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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2002
Numero
2
Data
11/02/2002
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali".
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 febbraio 2002, n. 23.
Allegati
Nessun allegato

 

Art

 

Art. 1

 

1.         All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali"  è inserito il seguente comma 3 bis:

 

"3 bis      Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

a)          le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b)          il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;

c)          l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”.

 

Art. 2

 

1.         Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21, sono inseriti i seguenti periodi:

"Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata all’articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ".

 

2.         La prima alinea del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21  è così sostituita:

"-    atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui all’articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ".

 

 

            Data a Bari, addì 11 febbraio 2001