Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
2013
Numero
39
Data
11/12/2013
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
Note
Bollettino n° 166 pubblicato il 17-12-2013
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell’articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.


Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:

a. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni del territorio pugliese;
b. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio pugliese ma introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant’anni e che, integrate nell’ecosistema e nelle tradizioni della Regione Puglia, abbiano assunto caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
c. risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione Puglia e di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole, forestali e zootecniche.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d’ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante.

3. Per le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell’articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.


Art. 3

Attività’ della Regione


1. La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:

a. favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e la loro valorizzazione;
b. assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;
c. prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di tutela prevista all’articolo 8;
d. promuovendo e sostenendo la formazione, l’informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;
e. valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;
f. prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche mediante la rivitalizzazione e di risanamento.

2. La Giunta regionale approva appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

3. I programmi d’intervento sono attuati e monitorati da parte dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.

4. Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.


Art. 4

Registro regionale


1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale, di cui all’articolo 2.

2. Il registro è pubblico ed è tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui all’articolo 14.

3. Il registro è organizzato secondo criteri che consentono l’omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.


Art. 5

Iscrizione al registro regionale


1. L’iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, su proposta della stessa Regione Puglia, di enti scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica di cui all’articolo 7.

2. Per essere iscritte nel registro regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d’iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si intende iscrivere.

3. Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7, quando non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell’articolo 2.


Art. 6

Contrassegno


1. Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.

2. L’uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse genetiche autoctone, come definite all’articolo 2.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d’uso del contrassegno.

 

Art. 7

Commissione tecnico-scientifica


1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.

2. La Commissione è composta dal direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia, da tre esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia appositamente designato.

3. La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali, ovvero per quelle animali.

4. La Commissione resta in carica tre anni. Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta e le eventuali spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Il regolamento di cui all’articolo 14 disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.


Art. 8

Rete di tutela delle risorse genetiche


1. La tutela e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all’articolo 4 si attuano mediante l’istituzione di una rete di tutela delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.

2. Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all’articolo 12, e la Banca regionale del materiale genetico, di cui all’articolo 9.

3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all’articolo 14.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale e animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.

5. L’aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su materiale biologico da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.

6. Gli agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, le università - Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti che siano proprietari di materiale vivente tutelato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca regionale del germoplasma di cui all’articolo 9 una parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sito.


Art. 9

Banca regionale del materiale genetico


1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche, è istituita la Banca regionale del materiale genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse della presente legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 4.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione e a curarne la caratterizzazione e la valutazione.

3. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.

4. In relazione ai consolidati rapporti della Puglia con i paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca si pone quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca.



Art. 10

Atlante regionale della biodiversità


1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate in situ o “on farm”, è istituito l’Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato Atlante, con finalità di supporto all’azione di tutela e valorizzazione di cui all’articolo 3 e alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.

2. Nell’Atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte, con l’ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate in situ, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l’inquadramento tassonomico.

3. L’Atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione Puglia.


Art. 11

Circolazione di materiale genetico

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni iscritte nel registro.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico nonché le modalità di circolazione dello stesso.


Art. 12

Custodi


1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.

2. Il coltivatore e allevatore custode:

a. provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all’evoluzione naturale intraspecifica o all’adattamento;
b. non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositario, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
c. effettua il rinnovo (rigenerazione) dei semi delle specie erbacee da lui conservate.

3. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia tiene un apposito elenco dei coltivatori e allevatori custodi.

4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai custodi avviene in situ, ovvero presso le zone originarie di prelievo e/o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza delle stesse.

5. In caso di necessità e urgenza, l’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia può provvedere, per fini di pubblico interesse, all’immediata riproduzione ex situ della risorsa in via di estinzione.

6. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinati le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’attribuzione della denominazione di custode e al suo mantenimento.


Art. 13

Tutela della biodiversità forestale


1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dal Servizio regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l’elenco.

3. Il Servizio regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.


Art. 14

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.


Art. 15

Norme finanziarie


1. Agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della U.P.B. 01.01.05, di dedicato capitolo denominato “Spese di funzionamento della Commissione Tecnico Scientifica per la biodiversità” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa di euro 10 mila, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 113040 U.P.B. 01.03.04 del bilancio annuale di previsione 2013 e pluriennale 2013-2016.

3. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, stimati in euro 300 mila annui, si provvede mediante le disponibilità presenti sulle economie vincolate dei residui di stanziamento riferite al capitolo n.112053, a tale scopo destinando complessivi euro 2 milioni 100 mila. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della presumibile data di esaurimento del finanziamento di cui al comma 2, in caso di oggettiva impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui ai predetti articoli a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento, ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dall’articolo 12 si provvede con le risorse destinate alla Misura 214, azione 3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della chiusura del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, in caso di impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto articolo a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dall’articolo 12 della presente legge.

 

Art. 16

Norme transitorie

1. Le azioni inerenti la conservazione in situ, compresi i criteri per la definizione dell’accesso ai benefici, le indennità e i relativi impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214, azione 3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell’ambito della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 dicembre 2013