Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10
agosto 2001, n. 21, modificato con la legge regionale 25 giugno 2002, n. 9, è
sostituito dal seguente:
"1. La
Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2003".
Data a Bari, addì 20 dicembre
2002