TITOLO
I
ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento
delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della
Regione.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, tutela e valorizza
la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano,
dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne
lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché
la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali
di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione
europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione
provinciale.
Art. 2
(Natura delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province
diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle
funzioni proprie, delle funzioni conferite e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali.
2. Fatta salva la costituzione delle Comunità montane già avvenuta con la legge
regionale 24 febbraio 1999, n. 12 (Riordino delle Comunità montane),
l'istituzione delle nuove Comunità è disposta con provvedimento del Presidente
della Giunta regionale, previa emanazione di apposita legge regionale ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito
denominato "t.u. emanato con d.lgs. 267/2000".
3. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui
all'articolo 3 ritenute adeguate alla dimensione degli stessi enti, anche
rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
4. Non possono far parte delle Comunità montane i comuni con popolazione
superiore a 40 mila abitanti.
5. L'esclusione di cui al comma 4 non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea o da leggi statali e regionali.
6. Il regime delle indennità degli amministratori delle Comunità montane è
disciplinato dalla parte I, titolo III, capo IV del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000. Non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 82, comma
4, di cui al medesimo d.lgs. 267/2000.
7. L'eventuale spesa grava sul bilancio delle Comunità stesse e trova copertura
con i finanziamenti previsti dall'articolo 24 della presente legge.
Art. 3
(Costituzione delle zone omogenee)
1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi
della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore dell'abrogata
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) ed
espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9
(Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le
limitazioni di cui all'articolo 27, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e
sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:
A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano,
Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico,
Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico,
Vico del Gargano, Vieste;
B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia,
Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra
Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara
Appula,Volturino;
B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, comprendente i comuni di
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio
Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone
di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di
Puglia, Troia;
C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, comprendente i comuni di
Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola;
C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud-est, comprendente i comuni di
Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula,
Noci, Santeramo in Colle, Toritto;
C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano,
Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta,
Ginosa.
3. I rappresentanti del comune di Gravina di Puglia e del comune di Toritto
eletti in seno all'organo rappresentativo comunitario della Murgia barese
nord-ovest cessano dalle rispettive cariche comunitarie alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. In applicazione dell'articolo 27, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti
con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e
socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A
del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea
B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e
Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.
5. Tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono
rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane le cui sedi,
nell'ambito della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché nel rispetto del principio della sussidiarietà, saranno
individuate dalle stesse, ognuna per la propria competenza:
a) Comunità montana del Gargano, con sede a Monte Sant'Angelo;
b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali, con sede a Casalnuovo
Monterotaro;
c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali, con sede a Bovino;
d) Comunità montana della Murgia barese nord ovest, con sede a Ruvo;
e) Comunità montana della Murgia barese sud est, con sede a Gioia del Colle;
f) Comunità montana della Murgia tarantina, con sede a Mottola.
Art. 4
(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)
1. La variazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3 è disposta, previo
parere della Consulta di cui all'articolo 23 e consultazione degli enti e
organismi interessati, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi
comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi
dell'articolo 15 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, dispongono le
conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.
Art. 5
(Fusione di Comuni)
1. Al Comune montano sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui
territorio complessivamente considerato risulti coincidente con il comprensorio
di una Comunità montana, sono attribuite le funzioni e le risorse assegnate
alle stesse Comunità montane ai sensi della presente legge. In tal caso, la
legge regionale istitutiva del nuovo Comune prevede lo scioglimento della
Comunità montana e il conseguente passaggio del personale dipendente da
quest'ultima nella dotazione organica dell'Amministrazione comunale nata dalla
fusione dei predetti Comuni.
Art. 6
(Fasce altimetriche di territorio)
1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza
della Regione e delle Comunità montane, la Regione, con propria legge, sentita
la Consulta permanente Regioni - Enti locali montani di cui all'articolo 23,
provvede a individuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane
fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del
suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e delle realtà
socio-economiche.
2. Le Comunità montane, anche avvalendosi dell'opera di consulenti esterni,
formulano adeguate proposte al Presidente della Giunta regionale in merito
all'enucleazione delle fasce altimetriche relative al rispettivo territorio.
Art. 7
(Funzioni)
1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità
montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione
superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano
funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni
conferite dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:
a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate
stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e
attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane);
b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o conferite, che gli stessi sono
tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi
dell'articolo 11 della legge 97/1994;
c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o
conferite dalla Provincia o dalla Regione;
d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi
di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il
razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile
caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e
di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle
popolazioni;
f) realizzano le infrastrutture e i servizi idonei a consentire migliori
condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura
economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel
quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo
sostenibile;
h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale
coincide in tutto o in parte con quello di una zona omogenea, la loro gestione
viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.
2. La Regione, in attuazione della legge regionale 30 novembre 2000, n.
22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli
Enti locali), emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti legislativi di adeguamento delle normative di
settore e di individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie in
relazione alle funzioni amministrative conferite alle Comunità montane mediante
le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di agricoltura), 30 novembre 2000, n. 18
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e 11 dicembre 2000,
n.24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione
culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e
formazione professionale).
3. La Regione può conferire ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito
provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da
specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali
nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere conferite alle Comunità montane funzioni esercitate
per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata,
formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:
a) adotta e attua il piano triennale di sviluppo economico e sociale della
propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo
indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati,
singoli o associati;
b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali
operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
c) promuove la costituzione e sostiene consorzi o aziende per la gestione di
beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai
Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di
gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994;
e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può
costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 9.
6. E' di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi
speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e
culturale di cui all'articolo 113 del t.u. emanato con d.lsg. 267/2000,
finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori
montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni
residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché
l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.
7. Le Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse
pubbliche, si applica l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Art. 8
(Riordino organismi associativi e quadro unitario
delle funzioni delle Comunità montane)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione, sulla base delle funzioni conferite e del parere fornito dalla
Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'articolo 23 :
a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche
all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle
funzioni delle Comunità montane.
Art. 9
(Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata
di servizi pubblici locali)
1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano
esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti, o conferite,
l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'organo
rappresentativo della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può
comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi
degli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Per la gestione singola o associata di servizi pubblici locali la Comunità
montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 113 e seguenti del
t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 97/1994.
Art. 10
(Statuto comunitario)
1 Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile
dal t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente
e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce,
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di
collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
3. Lo Statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi esecutivi e negli
organi collegiali della Comunità montana, nonché degli enti, aziende e
istituzioni da essi dipendenti.
4. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole
dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Decorso il termine, previsto ai fini dell'esecutività del correlativo
provvedimento di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ed è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di
affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 11
(Regolamenti)
1. L'organizzazione delle Comunità montane è disciplinata dai regolamenti nel
rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni delle Comunità montane è riservata alla potestà regolamentare della
stessa, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne
assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118
della Costituzione.
TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 12
(Durata in carica e composizione dell'Organo rappresentativo)
1. L' Organo rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli
comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento,
e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo. Il numero
dei rappresentanti di ciascun comune della Comunità montana in seno all'Organo
rappresentativo viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi
legittimanti di cui all'articolo 27, comma 2, del d. lgs. 267/2000, dallo
Statuto comunitario, in misura non superiore a tre unità personali per ciascun
Comune. Resta, comunque, esclusa la possibilità per le Comunità montane di
introdurre, in sede statutaria, differenziazioni numeriche in termini di
rappresentatività comunale, sulla base delle caratteristiche geografiche e
demografiche dei singoli comuni appartenenti ad una delle zone omogenee di cui
all'articolo 3, comma 2, della presente legge.
2. L' Organo rappresentativo comunitario viene rinnovato nella sua interezza
qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli
dei comuni che compongono le Comunità montane.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Organo rappresentativo comunitario
resta in carica sino a quando tutti i Consigli comunali dei comuni facenti
parte della Comunità montana non abbiano provveduto a designare i propri
rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di
cui al comma 2, l'Organo rappresentativo comunitario provvede alla
proclamazione degli eletti nelle persone dei "sindaci",
"assessori" o "consiglieri" nominati dai Consigli comunali
rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la sua nuova
composizione.
5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente
dell'Organo rappresentativo, il Consiglio comunale interessato provvede alla
relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione
della vacanza.
6. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario dimissionari restano in carica
sino alla nomina dei loro successori.
7. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario decaduti cessano dalla
carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità.
8. L'elezione dei componenti, in seno all'organo rappresentativo, di ciascun
comune della Comunità montana non è revocabile e decade con il Consiglio
comunale che lo ha eletto.
9. I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno
all'Organo comunitario, con votazioni separate dei gruppi di maggioranza e di
minoranza. Il gruppo di maggioranza esprime due rappresentanti, il gruppo di
minoranza esprime un rappresentante.
Art. 13
(Competenze dell'Organo rappresentativo)
1. L'Organo rappresentativo è l'organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo della Comunità.
2. L'Organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di
cui all'articolo 48, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe a essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra la Comunità montana e i Comuni e quelle tra la Comunità
montana e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
dell'organo rappresentativo ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni
e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo rappresentativo
o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo
esecutivo, del Segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende e istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti dell'Organo rappresentativo presso enti,
aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da
altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo rappresentativo nei sessanta
giorni successivi a pena di decadenza.
Art. 14
(Funzione di revisione economico-finanziaria)
1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio
a quanto stabilito dall'articolo 234 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, da
un solo revisore, eletto dalla maggioranza dei componenti l'Organo
rappresentativo e scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e
può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore, nei modi, con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni di cui all'articolo 239
del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
Art. 15
(Competenze e composizione dell'Organo esecutivo)
1. L'Organo esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla presente legge all'Organo rappresentativo e che non rientrino
nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del
Segretario generale, dei dirigenti o responsabili dei servizi.
2. L'Organo esecutivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti
dell'Organo rappresentativo, ne attua gli indirizzi generali riferendo
annualmente sulla propria attività.
3. E' altresì di competenza dell'Organo esecutivo l'adozione del regolamento
generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. Il numero dei componenti l'Organo esecutivo, da determinarsi, in concreto,
nell'ambito dello Statuto comunitario, non può, in ogni caso, risultare
superiore a sei unità, alle quali va aggiunto il Presidente del medesimo
organo. In sede di prima applicazione della presente disposizione, ove il
numero dei componenti l'Organo esecutivo, escluso il Presidente, risulti superiore
a sei unità, l'Organo rappresentativo è tenuto a individuare i componenti
dell'Organo collegiale esecutivo, da dichiarare decaduti dalla rispettiva
carica, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in modo da ricondurre l'Organo
esecutivo a un numero massimo di sei componenti, escluso il Presidente.
Art. 16
(Presidente dell'Organo esecutivo)
1. Il Presidente dell'Organo esecutivo rappresenta la Comunità montana. La
carica di Presidente dell'Organo esecutivo è incompatibile con quella di
Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco.
2. Il Presidente dell'Organo esecutivo convoca e presiede l'Organo esecutivo e
l'Organo rappresentativo. Il Presidente è tenuto a riunire l'Organo
rappresentativo, salvo diversa previsione statutaria, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei componenti, con
arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
3. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le funzioni ed emana gli atti
che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nel caso in cui l'Organo rappresentativo non effettui le nomine di sua
competenza nei termini e nei modi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m),
vi provvede il Presidente dell'Organo esecutivo, nel termine massimo di
quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con
l'Organo rappresentativo, attraverso la conferenza dei Capigruppo, anche al
fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere
rappresentati nei casi in cui ne corra l'obbligo.
5. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le proprie funzioni e resta in
carica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, sino a quando
l'Organo rappresentativo non abbia provveduto alla sua sostituzione.
TITOLO
III
UFFICI E PERSONALE
Art. 17
(Uffici)
1. Ciascuna Comunità montana ha una propria dotazione organica secondo la
vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo
stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del
comparto Regione-Autonomie locali.
3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste
dal capo I e dal capo III, titolo IV, parte I, del t.u. 267/2000, nonché dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni
conferite provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti che
conferiscono le funzioni.
Art. 18
(Segretario)
1. La Comunità montana ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere
i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e
provinciale, oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità montana,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti
esecutivi e partecipa alle riunioni dell'Organo esecutivo e dell'Organo
rappresentativo.
3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un Vice Segretario per lo
svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza o
impedimento.
4. Al Segretario titolare sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 108
del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 19
(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto
mesi dalla data di insediamento dell'Organo rappresentativo, ha come finalità
principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il
miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza,
lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione
territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il
riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i
relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo
dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi
di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della
legge 97/1994.
3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della
relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del
piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale
della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono,
con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla
formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano
i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per
trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione per consentire
eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni
dall'avvenuta pubblicazione.
6. L'Organo rappresentativo, esaminate le osservazioni e apportate
eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione,
all'Amministrazione provinciale competente per territorio.
7. L'Amministrazione provinciale competente per territorio approva il piano
pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali
della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso
tale termine il piano si intende approvato.
8. L'Amministrazione provinciale competente per territorio, quando non approva
il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni all'Organo rappresentativo
comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani
territoriali e di settore sovraordinati. L'Organo rappresentativo comunitario
adotta le opportune integrazioni e modificazioni.
9. La procedura disposta dai commi precedenti va seguita anche per l'eventuale
revisione del piano.
10. Ai fini del coordinamento, l'Amministrazione provinciale competente per
territorio, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di
sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle
previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle
proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della
Comunità montana.
11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, della legge regionale
27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nei
Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il
Documento programmatico preliminare rispetto al piano urbanistico generale deve
prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di
sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.
Art. 20
(Programmi di opere e interventi)
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi
triennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con i programmi
operativi di esecuzione articolati in progetti che devono prevedere:
a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si
ritiene di poter utilizzare;
b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali
degli enti locali;
d) i criteri di localizzazione territoriale;
e) i modi e i tempi di attuazione.
2. I programmi triennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali,
adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, conformemente alle
previsioni recate dal rispettivo piano pluriennale di sviluppo socio-economico
sono immediatamente efficaci.
Art. 21
(Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani
e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità,
l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente
dell'Organo esecutivo della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi
di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del t.u.
emanato con d.lgs. 267/2000.
Art. 22
(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)
1. La Comunità montana
concorre e partecipa, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del t.u. emanato con
d.lgs. 267/2000, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della
Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.
2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del
territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:
a) la localizzazione degli interventi di
rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti
tecnologici di interesse comunitario;
c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico,
naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle
trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle
sue parti;
e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica
forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale
tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia
comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la
stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere
in ordine alle modifiche stesse.
Art. 23
(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in
applicazione dei principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta
permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e
del Consiglio regionale.
2. Fanno parte della Consulta:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli
enti locali;
c) i Presidenti delle Comunità montane;
d) i Presidenti della delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni,
Comunità, Enti montani (UNCEM), dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani
(ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) o loro delegati;
e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane
o loro delegati;
f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra
ANCI e UNCEM;
g) un rappresentante dei Comuni fino a cinquemila abitanti, designati d'intesa
fra ANCI e UNCEM;
h) un rappresentante dei Comuni fino a diecimila abitanti, designati d'intesa
fra ANCI e UNCEM;
i) un rappresentante dei Comuni fino a ventimila abitanti, designati d'intesa
fra ANCI e UNCEM;
j) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato,
con funzioni di segretario.
3. La Consulta nomina un Vice Presidente fra i componenti nominati dagli Enti
locali montani.
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle
indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la
Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.
5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta
regionale,o dall'Assessore competente, se delegato.
6. La Consulta formula proposte e pareri sui seguenti punti:
a) riordino degli organismi associativi di cui all'articolo 8, lettera a);
b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'articolo 8, lettera b);
c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti
locali montani;
d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;
e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in
particolare nelle materie attribuite dalla legge 97/1994, dalla legge 59/1997 e
dei relativi decreti;
f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale
ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le
procedure del comma 5.
7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il
funzionamento senza oneri a carico del bilancio regionale.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 24
(Fonti di finanziamento)
1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:
a) i fondi di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni
integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per
lo sviluppo della montagna") e successive modificazioni e integrazioni;
b) i fondi di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
d) i fondi previsti dalle leggi regionali.
2. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per
le Comunità montane sono costituite da:
a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l'esercizio
delle funzioni conferite;
b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità
montana;
c) lasciti e donazioni.
3. Le Comunità montane possono estendere i benefici economici derivanti dalla
legge 97/1994 in favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, della
presente legge.
4. In favore delle Comunità montane, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma
4, la Regione può prevedere finanziamenti esclusivamente per spese di
investimento.
Art. 25
(Riparto dei fondi)
1. Il Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è ripartito tra le
Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità
comunicata dall'UNCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana
secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
2. I programmi annuali operativi, esecutivi dei programmi triennali di opere e
interventi adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, sono
trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate
a ciascuna Comunità montana.
3. Una quota pari al 2 per cento del Fondo regionale per la montagna di cui
all'articolo 24 è assegnata alla delegazione regionale UNCEM in relazione a
ciascun esercizio finanziario nell'ambito della legge regionale di approvazione
del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Art. 26
(Gestione finanziaria e contabile)
1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano
per quanto compatibili le norme previste dalla parte II del t.u. emanato con
d.lgs.267/2000.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Controlli)
1. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo
II, titolo VI, parte I, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Il controllo sugli atti emanati dagli organi delle Comunità montane è
soppresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno
2002, n. 10, attuativa della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Art. 28
(Abrogazione di norme e disposizioni finali)
1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'abrogazione della l.r.
12/1999, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Restano ferme, a seguito della entrata in vigore della presente legge, tutte
le abrogazioni già disposte dall'articolo 32 della l.r. 12/1999, abrogata, a
sua volta, dal comma 1.
3. In relazione a tutte le materie non disciplinate espressamente dalla
presente legge le Comunità montane esercitano la potestà normativa, di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dei principi derivanti dal quadro
ordinamentale repubblicano.
Art. 29
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede
mediante l'istituzione di un nuovo capitolo n.121063 avente la seguente
descrizione: "Spese per interventi di cui alla legge regionale n. 20 del
-04/novembre/2004 Assegnazione a favore delle Comunità montane", con
contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 113039
(u.p.b. 4.3.5.) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
2. Sul capitolo 121063 per l'esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma di
euro 100 mila mentre per gli esercizi successivi si provvederà con legge di
bilancio.
Data a Bari, addì 4 novembre 2004