Art. l
(Finalità)
l. La Regione promuove ogni iniziativa idonea a perseguire l'obiettivo di
ridurre i rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le
sue manifestazioni e circostanze e a garantire la sicurezza nei trasporti quale
valore primario che concorre a determinare la qualità della vita.
Art. 2
(Programmazione)
1. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del
trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli
utenti in coerenza con gli indirizzi dei Piano nazionale della sicurezza
stradale, del Piano regionale dei trasporti e successivi aggiornamenti, dei
Piani provinciali dei trasporti di bacino e dei Piani urbani della mobilità,
ove esistenti.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta
regionale definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi
di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi
formulati dagli enti competenti in materia, anche ai fini del migliore uso
delle risorse disponibili. La Giunta regionale incentiva inoltre l'utilizzo dei
mezzi più sicuri e meno inquinanti.
Art. 3
(Interventi)
l. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati,
prioritariamente, a elevare i livelli di sicurezza della rete stradale
pugliese, svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento tra i diversi enti
preposti alla gestione delle infrastrutture ricadenti nel territorio regionale
e favorendo la partecipazione delle loro risorse professionali e finanziarie.
2. Gli interventi sono finalizzati:
a) a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
b) a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture già
esistenti;
c) a coinvolgere tutte le amministrazioni competenti in materia di sicurezza
stradale e gli organismi pubblici o privati di comprovata esperienza che
possono contribuire al suo miglioramento;
d) a promuovere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in
materia di sicurezza stradale.
Art. 4
(Contenuto degli interventi)
l. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, la Regione
promuove iniziative aventi per oggetto:
a) l'attivazione di meccanismi di coordinamento e concertazione fra Regione,
enti locali, enti gestori delle reti e dei servizi di trasporto, altri
soggetti, pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati ai temi
della sicurezza e della mobilità sostenibile;
b) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni
meteoclimatiche nonché delle caratteristiche del traffico e i principali
fattori di rischio;
c) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori
condizioni di mobilità e di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente;
d) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati
sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
e) l'azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un
rafforzamento delle strutture preposte al governo della sicurezza stradale;
f) l'azione sanitaria, sia sotto il profilo della prevenzione, sia con
riferimento alla natura e alla tempestività del primo e del pronto soccorso;
g) la realizzazione d'interventi volti al miglioramento dei livelli di
sicurezza delle infrastrutture;
h) iniziative di carattere informativo, educativo e formativo rivolte a
cittadini, imprese, tecnici e decisori finalizzati alla sicurezza stradale e
all'impiego di mezzi appropriati;
i) la formazione di consulte locali (comunali e/o provinciali) a carattere
intersettoriale (trasporti, infrastrutture, sanità, affari sociali, formazione,
ecc.) con larga partecipazione del sistema locale delle rappresentanze sociali.
Art. 5
(Soggetti competenti a realizzare gli interventi)
l. La Regione può realizzare gli interventi di cui alla presente legge in forma
diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di
comprovata esperienza in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture
trasportistiche, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali o
con altri organi preposti alla gestione del traffico.
2. Agli interventi non realizzati con le modalità di cui al comma 1 la Regione
concorre nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente
sostenuta dai soggetti attuatori.
Art. 6
(Consulta e Centro regionale di monitoraggio e governo
della sicurezza stradale)
1. E' istituita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, quale organo
tecnico consultivo e strumento di confronto e di raccordo delle politiche in
materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione trasportistica fra
la Regione e le istituzioni locali, le rappresentanze economiche e le
associazioni civili.
2. La Consulta regionale ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza
in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale,
evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile
a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema della sicurezza
dei trasporti.
3. La Consulta si compone dei seguenti membri:
a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di Presidente;
b) gli Assessori provinciali ai trasporti o loro delegati;
c) gli Assessori ai trasporti dei Comuni capoluogo o loro delegati;
d) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
e) il Dirigente del Settore trasporti o suo delegato;
f) il Dirigente del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza
stradale.
Alla Consulta partecipano di diritto i Prefetti o loro delegati. La Consulta è
aperta, a domanda, alla partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche
competenti in materia di mobilità e sicurezza stradale, nonché delle parti
sociali, delle imprese, degli utenti della strada di volta in volta interessati
agli specifici temi settoriali affrontati dalla Consulta.
4. E' istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale di monitoraggio e
governo della sicurezza stradale quale organo tecnico-amministrativo di
raccordo tra le strutture tecniche delle Amministrazioni pubbliche che hanno
responsabilità dirette in materia di sicurezza stradale o su temi afferenti,
con i seguenti obiettivi e compiti:
a) verificare e definire un ordine di priorità in relazione agli ambiti di
intervento e alle strategie di contrasto dei fattori di rischio per ciascuna
area problematica;
b) avviare una strategia multisettoriale che conduca all'integrazione e al
coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei
problemi connessi alla sicurezza stradale e dei trasporti;
c) proporre alla Consulta di cui al comma 1 le strategie di contrasto dei
fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi
richiesti;
d) predisporre programmi operativi per l'assistenza e il rafforzamento delle
strutture preposte alla raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, anche
attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza e la qualità
dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta;
e) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
f) migliorare la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti stradali,
mediante la realizzazione d'interventi mirati all'eliminazione degli elementi
di rischio;
g) migliorare i comportamenti degli utenti delle infrastrutture
trasportistiche, avviando strategie di contrasto ai principali fattori di
rischio;
h) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
i) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati
mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere
alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) relazionare periodicamente alla Consulta regionale sull'attività svolta;
k) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;
l) fungere da segreteria per la Consulta regionale.
5. La dotazione organica del personale del Centro regionale di monitoraggio è
definita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti.
6. Il Centro regionale di monitoraggio si avvale di un Comitato tecnico che è
composto da diciotto componenti così individuati:
a) due funzionari degli Assessorati regionali competenti in materia;
b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e Comune capoluogo;
c) tre consulenti esterni esperti e tecnici del settore;
d) tre rappresentanti, designati da ciascun ente e/o associazione partecipanti
alla Consulta, di comprovata esperienza in materia di educazione stradale e di
sicurezza dei trasporti.
Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o
da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei
componenti e del Presidente provvede la Giunta regionale, che ne stabilisce i
compensi.
Art. 7
(Spese ammissibili a contributo)
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere
contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai
soggetti attuatori degli interventi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione, studi di fattibilità e di gare;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del
traffico;
c) realizzazione d'interventi sulle infrastrutture stradali e trasportistiche
idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità dell'infrastruttura e
specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del traffico;
d) realizzazione d'interventi sulle altre infrastrutture comunque finalizzati
alla sicurezza stradale;
e) eventuali spese di esercizio da sostenersi nel primo anno di funzionamento
dei sistemi di cui alla lettera b), in misura non superiore, complessivamente,
al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute;
f) iniziative volte all'educazione, alla formazione e all'informazione
dell'utenza stradale anche destinate a particolari categorie sociali, quali
studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili;
g) servizi di consulenza e assistenza tecnica;
h) attività di monitoraggio e controllo dei risultati delle azioni poste in
essere.
Art. 8
(Modalità per l'erogazione dei contributi)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli
strumenti di pianificazione indicati dall'articolo 2, la Giunta regionale
stabilisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei
progetti e le modalità dei procedimenti istruttori.
2. Nel caso che l'individuazione degli interventi avvenga tramite una procedura
concertativa con i soggetti attuatori, la concessione dei contributi sarà
regolata da un apposito Accordo di programma approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Dirigente del Settore trasporti della Regione provvede, con proprio atto,
alla concessione dei contributi sulla base dei criteri e modalità di cui ai
commi 1 e 2.
Art. 9
(Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi)
1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge,
promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate,
accordi di programma.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con
soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con
quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua
collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella
circolazione stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge
si debba dar corso a un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità
di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno,
una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
(Liquidazione dei contributi)
1. Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del settore trasporti
della Regione, previa presentazione dei titoli giustificativi delle spese
sostenute dai soggetti attuatori degli interventi.
2. Il beneficiario del contributo decade dal beneficio qualora gli interventi
ammessi a contributo non vengano eseguiti e completati con le modalità ed entro
i termini indicati nel provvedimento di assegnazione del contributo.
Art.
11
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio
2004 si fa fronte mediante l'istituzione di:
a) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per l'attuazione degli
interventi regionali in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture
trasportistiche, articolo 7, legge regionale n. del " dotato di uno
stanziamento di euro 10 mila, in termini di competenza e cassa, mediante
contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 552038
(u.p.b. 8.1.3) del bilancio di previsione 2004;
b) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per i1 funzionamento
della Consulta e del Centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale
e delle infrastrutture trasportistiche, articolo 6 legge regionale n.18 del 25/10/2004",
dotato di uno stanziamento di euro 5 mila, in termini di competenza e cassa,
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
2020 (u.p.b. 2.2.2) del bilancio di previsione 2004.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio.
Data a Bari, addì 25/10/2004