far pervenire entro trenta giorni dalla data
della richiesta. Trascorso tale termine e acquisiti almeno i due terzi delle
designazioni previste, il Comitato istituzionale provvede direttamente alla
designazione delle componenti mancanti e alla costituzione del Comitato
tecnico.
3. Il Comitato istituzionale,
contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il
regolamento di funzionamento.
4. Il Comitato tecnico è organismo di
consulenza del Comitato istituzionale e del Segretario generale; fornisce
vigilanza, indirizzo e supporto tecnico all’elaborazione dei piani di bacino e
alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell’Autorità di bacino
quando gli venga richiesto dal Presidente del Comitato istituzionale o dal
Segretario generale.
5. Ai componenti del Comitato tecnico
compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dal
Comitato istituzionale. Ai componenti spettano,
altresì, il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella
misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi
si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Puglia.
6. Al pagamento del trattamento di
missione spettante ai componenti del Comitato tecnico designati dalle regioni e
dalle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre
per quelli designati dalle amministrazioni statali provvede il Ministero
infrastrutture, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253.
Art 7
(Segretario generale)
1. Il Segretario generale, con l’ausilio
della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:
a)
provvede agli adempimenti
necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;
b)
cura l’istruttoria
degli atti di competenza del Comitato
istituzionale, cui formula proposte;
c)
cura i rapporti, ai
fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali;
d)
cura l’attuazione
delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei
limiti delle funzioni attribuitegli
dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
e)
riferisce al Comitato
istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani
stralcio, per l’esercizio del potere di vigilanza e in tale materia
esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;
f)
dirige la Segreteria
tecnica operativa;
g)
svolge ogni altro
compito attribuitogli da disposizioni di legge,
di regolamento o per delega del Comitato istituzionale.
2. Il Segretario generale è nominato dal
Comitato istituzionale e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati
di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o
tra professionisti esterni. Dura in carica cinque anni e può essere
riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo
pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni vigenti
per l’amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine
della legislatura nella quale l’incarico è stato conferito. Rimane in carica,
fino alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il
disbrigo dell’ordinaria amministrazione.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario
generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento
economico complessivo, viene stabilito dal Comitato Istituzionale, secondo i
criteri di cui all’articolo 13 della legge 253/1990. L’atto di nomina del
Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato istituzionale, alle Giunte
regionali interessate.
4. Il Segretario affida, in caso di
assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato
tecnico, cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo
stesso compenso attribuito al Segretario.
Art. 8
(Segreteria tecnica operativa)
1. La Segreteria tecnica operativa è
diretta dal Segretario generale e svolge le seguenti funzioni:
a)
elabora i piani di
bacino e i piani stralcio;
b)
elabora e sviluppa
l'attività di pianificazione e di programmazione dell’Autorità di bacino e di quanto
a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli. 3 e 17 della legge
183/1989;
c)
predispone la
relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale,
sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di bacino
e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla
salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo
sviluppo e la sicurezza delle società regionali;
d)
fornisce supporto
tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque
altra attività compatibile con i fini istituzionali dell’Autorità di bacino;
e)
utilizza e partecipa a
coordinare per le sole finalità dell’Autorità di bacino, se non altrimenti ed
esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i
sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti
territoriali interessati, ne partecipa
alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;
f)
si avvale della
documentazione e delle informazioni in possesso
dei servizi, uffici e settori regionali, in particolare quello
cartografico, ritenute comunque indispensabili per sviluppare le attività ed
assolvere ai compiti dell’Autorità di bacino, mentre gli stessi uffici e settori sono obbligati a fornire quanto richiesto ed in loro possesso;
g)
si collega e collabora
strettamente nelle materie di interesse e per le finalità dell’Autorità di
bacino, con alcuni servizi nazionali,
quali quelli in essere presso
l’Agenzia protezione ambientale e territorio (APAT), il Dipartimento per la Protezione civile e il
Registro italiano dighe (RID), e regionali, quali, l’Arpa, e i centri
funzionali di Protezione civile in essere presso gli enti territoriali,
intervenendo secondo il principio di sussidiarietà in loro vece qualora non
ancora istituiti, né adeguatamente organizzati;
h)
provvede all’attività
di catalogazione, conservazione,
aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale in relazione agli
usi e alle utilizzazioni di pertinenza dell’Autorità di bacino;
i)
fornisce, ai sensi
dell’articolo 5 dell’Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999
dalla Regione Puglia, dalla Regione
Basilicata e dal Ministero dei lavori pubblici, supporto tecnico-operativo
all’Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso articolo 5;
j)
coordina lo
svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto
intervento idraulico, utilizzando a tal fine anche il Corpo forestale dello
Stato;
k)
cura ogni adempimento
amministrativo e contabile previsto dal regolamento di amministrazione, provvedendo in particolare sia alla
programmazione finanziaria e gestione dei fondi assegnati e del
bilancio, sia alla predisposizione, se
necessario, degli atti di gara;
l)
provvede
all’istruttoria e al rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di
competenza dell’Autorità di bacino;
m)
fornisce supporto
tecnico-operativo e si avvale dei settori regionali a sostegno delle attività
della Conferenza Intersettoriale per l’uso e la difesa del suolo e delle acque
di cui all’articolo 12.
2. La Segreteria tecnica operativa è
preposta alla gestione, per quanto previsto dalla legge 183/1989, delle
seguenti materie e attività:
a)
cartografia,
identificazione dei sistemi territoriali e ambientali, monitoraggio qualitativo
e quantitativo del suolo e delle acque;
b)
studi e ricerche;
c)
difesa del suolo e uso
del territorio;
d)
difesa e uso razionale
delle coste e dei litorali;
e)
bilancio idrico, uso
razionale e tutela della risorsa idrica;
f)
applicazione delle
leggi in materia di amministrazione del
patrimonio.
3. La Segreteria tecnica operativa è
organizzata dal Segretario generale, adottando apposito provvedimento, in base ai principi stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1993, n.29 e 80/98 successive modificazioni e a quanto
richiamato dall’articolo 12, comma 9, della legge 183/1989, dotandola di capacità tecniche e
amministrative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni
sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle
statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
interessati. Il Comitato istituzionale prende atto e approva il provvedimento
adottato entro trenta giorni.
4. Alla copertura dei posti in organico si
provvede con personale trasferito, a domanda, dalle amministrazioni
interessate, scelto dal Segretario generale con le procedure di legge. In
mancanza, si provvede con concorso pubblico.
5. Al personale dell’Autorità di bacino si
applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale
del comparto regioni ed enti locali.
Titolo III
PIANO DI BACINO E PROGRAMMA
Art. 9
(Piani di bacino)
1. I piani di bacino hanno valore di piani
territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e
alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi
rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi
tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi
comunque riguardanti ciascun bacino.
2. I piani di bacino inerenti i singoli
bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e
concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e
di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3
dell’articolo 17 della legge 183/1989 e il carattere vincolante e prescrittivo
di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della legge 183/89.
3. I piani di bacino possono essere
redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in
ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 2.
4. Il piano di bacino generale può
emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.
5. Al fine di pervenire a una
pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani
stralcio, l’Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di
concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale attività,
indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del
piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del piano.
6. Il progetto di piano, sia esso
generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale,
è adottato dal Comitato istituzionale e dell’adozione del progetto di piano è
data notizia alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, con la precisazione dei
tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione.
Il progetto di piano e la relativa
documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per
l’eventuale consultazione per trenta giorni. Presso ogni sede di consultazione
è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e
copia degli atti.
7. Le osservazioni sul progetto di piano
possono essere inoltrate all’Autorità di bacino, oltre che alla regione
territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla
data di scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate
sul registro di cui al comma 6. Entro i successivi trenta giorni l’Autorità di
bacino, sulla base delle osservazioni
pervenute, formula un parere e propone al Comitato istituzionale l’approvazione
del progetto di piano, sentito il Comitato tecnico.
8. Il Comitato istituzionale, tenendo
conto del parere espresso dalle regioni territorialmente competenti sulle
osservazioni pervenute, approva il piano, che viene pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale e sui Bollettini regionali.
9. Le regioni o gli enti da esse delegati,
entro dodici mesi dalla data di
approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani territoriali e
i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell’articolo 17 della legge
183/1989.
10. Di conseguenza, le regioni adeguano anche
le direttive e i piani generali di bonifica, il piano pluriennale di
salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, i piani di tutela delle
acque e i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo
152/1999, la convenzione tipo e il relativo disciplinare per regolare i
rapporti tra l’Autorità d’Ambito di cui alla legge regionale 6 settembre 1999,
n. 28 e i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo
11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
11. I piani regionali pluriennali comunque
finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta
utilizzazione del suolo e delle acque, in assenza dei piani di bacino, hanno
valore di progetti di piano stralcio, adottati e approvati da parte del
Comitato istituzionale.
12. In attesa dell’approvazione dei piani di
bacino, l’Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adotta misure
di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis, dell’articolo 17 della legge 183/1989
e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 10
(Programmi triennali)
1. I piani di bacino sono attuati
attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli
indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 183/1989 e
successive modifiche.
2. I programmi triennali di intervento
sono predisposti e approvati dall’Autorità di bacino e sono trasmessi per
l’attuazione alle regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e
per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge 183/1989 e
successive modifiche.
3. Le province, le comunità montane e i
comuni interessati, secondo le rispettive competenze, sentiti i consorzi di bonifica, concorrono,
tra l’altro, alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai
sensi del comma 4 dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo 11 della legge
183/1989 e successive modifiche. A tal fine, l’Autorità di bacino deve
prevedere specifici strumenti e attività di concertazione, anche promuovendo accordi di programma ai
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I programmi triennali di intervento
sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in
attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione,
alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e
delle acque. Di conseguenza, le regioni e gli enti locali interessati, secondo
le rispettive competenze, provvedono ad adeguare i programmi e i piani di cui
al comma 10 dell’articolo 9 della presente legge.
5. Nell’ambito dei territori delle regioni
interessate, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al
comma precedente, nonché la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle
opere realizzate, è affidata ai soggetti attuatori di cui alle leggi regionali
in materia di opere e lavori pubblici.
6. Nell’ambito del territorio dei bacini
idrografici regionali e interregionali, la progettazione e la realizzazione
degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di
intervento, sono affidate in via prioritaria ai consorzi di bonifica.
7. Gli interventi di cui al presente
articolo sono attuati ai sensi dell’articolo 23 della legge 183/1989 e
successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di
efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente
stabiliti e predisposti dall’Autorità di bacino. Il non perseguimento di tali criteri da
parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca
dell’affidamento stesso da parte del Comitato istituzionale, previa diffida.
8. Alla progettazione e realizzazione
degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e
vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale
dai piani di bacino di cui all’articolo 9 della presente legge si provvede a
totale carico della regione proprietaria o affidataria delle opere e degli
impianti.
9. Le province, le comunità montane, i
comuni e gli altri enti pubblici, nell’ambito delle rispettive competenze o in
relazione alle materie ad esse delegate dalle regioni o previa autorizzazione
del Comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti, sentiti i consorzi di bonifica, alla
progettazione e realizzazione di interventi,
nonché alla manutenzione,
esercizio e vigilanza di opere e impianti previsti nel programma triennale di
intervento.
10. All’attuazione del piano triennale di
intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle regioni per
la concessione e l’uso del demanio idrico ai sensi degli articoli
86 e 89 del d. lgs.112/1998, del demanio fluviale e della concessione di
estrazione di materiale litoidi in alveo ai sensi della legge 5 gennaio 1994,
n. 37 e con i finanziamenti recepiti dalle regioni nel quadro di azioni
comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle regioni per la
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di
proprietà regionale, dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.
11. I piani triennali devono garantire le
risorse per la gestione di attività, di opere
e di impianti di interesse regionale e interregionale.
Art. 11
(Schemi previsionali e programmatici)
1. Gli schemi previsionali e
programmatici, di cui all’articolo 31 della legge 183/1989, sono predisposti
dall’Autorità di bacino.
2. Fino
all’approvazione dei piani di
bacino o dei piani stralcio, le risorse finanziarie provenienti
dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi
previsionali programmatici.
3. L'aggiornamento degli schemi
previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le
attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo.
Art. 12
(Conferenza intersettoriale per l’uso e la
difesa del suolo e delle acque)
1. Il Segretario generale
dell’Autorità di bacino convoca almeno
una volta nell’anno la Conferenza intersettoriale per l’uso e la difesa del
suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e partecipata dai
dirigenti dei settori regionali interessati o coinvolti nelle materie e nelle
attività di interesse e competenza dell’Autorità
di bacino; ai lavori della Conferenza devono essere invitati i rappresentanti
degli enti locali e dei soggetti pubblici e delle associazioni
ambientalistiche.
2. La Conferenza deve garantire
un’adeguata informativa relativamente alle scelte dell’Autorità di bacino, una
verifica della loro compatibilità con la pianificazione e programmazione
regionale e degli enti locali, un coordinamento tra i diversi settori, uffici,
servizi e la Segreteria tecnica operativa.
3. Allo scopo di favorire la partecipazione
dei rappresentanti dei gruppi di interesse alla scelte dell’Autorità di bacino,
l’Autorità di bacino deve promuovere periodiche e tematiche consultazioni con i
rappresentanti delle CC.I.AA, delle associazioni ambientali e culturali,
dei consorzi di bonifica, dei consorzi delle aree di sviluppo industriale (o
diversamente denominati) e delle rappresentanze sindacali, dell’imprenditoria
e del commercio le cui attività siano
direttamente coinvolte dalle scelte dell’Autorità di bacino.
Titolo IV
NORME FINANZIARIE
Art. 13
(Spese di funzionamento)
1. A tutte le spese di funzionamento,
compreso il trattamento economico complessivo spettante al Segretario
generale, provvedono le regioni
interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro
composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie
totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e
della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le spese
relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Puglia.
2. Le quote proporzionali possono essere
successivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di
variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma
1.
3. Qualora una regione territorialmente
competente non versi all’Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie
di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e
perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato istituzionale del
Comitato dei ministri, di cui
all’articolo 4 della legge 183/1989, trascorsi sei mesi, l'autorità di bacino è
autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente
o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricandenti nei confini amministrativi della regione
inadempiente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali
danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle
attività.
Art. 14
(Attività di studio e di ricerca)
1. Le attività di studio e ricerca
finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci sono
finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di
difesa del suolo, con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole
regioni anche in relazione al supporto tecnico richiesto dall’Autorità di
governo di cui all’accordo di programma ex articolo 17 della legge 36/1994 tra
la Regione Puglia, la Regione Basilicata e il Ministero infrastrutture e
possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da
altre leggi di spesa.
Art.15
(Norma finanziaria)
1. In
sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di
delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle
spese di funzionamento, come individuate
all'articolo 13, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie
territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base
del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei
suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono le
seguenti:
Regione:
Puglia 93%
Regione:
Basilicata 5%
Regione:
Campania 2%
2. Gli oneri a carico della Regione Puglia
per le spese di funzionamento dell’Autorità di bacino regionale sono
quantificati, per l’esercizio finanziario 2002 in euro 50 mila e trovano
copertura nello stanziamento già previsto con la legge regionale 21 maggio
2002, n. 7 alla U.P.B. 7.2, capitolo 621126.
3. Le quote di partecipazione delle
Regioni Basilicata e Campania, per le spese di funzionamento di cui al
precedente articolo 13 e i fondi per le attività di studio e ricerca di cui
all’articolo 14 sono iscritti su due distinti capitoli di nuova istituzione,
epigrafati “Quote di partecipazione
delle Regioni Basilicata e Campania per spese di funzionamento
dell’Autorità di bacino della Puglia, l.r. n. “ e “Trasferimenti dallo Stato per le
attività di studio e ricerca per la realizzazione del piano triennale
dell’Autorità di bacino per la Puglia, l.r. n. ", dello stato di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione Puglia a
partire dall’esercizio finanziario 2002.
4. I fondi per la realizzazione del piano
triennale degli interventi, di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10, sono
iscritti sul capitolo 621110, U.P.B. 7.2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.
5. Per gli esercizi futuri si provvederà
in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.
Titolo V
NORME TRANSITORIE
Art. 16
(Sede e Segreteria tecnica operativa)
1. Entro sei mesi dalla data di
insediamento del Comitato istituzionale, la Regione Puglia provvederà a dotare
l’Autorità di bacino di un’idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei
materiali necessari per un adeguato funzionamento della stessa Autorità di
bacino.
Art. 17
(Segreteria tecnica e Segretario generale)
1. In sede di prima applicazione della
presente legge la Segreteria tecnica operativa è articolata negli Uffici:
Ufficio
segreteria A) - Servizio
segreteria, promozione, archivio e protocollo
B) – Servizio economato, ragioneria e
contratti
Ufficio
studi e documentazione A) –
Sezione studi specifici
B) – Sezione sistema informativo
Ufficio
piani e programmi A) –
Sezione piani
B) – Sezione programmi
2. La Segreteria tecnica operativa è
costituita in via transitoria dal Segretario generale con il ricorso al
temporaneo utilizzo, mediante l’istituto del comando, di parte del personale
attualmente in servizio presso l’Ufficio difesa del suolo, e di altro personale regionale, che ne faccia
richiesta.
3. Sino alla nomina del Segretario
generale svolge le sue funzioni il dirigente regionale nominato con provvedimento
di Giunta regionale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
(Regolamento di amministrazione e
contabilità)
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dovrà
conformarsi ai principi e alle norme che regolano la contabilità delle regioni.
2. Entro sei mesi dalla data
d’insediamento, il Comitato istituzionale approva, su proposta del Segretario
generale, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di
bacino e lo trasmette alle regioni interessate per la successiva presa d’atto.
Art. 19
(Misure di salvaguardia)
1. In attesa dell’approvazione del piano
di bacino, il Comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 17 della legge 183/1989, come integrata
dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre1993, n. 398, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 20
(Abrogazione di norme di legge)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è abrogata ogni altra disposizione di legge
regionale che contrasta con la presente.
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari, addì 9 dicembre 2002