Art. 1
Interventi
in materia di riequilibrio ambientale.
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia), al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di
sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni
industriali, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali, a
compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori
industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e
l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero
altre misure di riequilibrio ambientale. Tali accordi devono espressamente
quantificare le riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e
devono essere coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale
regionale (PEAR).
2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli
accordi di cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i
limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità di quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità).
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta
regionale previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimersi
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Art. 2
Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
1. [ E’
vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica:
a) nelle
zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di
particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di
trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.
Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti
territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale
”Paesaggio”(PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C
e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali
distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì
considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli
uliveti considerati monumentali ai sensi della legge
regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del
paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso,
l’articolo 10 della l.r.
14/2007;
b) nei
siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di
protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
c) nelle
aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette);
d) nelle
aree protette regionali istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e
la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
e) nelle
oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria);
f) nelle
zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448.] *
2. [ I
comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono
individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1,
lettera a), fermo restante che, nelle more della loro eventuale approvazione,
vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della
attività autorizzativa.] *
3. [ Il
divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:
a) esclusivamente
finalizzati all’autoconsumo;
b) con
potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);
c) realizzati
sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle
aree pertinenziali a essi adiacenti;
d) da
realizzarsi in aree industriali
dismesse.] *
4.
E’ vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse,
salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente
provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera
corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto.
5.
Non si applica il divieto di cui al comma 4 ai progetti presentati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva
conclusione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs.
387/2003, come modificato dall’articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dal comma 158 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale. L’istanza di
autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio comunale non viene
adottata entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; il
termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge qualora, alla stessa data, la conferenza di servizi sia già stata
positivamente conclusa.
6.
In applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, nonché degli
articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente
modificati dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120, non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati
all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la rete ecologica “NATURA
2000”, nonché negli ATE A e B del PUTT/P.
7.
Non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo
nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 394/1991, nelle aree
protette regionali istituite ai sensi della l.r.
19/1997, nelle oasi di protezione istituite ai sensi
della l.r.
27/1998, nelle zone umide tutelate a livello
internazionale dalla convenzione di Ramsar resa esecutiva dal d.p.r.
448/1976.
8.
Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un’area buffer di duecento
metri.
* La Corte Costituzionale con sentenza n.119 del
17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3
dell’art.2 e dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della presente
legge.
Art. 3
Denunce di inizio attività (1)
1. [ Per
gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui
all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali
superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2, comma 158,
lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino
a 1 MW e, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la
disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:
a) impianti
fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione
civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra
internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili,
industriali, agricoli, commerciali e servizi;
b) impianti
fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento
sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata
dall’impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti
collocati a terra in un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico
proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di
un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda,
ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura
di DIA, sono considerati come un unico impianto;
c) impianti
eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli
finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;
d) impianti
idraulici;
e) impianti
alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire,
di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i
vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone
agricole;
f) impianti
alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica,
esistente o da costruire;
g) impianti
alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a
complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli,
commerciali e servizi;
h) impianti
alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire,
di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e
servizi. ] *
2. [ E’
comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere l’autorizzazione comunale
per gli interventi di cui al comma 1. ]*
3.
Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli
articoli 46, come modificato dall’articolo 49 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per
la compiuta realizzazione dell’intervento.
(1) La l.r
25/2012, art.7, c. 6 così dispone : “6. Le modifiche non sostanziali sono soggette
alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all’articolo 6. Sono
altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell’articolo 6 le
varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti
con procedure semplificate perfezionatesi, ai
sensi dell’articolo
27 della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 -
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008)
e dell’articolo
3 (Denuncie di inizio attività) della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.
* La Corte Costituzionale con sentenza n.119 del
17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3
dell’art.2 e dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della presente
legge.
Art. 4
Autorizzazione unica regionale e adempimenti
conseguenti.
1.
La convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs.
387/2003 è subordinata:
a)
alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico
finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo modificato dalla lettera m)
del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come
modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità;
b)
alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da
un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse
finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la
realizzazione dell’impianto.
2. Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio
lavori,(2) il soggetto autorizzato deve depositare presso
la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione
tecnologica:
a)
dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore che attesti l’avvenuta
sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto
autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di
cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la
diretta esecuzione del lavori;
b)
dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l’esistenza
del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali
dell’impianto;
c)
fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata;
d)
fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia delripristino dello stato
dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro
100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. (3)
3. L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d)
è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In
sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la
Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette
fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione
alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, nonché
di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione,
delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero
ambientale. (4)(•)
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai
sensi di quanto disposto
dagli
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine
perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere
a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione,
l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei
luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta
rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione
rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto è svincolata entro
trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.
5.
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione;
quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei
lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici
giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi
dal completamento dell’impianto.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di
istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente
pubblico.
7.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure in corso,
con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti
eolici presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento
regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di
impianti eolici nella regione Puglia), nonché di quelle relative alle istanze
per la realizzazione di impianti da biomasse presentate prima dell’entrata in
vigore del regolamento
regionale 14 luglio 2008, n.12 (Regolamento per la
realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse),
per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino
formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs.
387/ 2003.
8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le procedure per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora
intervenuto il completamento dell’impianto.In fase transitoria e di prima
applicazione, le disposizioni e modificazioni introdotte al presente articolo si
applicano anche alle AU già rilasciate, per le quali non sia intervenuta la
decadenza, alla data del 30 settembre 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma
4. (•) (5)
8 bis Nei casi di interventi di revamping e
repowering degli impianti, la fideiussione di cui alla lettera c)
del comma 2, deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e
ricalcolata in base alla potenza dell’impianto ottenuta a seguito di detti
interventi. (6)
(2) Comma così modificato dalla l.r.
25/2012, art.
5, c.19, lett. a)
(3) Comma già modificato e integrato
dalla l.r.
25/2012, art. 5, c.19, lett. b) e c), è stato nuovamente sostituito dalla l.r. 19/2021
art.1, comma 1, lett. a). Precedentemente era cosi formulato : fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino
dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata.
(4) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 20, comma 1, lett. b).
(5) Parole sostituite dalla l.r.
52/2019, art. 20, comma 1, lett. a).
(6) Comma aggiunto dalla l.r.
19/2021 , art. 1,
comma 1, lett. b).
Art. 5
Disposizioni in materia di verifiche
ambientali.
1.
La lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), come aggiunta dall’articolo
10, comma 1, lettera c), della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:
“B.2.g/5-bis)
impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con
potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe”. (•) (6)
2. La prescrizione di cui al comma 1 si applica ai progetti presentati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(6) Vedi anche la l.r.
13/2010 che ha nuovamente sostituito la lett. B.2.g/5-bis) dell’elenco
B.2
Art. 6
Abrogazioni.
1.
È abrogato l'articolo 27 (Applicazione
della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili) della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni
integrative e modifiche della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2008).
Art. 7
Norme transitorie.
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, dall'articolo 4, commi 6 e
7, e dall'articolo 5, comma 2, la presente legge si applica a tutte le procedure
in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di
servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente
trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di
dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del
d.p.r.
380/2001.
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