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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
14
Data
25/08/2003
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Principi)

 

1. La Regione Puglia dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le forme artistiche in strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico.

 

Art. 3

(Finalità)

 

1. La Regione Puglia promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada. La Regione riconosce a tali attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all’articolo 33 tutela la libertà dell’arte.

 

Art. 4

(Modalità)

 

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto:

 

a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;

 

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

 

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;

 

d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi.

 

2. Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull’occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

 

Art. 5

(Competenze dei Comuni)

 

1. I Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente legge. In caso di inerzia da parte del Comune, le attività di espressione artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

 

2. I Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alle peculiarità dei luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

 

3. I Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.