Art. 1
(Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali)
1. Il Comitato
regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994,
n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti
locali e degli enti regionali”, è soppresso.
Art. 2
(Controlli preventivi di legittimità)
1. I
controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti
regionali nonchè degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite
alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento
di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla
competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere
esercitati.
2. Cessano,
altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art. 3
(Attività di vigilanza)
1. La
Giunta regionale assicura lo svolgimento dell’attività di vigilanza nei
confronti degli enti regionali e degli altri enti pubblici che operano nelle
materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione
per il conseguimento di fini propri della stessa, disciplinandone le modalità di
esercizio con apposito regolamento.
Art. 4
(Personale)
1. Entro
trenta giorni il Settore personale e organizzazione, su apposita direttiva della
Giunta regionale, procederà all’assegnazione alle strutture regionali del
personale attualmente in servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la
conservazione e la tenuta degli atti e documenti in possesso dei soppressi
organi di controllo.
Art. 5
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate la legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 e tutte le disposizioni
normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e
verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte
le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai
compiti attribuiti ai diversi enti.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.