Art. 1
Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica
La
Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale
terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per
24 ore giornaliere, accoglie soggetti
con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base
compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Posti letto: n. 14.
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario
esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 8 collaboratori professionali sanitari
(infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o
collaboratori professionali assistenti sociali;
- n. 5 operatori tecnici addetti
all'assistenza.
I turni di servizio
devono essere articolati
in modo da garantire la presenza del personale di
assistenza nell'arcodelle 24 ore.
- N° ore settimanali di attività medico
psichiatrica: minimo 12 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica:
minimo 12 ore.
Strutturali
Gli
appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile
accessibilità.
Per
quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti letto;
inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal personale in servizio; la
superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq per camere a
due letti e 9 mq per camere singole.
La
qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed appropriata alle
necessità degli utenti.
Le
camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
La
struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per gli utenti, con
dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita;
Inoltre,
n. 1 servizio igienico deve essere riservato al personale in servizio.
La zona
giorno deve essere provvista almeno di:
1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di
altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
2) n. 1 locale pranzo;
3) n. 1 locale per attività psico-riabilitative
4) n. 1 locale per le riunioni
5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica,
per leggere, guardare la TV, ecc…
Deve
essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per
utente.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento.
La
temperatura interna invernale deve essere di 20° C+1°C.
Art. 2
Comunità alloggio
La Comunità
alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata
intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere,
accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei
bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente
acquisite.
Posti letto: n. 8
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario
esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 2 collaboratori professionali sanitari
(infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o
collaboratori professionali assistenti sociali;
- n. 2 operatori tecnici addetti
all'assistenza;
- N° ore settimanali di attività medico
psichiatrica: minimo 6 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica:
minimo 6 ore.
I turni di
servizio devono essere articolati in modo da garantire la
presenza del personale di assistenza per 12 ore giornaliere.
Strutturali
Gli appartamenti
devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile accessibilità.
La
struttura deve avere i seguenti requisiti:
- i servizi igienici per gli utenti non devono
essere inferiori a n. 1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre garantita; - inoltre, n. 1 servizio igienico è
riservato al personale;
- per quanto concerne la zona notte, ogni
camera non deve avere più di due posti letto;
- la superficie minima delle camere deve essere
non inferiore a 9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti
adeguatamente arredate;
- le camere devono avere illuminazione
naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
- la cucina deve essere piastrellata sino a due
metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti
ed eventualmente per la loro somministrazione;
- n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica,
per leggere, guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non
fosse sufficientemente spaziosa, da adibire a zone pranzo;
- n. 1 locale per le riunioni.
Deve
essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per
utente.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura
interna invernale deve essere di 20° C+1° C.
Art. 3
Gruppo di appartamento
Il
Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore
intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito
psichiatrico riabilitativo.
Posti-letto per gruppo-appartamento: n. 3
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 2 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere,
educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore
professionale assistente sociale;
n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza.
- N° ore settimanali di attività medico
psichiatrica: minimo 1 ora;
- N° ore settimanali di attività psicologica:
minimo 1 ora.
Questo
personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi di appartamento.
Strutturali
Stessi
requisiti delle precedenti strutture rapportati al numero degli utenti.
In
ottemperanza al DPCM 29.11.2001, allegato 1C, in caso di struttura accreditata,
il 40% dei costi sono a carico della ASL ed il 60% a carico dell'utente o del
Comune.
Art. 4
Centro Diurno
Il
centro Diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali,
svolge funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi
di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il
ricovero.
N° utenti accolti giornalmente: 20
Requisiti minimi autorizzativi
Organizzativi
- n. 7 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza.
- N° ore settimanali di attività
psicoterapeutica: minimo 12 ore.
Nel Centro
Diurno, inoltre, è
assicurata la collaborazione di esperti
(artigiani,, maestri d'arte, ecc…)
per la conduzione di attività
specifiche.
In caso
di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio mensa si deve, in via
preferenziale, ricorrere a cooperative integrate.
Nel
Centro Diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti alla
autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi
occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in
senso lavorativo e programmi di animazione sociale.
Oltre
alle attività interne alla struttura, gli operatori promuoveranno incontri di
sostegno alle famiglie e di collegamento con il territorio.
Strutturali
La
dotazione minima di ambienti della struttura è costituita da:
- locale per attività individuali
- locali per attività socio-riabilitative e
attività collettive (almeno 2)
- spazio attività motoria
- n. 2 servizi igienici pazienti
- n. 1 servizio igienico personale
- locale relax pazienti
- locale pranzo
- cucinino.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento
Art. 5
L'accesso
e la dimissione dei pazienti nelle strutture di riabilitazione psichiatrica, ai
sensi del P.O. "Tutela della salute mentale 1998/2000, avvengono in base
ad un programma riabilitativo personalizzato, concordato e periodicamente
verificato, fra operatori del DSM, operatori della struttura riabilitativa,
pazienti ed eventuali persone di riferimento.
Le
attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al recupero
funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale del
reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo
livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile. Le
strutture devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti provenienti
dal territorio della ASL in cui le stesse sono collocate. Possono essere
ammesse deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali l'allontanamento del
paziente dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad una precisa -e
temporanea- strategia terapeutico-riabilitativa.
Le
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere
allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di
socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di
salute mentale della ASL.
E'
vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale,
pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a carattere
residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili.
E' vietato
appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a ditte esterne.
Art. 6
Autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività
Ai fini
dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 8
ter, comma 4, del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, le cui procedure
sono in corso di regolamentazione con apposito atto giuntale, le strutture
residenziali e diurne, che sono in possesso dei requisiti minimi strutturali ed
organizzativi individuati dal presente provvedimento, devono essere allocate in
edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili
abitazioni, con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati e dotate di autorizzazione
del Sindaco alla realizzazione della struttura rilasciata ai sensi dell'art. 8
ter, commi 1 e 3, del predettp d.lgs., dell'art. 6 della L.R. n. 21/2000 e
dell'art. 27 della L.R. n. 28/2000. Per quel che concerne la prevenzione e
sicurezza degli impianti e la tutela della salute degli utenti e dei
lavoratori, devono essere rispettate tutte le procedure previste dal d.lgs.
626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti
elettrici e di distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere
dotato di libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti
previsto dall'art. 14 della L. 283/62 e dal DPR 327/80. Le strutture devono
essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla preparazione e
somministrazione degli alimenti di cui all'art. 2 della L. 283/62 e dotate del
piano di autocontrollo alimentare previsto dal D.Lgs. n. 155/97.
Le
strutture già autorizzate ai sensi della DCR n. 244/97 per un n° posti letto
superiore a 14, sempre e comunque nel limite massimo dei 20 posti letto,
mantengono l'autorizzazione per i posti letto per i quali possiedono i
requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento o li conseguano entro sei
mesi dall'adozione del seguente provvedimento, rapportati, in proporzione, al maggior
numero di utenti, e, per quel che concerne la superficie minima garantita per
utente, il requisito di cui al criterio n. 10, punto a) del DPCM 22 dicembre
1989, fermo restando che non possono superare n. 16 posti letto, qualora, tra i
soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito
relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica,
al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa
garantita.
Art. 7
Le
strutture già in possesso dell'accreditamento transitorio di cui alla L. n.
724/94, art. 6, comma 6, alla L.R. n. 28/2000, art. 22, comma 2, ed alla L.R.
n. 32/2001, art. 11, comma 8, adottano entro 6 mesi dall'approvazione del
presente provvedimento, i requisiti specificati da questo Regolamento
Regionale.
Art. 8 Retta giornaliera
La retta giornaliera/utente, per
ciascuna delle tipologie di struttura indicate negli artt. n. 1 - 2 - 3 e 4 è
individuata come segue:
STRUTTURA
|
PERSONALE
|
FITTO
|
VITTO
|
SPESE GENERALI
STRUTTURA
(ammortamento arredi e
attrezzature, utenze, attività, igiene, materiale)
|
Spese di amministrazione e
gestione
|
TOTALE
|
COSTO GIORNALIERO STRUTTURA
|
RETTA GIORNALIERA UTENTE
|
|
[a]
|
[b]
|
[c]
|
[d]
|
5% di
[a+b+c+d]
|
|
|
|
|
1 unità
- ctg. Ds
|
€
28.205,63
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunità
riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale
terapeutico-riabilitativa per acuti e subacuti.
14
posti letto
|
8 unità
- ctg. D
|
€ 209.223,60
|
|
(7,74 x 14 x 365)
|
|
|
|
|
|
|
5 unità
- ctg: B
|
€ 105.068,95
|
€ 33.075,00
|
€ 39.551,40
|
€ 61.974,83
|
€ 27.606,94
|
€ 579.745,92
|
€ 1.588,34
|
€ 113,45
|
|
Consulenti
|
€ 37.081,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oneri
agg. 10%
|
€ 37.957 ,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
€ 417.537,75
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunità alloggio ovvero strutt.
resid. socio-riabilitativa
|
1 unità
- ctg. Ds
|
€ 28.205,63
|
|
|
|
|
|
|
|
a più elevata intensità assistenziale
|
2 unità
- ctg. D
|
€ 52.305,90
|
|
(7,74 x 8 x 365)
|
|
|
|
|
|
8 posti letto
|
2 unità
ctg. B
|
€ 42.027,58
|
€ 18.900,00
|
€ 22.620,81
|
€ 30.987,41
|
€ 11.384,80
|
€ 239.080,92
|
€ 655,01
|
€ 81,87
|
|
Consulenti
|
€ 18.540,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oneri
agg. 10%
|
€ 14.107,99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
€ 155.187,90
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo-appartamento
|
1 unità - ctg. D
|
€ 26.152,95
|
|
|
|
|
|
|
|
ovvero struttura residenziale
|
1 unità - ctg. B
|
€ 21.013,79
|
(6.552 x 2)
|
(7,74 x 6 x 365)
|
(6.197,48 x 2)
|
|
|
|
|
socio-riabilitativa a minore
|
Consulenti
|
€ 6.166,08
|
€ 13.104,00
|
€ 16.950,60
|
€ 12.394,96
|
€ 4.842,45
|
€ 101.691,48
|
€ 278,60
|
€ 46,43
|
Intensità assistenziale. N° 2 gruppi appartamento di 3
posti letto
|
oneri agg. 2%
|
€ 1.066,65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
€ 54.399,47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 unità - ctg Ds
|
€ 28.205,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 unità - ctg. D
|
€ 104.611,80
|
|
(7,74 x 20 x 300)
|
€ 40.283,63
|
|
|
|
|
CENTRO DIURNO
|
2 unità ctg. B
|
€ 42.027,58
|
€ 36.792,00
|
€ 46.481,12
|
con mensa e trasporto
|
€ 17.498,62
|
€ 367.471,03
|
€ 1.224,90
|
€ 61,24
|
Aperto minimo 8 h al g. per 6 gg. sett.
|
Consulenti
|
€ 30.987,41
|
|
|
€ 10.329,13
|
|
|
|
con mensa e trasporto
|
N° 20 utenti
|
oneri agg. 10%
|
€ 20.583,24
|
|
|
|
|
|
|
€ 47,86
|
|
Totale
|
€ 226.415,66
|
|
|
|
|
|
|
senza mensa e trasporto
|
NOTA: le tariffe di cui alla presente
tabella sono incrementate nella misura del 2% a decorrere dalla data di
verifica dei requisiti.
Art. 9
Adeguamento delle rette
Le
rette hanno valenza dal mese successivo all'approvazione del Regolamento
regionale e, comunque, le Aziende Sanitarie Locali procedono all'adeguamento
delle rette delle strutture
riabilitative psichiatriche già transitoriamente accreditate, dal mese
successivo all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
provvedimento ed assicurano l'attività di vigilanza e di controllo sulle
strutture con cadenza semestrale, con particolare attenzione agli standard di
qualità, di cui all'art. 12.
Art. 10
Accreditamento provvisorio
Ai
sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d. lgs. N. 502/92, come successivamente
integrato e modificato, è concesso l'accreditamento, in via provvisoria, fino
all'emanazione della disciplina regionale sull'accreditamento istituzionale,
alle strutture che, per i posti letto già autorizzati, sono in possesso di
tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 11
Procedure per l'accreditamento provvisorio delle strutture
di riabilitazione psichiatrica
La
richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater,
comma 7, del d. lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, va
inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, al Dirigente del
Settore Sanità dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, per il
tramite del Direttore Generale della ASL competente per territorio, entro 90
gg. Dalla data di approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera.
Alla
domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Le autorizzazioni di cui all'art. 8 ter del predetto d.
lgs., dell'art. 6 della l.r. n. 21/2000 e dell'art. 27 della l.r. n. 28/2000;
2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso
dei requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di qualità;
3) documentazione comprovante che la struttura sia in
regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate
tutte le procedure previste dal d. lgs. 626/94, le norme di protezione
antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas,
la L. 283/62, artt. 2 e 14 ed il d. lgs. n. 155/97, per quanto riguarda il piano
di autocontrollo alimentare.
Il
Direttore Generale della ASL verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione,
d'intesa con il Dipartimento di Salute mentale, che la struttura sia in regola
con il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento,
richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazione della
documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile per la valutazione
di detti requisiti, e, entro 30 gg. Dal ricevimento della domanda, la
trasmette, in originale, al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato
regionale alla Sanità e Servizi Sociali, corredata dalla risultanze istruttorie
e del relativo parere in merito al possesso dei requisiti ed al fabbisogno
accertato in relazione agli standard
stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività. Il
termine di 30 gg. È sospeso quando sia necessario acquisire chiarimenti e/o
documentazione integrativa e ricomincia a decorrere dalla data in cui
pervengono alla ASL i documenti o i dati richiesti.
Il
Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti Uffici, la
regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della ASL di
competenza, con determinazione dirigenziale, entro 30 gg. dal ricevimento degli
atti, concede, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d. lgs. 502/92, come
successivamente integrato e modificato, l'accreditamento, in via provvisoria,
della struttura, fino e non oltre l'emanazione, da parte della Regione, della
disciplina sull'accreditamento istituzionale.
In assenza
dei requisiti necessari ed in caso di parere sfavorevole della ASL di
competenza, il Dirigente di Settore delibera il diniego dell'accreditamento
provvisorio.
Art. 12
Standard di qualità delle strutture di riabilitazione
psichiatrica
Le
strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono porre attenzione
al possesso dei seguenti standard di qualità:
a)le condizioni
strutturali degli ambienti siano buone, con particolare riguardo allo stato
delle pareti (imbiancatura almeno triennale), degli infissi, dei servizi
igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita);
b) sia rispettato un programma di manutenzione
ordinaria della struttura;
c) siano disponibili mezzi di trasporto
adeguati alle attività ed al numero e tipologia degli utenti della struttura;
d) la struttura sia raggiungibile agevolmente
anche con i mezzi pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari
residenti;
e) il numero delle linee telefoniche sia
adeguato al numero degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi
sia la possibilità per gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico
della relativa spesa;
f) la struttura sia organizzata in modo tale
che ogni paziente abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del
mobilio per conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano
aiutati a fare scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti
personali;
g) l'arredamento, conforme a quanto in uso
nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra
condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite con elementi
decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e
disponibile in quantità adeguata;
h) tutti gli spazi siano accessibili agli
utenti durante il giorno, tranne eventuali dispense o depositi;
i) deve essere consentito ai visitatori
l'accesso alla struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli
utenti, nel rispetto della privacy di questi ultimi e del lavoro degli
operatori;
j) il lavoro sia organizzato secondo il modello
per èquipe; ogni membro dell'èquipe partecipi alla formulazione dei piani di
trattamento, ne valuti l'andamento nel corso di riunioni periodiche
(settimanali o quindicinali) ed abbia precise responsabilità nella loro
attuazione;
k) per ciascun utente in carico sia redatto,
insieme con l'èquipe del Centro di salute mentale e con l'utente stesso, un
programma riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle
disabilità, alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del
paziente, individui gli obiettivi finali del miglioramento della qualità della
vita da perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione
dell'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente, delle competenze
interpersonali ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e
favorenti l'autonomia all'esterno ed il completo reinserimento sociale e
lavorativo, laddove possibile;
l) venga nominato un operatore di riferimento
in maniera stabile e continuativa per ogni paziente;
m) le attività riabilitative non perseguano
obiettivi generici, bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed
effettivamente raggiungibili per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;
n) sia curato il rapporto con le famiglie dei
pazienti e tra i pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente
informati ed incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del
paziente, laddove ciò sia possibile ed opportuno;
o) ogni utente in carico abbia una sua cartella
compilata in modo completo ed aggiornato, con acclusa documentazione;
p) gli utenti siano adeguatamente informati in
merito al proprio stato di salute, all'andamento del programma terapeutico
riabilitativo ed ai risultati dello stesso;
q) sia disponibile nella struttura una scorta
adeguata di farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il
trattamento delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto soccorso;
r) i pasti siano adeguati per quantità e
qualità ai requisiti nutrizionali;
s) le condizioni di pulizia e igiene e la
profilassi in generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il
contagio da malattie infettive;
t) il personale presti sempre la dovuta attenzione
all'aspetto dei pazienti non autosufficienti nella cura di sé;
u) esista un piano annuale di formazione ed
aggiornamento del personale che riguardi tutte le figure professionali;
v) sia curata la redazione e l'aggiornamento
periodico di una Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle
prestazioni e le garanzie dell'utente.
I
Centri Diurni devono garantire il possesso del medesimi standard di qualità di
cui al comma precedente, ad esclusione del punto f).
Dato a Bari, addì 27 novembre 2002