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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
24
Data
01/12/2003
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Istituzione della giornata regionale del diversamente abile
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 143 del 5 dicembre 2003
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione Puglia promuove la diffusione della conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone diversamente abili, al fine di favorire la loro piena integrazione nella società.

 

1-bis. La Regione adotta l'inno ai diversamente abili di cui all'allegato 1 della presente legge e ne promuove la diffusione su tutto il territorio regionale (1).

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 9 febbraio 2006, n. 3.

 

Art. 2

(Istituzione)

 

1. Per conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge, è istituita la Giornata regionale del diversamente abile, da tenersi il 24 maggio di ogni anno e di seguito denominata “Giornata”.

 

Art. 3

(Programma)

 

1. Il programma delle attività da svolgere nella “Giornata” è predisposto dalle categorie interessate con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie locali, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

 

2. La Giunta regionale, con propria delibera, può individuare un organismo pubblico cui affidare il coordinamento e l’attuazione del programma di cui al comma 1.

 

Art. 4

(Oneri finanziari)

 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante specifico stanziamento su apposito capitolo del bilancio regionale, nonché mediante il concorso finanziario ed eventuali contributi provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, dagli enti locali, da organismi pubblici e privati e da singoli cittadini.

 

2. Relativamente all’esercizio 2003, viene stanziata nel bilancio regionale la somma di euro 15.000,00 al capitolo di nuova istituzione 1400 U.P.B. 1.2.1. epigrafato “Spese per la celebrazione della giornata regionale del diversamente abile” mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3185 U.P.B. 3.2.2.”.

 

3. Per gli anni successivi la spesa viene stabilita con legge annuale di approvazione del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.