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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2004
Numero
7
Data
11/11/2004
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
L.r. 13/01 art. 21 - Determinazione dei criteri per la commpilazione delle specifiche relative agli incarichi per collauso tecnico - amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 17 novembre 2004, n. 137
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

Onorario spettante ai collaudatori


Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla Regione ed anche per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli iscritti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri ed architetti, in base alle aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi in conto le maggiorazioni di seguito riportate.


Importo cui si deve fare riferimento


Ai fini della determinazione del compenso l'importo da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore.


A tale proposito occorre precisare che concorrono alla maggiorazione dell'importo da prendere a base per la determinazione del compenso le richieste dell'appaltatore attinenti l'esattezza delle registrazioni contabili, l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero derivanti da divergenze tra l'appaltatore e la direzione dei lavori o determinate dal comportamento dell'amministrazione o dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi che dal contratto derivano a carico dell'una o dell'altro, ovvero che possono trarre origine dalle evenienze imponderabili del compimento dell'opera.


Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti all'appaltatore ope legis quali, ad esempio, gli interessi per ritardato pagamento, che, per consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di riserva.


Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle penali per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'art. 117 del Regolamento 554/1999.


Maggiorazioni


Nel caso di commissione di collaudo, il citato compenso, è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra tutti i componenti la commissione.


Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione, apposita relazione acclarante i rapporti fra la stessa ed il soggetto attuatore dell'intervento ai fini del parere sull'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute, all'onorario come sopra determinato si applica la maggiorazione in misura forfetaria del 20%.


All'onorario base va, altresì, aggiunto per revisione tecnico contabile un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere contabilizzate a misura, e al 15% per le opere contabilizzate a corpo, applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della legge 143/49.

 

Riduzioni


All'onorario come sopra determinato si applica la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura del 20%.


Rimborso spese


Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è determinato forfetariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento dell'onorario, a lordo della riduzione innanzi richiamata, spettante a ciascuno.


Per i collaudi in corso d'opera e ove siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori, detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.


Onorario per collaudo statico


In conformità a quanto previsto dall'art. 188, comma 6, del D.P.R. 554/1999, il collaudo statico delle strutture unitamente alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero al Presidente la Commissione di collaudo, semprecchè sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, o, in caso contrario, ad uno dei componenti della Commissione stessa.


L'onorario spettante per l'espletamento di tale incarico è determinato applicando all'importo lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato finale, la percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa Professionale, classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di carico eventualmente disposta in corso d'opera dal Direttore dei lavori, all'onorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di maggiorazione pari a 1,6.


Anche l'onorario per il collaudo statico è soggetto alla riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura massima del 20%.


Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata la maggiorazione del 40%.


Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione


L'onorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione redatto da Direttori dei lavori non appartenenti all'organico della stazione appaltante sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che sarebbe dovuto al Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza compensi accessori e spese.


Verifica delle specifiche prima del pagamento delle stesse


Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni appaltanti potrà darsi corso previa acquisizione del visto del competente Ufficio dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la corrispondenza della compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.


       Dato a Bari, addì 11 novembre 2004