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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2002
Numero
14
Data
26/07/2002
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Unversità popolari e della terza età
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 luglio 2002, n. 92. (*) In attuazione della presente legge è stato emanato il regolamento regionale 25 novembre 2004, n. 8
Allegati
Nessun allegato

 



(*)

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l’interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

 

2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

 

Art. 2

(Forme di sostegno)

 

1. Per l’organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari  e della terza età di cui all’articolo 1 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle comunità montane. Tali supporti consistono:

 

a) nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;

 

b) nella concessione di contributi finanziari.

 

Art. 3

(Soggetti  beneficiari)

 

1. La Regione può erogare contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui all’articolo 1.

 

2. Per accedere ai contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati devono:

 

a) avere la sede associativa nel territorio regionale;

 

b) essere regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all’articolo 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti, che operano nel settore con caratteristiche di universitarietà per iniziative e metodi;

 

c) operare senza fini di lucro e perseguire finalità esclusivamente culturali nell’interesse della generalità dei cittadini;

 

d) svolgere già da almeno due anni una regolare attività, costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività parallele della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore;

 

e) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività.

 

3. La Regione istituisce apposito Albo delle Università popolari e della terza età, comunque denominate, e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per l’iscrizione all’Albo.

 

Art. 4

(Attività didattica e culturale)

 

1. I corsi promossi dalle Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni, seminari e laboratori nei limiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d).

 

2. I suddetti corsi possono prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali con le seguenti finalità:

 

a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;

 

b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;

 

c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;

 

d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale.

 

3. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente l’argomento dei rispettivi  corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse.

 

Art. 5

(Accesso e partecipazione ai corsi)

 

1.       L’iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.

 

2.       L’accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.

 

3.       Per l’accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

 

4.       Al termine dell’anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.

 

Art. 6

(Ammissione ai contributi regionali)

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:

 

a) programma dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di spesa;

 

b) relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso;

 

c) consuntivo finanziario;

 

d) indicazione delle rette individuali dei frequentanti;

 

e) indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l’elenco delle cariche sociali;

 

f) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative.

 

Art. 7

(Natura dei contributi)

 

1. I contributi di cui all’articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti misure:

 

a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;

 

b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;

 

c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

 

Art. 8

(Destinazione dei contributi)

 

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l’erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

 

2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

 

Art. 9

(Norma transitoria)

 

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all’articolo 6 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

 

Omissis

 

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.