Art. 1
1. L'articolo 27 della legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella regione Puglia), è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama
Balice.
1. Vengono confermati parchi naturali
regionali di cui all'articolo 2,
lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge
regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in località Lama
Balice del comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352.".
Art. 2
1. I parchi naturali regionali di Porto
Selvaggio del comune di Nardò (1) e Lama Balice del
comune di Bari (2) sono soggetti alle norme di cui
all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree
protette) e alla L.R.
n. 19/1997. I termini previsti dall'articolo 6
della L.R.
n. 19/1997 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'esaurimento delle procedure
previste dall'articolo6
della L.R.
n. 19/1997, la gestione provvisoria dei parchi naturali di interesse
regionale di Porto Selvaggio e Lama Balice sono affidati rispettivamente al
Sindaco di Nardò e al Sindaco di Bari. La vigilanza sulla gestione è affidata
all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia ai sensi
dell'articolo23
della L.R.
n. 19/1997.
(1) Vedi anche
la L.R.
15 marzo 2006, n. 6 istitutiva del parco naturale regionale "Porto Selvaggio
e Palude del Capitano".
(2) Vedi anche la
L.R.
5 giugno 2007, n. 15 istitutiva del parco naturale regionale "Lama
Balice".