(Principi)
1. La
Regione Puglia dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le forme
artistiche in strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il
dettato costituzionale.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie
delle arti, svolte liberamente da artisti di strada su suolo
pubblico.
Art. 3
(Finalità)
1. La
Regione Puglia promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni
artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso
ampio e libero esibite in strada. La Regione riconosce a tali attività un ruolo
di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra persone, di
ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili
culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi
talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di
servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza
geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all’articolo 33
tutela la libertà dell’arte.
Art.
4
(Modalità)
1. Le
attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti,
limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel
rispetto:
a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle
emissioni sonore;
b) della normale circolazione stradale e
pedonale;
c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi
commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle
infrastrutture e arredi.
2.
Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull’occupazione del suolo
pubblico e del commercio ambulante.
Art. 5
(Competenze dei Comuni)
1. I
Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente
legge. In caso di inerzia da parte del Comune, le attività di espressione
artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge.
2. I
Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti
acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alle peculiarità dei
luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli
strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.
3. I
Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a
garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a
tali iniziative.