Art. 1
“Sono
sospesi fino al 30 giugno 2003 gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del
20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e alle norme ad esso collegate”.
Il presente Regolamento regionale è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dato a Bari, addì 27
maggio 2003