Art. 1
(Finalità)
1. In
attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n.
36 "Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" nonché dei
conseguenti adempimenti regionali, la presente legge stabilisce le norme
idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico connesso
al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi, nel
rispetto del regime transitorio di cui all'articolo 16 della legge medesima.
Art. 2
(Campi di applicazione)
1.
Sono soggetti alla
presente legge tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi
disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, operanti
nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati
"impianti".
2.
Le disposizioni della
presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze
di polizia e relativi servizi sanitari e
tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i
quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L.
36/2001.
3.
Per quanto concerne la
disciplina degli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, si rinvia ad apposito regolamento
della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 381/1998, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3
(Definizioni)
1.
Ai fini
dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a)
legge quadro: legge 22
febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b)
esposizione: è la
condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
c)
limite di esposizione:
è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1;
d)
valore di attenzione:
è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui
all'articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi
previsti dalla legge;
e)
obiettivi di qualità
sono:
1)
I criteri
localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni
per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione
secondo le competenze definite dall'articolo 4;
2)
I valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le
previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, ai
fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
f)
esposizione dei
lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione della
popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o
terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno
o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data
postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o
radioastronomia;
i)
impianto per telefonia
mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
j)
impianto fisso per
radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione
televisiva o radiofonica;
m)
aree sensibili:
aree per le
quali le amministrazioni comunali,
su regolamentazione regionale,
possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione
della particolare densità abitativa, della presenza di
infrastrutture c/o servizi
a elevata intensità
d'uso, nonché dello specifico interesse storico- architettonico e paesaggistico-ambientale.
Art. 4
(Competenze della Regione)
1.
La Regione nel
rispetto dei limiti previsti dal d.m. 381/1998, tenendo conto degli strumenti
della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello
regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli
impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree
sensibili" e la relativa perimetrazione.
1.
Per le finalità di cui
al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta apposita deliberazione, nella quale,
inoltre, definisce:
a)
l'individuazione degli
strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, della legge quadro;
b)
i criteri tecnici per
l'attuazione delle azioni di risanamento;
c)
le modalità tecniche e
procedurali per lo svolgimento dei controlli;
d)
i criteri tecnici per
la gestione del catasto regionale degli impianti di cui all'articolo 11;
e)
le modalità relative
alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni
concernenti le caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, le
localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazioni future, di cui
all'articolo 9;
f)
la disciplina tipo di
riferimento per l'adozione dei piani c/o regolamenti comunali di cui
all'articolo 6, lettera b);
g)
i criteri e le
modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di
tutela sanitaria e ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
2.
Sono fatte salve le
competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", nonché quelle attribuite al Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3.
3.
Nello stesso termine
di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce i criteri per la definizione
dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw nonché per
la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge
quadro.
Art. 5
(Competenze della Provincia)
1.
Sono di competenza
della Provincia:
a)
le autorizzazioni
inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non
superiore a 150 Kw e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di
cui all'articolo 4, comma 4;
b)
il censimento degli
impianti di cui alla lettera a);
c)
il controllo e la
vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri
previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento
elettromagnetico;
d)
l'adozione dei
provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di
cui alla lettera a);
e)
ogni altra funzione
assegnata dallo Stato e dalla Regione.
2.
Qualora gli impianti
interessino i territori di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata
dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa
intesa con l'altra o le altre Province.
3.
I soggetti gestori
degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare
alla Provincia, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta installazione, i
dati relativi all'ubicazione dell'impianto, nonché, ai fini dell'aggiornamento
del catasto, ogni variazione di proprietà dell'impianto, modifica
dell'ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi
superiori all'anno.
Art. 6
(Competenze del Comune)
1.
Sono di competenza del
Comune:
a)
i provvedimenti
relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8;
b)
l'adozione di piani e/o
regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici;
c)
l'adozione dei
provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di
cui alla lettera a);
d)
la vigilanza e il
controllo di cui all'articolo 12.
Art. 7
(Piano annuale di installazione)
1.
I soggetti gestori di
impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione
di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, predispongono un "Piano annuale di installazione
c/o modifica degli impianti" da presentare alla Regione - Assessorato
all'ambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente "Piani
stralcio comunali" da presentare ai Comuni interessati e alle Province.
2.
Contestualmente alla
presentazione dei piani di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a
pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso
dell'inoltro alla Regione e agli enti locali del "Piano annuale di
installazione - e dei relativi "Piani stralcio comunali".
3.
La Giunta regionale, a
seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, alle quali
partecipano i Comuni, le Province, i rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ex articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349,
i concessionari del servizio pubblico di telecomunicazione e di
radiotelevisione e i settori tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 o, in
assenza, del Presidio multizonale di prevenzione (PMP) territorialmente
competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dei "Piani
annuali di installazione", si esprime su detti piani o ne suggerisce
modifiche, finalizzate a minimizzare l'eventuale esposizione della popolazione,
anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già
esistenti oltrechè all'insieme degli impianti da installare, compatibilmente
con la qualità del servizio svolto dal sistema.
Art. 8
(Autorizzazioni)
1.
Il gestore che intende
installare o modificare, in ambito regionale, impianti di cui all'articolo 2
con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt deve chiedere
apposita autorizzazione al Comune competente per territorio. Qualora il sito e
la configurazione strutturale e architettonica dell'impianto risultano già
previsti nel piano c/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 ovvero nel
piano d'installazione di cui all'articolo 7, approvati, il gestore può
procedere, in luogo dell'autorizzazione, con la presentazione al Comune della
dichiarazione di inizio attività (DIA).
2.
Nel caso in cui
l'impianto presenta, a giudizio del Sindaco, notevole impatto paesistico e/o
ambientale, il Comune può sottoporre l'installazione dell'impianto a
concessione edilizia. In tale eventualità viene dato avviso al gestore entro
cinque giorni dalla richiesta di autorizzazione o dalla data di presentazione
della DIA.
3.
L'autorizzazione
comunale o la concessione edilizia ovvero la DIA sono subordinate al parere
preventivo favorevole dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente
competente.
4.
L'istanza o la DIA al
Comune è corredata, oltre che del parere preventivo di cui al comma 3, della
seguente documentazione:
a)
progetti elaborati ai
sensi delle seguenti disposizioni specifiche: legge 5 marzo 1990, n. 46 e
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, decreto del
Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, normativa CEI
in materia (24- 1, 64, 81), d.m. 381/1998;
b)
dichiarazione di
assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con
indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi della
l. 46/1990 e del d.m. poste e telecomunicazioni 314/1992;
c)
segnalazione del
responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, ai sensi delle
leggi 27 aprile 1955, n. 547, 19 settembre 1994, n. 626 e 7 dicembre 1984, n.
818;
d)
certificazione per il
rispetto della legge quadro sull'inquinamento acustico rilasciata da tecnico
competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5.
Nel caso in cui la
richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma
1, l'istanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle
modifiche da apportare all'impianto.
6.
Per impianti e
apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5
watt è sufficiente da parte dei soggetti gestori la richiesta di autorizzazione
al Comune con allegata una relazione tecnica che è sottoposta al parere
dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente. L'ARPA o il PMP
provvedono a eseguire gli opportuni controlli.
7.
Qualora l'istanza
riguarda impianti localizzati nelle aree protette, l'installazione
dell'impianto è subordinata all'assenso degli enti gestori delle stesse aree.
8.
Il trasferimento della
titolarità dell'impianto comporta una comunicazione alle competenti autorità.
9.
Nel caso in cui la
realizzazione dell'impianto determina una modificazione d'uso del sito
ospitante, l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità
all'uso.
10.
Il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione edilizia da parte del Comune
ha durata massima di sessanta giorni.
Art. 9
(Parere preventivo)
1.
I soggetti gestori
degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, per l'installazione o per la
modifica sostanziale degli impianti,
presentano richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, al PMP
territorialmente competente, corredando ogni singola richiesta con la seguente
documentazione prodotta anche su supporto informatico:
a)
Progetto dettagliato
dell'installazione che contenga:
1)
i dati catastali e/o
geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto
l'insediamento dell'impianto;
2)
l'inquadramento territoriale
dell'area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei vincoli);
3)
l'inquadramento
dell'intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla
Regione;
4)
le cartografie della
zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;
5)
gli elaborati grafici
del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, in
prospetto e pianta, e l'indicazione della sua recinzione;
6)
la documentazione
fotografica dei luoghi circostanti dal punto di vista dell'installazione delle
antenne con orientamento alla direzione di puntamento delle antenne;
7)
le altezze relative
dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici
o aree accessibili circostanti;
8)
le misure previste per
rendere inaccessibile gli impianti ai non addetti;
9)
la mappa in scala
1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500
metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico
dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli esistenti sull'area e/o sugli
edifici;
10)
le indicazioni di
quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati
nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall'impianto da installare,
con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto in
questione;
11)
le indicazioni per il
rispetto dell'articolo 10;
b)
costruttore, tipo e
modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le
seguenti caratteristiche tecniche:
1)
la banda di frequenza
o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l'impianto;
2)
il numero di
trasmettitori per cella e numero di celle;
3)
la potenza nominale in
uscita per singolo trasmettitore espressa in W;
4)
la potenza al
connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;
5)
la potenza nominale
irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima
irradiazione (ERP);
6)
la direzione di
puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;
7)
i diagrammi di
irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;
8)
la dimensione degli
elementi radianti;
9)
il guadagno;
10)
il tilt elettrico o
meccanico;
11)
l'altezza dal centro
elettrico dell'antenna la terra (HCE);
c)
studio dell'impianto
in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei
valori limite di campo elettromagnetico con indicati:
1)
i calcoli teorici di
campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti)
relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;
2)
relazione, a firma di un
tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia
per gli impianti da installare che per quelli esistenti) e le valutazioni
dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di
impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante
le misure previste nell'allegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:
-
le misure di campo
elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti
significativi. Questi devono essere
scelti discriminando le situazioni di
maggiore rischio negli edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento
e su quelli che intercettano le onde laterali;
-
le misure devono
essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici
rispetto al centro elettrico dell'antenna;
-
le misure di campo
elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga
superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;
-
le eventuali misure di
minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal
concessionario.
2.
Contestualmente alla
richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente
competente, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni
interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due
quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di
pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto è presente nel piano e/o
regolamento comunale di cui all'articolo 6 o nel piano annuale di installazione
di cui all'articolo 7.
3.
Il procedimento per il
rilascio del parere da parte dell'ARPA o del PNIP deve avere durata massima di
sessanta giorni dalla richiesta.
4.
L'ARPA o, in assenza
il PMP ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi
progettuali presentati attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I
soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le integrazioni
richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione del
procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle
integrazioni.
Art. 10
(Divieti)
1.
E' vietata
l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza
radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, case
di cura e di riposo, scuole e asili nido.
2.* Le
localizzazioni degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono altresì
vietate in:
a)
aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
b)
aree classificate di interesse storico-architettonico;
c)
aree di pregio storico, culturale e testimoniale;
d)
fasce di rispetto degli immobili di cui al comma 1,
perimetrale nel rispetto dei parametri regionali fissati dalla delibera
regionale di cui all'articolo 4, comma 2.
* La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 307 del 23 settembre 2003, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma.
3. Per gli interventi in aree soggette a
vincoli diversi da quelli di cui al comma 2, l'installazione degli impianti e
apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi
provvedimenti autorizzativi richiesti.
Art. 11
(Catasto regionale degli impianti)
1.
La Regione istituisce
il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di:
a)
rilevare i livelli dei
campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione;
b)
garantire pari
opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del
servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla
telefonia mobile, fissa e satellitare;
c)
verificare la
compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento
degli impianti;
d)
disporre a carico dei
soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree
sensibili.
2.
Del catasto regionale
si avvale altresì il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per lo
svolgimento dei compiti a esso attribuiti dalla l.r. 3/2000.
3.
Il catasto regionale
contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo
archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di
quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. La Giunta regionale
determina i criteri e le modalità per la gestione del catasto così come previsto
all'articolo 4, comma 2, lettera d).
4.
Ai fini della
formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a
trasmettere alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della deliberazione regionale di cui all'articolo 4, comma
2, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità
delle modalità dettate ai sensi dello stesso comma 2, lettera d), unitamente a
un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve
contenere, tra l'altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche
e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di
localizzazione futura e deve essere aggiornata e presentata entro il 31 ottobre
di ogni ano.
5.
Ai fini dello
svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la
Regione collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto provvedendo
reciprocamente allo scambio delle informazioni.
Art. 12
(Vigilanza e controllo)
1.
I Comuni svolgono la
funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della
presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del
PMP territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del
Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
2.
Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, i gestori degli impianti esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge presentano al Comune e all'ARPA o, in
assenza, al PMP territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla
medesima data, una perizia giurata con le indicazioni di cui all'articolo 9,
comma 1.
3.
L'ARPA o, in assenza,
il PMP, entro i successivi trenta giorni, rilascia al Comune il proprio parere
sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998,
verificato nel contesto di tutti gli altri impianti esistenti nella zona.
4.
Nelle zone abitate o
sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o
nelle zone comunque accessibili alla popolazione, ove siano superati i limiti
di cui al citato d.m. 381/1998, l'ente che effettua i controlli individua le
fonti di emissione e ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla
Regione, alla Provincia, al Comune e ai soggetti gestori per i conseguenti
interventi di risanamento a carico dei titolari degli impianti, in ottemperanza
a quanto previsto dall'allegato C del d.m. 381/1998.
5.
I controlli di cui al
presente articolo hanno cadenza almeno annuale.
6.
Gli oneri relativi
all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a
carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei
concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a
carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario
adottato dalla Giunta regionale.
7.
Per il personale che
svolge le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono
le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge quadro.
Art. 13
(Sanzioni amministrative)
1.
Salvo maggiore
sanzione prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle
disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui ai successivi
commi.
2.
Chiunque installi,
esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della
concessione edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500
Euro a 10 mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la
cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto
disposto all'articolo 15 della legge quadro.
3.
L'inosservanza delle
prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente è
soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma
da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro, unitamente alla sanzione di sospensione
dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata
violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca
dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'autorità competente, che ordina
altresì l'immediata cessazione dell'attività.
4.
La mancata
presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista
all'articolo 11, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa
corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per
ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione
complessiva risulti di ammontare superiore a 100 mila Euro, essa è ricondotta e
comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'amministrazione comunale
competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina
al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un
termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività
dell'impianto.
5.
Il superamento dei
limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei
valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è
soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma
da 5 mila Euro a 25 mila Euro. In tal caso l'amministrazione comunale
competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i
limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della
sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione
dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.
6.
I titolari degli
impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 14 che non effettuano le
relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti
alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila
Euro a 25 mila Euro.
7.
Per quanto non
espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".
8.
Le somme sanzionatorie
sono riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di
vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da
violazione di legge.
9.
Nel caso di inerzia
del Comune nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati
nel presente articolo, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida ad
adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con
proprio decreto tempi e modalità.
Art. 14
(Piani di risanamento)
1.
In fase di prima applicazione,
ai fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla
presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di
radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e gli enti
locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un piano di risanamento degli impianti che per
effetto della procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non risultano
adeguati.
2.
Entro novanta giorni
dalla data dell'intervenuta approvazione del piano di risanamento da parte
della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli
impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli
impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento
approvato.
3.
Il piano può
provvedere anche alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in
siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa
tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei
titolari degli impianti.
4.
Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti che risultano già adeguati, sono fatti salvi i pareri
regionali e le autorizzazioni comunali relativi alla installazione degli
impianti e apparecchiature rilasciati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5.
Scaduti i termini di
cui ai commi 1 e 2, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute da
parte dei gestori, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida agli stessi
ad adempiere entro trenta giorni, provvede in danno, stabilendo con proprio
decreto forme e modalità dell'adeguamento dell'impianto.
Art. 15
(Primo piano di installazione)
1.
In fase di prima
applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di
radiotelevisione da sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica
ovvero assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
presentano, con le procedure di cui all'articolo 7, il primo piano di
installazione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 16
(Abrogazioni)
1.
Le procedure e i
regolamenti c/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono
abrogati.
2.
Alla data di entrata
in vigore dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente
legge continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei
predetti decreti.
Data a Bari, addì 8 marzo 2002