(*)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della
terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più
ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della
personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento
nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone
l’interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e
socializzazione.
2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli
enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non
perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri
statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa,
finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione
culturale rivolta alle persone adulte e anziane.
Art. 2
(Forme di sostegno)
1. Per l’organizzazione e lo
sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età
di cui all’articolo 1 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e
usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle comunità
montane. Tali supporti consistono:
a)
nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;
b)
nella concessione di contributi finanziari.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. La Regione può erogare
contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui
all’articolo 1.
2. Per accedere ai
contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati
devono:
a) avere
la sede associativa nel territorio regionale;
b) essere
regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e
regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui
all’articolo 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali,
giuridicamente riconosciuti, che operano nel settore con caratteristiche di
universitarietà per iniziative e metodi;
c) operare senza
fini di lucro e perseguire finalità esclusivamente culturali nell’interesse
della generalità dei cittadini;
d) svolgere già
da almeno due anni una regolare attività, costituita da cicli di lezioni,
seminari, laboratori, corsi e attività parallele della durata complessiva annua
di almeno centocinquanta ore;
e) disporre di
strutture idonee allo svolgimento delle attività.
3. La Regione istituisce apposito
Albo delle Università popolari e della terza età, comunque denominate, e
verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per
l’iscrizione all’Albo.
Art. 4
(Attività didattica e culturale)
1. I corsi promossi dalle
Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni,
seminari e laboratori nei limiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera
d).
2. I suddetti corsi possono
prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o
collaterali con le seguenti finalità:
a)
socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
b) sviluppo
della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali
diverse;
c) studio della
realtà storica, socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;
d) sensibilizzazione
socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli
anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale.
3. I docenti delle materie
scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea
attinente l’argomento dei rispettivi corsi. I docenti di materie tecniche
devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze
specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attività a
carattere ricreativo e associativo può essere prevista la figura di un docente
esperto nella conduzione delle attività promosse.
Art. 5
(Accesso e partecipazione ai corsi)
1. L’iscrizione e la
frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e
senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione
fisica e sociale.
2. L’accesso e la
partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono
liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di
iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle
Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota
di iscrizione.
3. Per l’accesso e la
partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di
studio.
4. Al termine dell’anno
accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un
attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.
Art. 6
(Ammissione ai contributi regionali)
1. I contributi previsti dalla
presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:
a) programma
dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di
spesa;
b) relazione
sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copia dei
programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e
contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di
ciascun corso;
c) consuntivo
finanziario;
d) indicazione
delle rette individuali dei frequentanti;
e) indicazione
delle strutture organizzative, ivi compreso l’elenco delle cariche sociali;
f) indicazione
dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime
iniziative.
Art. 7
(Natura dei contributi)
1. I contributi di cui
all’articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti
misure:
a) fino al 50
per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività
integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso
spese;
b) fino al 50
per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi,
delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al 50
per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle
sedi di attività.
Art. 8
(Destinazione dei contributi)
1. La Giunta regionale approva con
propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti
beneficiari e l’erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione
dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per
finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.
2. In caso di mancata o parziale
attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da
quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al
recupero totale o parziale del contributo stesso.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione
le domande di contributo di cui all’articolo 6 devono essere presentate entro il
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10
(Norma finanziaria)
Omissis
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.