TITOLO I
PRINCIPI
ART. 1
1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della
Repubblica e nell'ambito dell'Unione
europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti,
delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si
sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel
nostro Paese.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità
e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare
del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del
Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di
pace.
3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei
suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai
bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali
e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei
diritti universali.
Art. 2
1. La Puglia riconosce la propria identità nel
territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare
alle future generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare
in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica,
storico culturale e rurale.
Art. 3
1. La Regione riconosce nella pace, nella
solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle
differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e
della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli
immigrati e ai diversamente abili.
Art. 4
1.
La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel
proprio territorio.
2.
La Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati.
Art. 5
1.
La Regione tutela l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della
famiglia, con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei
familiari socialmente svantaggiati.
Art. 6
1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività
politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il
principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli
organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi
degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.
2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle
cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della
presenza fra generi.
Art. 7
1.
I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Brindisi,
Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia.
2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di città metropolitana è
attuata attraverso le procedure di legge.
3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma stabiliti con legge
regionale.
4. Le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono ubicate nella città capoluogo
di Regione.
TITOLO II
COMPITI E FINALITA'
Art. 8
1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie
locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione,
differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.
2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e
delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa.
Art. 9
1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme
dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie
regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi
processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla
formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua
competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità.
Art. 10
1.La Regione tutela e promuove la qualità della vita
dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente
abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e
all'assistenza.
2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza
alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo
responsabilmente nei confronti delle generazioni future.
Art. 11
1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile
dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi
tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse
e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a
internazionalizzare l'economia regionale.
2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al lavoro, la Regione
attua politiche attive, con particolare riferimento alle esigenze e alle
aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per la rimozione di tutte le
condizioni ostative alla sua piena attuazione.
3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla
solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli
strumenti attuativi.
4. La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali nella
rappresentanza dei lavoratori.
5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il ruolo di
rappresentanza delle relative associazioni.
6. La Regione valorizza e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme
associate.
Art. 12
1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la
fruibilità.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della
cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca
scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce
intese anche con il sistema universitario pugliese.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione
Art. 13
1.La Regione:
a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento
essenziale della vita pubblica democratica;
b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e
tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie
scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e
ai soggetti portatori di interessi diffusi;
c) favorisce, nel rispetto
della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di
autogestione.
Art. 14
(Diritto all'informazione)
1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei
cittadini all'informazione sull'attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei
cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui
rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o
dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione
di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto
finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze
sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
Capo II
Partecipazione popolare
Art. 15
(Iniziativa popolare)
1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del
presente Statuto e della legge regionale, mediante
la presentazione di un progetto redatto in articoli
e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.
2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio
provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di
Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.
3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è
ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di
bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del
Consiglio regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in
caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per
l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle
proposte.
6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e
dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.
7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al
comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 16
(Petizione)
1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e
gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio
regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per
sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.
Art. 17
(Referendum statutario)
1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un
nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai sensi dall'articolo
123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della regione,
calcolato in base all'aggiornamento delle ultime liste elettorali, o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza
del quorum previsto per la richiesta e ne dichiara l'ammissibilità.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al
comma 2 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 18
(Referendum abrogativo)
1. Nell'ambito della regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o
parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila
elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani,
trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti
della regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di
esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le
leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive
di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi
regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta
non attiene anche alle relative disposizioni legislative.
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi
precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del
testo della richiesta abrogativa a norma di legge.
5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica
delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal
Consiglio statutario.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la
maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del
referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa
legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al
comma 5 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 19
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione
della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge,
regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni
interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di
legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 20
(Organi)
1. Sono organi della Regione Puglia:
a) il Consiglio regionale
b) il Presidente della Giunta
regionale
c) la Giunta regionale.
Art. 21
(Organi a rilevanza
statutaria)
1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
a)
il Consiglio delle autonomie locali;
b)
la Conferenza regionale permanente per la
programmazione economica, territoriale e sociale;
c)
il Consiglio statutario;
d)
le Autorità di garanzia.
Capo I
Organi
Sezione I
Consiglio regionale
Art. 22
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà
legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività
della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
a)approva il piano di
sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
b) approva il documento
annuale di programmazione economica e finanziaria;
c)approva con legge i
principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e
settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui
all'articolo 44;
d)approva la legge
finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale,
il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
e) esercita la potestà
regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
f)delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione,
dal presente Statuto e dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai
sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono
gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti
dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro
circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della
Costituzione;
j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117
della Costituzione;
k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal
presente Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 23
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e
contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.
2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e
di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato
dalla legge regionale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio
regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,
secondo i contratti collettivi di lavoro.
Art. 24
(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio
universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei
consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta,
provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità
stabilite dal proprio regolamento interno.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne
comportano lo scioglimento.
5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino
alla data di proclamazione degli eletti.
Art. 25
(Organi interni del Consiglio regionale)
1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
a) il Presidente
b) l'Ufficio di Presidenza
c) i Gruppi consiliari
d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.
Art.26
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i
lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
2. Il Presidente:
a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di
tutti i consiglieri regionali;
b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;
c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in
Consiglio su argomenti di interesse generale;
d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento
interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela
dei diritti delle opposizioni;
e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento
interno e dalle leggi regionali.
3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni
consiliari.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal
Vice Presidente vicario.
Art. 27
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente,
da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e
un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della
legislatura.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio
regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera legislatura,
salvo il disposto di cui al comma 4.
3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari
sono disciplinate dal regolamento interno.
4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata da almeno due terzi dei
consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti l'Ufficio
di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla carica.
Art. 28
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) coopera con il Presidente
nell'esercizio delle sue funzioni;
b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo,
l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il
trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa
normativa;
c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
secondo quanto previsto dall'articolo 23;
d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio
regionale;
e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle
leggi regionali e dal regolamento interno;
f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per
l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali,
servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle
relative normative.
2. Il regolamento interno prevede idonee forme di
informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 29
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri regionali si costituiscono in
Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio
regionale.
Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)
1. Il Consiglio regionale istituisce proprie
Commissioni permanenti per ambito di competenza.
2. Il numero, la composizione e le modalità di
funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.
Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)
1. Il Consiglio regionale può istituire con legge
Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti
determinati, su materie di interesse regionale.
2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un
Consigliere di opposizione.
Art. 32
(Funzioni delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza,
esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di
controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Art. 33
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio
regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla
data di proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio può
essere convocato da dieci consiglieri.
3. Fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio
provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che
funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, che fungono da
segretari.
4. Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio
provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente e
dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 34
(Convocazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero
su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei
consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi consiliari
costituiti complessivamente da non meno di dieci consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno
in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi dell'articolo 36.
3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di
convocazione del Consiglio.
Art.. 35
(Sedute e deliberazioni consiliari)
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal
regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli
strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.
2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a risposta
immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea comunicazione
esterna.
3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se adottate con la
presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se
adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in
carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese,
salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Alle
votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio segreto.
Art. 36
(Programmazione dei lavori)
1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l'Ufficio
di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in
apposita Conferenza, delibera il calendario dei lavori.
Art. 37
(Regolamento interno del Consiglio regionale)
1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento
approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi
di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede
l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che
intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso,
alla modifica o integrazione dei relativi testi.
3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il
procedimento legislativo.
4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto.
Sezione II
Consigliere regionale
Art. 38
(Status del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della
proclamazione.
4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità,
dimissioni e decadenza del consigliere regionale.
Art. 39
(Diritti del consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di
interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza
attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. L'esercizio
di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno
2. La risposta all'interrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo,
e all'interpellanza è obbligatoria e il regolamento interno prevede i termini
perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.
3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili
all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli
uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e
società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici
servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere
immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori,
compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente
elencati tra quelli interdetti all'accesso, nonché degli elenchi periodici dei
provvedimenti stessi.
4. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso, è tenuto a
osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Art. 40
(Trattamento economico)
1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico trattamento economico e
previdenziale, giusta le determinazioni di cui al disposto dell'articolo 28,
comma 1, lettera b).
Sezione III
Presidente della Giunta regionale
Art. 41
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai
cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente
alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli
adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà
alla Costituzione e al presente Statuto.
4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti
della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione
al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma
di governo.
5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne
esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, informandone
il Consiglio regionale.
7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di
sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza
dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in
carica fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo
Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.
8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte
del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta
rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come
prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale.
Art. 42
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale
rappresenta la Regione.
2. Il Presidente inoltre:
a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione
amministrativa e ne è responsabile;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i
relativi incarichi;
c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai
sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica;
e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del
piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla
situazione gestionale complessiva della Regione;
g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo
ratifica della Giunta regionale;
h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione
degli uffici del Consiglio regionale.
Sezione IV
Giunta regionale
Art. 43
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti,
compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri
assegnati alla Regione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di
impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e
dalle leggi.
3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive
impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina
l'attività. Essa partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo
politico-amministrativo della Regione.
4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio
di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti
circoscritti, anche temporalmente.
5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso
dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere
regionale.
6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina
l'organizzazione e il funzionamento.
7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico
previsto per il consigliere regionale e l'indennità di funzione previste per
l'assessore.
8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l'intervento della
maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 44
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei
regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti
delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che
la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non
vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che
si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende
favorevole.
3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il
regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che
la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
4. Alla Giunta regionale spetta altresì:
a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative
variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale;
deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare piena
attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;
c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione;
deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla
Corte di giustizia delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli
enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;
e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla
Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate
espressamente alla competenza del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato
nell'esercizio dell'attività regolamentare.
Capo II
Organi a rilevanza statutaria
Sezione I
Consiglio delle Autonomie locali
Art. 45
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)
1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il
Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie
locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della
Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra
Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di
sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
2.
Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non
superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli
comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di
rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le
modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone
l'equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.
Sezione II
La Conferenza regionale permanente per
la programmazione economica, territoriale e sociale
Art. 46
(La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica,
territoriale e sociale)
1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza
regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale,
quale organo consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle
formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva
rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare
proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di
programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il
documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni
programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi
della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e
composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli
strumenti di funzionamento.
Sezione III
Il Consiglio statutario regionale
Art. 47
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)
1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che:
a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria
delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione
consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto
per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa
legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;
c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti
non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé
pubblici.
Art. 48
(Composizione del Consiglio statutario regionale)
1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è
composto:
a) da tre Consiglieri regionali
non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato
la funzione per almeno dieci anni;
b) da due esperti in discipline
giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il
Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più
giovane d'età.
Art. 49
(Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)
1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il
funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il
trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.
Sezione IV
Autorità di garanzia
Art. 50
(Istituzione delle Autorità di garanzia)
1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio
regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e
amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più
compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere
alla Regione l'adozione di specifiche misure.
2. Sono Autorità di garanzia:
a) l'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli
interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla
legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per
garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione
amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi
fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale
dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela
dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero;
c) il Comitato per l'informazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che
interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell'azione legislativa e
amministrativa.
3. L'Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera
a) del comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è composto da cinque
componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce.
4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda
o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali,
affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle
irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.
5. L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la
propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi
livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.
6. La legge regionale disciplina i requisiti e le
procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento
dell'Ufficio di difesa civica e determina i principi per l'organizzazione della
funzione di difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo
esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità
all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.
7. La legge regionale definisce gli ambiti di
azione, i modelli istituzionali, organizzativi e procedimentali delle Autorità
di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 51
(Principi dell'azione amministrativa)
1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono
l'attività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del
procedimento, anche al fine di verificarne il consenso;
d) efficacia, efficienza. tempestività ed economicità.
2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del
rispetto dei principi di cui al comma 1.
Art. 52
(Servizi al cittadino)
1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i Comuni, che il
cittadino possa rivolgersi al Comune per il disbrigo di ogni e qualunque
adempimento amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle
amministrazioni pubbliche competenti.
Art. 53
(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)
1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva
l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi
contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.
TITOLO VI
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA'
Capo I
Atti della programmazione
Art. 54
(Atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria)
1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e
finanziaria regionale:
a) il piano regionale di sviluppo;
b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
c) la legge finanziaria annuale regionale;
d) il bilancio annuale di previsione;
e) il bilancio pluriennale di previsione.
Art. 55
(Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)
1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di
indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della
Regione.
2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di programmazione economica
e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale con le
modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.
Art. 56
(Legge finanziaria annuale regionale)
1. La legge finanziaria annuale regionale espone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli stanziamenti
previsti dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti
finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione
economico-finanziaria regionale.
Art. 57
(Autonomia finanziaria)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i
principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica.
2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi propri, individuando i
presupposti dell'imposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le
aliquote.
Capo II
Bilancio
Art. 58
(Sistema di bilancio)
1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
a) bilanci di previsione annuale e pluriennale;
b) esercizio provvisorio del bilancio;
c) assestamento e variazioni del bilancio;
d) rendiconto generale annuale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono approvati con le modalità e nei
termini previsti dalle leggi regionali.
Art. 59
(Bilancio di previsione)
1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e
pluriennale.
2. Le entrate sono costituite da:
a) tributi propri, tributi er"Times New Roman"i o quote di essi
devolute alla Regione;
b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello
Stato e di altri soggetti;
c) extratributarie;
d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale,
donazioni;
e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
f) proventi da contabilità speciali.
3. L'esercizio finanziario del bilancio coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale, che lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge
regionale.
5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per
l'esame della Commissione consiliare competente, una relazione sull'andamento
gestionale della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti e
partecipati.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi
complessivamente non superiori a quattro mesi.
7. I bilanci di esercizio degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla
Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta
regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i
trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che comportano spesa devono
assicurare la copertura finanziaria indicandone i relativi mezzi.
Art. 60
(Assestamento e variazioni del bilancio)
1. L'assestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e
nei termini previsti dalla legge regionale.
Art. 61
(Rendiconto generale)
1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini
previsti dalla legge regionale ed è articolato in:
a) conto del bilancio
b) conto generale del patrimonio.
2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione
sono allegati al rendiconto della Regione.
Capo III
Demanio e patrimonio
Art. 62
(Amministrazione del demanio e patrimonio)
1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Con legge regionale è approvata l'amministrazione del demanio e del
patrimonio regionale.
Data a Bari, addì 12 maggio 2004
S O M M A R I O
TITOLO I - "PRINCIPI"
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 p. 5145
TITOLO II - "COMPITI E FINALITA'"
articoli 8, 9, 10, 11 e 12 p. 5146
TITOLO III - "PARTECIPAZIONE"
- Capo I "Partecipazione"
articolo 13 p. 5147
articolo 14 (Diritto all'informazione) p. 5148
- Capo II "Partecipazione popolare"
articolo 15 (Iniziativa popolare) p. 5148
articolo 16 (Petizione) p. 5148
articolo 17 (Referendum statutario) p. 5148
articolo 18 (Referendum abrogativo) p. 5149
articolo 19 (Referendum consultivo) p. 5149
TITOLO IV - "ORGANI DELLA REGIONE"
articolo 20 (Organi) p. 5149
articolo 21 (Organi a rilevanza statutaria) p. 5150
- Capo I "Organi"
Sezione I - Consiglio regionale
articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale)
p. 5150
articolo 23 (Autonomia del Consiglio regionale) p.
5150
articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e
scioglimento del Consiglio regionale) p. 5151
articolo 25 (Organi interni del Consiglio regionale)
p. 5151
articolo 26 (Presidente del Consiglio regionale) p.
5151
articolo 27 (Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale: elezione e decadenza) p. 5151
articolo 28 (Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
p. 5152
articolo 29 (Gruppi consiliari) p. 5152
articolo 30 (Commissioni consiliari permanenti) p.
5152
articolo 31 (Commissioni di indagine e di inchiesta)
p. 5152
articolo 32 (Funzioni delle Commissioni permanenti)
p. 5152
articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale)
p. 5152
articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale)
p. 5153
articolo 35 (Sedute e deliberazioni consiliari) p.
5153
articolo 36 (Programmazione dei lavori) p. 5153
articolo 37 (Regolamento interno del Consiglio
regionale) p. 5153
Sezione II - Consigliere regionale
articolo 38 (Status del consigliere regionale) p.
5154
articolo 39 (Diritti del consigliere regionale) p.
5154
articolo 40 (Trattamento economico) p. 5154
Sezione III - Presidente della Giunta regionale
articolo 41 (Presidente della Giunta regionale) p.
5154
articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della
Giunta regionale) p. 5155
Sezione IV - Giunta regionale
articolo 43 (Giunta regionale) p. 5155
articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) p.
5156
- Capo II "Organi a rilevanza statutaria"
Sezione I - Consiglio delle Autonomie locali
articolo 45 (Istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali) p. 5156
Sezione II - La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale
articolo 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale) p. 5157
Sezione III - Il Consiglio statutario regionale
articolo 47 (Istituzione del Consiglio statutario
regionale) p. 5157
articolo 48 (Composizione del Consiglio statutario
regionale) p. 5157
articolo 49 (Consiglio statutario regionale:
funzionamento, organizzazione) p. 5158
Sezione IV - Autorità di garanzia
articolo 50 (Istituzione delle Autorità di garanzia)
p. 5158
TITOLO V - "ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO"
articolo 51 (Principi dell'azione amministrativa) p.
5159
articolo 52 (Servizi al cittadino) p. 5159
articolo 53 (Pubblicazione delle leggi) p. 5159
TITOLO VI - "ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
FINANZE E CONTABILITA' "
- Capo I "Atti della programmazione"
articolo 54 (Atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria) p. 5159
articolo 55 (Documento annuale di programmazione
economica e finanziaria) p. 5159
articolo 56 (Legge finanziaria annuale regionale) p.
5159
articolo 57 (Autonomia finanziaria) p. 5160
- Capo II "Bilancio"
articolo 58 (Sistema di bilancio) p. 5160
articolo 59 (Bilancio di previsione) p. 5160
articolo 60 (Assestamento e variazioni del bilancio)
p. 5160
articolo 61 (Rendiconto generale) p. 5161
Capo III "Demanio e patrimonio"
articolo
62 (Amministrazione del demanio e patrimonio) p. 5161