Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire
l'obiettivo specifico di favorire, nell'ambito dei Progetti Integrati
Territoriali (PIT), un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono
ad un principio di integrazione e di concentrazione funzionale e territoriale,
promuovendo programmi di investimento per l'ampliamento della base produttiva
connessi a processi di innovazione tecnologica, anche attraverso la crescita
delle competenze delle risorse umane coinvolte nei processi produttivi.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato
comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono il quadro di
riferimento procedurale per l'attivazione delle risorse finanziarie a sostegno
dei "Programmi Integrati di Agevolazioni" da realizzare nell'ambito
dei PIT previsti dal Programma Operativo Regione Puglia 2000 - 2006.
4. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la
presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2
(Dotazione finanziaria)
1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse
III, "Risorse umane" e asse IV, "Sistemi locali di
sviluppo".
Art. 3
(Condizioni e modalità di accesso)
1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad
emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno
presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli
predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art.
4
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei
requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa
(PMI) operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, ai sensi della
raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e
successive modificazioni.
2. In particolare, possono accedere alle agevolazioni:
- le Medie Imprese già attive, che alla data di presentazione della
manifestazione d'interesse, abbiano approvato almeno due bilanci, e che,
nell'esercizio precedente abbiano registrato un fatturato non inferiore a 10
milioni di euro, ovvero non inferiore a 2,7 milioni di euro nel caso di imprese
di servizi;
- i Consorzi, ovvero costituendi Consorzi, di Piccole e Medie imprese. Delle singole
imprese aderenti al Consorzio, ovvero al costituendo Consorzio, almeno il 75%
di queste deve, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse,
aver approvato almeno due bilanci.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con
i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di
livello territoriale.
Art. 5
(Localizzazione)
1. I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di
proprie unità produttive locali ubicate nell'ambito del territorio del PIT
interessato.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
1. Sono ammissibili i programmi di investimento finalizzati alla utilizzazione,
tramite l'ampliamento della base produttiva, dei risultati derivanti da
interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.
Possono essere ammessi anche investimenti finalizzati alla utilizzazione,
tramite l'ampliamento della base produttiva, di risultati derivanti da
interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo già realizzati dal soggetto
proponente e per i quali non è avanzata richiesta di agevolazioni ai sensi del
presente Regolamento.
I Programmi di investimento come sopra definiti possono includere anche
investimenti riguardanti l'acquisizione di servizi reali ed azioni di
formazione specifica.
2. Gli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva devono essere
compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto
regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 - L.R. n°
10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi
di ampliamento della base produttiva" n. 08.. del 18/03/2005
3. Gli interventi di trasferimento tecnologico, ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento
attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli
investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.
4. Gli interventi di acquisizione di servizi reali devono essere compatibili
con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale
denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 -
Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli
investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del 18/03/2005.
5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni
dalla relativa data di entrata in funzione.
Art.
7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione del modulo di domanda.
2. Riguardo agli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva
possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime
di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 -
L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per
interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08 del 18/03/2005.
3. Riguardo agli interventi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e
di trasferimento tecnologico possono essere ammesse le spese previste dal
Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno
agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.
4. Riguardo agli interventi di acquisizione di servizi reali possono essere
ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto
regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 - L.R. n°
10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il
sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del
18/03/2005.
5. Riguardo alle azioni di formazione specifica possono essere ammesse le
seguenti spese:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire
al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un
massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad
e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i
lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore
produttive o equivalenti.
6. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
specifiche esclusioni dalle agevolazioni di particolari spese.
Art. 8
(Tipologie di aiuto)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui
all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi;
d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e
Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di
integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle
previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto
stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale.
L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive
disposizioni della Commissione UE.
Art.
9
(Valutazione e selezione dei progetti)
1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali
fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del
Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli
aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento
degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere
l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che
presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con
particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al
piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di
Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative,
la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 10
(Erogazione dei contributi)
1. Della concessione provvisoria del contributo deve essere data comunicazione
alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo
concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da
erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo
a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica
soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai
sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà
con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
Art. 11
(Monitoraggio dei progetti)
1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il
pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve
trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante
l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla
Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti
verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione
sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli
indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli
indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la
pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della
sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente
punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti
l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli
accertamenti, i controlli e le ispezioni.
Art. 12
(Cumulo e revoche)
1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di
investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di
detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere
i seguenti casi di revoca:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di
attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini,
per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
Dato a Bari, addì 18marzo 2005