TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1.
Lo stato di previsione
delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della
legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, di riforma della contabilità
regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di
competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di
cassa.
2.
Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento
nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nell’esercizio finanziario 2002.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1.
Lo stato di previsione
della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r.
28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza
e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1.
E’ autorizzato
l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità
regionale.
2.
E’ autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002 entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all’articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo
del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002, di cui all’allegato 1,
predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per
la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001
di riforma della contabilità regionale.
Art. 5
(Elenco delle spese obbligatorie)
1.
Sono considerate spese
obbligatorie quelle di cui all’elenco contrassegnato come allegato 4,
contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità
regionale.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine)
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine è determinato per l’esercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a
termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità
regionale.
Art. 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per le
spese impreviste è determinato per l’esercizio 2002 in euro 260 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale.
Art. 8
(Fondo di riserva per la definizione di
partite pregresse)
1. Al
fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività
pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro
6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 2,
della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art.
9
(Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva per
le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l’esercizio
2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r.
28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 10
(Fondi intersettoriali)
1. Il fondo per il finanziamento
dei programmi e dei progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento
comunitario è determinato per l’esercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni
ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale.
2. Il fondo per la gestione dei
programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2002 in euro 670 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. n. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale.
Art. 11
(Fondo per reiscrizione residui passivi
perenti e per regolarizzazione carte contabili)
1. Il fondo per il pagamento dei
residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato
per l’esercizio finanziario
2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dell’articolo 95
della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2.
Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro 51.621.304,33, l’apposito
previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui all’articolo 10, comma 3,
della legge regionale 31 maggio 2001, n.14, alla regolarizzazione delle carte
contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, ivi
comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere
regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL)
rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.
3.
L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle
gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di
provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già
intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le
necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola,
nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di
duplicazioni di pagamento.
Art.
12
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla
Giunta regionale)
1. La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo
42 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2002, a disporre con proprio atto le variazioni
occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionale di entrata, per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
da parte dello Stato e della Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione
in vigore.
2. La
Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare
al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionale di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare
variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica,
tra unità previsionale di base strettamente collegate nell’ambito della stessa
funzione-obiettivo o di un stesso programma o progetto.
3. Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art.
13
(Bilancio pluriennale)
1. A
norma dell’articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia
per il triennio 2002 – 2004, nel testo annesso alla presente legge e
predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della citata l.r. 28/2001.
Art.
14
(Prestito Banca europea di investimenti per
il cofinanziamento dei programmi comunitari 2000-2006)
1. Al fine di garantire la necessaria copertura
del fabbisogno finanziario della Regione per la quota a proprio carico
occorrente per sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo
2000-2006 di cui al Programma operativo regionale (POR), la Giunta regionale è
autorizzata a fare ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca
europea di investimenti (BEI).
2. Il mutuo per spese di investimento a carico
del bilancio regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dall’articolo
71 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, per un importo
massimo di euro 300 milioni, in più soluzioni, a mezzo di più atti di
erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
volta in volta ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento.
3. Le risorse provenienti dall’accensione dei
prestiti di cui ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il
finanziamento degli interventi strutturali e assegnate all’apposito fondo per
il cofinanziamento dei programmi comunitari.
4. Alla
copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta
in volta previsti per interessi e rate di ammortamento si provvederà mediante
iscrizione nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa,
delle somme occorrenti.
Art. 15
(Patto di stabilità interno)
1. E’
approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 16 novembre 2001, n. 405, il prospetto dimostrativo del patto di
stabilità per l’anno 2002 di cui all’allegato 9 alla presente legge.
2. Nell’esercizio
delle funzioni dirigenziali deve essere osservato con la massima diligenza e
perizia quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art.
16
(Regole di bilancio per gli enti strumentali
della Regione Puglia)
1. Ai
fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli
obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di cui all’articolo 1 della
l. 405/2001, il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002, al netto
degli interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non
può superare l’ammontare degli impegni allo stesso titolo assunti
nell’esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento.
2. I
dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002 saranno rilevati dai
rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta
approvazione del conto consuntivo 2002.
3. Il
Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale
eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa corrente di
cui al comma 1.
4.
Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata
osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno
poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai
commi precedenti per la quota a essi imputabile.
TITOLO
II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 17
(Norme di ripianamento dei disavanzi
sanitari)
1. Al fine di assicurare la copertura dei
disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi
2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994
e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate
le disposizioni di cui all’articolo 16 della l.r. 14/2001 così come integrate
dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32.
2.
Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di cui all’articolo 2 della
l.r. 32/2001 relative alla copertura dei disavanzi sanitari per l’esercizio
2001.
Art. 18
(Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e
ospedaliere della Regione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a fare
ricorso ai mercati finanziari mediante forme di indebitamento al fine di
reperire fondi da destinare alla ricapitalizzazione mediante aumento del fondo
di dotazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un
importo massimo pari a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle
erogazioni da parte dello Stato ai sensi del decreto-legge 19 febbraio 2001, n.
17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129.
2. Le operazioni per l’acquisizione dei fondi
finalizzati alla spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi
tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni
trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni e dell’articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, determina le condizioni e le modalità entro i limiti
stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l’eventuale costituzione
di un fondo vincolato per la restituzione, a scadenza, del capitale oggetto del
prestito obbligazionario, come previsto dall’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2002
e successivi si farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da
iscrivere in apposita unità previsionale di base.
4. In relazione alle emissioni obbligazionarie
di cui al comma 2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui
accantonare alle scadenze previste, secondo il piano di ammortamento
finanziario, le quote necessarie a garantire il versamento delle somme
occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme
sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura
del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura
obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle
entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico
vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio
del prestito o dell’operazione di copertura del rischio.
Art. 19
(Aziende ospedaliere – universitarie)
1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per
cento prevista dall’articolo 7, comma 2, lett.d), della l. r. 32/2001 per le
Aziende ospedaliere-universitarie “Ospedali riuniti” di Foggia e “Policlinico
consorziale” di Bari é elevata rispettivamente al 5 per cento e 8 per cento.
Art. 20
(Norme integrative dell’articolo 11 della l.r. 32/2001)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della l.r.
32/2001 è inserito il seguente:
“8bis.
Sino alla data di cui al comma 8
è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica
ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio
accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995,
ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i
professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso
nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma
restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e
organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui
al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di
remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in
diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001.
Sono escluse dall’applicazione della presente norma le strutture e i
professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime
di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta
giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in
esecuzione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo
8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell’accreditamento
istituzionale.”.
Art. 21
(Endoprotesi)
1. La deliberazione di Consiglio regionale n.
346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione
della fattura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995
dell’8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l’applicazione di
endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle
seguenti modalità:
a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo
di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo
di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al
rimborso del costo sostenuto per l’acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è
ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino
depositato presso le competenti istituzioni riferito all’anno precedente,
decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal
fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e
benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a
dette forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’Azienda USL, al
momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di
natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi
dell’articolo 8 octies del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, ad
adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le
suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui
all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n.28.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale
6 maggio 1998, n. 14 e dall’articolo 29 della l.r. 28/2000, è sostituito dal
seguente:
“2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo
stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le
quali le Aziende sanitarie locali attestano l’ammontare delle richieste di
rimborso pervenute.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r.
25/1996 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“3 bis.
Le Aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i
rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite.”.
Art. 23
(Anticipazioni agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici)
1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti
ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità
sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall’avvenuto accredito da
parte della Regione.
Art. 24
(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili
esigenze, possono procedere all’assunzione, a tempo indeterminato, di unità di
personale appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e
rianimazione, con esclusione dei direttori di struttura complessa,
neurochirurgia, radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di
unità di personale appartenenti al profilo professionale (categoria D) di
collaboratore tecnico sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare.
2. I Direttori generali procederanno alle
assunzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e
finanziari imposti dall’articolo 8 della l.r. 32/2001 e previo specifico atto
autorizzativo della Giunta regionale.
3. Per la realizzazione sull’intero territorio
regionale del sistema di urgenza – emergenza sanitaria (118) le Aziende
sanitarie sono, altresì, autorizzate all’assunzione a tempo indeterminato del
personale a tal fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della
Giunta regionale.
4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione
della programmazione regionale, attuativa della l. 405/2001, la durata dei
contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo
sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario
socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici
mesi.
5. In caso di esito positivo della verifica, ai
sensi dell’articolo 15, comma 5, del d. l.vo 502/1992 e successive
modificazioni, da parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura
complessa, alla scadenza dell’incarico loro conferito, l’Azienda è autorizzata
a prorogare il contratto in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino
alla realizzazione della programmazione regionale attuativa della l. 405/2001.
6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori
generali devono portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui
all’articolo 15 quinquies, comma 7, del d. l.vo 502/1992 e successive
modificazioni. In caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali
la Regione provvede, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario
ad acta. La verifica positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori
sette anni a far data dal 1° gennaio 2001.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti
riguardanti la ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 23
della l.r. 28/2000, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 32/2001. In caso
di mancato adempimento della presente disposizione la Giunta regionale nomina un
commissario ad acta.
Capo II
Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 25
(Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con
handicap grave)
1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i.
“Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave –
articolo 39, comma 2, lett. l) bis e l) ter, legge 104/1992” è destinato ad
assicurare la continuità degli interventi realizzati con risorse statali
vincolate in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge
regionale 4 maggio 1999, n.17.
Art. 26
(Centri di accoglienza)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 26, è inserito il seguente:
“5 bis.
Nelle more dell’istituzione dell’Albo regionale dei centri
di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l’ammontare
delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché
dall’articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, si applicano
direttamente nei confronti dei Comuni sede dei Centri di accoglienza
riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta
del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su
base annua con riferimento all’anno precedente.”
Capo III
Disposizioni per la razionalizzazione delle spese
in materia di personale
Art. 27
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture
di supporto agli Organi politici)
1. Al personale regionale distaccato, in via
continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione,
degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del
Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al
personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso
forfetario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e
fino ad un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue
centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a
titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei
pasti eventualmente spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza
chilometrica complessiva tra il Comune di residenza e quello della sede di
lavoro.
2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre,
riconosciuto l’utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di
effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore
è riconosciuto un ulteriore buono pasto.
3. Gli economi cassieri competenti provvederanno
a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita
certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la
propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di
rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque,
nel territorio regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il
luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale
spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.
6. Le disposizioni, contenute in norme
regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti
del personale di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo restano
in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di
contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 28
(Incentivazione all’esodo del personale)
1. Al fine di accelerare il processo di
riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del
trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n.
59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Autonoma area della
dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre
1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà
erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte
dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione
lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante
dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni,
posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un
massimo di sei anni.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere
l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni
caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003.
3. L’indennità supplementare, così come
determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da
erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003.
4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all’accesso alla
pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio
previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 12 aprile 2001 “Criteri
generali per la risoluzione consensuale”, intendendosi sostituita l’età di 65
anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa
vigente. Il beneficio sarà erogato alle scadenze previste dal comma 3.
5. Ai fini del calcolo delle predette indennità,
nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica,
ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina
prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 458/2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
sono estese a tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di
cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2
del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base
della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto
di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.
7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare,
qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l’applicazione della
presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento
dell’esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque,
non posteriormente al 1° gennaio 2004. Nell’ipotesi di cui al periodo
precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro
novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
8. I posti resisi vacanti a seguito
dell’applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della
dotazione organica in misura non
inferiore al 50 per cento.
9. Il personale dello Stato già comandato o
distaccato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n.14, tuttora in
servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli
regionali.
Art. 29
(Limiti di età per il mantenimento in
servizio)
1. Fino all’adozione di una nuova organizzazione
amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli
appartenenti all’area della dirigenza, non si applica l’articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo
d’ufficio.
2. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di
richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo
anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di
contribuzione comunque maturati.
Capo IV
Disposizioni in
materia di riforma fondiaria. Ufficio stralcio ex ERSAP
Art. 30
(Integrazione dell’articolo 45 della l.r.
14/2001)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 45 della l.r.14/2001
è inserito il seguente:
“4 bis.
La trascrizione e la voltura catastale in favore della
Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici
dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
stessa.”.
2. Dopo l’articolo 45 della l.r. 14/2001 è
inserito il seguente:
“Art. 45 bis
1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non
destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d’ora, per
gli immobili indicati dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30
giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta
giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti
destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999,
possono essere alienati con le procedure dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta
regionale.”.
Capo V
Disposizioni in
materia di trasporti
Art. 31
(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione
del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia -
SEAP s.p.a.)
1.
E’ autorizzata la
spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura della quota di ricostituzione del
capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia –
SEAP s.p.a..
2.
Per le finalità di cui
al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3.
Alla relativa spesa si
fa fronte mediante l’istituzione, con la presente legge, di specifico
stanziamento di pari importo sull’apposita unità previsionale di base.
Art.
32
(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999,
n.13)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18
nonché il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 13
sono abrogati.
Art. 33
(Contratti di servizio “ponte”)
1.
Al termine del comma 2
dell’articolo 35 della l.r. 13/1999 sono inserite le seguenti parole:
“I medesimi adempimenti fanno carico rispettivamente al Sindaco, al
Presidente della Provincia e alla Regione nel caso che trascorra inutilmente il
periodo di due anni, nel quale il Comune può rimanere socio unico delle società
rivenienti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi.”.
2.
Il termine del 30
aprile 2002 per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS) è
ulteriormente differito al 30 giugno 2002.
Art. 34
(Accertamento idoneità del personale addetto
ai servizi di trasporto pubblico)
1.
L’accertamento e il
controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai
servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato, per tutte le
mansioni, dalle norme emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione
con il decreto 23 febbraio 1999, n. 88.
Art.35
(Modifica
articolo 8 l.r. 28/2000)
1. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 28/2000
è sostituito dal seguente:
“8.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui
all’articolo 18 della l.r. 13/1999, è fatto divieto di autorizzare
intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a
carico del bilancio regionale, a eccezione di quelle già sperimentate
positivamente e autorizzate con corrispettivo successivamente alla data di
entrata in vigore della l.r. 13/1999, con onere di spesa non eccedente quello
sostenuto per analoga finalità a carico del bilancio 2000.”.
Capo
VI
Disposizione in materia di attività produttive
Art. 36
(Attuazione della legge regionale 4 gennaio
2001, n. 3)
1.
L’attuazione degli
interventi previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 “Disciplina dei
regimi regionali di aiuto”, così come modificata dalla legge regionale 10
agosto 2001, n.23, è finanziata con le entrate rivenienti dal fondo unico
regionale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 e ai sensi
dell’articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
2.
La Giunta regionale è
autorizzata a provvedere con propria deliberazione all’attuazione di quanto
disciplinato dal comma 1.
Capo
VII
Disposizioni in materia di foreste e caccia
Art. 37
(Sanzioni amministrative per la mancata
osservanza dell’articolo 29 della l.r. 14/2001)
1.
Per l’inosservanza
delle disposizioni dell’articolo 29 della l.r.14/2001 e del relativo
regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso
per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del
regolamento 1/2002;
b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare,
eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;
c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare,
eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;
d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare,
eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;
e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna
pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o
filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;
f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna
pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in
gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione
prevista.
Le
infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi
o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da
questi previste.
2.
All’accertamento e
alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi
direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui
all’articolo 31 della l.r. 14/2001.
3.
L’articolo 12 del
regolamento 1/2002, pubblicato sul BURP
n. 10/2002, è abrogato.
Art.
38
(Modifica articolo 31 legge regionale 13
agosto 1998, n.27)
1. La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 13 agosto 1998,
n. 27 è sostituita dalla seguente:
“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio:
- fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas
platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d’acqua (gallinula chloropus);
canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta (aythia
fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax);
cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix);
ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes).”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1
dell’articolo 31 della l.r. 27/1998 è aggiunta la seguente:
“d bis)* specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio:
- pavoncella
(vanellus vanellus); marzaiola (anas querquedula); alzavola (anas crecca);
codone (anas acuta); mestolone (anas clipeata); fischione (anas Penelope);
moriglione (aythya ferina); colombaccio (colomba palumbus); beccaccia (scolopax
rusticola); beccaccino (gallinago gallinago); tordo bottaccio (turdus
philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); cesena (turdus pilaris).
* La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 19 giugno 2003, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma.
Art.39
(Modifica articoli 6 e 9 l.r. 27/1998)
1. Il comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 è
sostituito dal seguente:
“12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per
seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio
provinciale.”.
2. Il comma 6
dell’articolo 29 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
“6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico
della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle
singole Province per la partecipazione a sedute di Consiglio.”.
Capo VIII
Disposizione in materia di lavoro
Art. 40
(Comitato regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e le aree di crisi)
1.
Per il monitoraggio
delle situazioni di tensione occupazionale e per la elaborazione delle
iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli
strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio
termine è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato
per il sistema economico produttivo e le aree di crisi.
2.
Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1 e procede alla nomina
del Presidente e dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con
cadenza semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i
risultati dell’attività del Comitato di cui al comma 1.
Capo IX
Consiglieri regionali
Art. 41
(Modificazioni alla legge regionale 28
gennaio 1998, n. 5, in attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n.1)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti:
“Art. 2 bis
1. Agli Assessori regionali non
Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui
fanno parte della Giunta regionale, l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c).
2. Ai predetti Assessori sono
estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i
trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in
materia di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e
pubblicità della situazione patrimoniale.
Art. 2 ter
1.
I componenti della Giunta regionale non Consiglieri partecipano alle sedute del
Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza
diritto di voto.”
Art. 42
(Modifica articolo 6 l.r. 5/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l. r. 5/1998
è sostituito dal seguente:
“3.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2002, al Consigliere
regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di
missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell’Unione
europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari
all’equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato
sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia di bandiera. Tale
rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di
ciascun anno. Per l’anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme
corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della
presente legge, è liquidato nel mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge”.
Art. 43
(Modifica all’articolo 5 della legge
regionale 19 marzo 1984, n. 14)
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge
regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con il punto dopo i termini
“cessazione della carica” contenuti al quarto rigo.
Capo X
Disposizione in materia di fiere e mercati
Art. 44
(Contributo straordinario enti fieristici)
1.
Per gli enti
fieristici a carattere regionale di Foggia e di Francavilla Fontana, di cui
all’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, è iscritto nel
bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2002, al capitolo 352026
“Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e
Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana”, lo stanziamento di euro
464.811,21 come di seguito articolato:
a) per l’Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
b) per l’Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro
51.645,69.
Capo XI
Disposizioni in materia ambientale
Art. 45
(Utilizzo delle aliquote destinate alla
Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi)
1. I proventi di cui all’aliquota destinata alla
Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, così come aggiunto dall’articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n.
140, sono utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio
di attività economiche, all’insediamento industriale e agli interventi di
miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in
strumenti di programmazione negoziata.
2. La
Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente
priorità, nell’ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di
insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere
infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di
miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di
insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali
connesse.
3. Completati gli impegni già assunti in forza
dell’articolo 53 della l.r. 14/1998 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000”, i proventi di cui
all’aliquota già destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del d.
l.vo 625/1996 sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma
1 del presente articolo.
Art. 46
(Modifica all’articolo 5 e alla
scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)
1. Dopo il punto D4 dell’articolo 5 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il seguente:
“D5 - Gravine dell’arco jonico.”.
2. Nell’elenco delle
schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l..r. 19/1997, dopo
la scheda D4 è inserita la “Scheda D5” così formulata:
“SCHEDA D5
Denominazione
dell’area
Gravine dell’arco jonico
Ubicazione:
Provincia di Brindisi
Comune: Villa Castelli
Estensione Ha
Motivazioni di
salvaguardia
Naturalistiche
La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre
dell’arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato
dallo scorrimento di corsi d’acqua a carattere torrentizio su fratture della
piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante
habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente
ridotte.
Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di
vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della
Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Quercus
ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago arborea.
Antropiche
Nella gravina è presente un
frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.
Forme di
protezione e gestione esistenti
Richiesta di adesione al parco delle gravine dell’arco
jonico da parte dell’Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21
dicembre 2001.
Problemi di
salvaguardia
La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi
regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si
accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina
prima degli interventi di recupero ambientale.
Proposta di
tutela
Parco naturale regionale.
Iniziative
possibili
Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione),
museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi
didattici.
Bibliografia
Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro
Medagli del Dipartimento di “Scienze e tecnologie biologiche e ambientali”
dell’Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli.”.
Art. 47
(Modifiche alla legge regionale 6
settembre 1999, n. 28)
1. Fino alla revisione organica, ai sensi degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della legge regionale 6 settembre
1999, n. 28, recante norme sulla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali, e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata
dall’articolo 25, comma 4, della l. 448/2001, alla l.r. 28/1999 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “dello stesso”
sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 141”;
b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
1. Con la convenzione di cui all’articolo 5, i Comuni e le
Province appartenenti all’ATO istituiscono un organo comune per
l’organizzazione del SII denominato ‘Autorità d’ambito’.
2. Sono organi dell’Autorità d’ambito: a) l’Assemblea; b)
il Comitato esecutivo; c) il Presidente.
3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5
stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e
di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché
l’organizzazione degli uffici dell’Autorità d’ambito. Nella medesima
convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il
funzionamento dell’Autorità d’ambito e per la copertura dei relativi costi, per
i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all’articolo 15. Per
quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi
dell’Autorità d’ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato
dall’Assemblea.”
c) Il comma 2
dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell’Acquedotto
pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di
cui al comma 1. All’adozione degli atti formali di affidamento in uso
provvederà la Giunta regionale.”;
d) all’articolo 16 le parole da “un unico” fino alle parole
“primo affidamento della gestione del SII” sono sostituite dalle seguenti: “con
l’Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 141.”.
Capo XII
Disposizione
in materia tributaria
Art. 48
(Esenzione dall’IRAP
per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale)
1. Con decorrenza 1°
gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, i soggetti individuati
dall’articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell’IRAP
fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei
redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, alla
competente Agenzia delle entrate.
2. I soggetti
beneficiari dell’esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione
di cui all’articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del
provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all’articolo 10, comma 8,
del medesimo decreto.
Capo XIII
Disposizione in
materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 49
(Edilizia
residenziale pubblica)
1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci
anni alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si
intendono sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall’ultimazione dei
lavori.
Capo XIV
Disposizione in
materia di demanio e patrimonio
Art. 50
(Modifica alle
leggi regionali 12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000)
1. L’articolo 28
della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, come modificato dall’articolo 18
della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 28
1. Al fine di agevolare lo
svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire
l’incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare
investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire,
gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella
disponibilità o nell’uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L’istanza
deve essere idoneamente documentata in ordine alle finalità.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31
dicembre 2002.
3. Sono privilegiate
le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo
comunitario.
4. Il trasferimento
dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l’espressa condizione che
l’ente locale:
a) acquisisca il
bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo
si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno
venti anni;
c) non proceda a variare la destinazione d’uso pubblica o
di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.
5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi
verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla
Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura
catastale, da eseguirsi a cura dell’ente destinatario.
6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una
sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per
due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della
Regione.
7. La retrocessione
del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.”.
Capo
XV
Disposizione in materia di opere e lavori
pubblici
Art. 51
(Modifiche e integrazioni all’articolo 27
della legge regionale 11 maggio 2001, n.13)
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è
inserito il seguente:
“2 bis. Restano altresì attribuite ai dirigenti delle
strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrative di
cui ai Testi Unici approvati con regi decreti 25 luglio 1909, n. 523 e 11
dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle materie di opere idrauliche e acque
pubbliche.”.
Capo
XVI
Disposizione in materia comunitaria
Art. 52
(Modifiche all’articolo 17 della l.r.
28/2001)
1. Il comma
5 dell’articolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento
strutturale regionale dell’UE) della l.r. 28/2001 è soppresso.
La
presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.60
dello statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della regione.
Data a Bari, addì 21 maggio 2002
ALL.
OMISSIS