Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire
l'obiettivo di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale,
la crescita delle imprese commerciali aumentandone la competitività con la riqualificazione
e rivitalizzazione del sistema distributivo anche attraverso l'innovazione
tecnologica e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal
punto di vista ambientale.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato
comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono, altresì, il
quadro di riferimento procedurale per l'attivazione delle risorse finanziarie
degli interventi finalizzati all'ampliamento della base produttiva per il
settore delle attività commerciali previsti dal Programma Operativo per
l'utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 - 2006.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle
attività produttive nel settore delle attività commerciali conferiti dallo
Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).
5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la
presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2
(Dotazione finanziaria)
1. Le risorse disponibili
sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, "Sistemi locali
di sviluppo", e dal Fondo Unico Regionale.
Art. 3
(Condizioni e modalità di accesso)
1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad
emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno
presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli
predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in possesso
dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa
(PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361
del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle
attività commerciali.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con
i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di
livello territoriale.
4. Le imprese sono quelle che esercitano l'attività commerciale ai sensi della
L.R. 11/03 e che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali
e riviste.
5. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare
l'agevolazione a specifiche attività commerciali.
Art. 5
(Localizzazione)
1. I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali
ubicate nel territorio della regione Puglia.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
1. Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti
tipologie: realizzazione di un nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione, trasferimento di impianti esistenti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.
3. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di
investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve
essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi
produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati
nella domanda di agevolazione.
4. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di
agevolazione.
5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni
dalla relativa data di entrata in funzione.
6. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi
e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica o in
conformità alla stessa.
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono
essere allegate le informazioni antimafia.
8. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più
requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni
specifico bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di
ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di
esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
- La trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza
prevista dal bando;
- Spedizione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- L'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché
delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
- La non conformità degli elementi risultanti dalla domanda e la irregolarità
della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di
riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- L'utilizzo di modulistica non conforme a quella pubblicata con il bando.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione del modulo di domanda.
2. Possono essere ammesse le seguenti spese:
a) studi e progettazioni; b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari alla gestione delle
attività purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità oggetto delle agevolazioni;
d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa;
e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in
misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa
oggetto della richiesta delle agevolazioni;
f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
specifiche esclusioni dalle agevolazioni o limiti in percentuale di particolari
tipologie di spese.
Art. 8
(Modalità istruttoria di valutazione
e selezione dei progetti)
La procedura di selezione delle proposte fa riferimento ad uno schema di
valutazione basato- in accordo con i criteri generali fissati a livello
nazionale ed Europeo in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di
Sostegno - su una serie di indicatori che definiscono le caratteristiche
rilevanti di queste e che, unitamente alle risultanze delle
istruttorie, ne consentono la collocazione in una graduatoria di merito.
Gli indicatori vengono ricavati dalle informazioni contenute nelle proposte con
riferimento a quanto richiesto per la presentazione delle stesse e sono
articolati in categorie ed espressi dai seguenti criteri di selezione:
A) Diffusione dell'innovazione tecnologica;
B) Qualificazione della superficie di vendita;
C) Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
D) Valorizzazione dei centri storici;
E) Prevalente gestione femminile.
I singoli bandi prevedranno i valori dei singoli indicatori e le eventuali
maggiorazioni.
Art.
9
(Tipologie di aiuto)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui
all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e
Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di
integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle
previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito
per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità
di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni
della Commissione UE.
Art. 10
(Valutazione e selezione dei progetti)
1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali
fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del
Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli
aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di
Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative,
la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 11
(Erogazione dei contributi)
1. Della concessione del contributo deve essere data comunicazione alle imprese
interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo
concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da
erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo
a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica
soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai
sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con
proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
Art.
12
(Monitoraggio dei progetti)
1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il
pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve
trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante
l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla
Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 9 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti
verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione
sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di
realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori
utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei
costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del
programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e
della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto,
gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto
pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli
accertamenti, i controlli e le ispezioni.
Art. 13
(Cumulo e revoche)
1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di
investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di
detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere
i seguenti casi di revoca:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di
attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini,
per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
Dato a Bari, addì 18marzo 2005