TITOLO I
NORME DI
ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2002
Art. 1
(Finalità)
1. Nello stato
di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2002, approvato con legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono introdotte le
variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i
valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2001, nonché le
variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata
e di spesa.
2. Il saldo
finanziario attivo già iscritto per euro 289.215.863,00 al competente capitolo
1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2002 viene rideterminato
in euro 332.858.714,69 e destinato per la quota incrementale al finanziamento
di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati
A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità
previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente,
dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione
dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
Art. 2
(Adeguamento
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Per effetto
delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e
della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario
2002 risulta modificato in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in
euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per l’entrata e in euro
14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in
termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO
E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 3
(Integrazione
dell’articolo 18 della l.r. 7/2002)
1. Dopo il comma
4 dell’articolo 18 della l.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Ad avvenuta definizione e
conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei
disavanzi sanitari 2000 e precedenti per la quota rimasta a carico della
Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di
emissione obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero
residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno
destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede
della Regione in Bari.”.
Art. 4
(Disposizioni per
l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32,
sono confermate per l’anno 2003.
2. Il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 1, di quelle contenute nei provvedimenti
regionali di esecuzione delle norme statali di individuazione dei livelli
essenziali di assistenza e negli altri provvedimenti esecutivi della legge 16
novembre 2001, n. 405, costituisce ulteriore elemento di valutazione dei
Direttori generali delle aziende sanitarie.
Art. 5
(Proroga di
termini)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. 32/2001, aventi scadenza 31 dicembre
2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003.
2. Le scadenze
delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 32/2001 sono prorogate di
un anno.
3. Il termine
del 31 dicembre 2002 di cui all’articolo 11, comma 8, della l.r. 32/2001 è
prorogato fino alla realizzazione delle procedure per l’accreditamento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
Art. 6
(Indicazioni in
materia di bilancio preventivo per l’esercizio 2003 e tetti di spesa)
1. Ai fini della
predisposizione, nei termini, del bilancio preventivo per l’esercizio 2003, le
aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione del riparto del fondo sanitario
regionale (FSR), iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte
per l’anno 2002 con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2002, n.
1073.
2. Sono
confermati i tetti di remunerazione degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) ed enti ecclesiastici previsti per l’anno 2002.
3. Le aziende
ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare
la quota corrispondente ai costi per l’erogazione diretta dei farmaci.
4. Per le stesse
aziende sanitarie, enti ecclesiastici e IRCCS, con il documento di
programmazione economico-funzionale e di riparto del FSR 2003, potranno essere
riadeguati i limiti di remunerazione, anche in diminuzione, in relazione sia
all’attuazione della rete ospedaliera sia al livello e appropriatezza delle
prestazioni erogate nell’anno 2002.
5. Il valore
economico delle prestazioni riconosciute, costituente tetto di spesa per la
Regione nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS ed enti
ecclesiastici, deve intendersi remunerativo di ogni elemento di costo, ivi
comprese le variazioni degli accordi di lavoro dei dipendenti e gli oneri per
l’esclusività.
6. Eventuali
riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni per i titoli di cui sopra
devono intendersi come mere modalità di riparto alle regioni stesse.
7. L’Agenzia
regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti
regionali, la somma di 2 milioni di euro come da l.r. 7/2002.
Art. 7
(Dotazioni
organiche)
1. La dotazione
di personale del ruolo sanitario adibito alle centrali operative del sistema di
emergenza – urgenza sanitaria deve intendersi aggiuntiva rispetto alla
dotazione organica delle rispettive aziende sanitarie, nei limiti autorizzati
dalla Giunta regionale.
2. La prima
assegnazione del personale, di cui al comma 1, deve essere notificata
all’Assessorato alla sanità della Regione Puglia. Ogni successiva variazione
nominativa dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale.
3. I Direttori
generali delle aziende sanitarie provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale 2
agosto 2002, n.1087, 30 settembre 2002, n.1429, 8 agosto 2002, n.1161 e degli
altri atti di programmazione regionale, entro novanta giorni dalla data di
emanazione da parte della Giunta regionale dei criteri per la definizione dei
relativi modelli organizzativi, da adottarsi entro il 31 marzo 2003.
4. Dalla data di
avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di
rideterminazione delle dotazioni organiche cessano di avere efficacia i limiti
e i vincoli alle assunzioni di personale di cui alle leggi regionali 21
dicembre 2000, n. 28 e 32/2001.
5. Ai fini della
copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, di cui ai commi
precedenti, le aziende sanitarie procederanno prioritariamente alla mobilità
del personale in esubero, a norma dell’articolo 3 della legge 405/2001 e con le
modalità previste negli accordi regionali con le organizzazioni sindacali
recepiti dalla Giunta regionale.
6. Le procedure
di cui al comma 5 potranno essere avviate previa adozione di piani attuativi
nel rispetto dei criteri previsti dai punti 4, 5 e 6 della deliberazione della
Giunta regionale 1087/2002.
Art. 8
(Disposizioni in
materia di ricavi e spesa)
1. In continuità
con le disposizioni per il contenimento della spesa recate dalla l.r 28/2000 e
dalla l.r. 32/2001, l’Assessore regionale alla sanità detta tempestive
istruzioni alle aziende ed enti del servizio sanitario per la predisposizione
di allegati al bilancio economico preventivo atti a dimostrare che tutti i
costi da sostenere, nel rispetto del vincolo di bilancio, sono indispensabili
ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
2. Le aziende e
gli istituti del servizio sanitario pubblico procedono al riesame di tutti i
rapporti contrattuali e convenzionali comunque originati e in qualsiasi forma
instaurati o stipulati e revocano, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli atti adottati in violazione di norme o di
disposizioni amministrative. L’inadempienza delle disposizioni di cui al
presente comma è causa di decadenza del Direttore generale
3. Gli stessi
soggetti di cui al comma 2 verificano l’eventuale sussistenza delle condizioni
previste dall’articolo 1467 del codice civile anche in dipendenza dell’attuazione
del piano di riordino ospedaliero adottato con deliberazione della Giunta
regionale 1087/2002 come integrata con deliberazione 1429/2002.
4. Al bilancio
economico preventivo per l’esercizio 2003 è allegato uno specifico prospetto
contenente l’elenco e la composizione dei costi concretamente governabili
dall’azienda, atta a far conseguire nell’arco di un triennio un risparmio di
spesa non inferiore all’ammontare della perdita accertata nell’esercizio 2001.
A tal fine si sommano le perdite delle aziende accorpate.
5. Fatto salvo
il rispetto della normativa comunitaria o nazionale, a seconda dell’importo
dell’appalto o della fornitura, i contratti scaduti o rescissi possono
essere rinnovati o aggiudicati con
procedura ad evidenza pubblica a condizione che tutti gli atti presupposti o
conseguenti contengano chiaramente l’indicazione del tetto massimo annuale
fatturabile per tutte le forniture o prestazioni, anche straordinarie, nel
rigoroso rispetto degli obiettivi di risparmio indicati nel prospetto di cui al
comma 4.
6. Nel caso che
un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti
affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel
biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta
un’unica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale
unificata. L’eventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete
esigenze funzionali.
7. Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica l’azienda deve riservarsi espressamente il
diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373, commi 1 e 2, c.c. con espressa
esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
8. I costi per
l’acquisizione di beni e servizi non possono superare nel 2003 il 98 per cento
di quelli sostenuti nell’anno 2001.
9. Il comma 8
dell’articolo 10 della l.r. 32/2001 è abrogato.
Art. 9
(Disposizioni
riguardanti le prestazioni sanitarie)
1. I Direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali adeguano i tetti di spesa per
l’anno 2003 per prestazioni erogate dalle strutture transitoriamente
accreditate in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 11 della l.r.
32/2001, con le riduzioni connesse alle esclusioni e limitazioni contenute
negli atti di definizione dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto
delle intese intervenute a livello regionale e approvate dalla Giunta
regionale.
Art. 10
(Nuclei di
valutazione)
1. L’articolo 14
della l.r. 32/2001 deve essere interpretato nel senso che la definitiva
attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deve considerarsi
realizzata con l’adozione dell’atto aziendale e la ricostituzione degli
organismi deputati alle tipologie di controllo previste nel decreto legislativo
stesso.
2. Le incompatibilità
di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2001 sono estese ai componenti degli
organismi che nell’ambito della nuova organizzazione dei controlli
sostituiscono i nuclei di valutazione, ovvero, ai componenti degli stessi
nuclei o servizi di controllo interno, se confermati. In ogni caso, nell’atto
aziendale vanno specificatamente individuate le funzioni dei suddetti
organismi collegiali.
3. La funzione
di Direttore generale, amministrativo e sanitario, o equiparati, delle aziende sanitarie,
ARES, ARPA e IRCCS pubblici è incompatibile con quella di componente dei nuclei
di valutazione.
Art. 11
(Gestioni
liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali)
1. Per le
finalità previste dall’articolo 18 della l.r. 7/2002, i commissari incaricati
delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL) ex
articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.38,
relativamente alle predette gestioni,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accertamento alla data del 31
dicembre 2002, provvedono ai seguenti adempimenti:
a) ricognizione dei debiti, elencati in apposito prospetto
contenente, per ciascuna delle soppresse USL, per creditore, il titolo
giustificativo del debito, l’oggetto della prestazione, l’importo originario e
l’importo dovuto alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo
del debito, della natura, dell’ammontare per sorte capitale, per interessi e
spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso,
nonché dello stato dell’eventuale contenzioso e/o dell’azione di recupero in
atto da parte del terzo;
b) ricognizione dei crediti in apposito elenco, per
debitore, contenente per ciascun titolo di credito l’importo originario, la
data di maturazione, la causale e il motivo della mancata riscossione, alla
data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo di credito, della
natura, dell’ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese
quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato
del contenzioso e/o dell’azione di recupero in atto;
c) situazione patrimoniale delle partite reciproche in dare
e in avere tra le soppresse USL e aziende USL ed esposizione delle somme
disponibili in Tesoreria alla suddetta data del 31 dicembre 2002 per ciascuna
gestione stralcio.
2. Relativamente
alle reciproche partite creditorie e debitorie tra le soppresse USL provenienti
dalle diverse gestioni liquidatorie, i commissari procederanno alla integrale
estinzione delle stesse.
3. Gli elenchi
di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia – ARES – entro
i successivi dieci giorni dalla data della ricognizione.
Art. 12
(Disposizioni sul
controllo degli atti delle aziende sanitarie)
1. A decorrere
dal 1° dicembre 2002 i compiti affidati dalle norme regionali in materia di
controllo degli atti delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico
e, in particolare, dall’articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno
1997, n. 16, dalla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1988, n.
3286, sono così ripartiti:
Settore sanità:
a) determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa del personale.
ARES:
a) bilancio pluriennale, bilancio
economico preventivo e bilancio d’esercizio.
b) programmi di spesa
pluriennale.
2. Ai fini di
cui al comma 1 l’ARES può integrare il proprio organico di n. 3 unità, di cui
una di posizione dirigenziale, e/o utilizzare la consulenza di professionisti o
società o altro organismo, dotati di specifica competenza nel settore o
abilitati alla certificazione dei bilanci.
Art. 13
(Disposizioni
transitorie)
1. Gli
interventi assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici
previsti dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26, sono considerati
interventi di natura assistenziale da assicurare nell’ambito del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 12
luglio 2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita all’anno di
riferimento.
2. Nelle more
dell’approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
le aziende USL anticipano gli oneri relativi agli interventi assistenziali
sulla base delle disposizioni vigenti.
Art. 14
(Integrazioni e
modifiche legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)
1. Alla legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e
modificazioni:
a) l’art. 6, è così sostituito:
“Art. 6 (Il Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale
è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono
iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio
sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.
3. In caso di
assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
4. I Sindaci durano
in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso
fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto
previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.
5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della
contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES
provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente
Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.
6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze
periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente,
attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute
ordinarie.“.
b) dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è
aggiunto il seguente:
“4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità
organizzative, nell’atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi
di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di
tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il
numero complessivo delle strutture e funzioni dirigenziali.”.
c) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 24/2001 è
aggiunto il seguente:
“3 bis. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale
può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili
una sola volta.”.
d) il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 è
sostituito dal seguente:
“3. Al Direttore generale si applica quanto previsto
dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il
Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA).”.
Art. 15
(Modifiche legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
1. Al comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 “Sistema regionale
della prevenzione - Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA)” sono soppresse le seguenti parole “e di nota istruttoria del
Settore ragioneria”.
Art.16
(Modifiche legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25)
1. Il comma 2
dell’articolo 22 “Modifiche alla l.r. 25/1996” della l.r. 7/2002 è abrogato.
2. Il comma 2
dell’articolo 2 della l.r. 25/1996, modificato dall’articolo 70 della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:
“2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è
corrisposto, entro i limiti indicati dall’articolo 1 e delle disponibilità
finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito
imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui.”.
Art.17
(Acconti su
rimborso ex l.r. 25/1996)
1. Le aziende
USL possono concedere acconti sul rimborso spettante al cittadino in attesa di
trapianto o che ha già subìto un trapianto o al donatore o all’accompagnatore (ai
sensi della l.r. 25/1996), per le prestazioni effettuate in Italia o
all’estero.
2. Gli acconti
di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento del prevedibile
rimborso.
Art. 18
(Livelli di
assistenza)
1. La Regione
Puglia garantisce i livelli di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive modificazioni, le
cui prestazioni sono indicate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni di cui agli allegati
2A, 2B e 2C e con le indicazioni e linee guida di cui agli allegati successivi.
2. Il livello di
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro è garantito
attraverso i Dipartimenti di prevenzione
delle aziende USL.
3. Il livello di
assistenza territoriale è garantito dai distretti così come articolati con
deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002, n. 1161, nonché dalle
strutture territoriali sovradistrettuali di cui al piano sanitario regionale
2002/2004.
4. Le
prestazioni di cui all’allegato 2A al d.p.c.m. 29 novembre 2001 di laserterapia
antalgica, elettroterapia antalgica e ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 sono incluse nell’allegato 2B.
5. Entro il 31
dicembre 2002 la Giunta regionale individua le specifiche indicazioni cliniche
secondo le quali possono essere erogate le prestazioni incluse nell’allegato
2B, come integrato al comma 4.
6. Le
certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, sono
rilasciate con onere a carico del
Servizio sanitario regionale (SSR) per i minori di anni 18.
7. Il livello di
assistenza ospedaliera è garantito dalle aziende ospedaliero-universitarie,
dagli IRCCS pubblici e privati, dalle strutture ospedaliere private e dai presidi
ospedalieri delle aziende sanitarie locali, costituiti da uno o più
stabilimenti funzionalmente accorpati,
così come individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2002, modificata con deliberazione
1429/2002, dotati delle discipline ivi previste.
Art. 19
(Modifiche l.r.
38/1994)
1. Il comma 4
dell’articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dai seguenti:
“4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni
bancarie con l’istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria,
nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare per le stesse fissato dal
documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.
4 bis. Le aziende sanitarie possono disporre l’utilizzo, in
termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica
destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa
all’anticipazione bancaria. L’utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche
richieste dell’Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende
sanitarie.
“4 ter. Il ricorso all’utilizzo dei contributi in conto
esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2,
vincola una quota corrispondente dell’anticipazione bancaria. Con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la
consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati.”.
CAPO
II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 20
(Integrazioni
legge regionale 19 novembre 2001, n. 27)
1. Dopo la lettera
c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 27/2001 è aggiunta la seguente:
“c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui
all’articolo 1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo
degli operatori.”.
2. Dopo il comma
7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27, è aggiunto il
seguente:
“7 bis. Qualora il progetto di ristrutturazione presentato
dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall’apposita
prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in
favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al
relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3,
lettera b).”.
Art. 21
(Centro di
formazione professionale – CNOS. Riconoscimento costi sostenuti dalla Provincia
di Lecce)
1. In relazione
all’avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32, delle funzioni concernenti la gestione del
centro di formazione professionale CNOS Polivalente di Lecce e del relativo
personale, la Regione Puglia riconosce i costi sostenuti dalla predetta
Provincia in ordine alle retribuzioni del personale trasferito e alle spese
generali di mantenimento della struttura.
2. Tale
riconoscimento decorre dalla data di cessazione del rapporto convenzionale tra
la Regione Puglia e il CNOS Polivalente e fino alla data di completamento del
processo di trasferimento delle funzioni così come definito dall’articolo 11,
comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002 n. 15, e avviene a seguito di
presentazione, da parte della Provincia di Lecce, di apposita rendicontazione
delle spese sostenute e previa verifica da parte dei competenti servizi
regionali.
3. Nel bilancio
di previsione 2002 è iscritto specifico capitolo, nell’apposita unità
previsionale di base, con uno stanziamento di 500 mila euro, che la Regione
corrisponderà alla Provincia di Lecce a titolo di acconto.
4. In sede di
approvazione del bilancio di previsione 2003 si provvederà a iscrivere sul
capitolo di cui al comma 3 uno stanziamento commisurato alle somme riconosciute
in sede di riscontro del rendiconto presentato, al netto dell’acconto già
corrisposto.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 22
(Acquisizione
dell’immobile quale sede di delegazione regionale nella Capitale)
1. La Giunta
regionale è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo
di euro 3 milioni 750 mila per l’acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione
regionale nella Capitale.
2. La Giunta
regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e
le condizioni delle relative operazioni d’acquisizione.
3. Al fine di
sostenere le spese relative alle operazioni preliminari di acquisto derivanti
dal pagamento delle anticipazioni da corrispondere a titolo di caparra
confirmatoria è stanziata in apposito capitolo del bilancio 2002 la somma di
euro 990 mila.
Art. 23
(Avvio procedure
realizzazione nuova sede Consiglio regionale)
1. Al fine di
sostenere le spese connesse alle procedure di selezione del progetto
preliminare per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, ivi
comprese quelle preordinate all’acquisizione delle relative aree, è stanziata,
in apposito capitolo di bilancio 2002, la somma di euro 380 mila.
Art. 24
(Concorso nelle
spese consortili)
1. Al fine di
sostenere le operazioni di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica
pugliesi la Regione, a saldo e compensazione di ogni eventuale pendenza,
concorre al pagamento degli interessi derivanti dal consolidamento delle
passività onerose dei predetti organismi provenienti, in particolare, dalla
gestione degli impianti irrigui regionali.
2. In relazione
ai mutui di consolidamento a tal fine attivati, da stipulare da ciascun
consorzio a tasso fisso, mediante un piano di ammortamento fino a un massimo di
venti anni per un importo pari all’ammontare dei disavanzi risultanti dai
rispettivi conti consuntivi al 31 dicembre 2001, il tasso di concorso pubblico
nel pagamento degli interessi è pari all’80 per cento del tasso globale fisso
di riferimento applicato ai mutui stessi.
3. Al relativo
onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di
previsione per l’esercizio 2003 e successivi, con uno stanziamento da definire
in sede di attivazione delle operazioni di consolidamento di cui al presente
articolo.
4. Il Settore
ragioneria provvede al pagamento delle rate di concorso annuale negli interessi
risultanti dai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso mediante
iscrizione a ruolo di spesa fissa.
5. In relazione
alle partite debitorie del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, rivenienti, in
particolare, dalla gestione pregressa degli impianti irrigui di proprietà
regionale (Enel, contributi previdenziali, etc.), per garantire il mantenimento
dell’approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese, è istituito apposito
capitolo nel bilancio per l’esercizio 2002, nella u.p.b. 04.03 epigrafato
“Anticipazione per il risanamento finanziario del Consorzio di bonifica Terre
d’Apulia. (Legge di assestamento e variazione al bilancio 2002)” dotato di uno
stanziamento di euro 13 milioni.
6. Lo
stanziamento di cui al comma 5 è utilizzato in favore del Consorzio Terre
d’Apulia quale anticipazione sulla somma da complessivamente consolidare con le
operazioni di mutuo di cui al comma 1, da compensare ad avvenuta stipula del
mutuo stesso con le somme spettanti per la gestione degli impianti irrigui
regionali. Il Consorzio si impegna a presentare alla Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data della stipula del mutuo, un piano di ristrutturazione
gestionale.
7. Su richiesta
del Consorzio e nei limiti della somma di cui al comma 5, il Settore ragioneria
della Regione è autorizzato a effettuare direttamente il pagamento delle
partite debitorie del Consorzio, sulla base di specifici atti deliberativi
adottati da parte degli organismi di amministrazione dell’ente consortile.
8. In deroga a
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 18 aprile 1994,
n.15, con deliberazione di Giunta regionale, sulla base di istruttoria
effettuata dai competenti Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA), è
determinato il saldo da erogare ai Consorzi di bonifica per le attività di
gestione degli impianti irrigui regionali, sulla base dei costi agli stessi
addebitati e documentati sulla base di regolari fatture rilasciate dai
fornitori e rese ai competenti IPA, nei limiti della ripartizione dei fondi di
bilancio di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 15/1994.
Art. 25
(Modificazioni e
integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5)
1. All’articolo
2 bis della l.r. 5/1998, introdotto dal comma 1 dell’articolo 41 della l.r.
7/2002, è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai
commi 1 e 2 è istituito nella u.p.b. 01.01 ‘Consiglio regionale’ apposito
capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per
l’esercizio 2002 di euro 200 mila.”.
Art. 26
(Modifica
articolo 27 l.r. 7/2002)
1. Al comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 7/2002,
le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite con le seguenti: “30 aprile
2003”.
Art. 27
(Modificazioni e
integrazioni articolo 16 l.r. 32/2001)
1. L’articolo 16
della l.r. 32/2001 è modificato e integrato come segue:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi per
il settore zootecnico”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel
bilancio per l’esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata,
previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per
l’attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al
successivo comma 7. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di
bilancio è sostituita dalla seguente: “Interventi per il Settore Zootecnico e
attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali”;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio
regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per
consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate
dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di
salvaguardia ambientale, la Regione attiva le procedure per un servizio di
pronto smaltimento delle carcasse di capi bovini e ovi-caprini deceduti nelle
aziende zootecniche”.
Art. 28
(Abrogazione di
norme)
1. Il comma 1
dell’articolo 13 della l.r. 28/2000 è abrogato.
2. L’articolo 31
della l.r. 32/2001 è abrogato.
Art. 29
(Modificazioni e
integrazioni l.r. 28/2001)
1. Alla l.r.
28/2001 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a)
all’articolo 41, comma
1, le parole “e, comunque, entro e non oltre” sono sostituite dalle seguenti:
“di norma entro”;
b)
all’articolo 43, dopo
le parole “dai precedenti articoli” sono aggiunte le seguenti: “e dall’articolo
59”;
c)
all’articolo 47, comma
1, dopo le parole “al Consiglio” sono aggiunte le seguenti: “di norma”;
d)
all’articolo 48, comma
2, dopo le parole “nel medesimo capitolo” sono aggiunte le seguenti: ”, salvo
quanto disposto dall’articolo 84”;
e)
all’articolo 52, comma
6, le parole “e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67
e 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 66”;
f)
all’articolo 53, comma
3, le parole “articolo 45” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 44”;
g)
all’articolo 54, comma
1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) di passività pregresse”;
h)
il comma 2
dell’articolo 59 è abrogato;
i)
all’articolo 64, comma
2, le parole “articolo 52” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 51”;
j)
il comma 1
dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:
“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme
precedentemente erogate, a favore di soggetti pubblici e privati, in esecuzione
di trasferimenti vincolati dalla Unione europea o dallo Stato, sono introitati
in apposito capitolo di entrata e rassegnati, per la eventuale riutilizzazione,
con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del bilancio corrente.”;
k)
all’articolo 82, comma
1, lettera d), dopo le parole “le ritenute” sono aggiunte le seguenti: “o
accantonamenti”;
l)
all’articolo 84, comma
1, le parole “a un unico ufficio o struttura di servizio.”, sono sostituite
dalle seguenti: “con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di
responsabilità amministrativa.”;
m)
dopo il comma 1
dell’articolo 84 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può
disciplinare i criteri e le modalità di
esecuzione delle spese di cui al comma 1.”;
n)
i commi 2 e 3
dell’articolo 84 sono abrogati;
o)
il comma 3
dell’articolo 86 è abrogato;
p)
all’articolo 87, comma
1, le parole “la chiusura dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “31
gennaio dell’esercizio successivo.”;
q) all’articolo 93, commi 1, 2 e 4,
le parole “articolo 77” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 76”;
r)
all’articolo 95,
comma 4, le parole “comma 3” sono
sostituite dalle seguenti: “comma 2”.
Art. 30
(Modifiche legge
regionale 9 giugno 1987, n.16)
1. Il comma 1
dell’articolo 3 della l.r. 16/1987 è così modificato:
“1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle
lettere a), b), c), d), f) dell’articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o
associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per
gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall’Istituto
“Antonacci” di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli
interventi di cui alle lettere c) e d).”.
Art. 31
(Servizi sociali.
Criteri di trasferimento di funzioni)
1. Il comma 1
dell’articolo 22 della l.r. 32/2001 e il comma 4 dell’articolo 6 della l.r.
13/2002 sono abrogati.
2. In relazione
al trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, l’assegnazione delle relative risorse
finanziarie viene effettuata secondo il disposto di cui all’articolo 7, comma
7, della l.r. 13/2002 e con riferimento
alle somme impegnate nell’ultimo esercizio finanziario precedente al
trasferimento delle competenze.
Art. 32
(POR Puglia 2000-2006.
Procedure di spesa)
1. Al fine di
garantire un più efficace e tempestivo utilizzo dei fondi di bilancio connessi
all’attuazione del POR Puglia 2000-2006, la Giunta regionale può autorizzare,
con propria deliberazione, i dirigenti dei settori cui fanno capo gli
interventi del POR Puglia 2000-2006 ad adottare gli atti di impegno di spesa,
di liquidazione e pagamento sui rispettivi capitoli di spesa della u.p.b.
01.03. ”Programmi comunitari”.
Art. 33
(Modifica
articolo 48, comma 2, legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)
1. Il comma 2
dell’articolo 48 della l.r.13/2000 “Procedure per l’attuazione del POR Puglia
2000-2006” è sostituito dal seguente:
“2. L’istruttoria e l’erogazione degli aiuti è affidata al
nucleo di valutazione, istituito presso l’Assessorato al lavoro e formazione
professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo 49.”.
Art. 34
(Modifica
articolo 27, comma 1, l.r. 13/2000)
1. Il comma 1
dell’articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
“1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene,
ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di
richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel
complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno
civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del
periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio
di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica
deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro
e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento.”.
Art. 35
(Disposizioni in
materia di demanio e patrimonio)
1. La Regione
Puglia procede alla sottoscrizione dei contratti di trasferimento relativi ai
poderi cosiddetti “Fondi M.A.F.” con gli attuali assegnatari, fatta salva la
successiva definizione, tra Regione Puglia e Ministero del tesoro, in ordine al
soggetto titolato all’introito delle somme già versate, a titolo di riscatto,
da parte degli assegnatari.
2. I verbali di
consegna che trasferiscono beni immobili rivenienti dall’attuazione del
conferimento di funzioni di cui al d.p.r. 616/1977 e al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, costituiscono titolo per l’apposita trascrizione
immobiliare.
Art. 36
(Disposizioni in
materia di edilizia residenziale agevolata)
1. Ai fini della
quantificazione dei contributi da rimborsare alla Regione ai sensi dell’articolo
18, comma 3, capoverso 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, quale
differenza tra i contributi percepiti dalle cooperative a proprietà indivisa e
quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, il tasso agevolato
attribuito alle cooperative a proprietà divisa nella fase di preammortamento
deve essere assunto, per il conteggio, fino alla semestralità immediatamente
successiva alla data dell’atto notarile di assegnazione in proprietà
dell’alloggio.
2. Le
cooperative edilizie a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso
regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la
realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta
autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà
indiviso in quello individuale di cui all’articolo 18 della legge 179/1992,
anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.
Art. 37
(Modifica
articolo 44 legge regionale 12 aprile 2000, n. 9)
1. All’articolo
44 della l.r. 9/2000, così come modificata dall’articolo 6 della legge
regionale 10 gennaio 2001, n. 7 e dall’articolo 25 della legge regionale 5
dicembre 2001, n. 35, le parole: “termine di ventiquattro mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “termine di trentasei mesi”:
Art. 38
(Recupero
contributi edilizia residenziale pubblica
– Rateizzazione)
1. I soggetti
attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata (cooperative edilizie e
imprese edili) e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi
erogati, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, dalla Regione
sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere
se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.
2. Qualora il
rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non
oltre trenta giorni dalla data di richiesta fatta dal Settore edilizia
residenziale pubblica con raccomandata con ricevuta di ritorno, l’interessato
non è tenuto alla corresponsione di interessi legali.
3. Qualora
l’interessato effettui il rimborso mediante rateizzazione, che non può comunque
eccedere la durata di anni cinque con rate mensili, trimestrali o semestrali, è
tenuto alla corresponsione degli interessi legali, vigenti alla data della
richiesta regionale di pagamento, decorrenti dalla data medesima fino
all’effettivo soddisfo.
4. La domanda
per la rateizzazione, con l’indicazione della durata e della modalità di
pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni, decorrenti
dalla data della richiesta di cui al
comma 2, al Settore edilizia residenziale pubblica, al quale spetta
l’istruttoria delle relative pratiche.
5. Il dirigente
responsabile del Settore edilizia residenziale pubblica è autorizzato a
rateizzare le somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità
di pagamento.
6. Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma
2 e se non è stata inoltrata la richiesta di cui al comma 4, si procede al
recupero coattivo delle somme dovute.
Art. 39
(Misure a favore
delle zone terremotate)
1. A decorrere
dal 1° gennaio 2003 l’addizionale regionale all’imposta su reddito delle
persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, determinata nella misura dell’1,4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2002 ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 32/2001, per i residenti alla
data del 31 ottobre 2002 dei Comuni che saranno individuati con successivo
provvedimento della Giunta regionale, è rideterminata nella misura dello 0.9
per cento.
Art. 40
(Contributo
straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici
del 31 ottobre 2002)
1. Al fine di
fronteggiare le spese di ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002, è stanziata in apposito capitolo di nuova
istituzione epigrafato “Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino
Dauno, per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002”, da iscrivere nella u.p.b. 08.04, la complessiva somma di euro 1
milione da assegnare con apposita deliberazione di Giunta regionale.
Art. 41
(Enti fieristici
regionali – Ripianamento passività pregresse)
1. Al fine di
sostenere il parziale ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre
1995 degli Enti fieristici a carattere regionale secondo il programma di
risanamento già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5215 del
1996, è stanziata la somma di euro 260 mila sull’apposito capitolo 352025,
u.p.b. 04.08., del bilancio di previsione per l’esercizio 2002.
2. Gli Enti
fieristici di cui al comma 1 devono presentare all’Assessorato al bilancio
della Regione Puglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante
circa la conformità al programma di risanamento di cui al comma 1 delle
risultanze contabili inerenti le passività pregresse.
Art. 42
(Definizione
ordine del giorno CRLLPP)
1. La Giunta
regionale, con apposito regolamento, determinerà le modalità per la definizione
degli argomenti posti all’esame dell’organo consultivo regionale competente in
materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di
insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP).
Art. 43
(Interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 2, della l.r.
9/2000)
1. I limiti contenuti
nell’articolo 16, comma 2, della l.r. 9/2000 non si applicano ai giudizi di
responsabilità promossi prima della data di entrata in vigore della legge.
Art. 44
(Modifica articolo 8 legge regionale 2 agosto 1993, n. 11)
1. L’articolo 8
della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 La Giunta regionale si
avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per l’espletamento delle
funzioni rivenienti dalla presente legge.”.
Art. 45
(Interventi regionali per l’istituzione del corso di laurea in
Scienze motorie con sede in Foggia)
1. A decorrere
dall’anno finanziario 2002 la Regione contribuisce alle spese di funzionamento
dell’istituendo corso di laurea in Scienze motorie presso la Facoltà di
medicina e chirurgia con sede in Foggia, mediante la concessione di un apposito
contributo annuo di euro 250 mila in favore della competente Università degli
studi.
Art. 46
(Regolarizzazione vigneti uve da tavola)
1. I vigneti per
uva da tavola, impiantati o reimpiantati anteriormente al 10 settembre 1996 in
difformità con la normativa comunitaria e nazionale, per i quali l’articolo 2,
comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 dispone la non
applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 4, comma 3,
della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere considerati a tutti gli
effetti regolarizzati.
2. I suddetti
vigneti possono accedere agli aiuti, alle sovvenzioni e ai contributi previsti
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle domande per le
quali non è stato ancora definito il procedimento amministrativo di concessione
degli aiuti.
La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari,
addì 9 dicembre 2002
ALL: OMISSIS