Art. 1
(Finalità)
1. Il Consiglio
regionale della Puglia promuove la costituzione della Fondazione del Consiglio
regionale.
2. La Fondazione opera senza fini di lucro in tutti i settori
di attività del Consiglio regionale e in particolare:
a) promuove convegni,
seminari, mostre e assegna borse di studio;
b) sviluppa rapporti di collaborazione con istituti
universitari di ricerca e culturali operanti nel territorio regionale, nazionale
ed estero;
c) cura la
realizzazione,
pubblicazione e divulgazione di testi inerenti gli atti più
significativi del Consiglio regionale soprattutto valorizzando la "memoria
storica" dell'istituzione e cura l'archivio storico del Consiglio;
d) svolge ogni altra
iniziativa a essa affidata dagli organi istituzionali della Regione
Puglia.
Art. 2
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della
Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione
iniziale di euro 50 mila;
b) da contributi di enti
e privati destinati espressamente all'incremento del
patrimonio;
c) dalle somme che il
Comitato esecutivo della Fondazione destinerà espressamente a incremento del
patrimonio prelevato dagli introiti
derivanti dalle attività.
Art. 3
(Entrate)
1. Le entrate di cui
dispone la Fondazione per lo svolgimento delle attività di istituto sono
costituite:
a) dai redditi
derivanti dal proprio patrimonio;
b) dai contributi e
dalle elargizioni che a essa pervengono e che non siano destinate all'incremento
del patrimonio;
c) da un contributo
obbligatorio ritenuto mensilmente d'ufficio ai Consiglieri regionali in carica,
nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in
percentuale comunque non superiore all'1 per cento della loro indennità lorda di
mandato mensilmente percepita;
d) dallo stanziamento
annuale previsto nel bilancio regionale, nella misura massima di euro 50
mila;
e) dai proventi
derivanti delle attività svolte.
Art.
4
(Organi)
1. Sono organi della
Fondazione:
a) l'Assemblea
generale;
b) il Comitato
esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
revisori.
Art. 5
(Assemblea
generale)
1. L'assemblea generale
è composta dal Presidente della Fondazione, che la convoca e la presiede, e da
otto cittadini pugliesi che siano stati Consiglieri regionali, di cui cinque
designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, nonché dal
Presidente dell'Associazione Consiglieri o suo
delegato.
Art. 6
(Comitato
esecutivo)
1. Il Comitato esecutivo
è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e lo convoca, e da
tre membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno in rappresentanza dei Gruppi
consiliari di minoranza.
Art. 7
(Presidente)
1. Il Presidente della
Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio regionale della legislatura
precedente.
2. In caso di rinuncia o di impedimento permanente, il
Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente del Consiglio regionale,
che lo sceglie tra i Consiglieri regionali della legislatura in corso o di
quelle precedenti.
Art. 8
(Collegio dei
revisori)
1. Il Collegio dei
revisori svolge compiti di controllo della gestione della Fondazione. Esso è
composto dal Presidente e da due componenti, nominati dal Presidente del
Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Fondazione, tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art.
9
(Durata delle
cariche)
1. Le cariche di Presidente
della Fondazione, di componente dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, di
Presidente e componente il Collegio dei revisori durano l'intera legislatura,
cessano con il termine della stessa e non possono essere
rinnovate.
Art. 10
(Retribuzioni)
1. I componenti
dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo non percepiscono alcun compenso
per le attività svolte.
2. Il Comitato esecutivo determina la misura del
rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle riunioni,
che non spetta, comunque, ai componenti che sono Consiglieri regionali in
carica.
Art. 11
(Statuto)
1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio approva lo Statuto della Fondazione, che stabilisce,
tra l'altro, funzioni, compiti, attribuzioni e incompatibilità degli organi di
cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d).
Art. 12
(Costituzione)
1. Il Presidente del
Consiglio regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla
costituzione della Fondazione e adottare i provvedimenti applicativi della
presente legge.
Art. 13
(Norme
transitorie)
1. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare la Fondazione di sede,
servizi e personale regionale e assegna un contributo finanziario quale
dotazione iniziale e per i costi
necessari per l'inizio dell'attività.
2. Sino al termine della
legislatura in corso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale svolge le
funzioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo di cui agli articoli 5
e 6 esercitando unicamente compiti di ordinaria amministrazione.
3.
Contestualmente all'elezione del Presidente del Consiglio regionale dell'ottava
legislatura, il Presidente del Consiglio uscente assume i poteri di Presidente
della Fondazione e provvede a porre in essere gli adempimenti per la
costituzione dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e del Collegio dei
revisori.
Art. 14
(Norme
finanziarie)
1 .L'esercizio
finanziario della Fondazione coincide con l'inizio e la fine di ciascun anno
solare.
2. Gli oneri per la
dotazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett a), sono a carico del bilancio
regionale.
3. Per l'esercizio
finanziario 2004, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
graveranno sullo stanziamento di competenza del capitolo 1070/2004 U.P.B.
1.1.1.
4. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio.