Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela
dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da
alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti
sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso
la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del
territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista
della destinazione d’uso, nonché la individuazione delle zone soggette a
inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge
gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa
nazionale.
4. La classificazione del territorio comunale concerne la
ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di
seguito riportato:
1) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti
le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo
svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse
urbanistico, le aree di parco;
2) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
3) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici;
4) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree
portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
5) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste
interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di
insediamenti abitativi e attività di servizi;
6) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Art. 2
(La zonizzazione acustica del territorio)
1. La zonizzazione acustica del territorio comunale,
vincolandone l'uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va
realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le
linee guida di cui alla presente normativa.
2. La metodologia operativa per la classificazione e
zonizzazione acustica è definita nell'Allegato Tecnico alla presente legge.
Art. 3
(Valori limite di rumorosità)
1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione
sonora ponderato in scala "A", LeqA[dB], parametro definito dall'allegato A
del decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998.
2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate
nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del
livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al
periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle
ore 6.00, che vengono di seguito riportati:
Classi di destinazione d'uso del territorio |
LeqA[dB]
Periodo diurno
|
LeqA[dB]
Periodo notturno
|
I. aree particolarmente protette |
50
|
40
|
|
55
|
45
|
III. aree di tipo misto
|
60
|
50
|
IV. aree di intensa attività umana
|
65 |
55 |
V. aree prevalentemente industriali |
70
|
60
|
VI. aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti
massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze,
da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo
(criterio differenziale):
1) 5 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione
ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo diurno;
2) 3 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.
3) La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti
abitativi.
Art. 4
(Competenze della Regione)
1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti riservati alla Regione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, la stessa
provvede, altresì, a:
1) tenere e aggiornare, all'interno del sistema informativo
ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dell'entità delle
sorgenti sonore presenti sul territorio;
2) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e
nel rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5, il piano
di intervento per il risanamento dall'inquinamento acustico di cui al successivo
articolo 11;
3) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale
nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente dal
rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato (A) [Leq(A)] inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo
1991;
4) approvare i piani di prevenzione, conservazione,
riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si
ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico
derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia
necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
5) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative
svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1°
marzo 1991;
6) tenere e aggiornare, su base semestrale, l'Albo dei tecnici
competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo 2 della legge 28
ottobre 1995, n. 447.
Art. 5
(Piano regionale di risanamento)
1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per
l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il
Consiglio regionale, il piano regionale degli interventi per il risanamento
acustico utilizzando i fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'Unione
Europea, oltre che eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di
bilancio.
2. Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi
programmati dai Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni
amministrative.
Art. 6
(Interventi di risanamento acustico: criteri di
priorità)
1. La Regione, ai fini dell'adozione del piano regionale degli
interventi per il risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità
con i conseguenti punteggi:
A. Interventi previsti nelle aree:
a) ospedaliere - punti 8;
b) scolastiche - punti 6;
c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali -
punti 5;
d) di tipo misto - punti 4;
e) di intensa attività umana - punti 3;
f) prevalentemente industriali - punti 2;
g) esclusivamente industriali - punti 1.
B: Interventi conseguenti a superamento del limite massimo di
Leq in dB(A) per ogni area:
a) superi di 2 dB (A) – punti 1;
b) superi di 4 dB (A) – punti 2;
c) superi di 6 dB (A) – punti 3;
d) superi di 8 dB (A) – punti 4;
e) superi di 10 dB (A) – punti 5.
C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o
utenti:
a) da 0 a 100 unità - punti 1;
b) da 101 a 1.000 unità - punti 2;
c) da 1.001 a 10.000 unità - punti 3;
d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4;
e) oltre 50.000 - punti 5.
Art. 7
(Competenze della Provincia)
1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti assegnati alle
Province di cui all'articolo 13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono,
altresì, a:
1) approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento
dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi;
2) adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la
zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi;
3) realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale,
avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento
acustico.
Art.8
(Competenze del Comune)
1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni
di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì,
a:
1) procedere alla zonizzazione acustica del territorio,
provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
2) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i
piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
3) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti
sonore mobili e temporanee;
4) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento
delle imprese di cui al successivo articolo 10;
5) eseguire campagne di misura del rumore procedendo
all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di
individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
6) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Art. 9
(Adempimenti e poteri sostitutivi)
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio
territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel
rispetto dell'assetto urbanistico del territorio.
2. In ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a
zone contigue, la zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli
stessi termini temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni,
provvede la Regione, per il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la
nomina di commissari ad acta.
Art. 10
(Piani di risanamento comunali)
1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui
all'articolo 4, i Comuni adottano piani di risanamento, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. I piani devono specificare, previa rilevazione della
tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite
tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da
effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti
tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività
dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il
risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività
interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure
cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia
per l'approvazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano
regionale di cui all'articolo 5.
Art. 11
(Piano di risanamento delle imprese)
1. Le imprese verificano, entro tre mesi dall'approvazione
della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni
sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al
Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
2. In caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti
imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo
1991.
3. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della
legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta
giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone
la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla
Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi
controlli.
Art. 12
(Nuove attività imprenditoriali)
1. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero
per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di
rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a
30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia
apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il
rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.
Art. 13
(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico
veicolare)
1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di
ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali
da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge.
Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità
della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e
infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto
dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.
Art. 14
(Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai
mezzi di trasporto pubblico)
1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed
extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello
sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell’Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente
adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro
emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le
società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano
rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del
parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.
Art. 15
(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)
1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso
industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono
essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e
delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una
relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle
prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune
contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o
di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma
2.
Art. 16
(Attività all'aperto)
1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine
di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di
altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto
dalla normativa dell’Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori
entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che
comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui
all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario
8.00 - 24.00. Le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato sulla facciata dell'edificio
più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari
8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e
19.00 - 24.00.
3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata,
per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe
temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano
adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita
la AUSL competente.
Art. 17
(Attività temporanee)
1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi,
teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i
limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo
orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in
facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A)
negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli
intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può
concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che
siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL
competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono
consentite negli intervalli orari 7.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la
conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della
Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo,
salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in
facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A)
negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe
su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte
le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
Art. 18
(Sanzioni amministrative)
1. Per l'inosservanza delle disposizioni delle presente legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti
previsti dall'articolo 3;
2) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano
di risanamento di cui all'articolo 11;
3) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla
Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;
4) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti,
espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;
5) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle
speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo
quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);
6) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione
ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine
esistente di cui all'articolo 14.
2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni
di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni
medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art. 19
(Norme transitorie)
1. Le eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione
della presente legge verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di
apposito parere dell'ARPA.
2. I Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica
del proprio territorio sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1,
del d.p.c.m. 1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati
dalla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In caso di esito negativo, i Comuni adeguano la
zonizzazione, entro i nove mesi successivi.
ALLEGATO TECNICO
Modalità operativa per la classificazione e zonizzazione
acustica del territorio
1. Individuazione delle classi
1.1 Classe I - Aree particolarmente protette
1.1.1 Le aree appartenenti alla classe I godono di particolare protezione
ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un
elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle
destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla
residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con
l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale
nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di
interesse storico-archeologico.
1.1.2 Sono escluse dalla classe I le piccole aree verdi di quartiere e le
aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento
strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture
scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici.
Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno
parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.
1.1.3 Nell'ambito delle aree di classe I, è effettuata una suddivisione in tre
sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di
predisposizione di eventuali piani di risanamento:
Ia) aree ospedaliere;
Ib) aree scolastiche;
Ic) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia
rilevanza la quiete.
1.1.4 Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici, collocati in prossimità
della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della
viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da
tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.
1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella
classe 1, tranne che non risulti esservi un uso estremamente diffuso di macchine
operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree
rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici
rilevanti o dalla trasfarmazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine,
zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale
o industriale, e classificate nelle relative classi.
1.2 Classi II, III, IV.
1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una
distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni
variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di
tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati
sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.
1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le aree
circostanti gli aeroporti. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il
turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che
assumono la classificazione del territorio che li comprende.
Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio
con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree
caratterizzate da intensa attività umana. ma pressoché prive di presenza
abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del
territorio alla classe IV.
1.3 Classi V e VI.
1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da
insediamenti di tipo industriale.
1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di
attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree
monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.
1.4 Rappresentazione cartografica
1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia,
anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione
tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la
zonizzazione acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in
scala 1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.
1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le
seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:
Classi di destinazione
d'uso
del territorio
I. aree particolarmente protette
II.aree prevalentemente residenziali
III. aree di tipo misto
IV. aree di intensa attività umana
V. aree prevalentemente industriali
VI. aree esclusivamente industriali
|
Colore
verde
giallo
arancione
rosso
viola
blu |
Retino
punti
linee verticali
linee orizzontali
tratteggio a croce
linee inclinate
nulla
|
2. Metodologia operativa e classificazione: criteri
generali
Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a dati
rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali e, in
particolare, dalle informazioni di carattere socioeconomico provenienti dalle
rilevazioni decennali dell'ISTAT:
1) censimento generale della popolazione;
2) censimento generale dell'industria e dei servizi.
Partendo dall'elemento territoriale attraverso la sezione di
censimento, con successiva classificazione e raggruppamento delle varie sezioni
in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio,
si procederà alla riunione di zone acusticamente omogenee.
Contemporaneamente alla zonizzazione acustica del territorio
dovranno essere predisposte carte tematiche con riferimento alla densità di
popolazione, alle infrastrutture di trasporto, alla densità di esercizi
commerciali, alla densità di esercizi artigianali ed alla presenza di
uffici.
Nella definizione delle zone acusticamente omogenee dovranno
non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello
equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più
di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse possibile rispettare
tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si devono inserire
opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella zona con limite
superiore di rumore più elevato, oppure dovrà tenersi conto di ciò
nell'elaborazione dei piani di risanamento.
Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a spettacolo
a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di rispetto per
il suo svolgimento.
Sulla base dei criteri di effettiva fruizione del territorio e
di destinazione di piano regolatore, la classificazione delle zone inizierà
dall'identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio
ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi, porti (classi V
e VI) e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e parchi pubblici
(classe I).
Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico,
strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee
ferroviarie (classe IV).
La fascia parallela a strade ferroviarie dovrà essere prevista
nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi inferiori; mentre
strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe corrispondente all'area
attraversata nel caso di passaggio di zone di classe superiore.
L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da
classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto
degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali
edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi i
seguenti criteri:
1) nel caso di file continue di
fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro
60 metri dal margine della carreggiata;
2) nel caso di file continue di
edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie
laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
3) nel caso di tratti privi di
insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire
un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli
schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal
margine della carreggiata.
3. Metodologia operativa e classificazione: densità della
popolazione ed attività commerciali
Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si
terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della
presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, porti e piccole
industrie, della densità della popolazione, della presenza delle attività
commerciali ed artigianali. La maggiore o minore densità di popolazione ed
intensità del traffico veicolare, la limitata od elevata presenza di attività
commerciali ed artigianali saranno opportunamente stimate, al fine del
l'attribuzione delle varie zone alle classi II, III e IV per la grande rilevanza
che queste caratteristiche territoriali hanno dal punto di vista acustico.
Per quanto riguarda la densità di popolazione residente, sì
farà riferimento al numero degli abitanti riferito alla superficie unitaria di
un ettaro. Di conseguenza si riterrà:
1) molto bassa la densità di
popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile
ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili;
2) bassa la densità di
popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50°
percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
3) media la densità di
popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75°
percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
4) alta la densità di popolazione
residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla
successione dei dati statistici disponibili.
Per quantificare la presenza di attività commerciali, inserite
nel contesto urbano, si può fare riferimento alla densità di esercizi
commerciali, espressa in numero di esercizi riferito alla superficie unitaria di
un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da
queste attività e l'area della superficie della zona di censimento presa in
considerazione. Per cui si avrà:
1) molto bassa presenza di
attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area
della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2) bassa presenza di attività
commerciali per densità di esercizi commerciali rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26°
e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
3) media presenza di attività
commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51°
e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
4) alta presenza di attività
commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'arca della
superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
4. Metodologia operativa e classificazione: densità di
uffici ed attività artigianali
Per quantificare la presenza di uffici, si farà riferimento
alla densità degli stessi espressa in numero di uffici o di addetti riferito
alla superficie unitaria di un ettaro. Per cui si avrà:
1) molto bassa presenza di uffici
per densità degli stessi inferiore al valore corrispondente al 25° percentile
ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2) bassa presenza di uffici per densità degli stessi
compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla
successione dei dati disponibili;
3) media presenza di uffici per densità degli stessi
compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla
successione dei dati disponibili;
4) alta presenza di uffici per
densità degli stessi superiore al valore corrispondente al 76° percentile
ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
Per quantificare la presenza dì attività artigianali, si farà
riferimento alla densità delle stesse espressa in numero di attività artigianali
riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'arca della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento.
Per cui si avrà:
1) molto bassa presenza di
attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2) bassa presenza di attività
artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie
complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della
zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile
ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
3) media presenza di attività
artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie
complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della
zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile
ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
4) alta presenza di attività
artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie
complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della
zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile
ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
5. Metodologia e classificazione: densità del traffico
veicolare
Riguardo alle caratteristiche del traffico veicolare, si
intenderà per:
1) traffico veicolare locale, che
caratterizza la classe II, quello che si sviluppa lungo le strade locali,
interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto degli
insediamenti;
2) traffico veicolare locale o di
attraversamento, che caratterizza la classe III, quello che si sviluppa lungo le
strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area urbana, o
utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra quartieri, nella
distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella raccolta di
quello delle strade locali;
3) traffico veicolare intenso,
che caratterizza la classe IV, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di
scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell'ambito urbano,
accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono
quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade extraurbane, le
tangenziali, le strade di grande comunicazione.
6. Metodologia e classificazione: conclusioni
operative
Alla classificazione delle singole zone di territorio comunale
preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione di un
indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti agli
indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati, che vengono
riportati nella tabella seguente:
Parametro
Valori
Densità di popolazione |
molto bassa |
bassa |
media |
alta
|
Volume del traffico veicolare |
molto limitato |
locale |
attraversamento |
intenso |
Presenza attività commerciali |
molto bassa |
bassa |
media |
alta |
Presenza attività artigianali |
molto bassa |
bassa |
media |
alta |
Presenza di uffici |
molto bassa |
bassa |
media |
alta |
Punteggio |
0 |
1 |
2 |
3 |
La zona considerata sarà di classe II, se l'indice totale non
supera il valore 5; sarà di classe III, se assume valori compresi tra 5 e 11;
sarà di classe IV, se il valore del parametro supera 11.
Eseguita la classificazione delle singole zone, che compongono
il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale
presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi all'aggregazione di
zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita nella classificazione di
quelle confinanti quando queste ultime appartengono tutte alla stessa classe e
che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale da raggrupparle il più
possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per quanto possibile, inoltre, si
farà in modo che i confini delle diverse zone acustiche coincidano con elementi
fisici naturali o artificiali.