Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nella
cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una
componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e
sociale, un’espressione importante dell’identità dei territori.
2. La Regione riconosce, altresì,
lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di
promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.
3. La Regione, con la presente
legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro
raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di
attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello
spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il
pluralismo culturale e le pari opportunità.
4. La Regione favorisce, in
materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti
privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra soggetti privati fra
loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e
organizzative.
Art. 2
1. La Regione, nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli
articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere,
mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale),
esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di
spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
2. La Regione indirizza e
coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla
produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione
del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.
3. La Regione assicura
azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione
delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno
servite e svantaggiate.
4. La Regione favorisce in materia
di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati,
nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro,
anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.
5. La Regione riconosce e
offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate
negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che
saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui
all’articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.
6. La Regione offre
sostegno all’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la
creazione di nuove occupazioni.
7. La regione promuove lo
sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e
progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l’Unione europea, le università
e il sistema economico produttivo e finanziario.
Art. 3
(Funzioni delle Province e dei Comuni)
1. Le Province e i Comuni,
negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la
Regione:
a) promuovono la formazione
del pubblico e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità
turistiche e di sviluppo locale;
b) partecipano, in forma
diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione
e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in
forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul
territorio;
d) promuovono e sostengono,
in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di
spettacolo per le scuole e le università.
2. Le Province e i Comuni
concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di
spettacolo.
3. Le Province e i Comuni,
nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di
competenza:
a) sostengono le attività
di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni
culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere
ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite
forme associative, i compiti attinenti l’erogazione dei servizi per le diverse
forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e
distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture
di soggetti privati convenzionati;
c) attuano interventi di
creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle
attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del
patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura
musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale.
4. Le Province, in
particolare, nell’ambito della programmazione regionale, promuovono e
indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del
settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni
universitarie.
5. I Comuni, in
particolare, nell’ambito della programmazione regionale:
a) promuovono le
attività di valorizzazione delle
tradizioni teatrali e musicali locali;
b) provvedono alle funzioni
amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e
dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività
circensi e spettacoli viaggianti.
Art. 4
(Tipologie dell’intervento regionale)
1. Le finalità e gli
obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della
Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle
seguenti attività:
a) produzione di spettacoli
realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio
regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
settore;
b) coproduzione di
spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
c) distribuzione di
spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi;
d) realizzazione di
festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell’identità culturale
pugliese;
e) formazione del pubblico,
in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo,
le istituzioni scolastiche e le università;
f) attuazione di forme di sperimentazione,
di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
g) programmazione di
qualità relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri
urbani e alle sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
h) definizione dei criteri
di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e
alle attività circensi.
2. La Regione, inoltre,
concede contributi per spese di investimento per:
a) restauro, adeguamento e
riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di
spettacolo;
b) innovazione tecnologica,
soprattutto ai fini della promozione e dell’informazione del pubblico;
c) valorizzazione,
catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo,
con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello
del folklore locale.
Art. 5
(Programma regionale)
1. La Giunta regionale,
sentito l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6,
approva con regolamento il programma triennale in materia di spettacolo.
2. Il programma triennale
prevede:
a) gli obiettivi da
perseguire;
b) le priorità tra le
diverse tipologie d’intervento;
c) le procedure e le
modalità di attuazione degli interventi;
d) i criteri per la
verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui
all’articolo 4.
3. La Regione, in
attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli
interventi di cui alla presente legge.
Art. 6
(Osservatorio regionale dello spettacolo)
1. E’ istituito
l’Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina
regionale, di cui tre designati rispettivamente dall’Associazione nazionale
Comuni italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e
dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle
organizzazioni dello spettacolo.
2. L’Osservatorio rileva ed
elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma
regionale di cui all’articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di
spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui
all’articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in
carica tre anni.
4. Alla scadenza del
mandato l’Osservatorio predispone una relazione sull’attuazione delle finalità
della presente legge.
Art. 7
(Apulia Film Commission)
1. E’ istituita l’Apulia
Film Commission, di seguito denominata AFC. L’AFC è una fondazione promossa e
sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne
possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali,
nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi.
2. L’AFC assolve ai
seguenti compiti istituzionali:
a) promuovere e valorizzare
il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche,
creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche,
televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
b) sostenere la produzione e
la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Puglia,
concedendo contributi e agevolazioni attraverso l’istituzione di un fondo
specifico: Film Fund;
c) coordinare le iniziative
del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival,
promozione del territorio all’estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di
concerto con le istituzioni universitarie;ù
d) valorizzare le risorse
professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
e) assumere e valorizzare
il patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e
incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di
cultura cinematografica ABC.
Art. 8
(Albo regionale)
1. La Regione istituisce
l’Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo,
distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle
competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale con apposito regolamento.
Art. 9
(Convenzioni)
1. La Regione, nel rispetto
degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle
attività di cui all’articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni.
2. La Regione stipula
convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di
professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti
privati, purchè inseriti nell’Albo regionale, dotati di adeguate risorse
produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con
il coinvolgimento e l’apporto finanziario di altri partner pubblici e privati,
progetti di elevata qualità artistica d’interesse regionale, nazionale e
internazionale.
3. Gli schemi delle
convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.
Art. 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo)
1. E’ istituito il Fondo
unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.
2. Il FURS è finalizzato a
sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro,
della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i
soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le
attività culturali.
3. Alla dotazione del fondo
si provvede con l’istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi
annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.
4. Nel FURS confluiscono
inoltre le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo,
nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e
privati.
Art. 11
(Istituzioni e organismi d’interesse regionale)
1. La Regione può aderire o
partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del codice
civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla
presente legge.
2. La Giunta regionale,
nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, ai fini della valorizzazione
della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e
internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo
d’interesse regionale alle Fondazioni, alle ICO, ai Teatri stabili e agli
organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e
riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 12
(Fondo di garanzia)
1. E’ istituito il Fondo di
garanzia finalizzato a favorire l’accesso al credito bancario dei soggetti
pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e
di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della
Giunta regionale.
Art. 13
(Esecuzione)
1. Le modalità e le
procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo,
sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale:
Art. 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali)
1. In attesa della
disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove,
anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le
università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e
internazionale, nonché con l’associazionismo culturale qualificato, la
realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio
culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico
regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.
2. Per le stesse finalità
di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di
iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi
privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di
specializzazione.
3.La Giunta regionale
approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli
obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione.
Art. 15
(Norma transitoria)
1. Il programma triennale
di cui all’articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell’Osservatorio
di cui all’articolo 6 e dell’Albo di cui all’articolo 8. Nelle more, la Giunta
regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.
Art. 16
(Abrogazione)
1. La legge regionale 11
maggio 1990, n. 28 (Norme organiche in materia di programmazione e promozione
di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri rivenienti
dall’approvazione della presente legge, limitatamente all’esercizio finanziario
2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550
mila da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:
a) legge regionale n.
______ del _______________ “Norme di disciplina transitoria delle attività
culturali” per euro 1 milione e 500 mila;
b) legge regionale n.
______ del _______________ “Fondo unico regionale dello spettacolo” per euro 1
milione e 500 mila;
c) ) legge regionale n.
______ del _______________ - art. 12 “Fondo di garanzia” per euro 50 mila;
d) ) legge regionale n.
______ del _______________ “Fondazione Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese”
per euro 500 mila;
e con contestuale riduzione
delle autorizzazioni di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015
per euro 250 mila e 581000 per euro 300 mila.
2. Per gli anni successivi
si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 29 aprile 2004
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