Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure
indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2
Classificazione capitoli del bilancio
1. In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42), e al fine del progressivo adeguamento della
classificazione dei capitoli del bilancio regionale al piano dei conti
integrato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
enti e organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118), la Giunta regionale è autorizzata, con una o più deliberazioni da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di adozione, con
le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19
(Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi), ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione
annuale per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016.
Art. 3
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n.
18
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 luglio
2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:
“3. La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al
capitolo n. 3882, UPB 06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per
variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o
per chiusura opzione digitale”.
Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 4
Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2014
1. Per il periodo d’imposta 2014 sono confermate le
maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma
2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), come disposte dall’articolo 3 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato
dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).
Pertanto, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di
reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni
all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a. per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
b. per
i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
c. per i
redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d. per i
redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e. per i
redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli
scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per
cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di
base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di
reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per
cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di
base dell’addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di
reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per
cento permane sul quinto scaglione di reddito.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale
all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale.
Art. 5
Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi
di famiglia
1. A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014,
le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r.
917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e
secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei
seguenti importi: a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico,
per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi o affidati; b. la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle
detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1,
lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.
3. Qualora il livello di
reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di
misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A
tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato “Misure di sostegno
economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo
6 del decreto legislativo n. 68 del 2011”, con una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e
300 mila euro.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina
le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 6
Aliquota IRAP per l’anno 2014
1. Per il periodo d’imposta 2014 è confermata la
maggiorazione di aliquota prevista dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive
modificazioni, e dal comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre
2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata dall’articolo 4 della l.r. 45/2012.
2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP) è confermata l’esenzione prevista dall’articolo 48 della legge regionale
21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e
bilancio pluriennale 2002 - 2004), come modificato dell’articolo 4 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia).
3. Il gettito riveniente dall’applicazione della maggiorazione di
aliquota di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla copertura
dell’eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 7
Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 45/2012
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 45/2012 è
aggiunto il seguente:
“2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della
tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto
dall’articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n.
463, emanato con decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e
per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a propulsione ibrida
elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del
periodo complessivo di esenzione l’importo della tassa automobilistica è ridotto
a un quarto”.
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 8
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la
eradicazione del batterio
da quarantena Xylella fastidiosa associato al
“Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”
1. Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie
conseguenti al batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma
ed attua i seguenti interventi urgenti di prevenzione, controllo ed
eradicazione:
a. ispezioni sistematiche al fine di definire le zone
contaminate e individuare immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle
infezioni del batterio;
b. ispezioni presso tutti i vivai ricadenti
nell’area interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la
commercializzazione delle piante sensibili al batterio;
c. prelievo di
materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del
batterio;
d. analisi di laboratorio sui campioni prelevati;
e.
attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del
batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone;
f.
attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla
biologia ed etologia del batterio.
2. Le azioni di intervento sono approvate
dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio osservatorio fitosanitario del
Servizio agricoltura.
3. Per la realizzazione delle attività previste
dal presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della UPB 01.01.04, il capitolo di spesa n. 111034 denominato “Interventi
urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni di euro.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli
stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di bilancio.
Art. 9
Provvedimenti in favore delle aziende agrozootecniche
1. Al fine di provvedere all’adeguamento dell’acquedotto
rurale in favore delle aziende agrozootecniche, come da progettualità già
formalizzata dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.04.04 il capitolo n. 112026,
denominato “Spese potenziamento acquedotto rurale in favore delle aziende
agrozootecniche”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza
e cassa, di 300 mila euro.
Art. 10
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008,
n. 45
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23
dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è sostituito dal seguente:
“1. E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei
propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di
età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel
comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi.”.
Art. 11
Misure in favore delle università pugliesi
1. Per favorire il diritto allo studio e i servizi agli
studenti, è disposto, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento
degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), lo
stanziamento di un contributo straordinario di euro 1 milione in favore delle
università pugliesi per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, da
utilizzarsi secondo le modalità definite dal Comitato universitario regionale di
coordinamento CURC, anche in favore di personale contrattualizzato con forme di
lavoro flessibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel
bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della
UPB 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915081 denominato “Contributo
straordinario in favore delle università pugliesi per supporto alle attività
didattiche e di ricerca” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di
parte corrente, in termini di competenza e cassa.
3. L’utilizzo del
contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di
relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l’efficacia della
misura.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
1. Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento
degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della
Regione Puglia), sono apportate le seguenti modificazioni:
a. l’articolo 70 è abrogato;
b. all’articolo 78:
1. al
comma settimo sono aggiunte le seguenti parole “o dal contratto collettivo
nazionale”;
2. al comma ottavo le parole “da parte del Consiglio del
personale” sono soppresse;
3. dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
“Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto,
sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina
dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma”.
Art. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2006, n.
18
1. All’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n.
18 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), sono apportate le seguenti
integrazioni:
a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. E’ comunque consentita, in presenza di significative
esigenze di rafforzamento dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto
delle procedure previste per le relazioni sindacali, la possibilità di
procedere, attraverso procedure di mobilità interna e previo espletamento di
apposita selezione, all’assegnazione all’Avvocatura regionale di personale in
servizio nei ruoli amministrativi della Regione inquadrato nella categoria D,
già abilitato allo svolgimento della professione forense”;
b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano
anche in favore del personale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS
assegnato alle strutture legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e
la rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei
procedimenti giudiziari, in qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di
giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Con separato
regolamento sono disciplinati i termini e le modalità dell’istituto”.
Art. 14
Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre
1994, n. 38
1. L’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.
38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle
unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:
“Art.
17
Al fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della
Giunta regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei
termini previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il
bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono
deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque
giorni all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza
sanitaria regionale”.
Art. 15
Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 28 maggio
2004, n. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28
maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
a. al punto 1), dopo le parole “di società” sono aggiunte le
seguenti: “o fondazioni”;
b. al punto 2), dopo le parole “tra società” sono
aggiunte le seguenti: “o fondazioni già”;
c. dopo il punto 2 bis) è aggiunto
il seguente:
“2 ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa
notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza
dei requisiti soggettivi e soggettivi.”.
Art. 16
Integrazione all’articolo 24 della l.r. 8/2004
1. All’articolo 24 della l.r. 8/2004, dopo il comma 5-bis,
introdotto dall’articolo 8 della l.r. 45/2008, è inserito il seguente:
“5-ter. I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal
comma 1 dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale.”.
Art. 17
Modifiche alla l.r. 45/2008
1. Il termine di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2008,
come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14, è
prorogato al 31 marzo 2014.
Art. 18
Proroga dei contratti a tempo determinato nelle aziende e negli
enti del SSR
1. Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016
prevedono di effettuare le procedure concorsuali, possono prorogare i contratti
di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013
almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono
disposte, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 19
Disposizioni in materia di qualificazione e efficientamento
della spesa sanitaria
1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali
(ASL), delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) verificano, con cadenza trimestrale e attraverso le
strutture del controllo di gestione, il corretto utilizzo delle risorse e gli
scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e
efficientamento della spesa sanitaria per ciascun centro di responsabilità e di
costo, adottando gli opportuni provvedimenti correttivi.
2.
Dell’attività svolta deve essere redatta una relazione semestrale da sottoporre
al controllo della Giunta regionale, del cui esito ne dà notizia alla competente
Commissione consiliare permanente.
Art. 20
Disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da
SLA
1. Il contributo economico destinato a coprire i costi del
lavoro di cura (familiari o privato) svolto a domicilio della persona affetta da
SLA, nella fase avanzata, e variabile in funzione del livello di complessità
assistenziale, previsto nel programma attuativo per la realizzazione del
Progetto “Quality-Care SLA Puglia 2011”, è come di seguito rideterminato:
a.
1 fascia euro 500;
b. 2 fascia euro 1.000;
c. 3 fascia euro 1.100.
2. I maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1,
pari a 300 mila euro per anno, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento
previsto sul capitolo n. 785000 della UPB 05.02.01.
Art. 21
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 26/2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a. dopo le parole “dalla legge 6 giugno
2013, n. 64”, sono inserite le seguenti: “e/o per fare fronte ad oneri
aggiuntivi derivanti da attività transattive”;
b. alla declaratoria del
capitolo di spesa n. 742011, dopo le parole “convertito dalla l. n. 64/2013”
sono aggiunte le seguenti: “e/o a seguito conclusione attività transattive”.
Art. 22
Contributi economici per sostegno alle famiglie per percorsi di
PMA
1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle
responsabilità genitoriali e di contrasto della povertà di nuclei familiari, in
applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 19/2006, la Regione Puglia
sostiene la spesa delle coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei
percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo nella
misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I
livello, ovvero nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si
avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due
percorsi per coppia.
2. Possono accedere al contributo economico per le
spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso
dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e
il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo
non superiore a 15 mila euro.
3. Ai fini della presentazione della
domanda di contributo economico, la stessa è formulata alla Direzione generale
della ASL nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e
non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con
proprio atto apposite linee guida per tutte le modalità attuative della misura
di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non
oltre sei mesi dalla data dell’intervento a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini della copertura finanziaria della misura di cui al presente
articolo, per l’esercizio finanziario 2014 e per gli anni seguenti è assegnato
l’importo di 500 mila euro a valere sul capitolo n. 785010 - UPB 05.01.01.
Art. 23
Contributo per spese di funzionamento ex ONPI di Bari e San Vito
dei Normanni
1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per
gli utenti già assistiti e di assicurare la continuità delle posizioni
lavorative agli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore della
legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia
socio-assistenziale), la Regione Puglia assicura ai Comuni di Bari e di San Vito
dei Normanni il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento delle
case di riposo Ex-ONPI, nel rispetto della legge regionale 30 dicembre 1994, n.
37 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1994), e in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia
di competenza per la gestione della rete dei servizi, di compartecipazione degli
utenti al costo delle prestazioni e di determinazione delle tariffe di
riferimento regionale.
2. Il concorso al finanziamento a partire
dall’esercizio finanziario 2014 è determinato in misura non superiore alla
tariffa regionale di riferimento vigente “pro die” “pro utente” per la casa di
riposo, calcolata per il numero di posti letto effettivamente occupati da
pazienti già assistiti alla data di entra in vigore della l.r. 7/2013.
3. Nel rispetto della normativa regionale vigente, i comuni di Bari e
San Vito dei Normanni pongono in essere ogni azione amministrativa atta a
definire per le case di riposo ex ONPI modalità gestionali efficienti e
sostenibili finanziariamente, nonché percorsi di accesso degli utenti rispettosi
dei principi di equità, pari opportunità di accesso, qualità delle prestazioni,
anche mediante idonei percorsi di riconversione dell’offerta e di adeguamento
strutturale e funzionale delle strutture esistenti.
4. La spesa di cui
al presente articolo trova copertura finanziaria annuale e pluriennale a valere
sul capitolo 784010 - UPB 05.02.01 del bilancio autonomo regionale.
5.
E’ abrogato il punto 1) del comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), come già
sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2013.
Art. 24
Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2006
1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a. all’articolo 30, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente:
“l bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione
pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le
tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della
tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso
partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto
settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero
dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata
all’ufficio.”;
b. all’articolo 30, dopo il comma 6-bis è aggiunto il
seguente:
“6-ter. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro
autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il
collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il
Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al
trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di
Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione
in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”;
c. all’articolo 31,
comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g bis) promuove
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere
sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali,
delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della
mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in
favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in
favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre
entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”;
d. all’articolo 31, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il Garante non può esercitare altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di
Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la
durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i
contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato
eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore,
calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in
aspettativa.”.
e. l’articolo 31 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 31 bis
Indennità e dotazione finanziaria da assegnare
ai Garanti di cui agli articoli 30 e 31
1. Ai Garanti regionali di cui
agli articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di
funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale
indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso
delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono
autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale
vigente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Garanti presentano
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di
attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
3. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui
partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i programmi. In
conformità ai programmi approvati determina le risorse finanziarie da iscrivere
nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione
dei rispettivi Garanti.
4. Nell’ambito delle previsioni contenute nel
programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Garante ha autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale.
5. I Garanti predispongono e presentano
all’Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un
dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma
3.”.
Art. 25
Interventi a sostegno degli oratori
1. Al fine di consentire la pubblicazione dell’Avviso
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 852 del 3 maggio 2013 (Art.
21 l.r. 45/2012 - Sostegno agli oratori parrocchiali - Adozione dello schema di
avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi
per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali), nel bilancio
autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2014, è stanziata la somma di 300
mila euro sul capitolo di spesa n. 511032 - UPB 09.01.06 -, denominato
“Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con
popolazione inferiore a 15 mila abitanti ai sensi dell’articolo 21 della l.r.
45/2012”.
Art. 26
Incentivi per progetti di ricerca in favore dei cittadini
diversamente abili
1. Al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie che permettano ai cittadini diversamente abili l’esercizio di
attività creative, prioritariamente quella di suonare uno strumento musicale, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.02.01, il
capitolo n. 784009, denominato “Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
di nuove tecnologie per favorire le attività creative di cittadini diversamente
abili”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa,
di 70 mila euro.
2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato ad
associazioni o cooperative sociali, aventi per oggetto l’integrazione sociale e
lavorativa di cittadini diversamente abili, che si impegnino a sviluppare
attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni compatibili con le
finalità previste dal comma 1.
Art. 27
Integrazione del Piano straordinario Salute-Ambiente
1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e delle
relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Brindisi, la
Regione integra il Piano straordinario adottato ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 12 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), a valere sulle risorse
di cui al capitolo n. 751056.
2. La Giunta regionale predispone
l’integrazione di cui al comma 1 avvalendosi della ASL competente, nonché
dell’ARPA e dell’ARES e lo approva entro il 31 marzo 2014.
3. In
considerazione dell’avvio delle attività dell’ospedale della Murgia in Altamura,
la ASL competente è autorizzata a stipulare protocolli di intesa con l’Ente
ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, al fine di migliorare l’offerta
sanitaria dei servizi ritenuti strategici dalla programmazione regionale per
assicurare i livelli essenziali di assistenza. La Regione concorre agli oneri
relativi con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 100 mila
euro sul capitolo di nuova istituzione n. 711053 - UPB 05.08.01. - denominato
“Concorso nelle spese di protocolli d’intesa con l’Ente ecclesiastico Miulli per
migliorare l’offerta sanitaria di servizi strategici”.
4. La Giunta
regionale predispone l’atto di programmazione di cui al presente articolo entro
il 31 marzo 2014.
Art. 28
Spese per il superamento delle criticità riscontrate nel Centro
di trattamento rifiuti
in agro di Conversano.
1. Al fine di consentire il superamento delle criticità di
natura tecnica, economica e gestionale riscontrate nella esecuzione dei lavori
relativi al Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località
Martucci, oggetto di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, nel caso
in cui l’impresa aggiudicataria non intenda procedere a proprie spese alla
realizzazione dei lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità
dell’opera che si rendessero necessari all’esito del procedimento penale
attualmente in corso, è istituto nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa 511021 denominato “Spese per la
realizzazione dei lavori finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate
nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, da
eseguirsi in danno dell’impresa aggiudicataria dei lavori”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni
e 500 mila euro.
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio regionale
autonomo, UPB 03.04.03, capitolo di entrata n. 3065010, per effetto delle
obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, ovvero mediante prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste su cui viene apposto un vincolo di
destinazione di pari importo.
Art. 29
Disposizioni in materia di conseguimento
degli obiettivi di
raccolta differenziata dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3,
commi 28, 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e dall’articolo 7 della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio
2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), al fine di
sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla
riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione adotta misure eccezionali a
sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al
perseguimento di tale obiettivo.
2. Tutti i comuni che prevedono di
conseguire nel mese di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata
pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al
periodo settembre 2012 - agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del
differenziale del contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere
all’eventuale conguaglio entro il 30 Settembre 2014. Il contributo non versato è
destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei
rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 gennaio 2014, la
previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e al
Servizio regionale competente.
3. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, per i comuni che per l’anno
2014 non hanno conseguito oppure non prevedono di conseguire l’obiettivo di cui
al comma 2, il maggiore costo del tributo versato tramite i gestori degli
impianti, in relazione al quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento in
discarica accertato per l’anno 2013 (settembre 2012 - agosto 2013), viene
interamente appostato sul capitolo di spesa n. 611088.
4. In via
eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta
differenziata del 65 per cento entro il 28 febbraio 2014, possono chiedere la
rideterminazione dell’aliquota di ecotassa 2014, secondo i parametri di cui
all’articolo 7 della l.r. 38/2011.
5. La Regione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, per gli ARO
inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), a esercitare i
poteri sostitutivi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 30
Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale
1. Al fine di garantire le risorse necessarie al
mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto
pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento
all’inflazione, a decorrere dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione
dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è
istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell’ambito dell’UPB
03.04.04, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio
in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 552053, denominato
“Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che
prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di
trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione”.
2. Per l’anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai
sensi del comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa;
per gli anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di
euro per ciascun anno.
3. Per le finalità di cui al comma 1 per l’anno
2014 sono, altresì, utilizzate, nell’ammontare di 10 milioni di euro, le
economie vincolate presenti sul capitolo di spesa n. 551027.
4. A far data
dal 1° gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 le province e i comuni possono
prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli
affidatari dei servizi medesimi.
5. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono
ripartite tra le province e i comuni di cui al comma 1 con criteri stabiliti in
successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base dei trasferimenti
operati nell’anno 2013 dalla Regione, al netto di qualsiasi ulteriore concorso
e/o contributo. Le eventuali quote non assegnate dalla Giunta regionale agli
enti locali che non hanno proceduto con la proroga dei contratti di servizio del
trasporto pubblico locale sono destinate al rinnovo del parco rotabile. Nessun
altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale.
6. Il comma
4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011
della Regione Puglia), è abrogato, ferma restando la previsione di cui al comma
3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18 (Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale).
Art. 31
Disposizioni in materia di trasporti
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 7 della
l.r. 18/2002, a garanzia della continuità di funzionamento della Rete
eliportuale pugliese, per il triennio 2014-2016, nell’ambito della UPB 03.04.02,
è istituito il capitolo di spesa n. 551039, denominato “Attività di gestione,
manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale”, con una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 350 mila euro per
l’anno 2014 e di 550 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Art. 32
Fondo di rotazione per il finanziamento
di progetti di
infrastrutturazione stradale
1. Al fine di razionalizzare e accelerare i tempi di
esecuzione delle opere di infrastrutturazione della rete stradale di interesse
regionale, compresa la viabilità statale insistente sul territorio della Regione
Puglia, nonché di garantire maggiore efficacia alla relativa progettazione,
assicurando tempi di elaborazione più adeguati alla complessità delle opere, è
istituito, nell’ambito della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa n. 511033,
denominato “Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di
infrastrutture stradali da proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione
europea”.
2. Il fondo anticipa le spese necessarie per la redazione
degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale e dei
documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. I criteri
di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni e i limiti
per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono
stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.
3. Le anticipazioni non
possono comunque superare l’importo determinato sulla base delle disposizioni
che regolano la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e comunque il dieci per cento
del costo presunto dell’opera.
4. Le spese di progettazione anticipate
dal fondo di rotazione costituiscono parte integrante del costo complessivo
dell’intervento finanziato e vengono rimborsate alla regione all’atto della
erogazione della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera,
senza interessi.
5. Le richieste di anticipazione possono essere
presentate dai comuni e dalle province nonché, per i progetti di
infrastrutturazione relativi alle strade statali insistenti sul territorio
regionale, dall’ente gestore dell’infrastruttura. In quest’ultimo caso, i
progetti sono finanziati in accordo con l’ente gestore e previa stipula di
apposito protocollo d’intesa che preveda obbligatoriamente:
a. l’impegno
dell’ente gestore a finanziare con priorità l’intervento per il quale la Regione
anticipa le spese di progettazione;
b. il rimborso della somma anticipata
nel caso in cui l’intervento non venga finanziato entro un numero predeterminato
di anni a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione.
6. Per
l’esercizio 2014 è stabilita una dotazione finanziaria del Fondo, in termini di
competenza e cassa, di 600 mila euro. Per gli esercizi successivi il fondo sarà
ricostituito in funzione delle somme rimborsate dai soggetti beneficiari e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa fissati dalla legge di
bilancio.
7. Le somme rimborsate dai soggetti beneficiari sono
introitate dalla Regione su apposito capitolo di entrata. A tal fine, è
istituito, nell’ambito della UPB 03.04.01, il capitolo di entrata n. 3065033,
denominato “Rimborso delle anticipazioni erogate a valere sul fondo di rotazione
per il finanziamento della progettazione di infrastrutture stradali da proporre
al finanziamento dello Stato o dell’Unione europea”.
Art. 33
Disposizioni in materia
di trattazione dei contenziosi
1. A decorrere dall’anno 2014, è affidata all’Avvocatura della
Regione Puglia la trattazione degli affari contenziosi inerenti alle cessate
gestioni di autoservizi interurbani (ex AMET ed ex ATAF). L’Avvocatura regionale
assume la trattazione dei predetti affari contenziosi a far data dalla formale
consegna dei fascicoli contenziosi e dal passaggio degli atti da parte del
Servizio regionale programmazione e gestione del trasporto pubblico locale,
provvedendo con le modalità stabilite dalla l.r. 18/2006.
Art. 34
Contributo straordinario per piani di ristrutturazione aziendale
degli enti fieristici pugliesi in crisi
1. Gli enti fieristici pugliesi che versano in situazione
di squilibrio economico-finanziario e che intendono realizzare un processo di
risanamento al fine di evitare la liquidazione, predispongono un piano di
ristrutturazione aziendale.
2. Il piano di ristrutturazione aziendale
deve individuare sia le necessarie azioni di razionalizzazione e contenimento
della spesa che quelle di incremento dell’efficienza gestionale. Il piano di
ristrutturazione deve essere coerente con le previsioni di cui alla legge
regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale), e al relativo regolamento di attuazione.
3. Il piano,
adottato dagli organi statutari degli enti fieristici interessati, è trasmesso,
entro e non oltre il 28 febbraio 2014, al Servizio regionale competente, che nei
successivi trenta giorni, verificata la rispondenza ai requisiti di legge, lo
approva.
4. Nel caso in cui il piano di ristrutturazione preveda a
carico degli enti fondatori un incremento del contributo annuale, la Giunta
regionale - su richiesta degli enti fieristici - concede per il 2014 un
contributo straordinario di importo complessivo non superiore all’aumento della
contribuzione annuale del 2014 assicurata dagli enti fondatori. L’onere
dell’aumento del contributo annuale, ai fini della determinazione del contributo
straordinario regionale, non grava sugli enti fondatori che alla data di
approvazione del piano di ristrutturazione risultino commissariati, ovvero
abbiano fatto richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario di
cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
5. A tal fine è
istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014,
nell’ambito della UPB 02.01.02, il capitolo di spesa n. 352020, denominato
“Contributo straordinario per la ristrutturazione aziendale degli enti
fieristici pugliesi in crisi”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di 5 milioni di euro.
6. Entro il termine di cui al
comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri di ripartizione delle somme
stanziate dal presente articolo da applicarsi nel caso in cui siano presentate
più domande di accesso. Nella definizione di tali criteri, la Giunta regionale
tiene conto del volume di attività degli enti fieristici, con particolare
riguardo al numero di manifestazioni realizzate, al numero di visitatori e al
volume di ricavi maturati negli ultimi cinque anni.
Art. 35
Disposizioni in materia
di demanio e patrimonio
1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera nazionale combattenti), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 10, le parole:
“fino a un massimo di quattro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un
massimo di otto”;
b. alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22, le
parole: “fino a un massimo di quattro,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a
un massimo di otto,”.
2. Il Servizio competente autorizza il versamento
dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente, del concessionario e del
locatario di beni immobili regionali, in rate annuali, costanti e anticipate,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale:
a. per gli importi
inferiori a 10 mila euro, fino a un massimo di quattro rate;
b. per gli
importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino a un massimo di sei rate;
c. per gli importi superiori a 50 mila euro, fino a un massimo di otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del
beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito
residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
Art. 36
Disposizioni per l’intervento in favore di iniziative di
manutenzione straordinaria
di edifici pubblici o privati di pregio storico,
culturale, religioso e sociale
1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e
valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), che hanno valenza storico, culturale, religiosa e sociale, sostiene,
nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, interventi di
manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di
urgenza.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati
dalla Regione Puglia con un contributo in conto capitale.
3. La Regione
Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un
contributo in conto capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da
imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041 della UPB 09.01.04,
denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del d.lgs 42/2004”.
Art. 37
Modifica all’articolo 19 della l.r. 19/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 19/2013, le parole:
“legge e i procedimenti già avviati sono conclusi dalla struttura organizzativa
regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia” sono
sostituite dalle seguenti: “legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio
regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici), sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è
attribuita la preminente competenza nella materia. I procedimenti di competenza
del soppresso comitato tecnico e già avviati dall’Autorità di bacino della
puglia sono conclusi dall’ufficio che riveste preminente competenza nella
materia”.
Art. 38
Modifica all’articolo 2 della legge regionale
25 settembre
2012, n. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25
settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002
nell’area della provincia di foggia e seconda variazione al bilancio di
previsione 2012), le parole: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013” sono
sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2014”.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa
fronte mediante lo stanziamento della somma di 150 mila euro, in termini di
competenza e cassa, sul capitolo n. 511036 - UPB 09.01.01 - del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, denominato “Oneri per il personale
erogati ai comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della
ricostruzione post sisma 2002”.
Art. 39
Disposizioni in materia di regolarizzazione
dei rapporti
locativi di alloggi di ERP
1. I legittimi titolari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) che versano in situazioni di grave difficoltà economica possono
richiedere la regolarizzazione del rapporto locativo attraverso il pagamento
delle rate arretrate in un unico versamento o con la rateizzazione degli
arretrati, concordandola con gli uffici dei rispettivi Istituti autonomi case
popolari (IACP).
Art. 40
Norme in materia di agenzie regionali
1. Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie
di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento,
riversano all’ente Regione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del
rendiconto, il 50 per cento dell’avanzo di amministrazione non vincolato.
L’avanzo di amministrazione di cui al precedente periodo è parametrato in base
all’incidenza dei trasferimenti di cui al medesimo periodo sul totale delle
entrate correnti, come risultanti dal rendiconto approvato. Dai trasferimenti
regionali di parte corrente per spese di funzionamento sono esclusi quelli
finanziati con risorse a valere sul riparto del fondo sanitario nazionale.
L’avanzo di amministrazione che rimane nella disponibilità delle agenzie è
utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture.
2.
Per le agenzie regionali che applicano la contabilità economico-patrimoniale, il
riferimento all’avanzo di amministrazione di cui al comma 1 è da intendersi
all’utile di esercizio dopo le imposte al netto di eventuali accantonamenti
obbligatori previsti dalla normativa statale o regionale.
3. Le somme
riversate alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione
del debito regionale.
Art. 41
Disposizioni in materia
di fondo svalutazione crediti
1. Per le finalità di cui all’articolo 51-bis della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia
di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come introdotto
dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, nell’ambito delle
spese correnti dell’UPB 06.02.01 è istituito dedicato capitolo n. 1110030,
denominato “Fondo svalutazione crediti relativo alle anticipazioni concesse ai
consorzi di bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile
2007, n. 10, del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007,
n. 40, dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18,
dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, dell’articolo 7
della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 e dell’articolo 21 della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19”, con uno stanziamento per l’anno 2014 di 1
milione e 500 mila euro.
2. La somma stanziata costituisce, al termine
dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale
fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa
inesigibilità.
Art. 42
Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati
Commissario straordinario regionale
1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale
21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) e della
legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a
erogare ai consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di 8,5 milioni di euro
per il primo semestre 2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti
spese di funzionamento:
a. emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e
a tempo determinato;
b. consumi di acqua ed energia sia per uso civile che
per uso agricolo;
c. oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti
collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2014.
2. Agli oneri di cui
al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte,
in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - UPB 01.04.04, del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
3. Per gli
adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con
potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il
quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del commissario ad
acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le
prestazioni della struttura di supporto, per complessivi 20 mila euro, sono
imputati, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099 - UPB 01.04.04.
4. In deroga al comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il
Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 3 del
medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del commissario straordinario
regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 per un
ulteriore termine massimo di dodici mesi.
5. Resta salva la facoltà
attribuita al commissario straordinario regionale dal comma 2 dell’articolo 36
della l.r. 45/2012.
6. I consorzi di bonifica, relativamente alle aree
comprensoriali di competenza, devono presentare, entro il 31 marzo 2014, il
“Piano di gestione del servizio Irriguo” che deve contenere:
a. lo stato di
consistenza degli impianti pubblici esistenti, delle opere di
approvvigionamento, delle reti di adduzione e di distribuzione;
b. i costi
di efficientamento e di messa a norma delle opere e degli impianti;
c. la
localizzazione dei domini irrigui che possono essere serviti dagli impianti di
affinamento finanziati e/o proposti per il finanziamento nel prossimo ciclo di
programmazione 2014-2020;
d. il piano di gestione dell’insieme delle opere
del servizio sulla base di una proposta di tariffa irrigua che tenda al pareggio
di bilancio.
7. Il piano di gestione del servizio irriguo è approvato
dal Consiglio regionale.
8. All’esito della approvazione del piano di
gestione irriguo, nel rispetto dei principi del riparto costituzionale tra Stato
e regioni, la Regione, con apposita legge di riordino, disciplina la gestione
delle risorse idriche, allo scopo di assicurare la razionalizzazione e
perseguire, ove conforme all’ordinamento, l’obiettivo di unificare la gestione
della risorsa idrica, nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei
servizi sull’intero territorio pugliese.
Art. 43
Assegnazioni finanziarie in materia
di acque reflue affinate
1. E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una
ulteriore dotazione economica di 200 mila euro, in termini di competenza e
cassa, per la realizzazione delle opere idrauliche necessarie al completamento
di iniziative sperimentali già avviate, finalizzate al riuso delle acque reflue
affinate attraverso la forma giuridica del consorzio tra utilizzatori.
2. E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore
dotazione economica di 100 mila euro, in termini di competenza e cassa, per
consentire l’entrata in esercizio di impianti di affinamento, oggetto di
apposito stanziamento con l’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2013, n.
26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013).
Art. 44
Disposizioni in materia
di rifunzionalizzazione di domini
irrigui
1. L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
(ARIF) è autorizzata ad effettuare interventi di ripristino e di
rifunzionalizzazione di domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e
della Murgia sud est (ambito Valle d’Itria).
2. Agli oneri di cui al
comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 01.04.03, del capitolo di
spesa n. 112024, denominato “Interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione
dei domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia sud est
(ambito Valle d’Itria)”, con una dotazione finanziaria di 450 mila euro, in
termini di competenza e cassa.
Art. 45
Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici
1. Al fine di finanziare attività esplorative di fenomeni
carsici di recente rinvenimento, in particolare per quelli che presentano
rilevante interesse scientifico, per estensione, tipologia e morfologia, perché
diretto prevalentemente alla verifica della qualità e quantità delle acque
sotterranee, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
09.06.01, il capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni
carsici di recente rinvenimento”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in
termini di competenza e cassa, di 100 mila euro.
2. Ulteriore
stanziamento di 70 mila euro sul capitolo di cui al comma 1 è destinato al
Comune di Castellana Grotte per la messa in sicurezza e lo sviluppo del sito
carsico “Abate Eustasio” di recente rinvenimento.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 46
Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è
rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario
2014 e pluriennale 2014-2016.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 dicembre
2013
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE
CONTABILE
Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale
Art. 2 -
Classificazione capitoli del bilancio
Art. 3 - Modifica all’articolo 15
della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18
TITOLO II - NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni tributarie
Art. 4 - Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2014
Art. 5 - Detrazioni
all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia
Art. 6 -
Aliquota IRAP per l’anno 2014
Art. 7 - Integrazioni all’articolo 5 della
l.r. 45/2012
Capo II - Disposizioni finanziarie
Art. 8 -
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del
disseccamento rapido dell’Olivo”
Art. 9 - Provvedimenti in favore delle
aziende agro zootecniche
Art. 10 - Modifica all’articolo 7 della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45
Art. 11 - Misure in favore delle
università pugliesi
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974,
n. 18
Art. 13 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 giugno
2006, n. 18
Art. 14 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 30
dicembre 1994, n. 38
Art. 15 - Integrazioni all’articolo 10 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8
Art. 16 - Integrazione all’articolo 24 della
l.r. 8/2004
Art. 17 - Modifiche alla l.r. 45/2008
Art. 18 - Proroga dei
contratti a tempo determinato nelle aziende e negli enti del SSR
Art. 19 -
Disposizioni in materia di qualificazione e efficientamento della spesa
sanitaria
Art. 20 - Disposizioni in materia di assistenza alle persone
affette da SLA
Art. 21 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013
Art. 22 - Contributi economici per sostegno alle famiglie per percorsi di
PMA
Art. 23 - Contributo per spese di funzionamento ex ONPI Bari e San Vito
dei Normanni
Art. 24 - Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2006
Art.
25 - Interventi a sostegno degli oratori
Art. 26 - Incentivi per progetti di
ricerca in favore dei cittadini diversamente abili
Art. 27 - Integrazione
del Piano straordinario Salute-Ambiente
Art. 28 - Spese per il superamento
delle criticità riscontrate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di
Conversano
Art. 29 - Disposizioni in materia di conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti
Art. 30 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale
Art. 31 - Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 32 - Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di
infrastrutturazione stradale
Art. 33 - Disposizioni in materia di
trattazione dei contenziosi
Art. 34 - Contributo straordinario per piani di
ristrutturazione aziendale degli enti fieristici pugliesi in crisi
Art. 35 -
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
Art. 36 - Disposizioni per
l’intervento in favore di iniziative di manutenzione straordinaria di edifici
pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e sociale
Art. 37
- Modifica all’articolo 19 della l.r. 19/2013
Art. 38 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
Art. 39 -
Disposizioni in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di
ERP
Art. 40 - Norme in materia di agenzie regionali
Art. 41 -
Disposizioni in materia di fondo svalutazione crediti
Art. 42 - Spese di
funzionamento dei consorzi di bonifica commissariati - Commissario straordinario
regionale
Art. 43 - Assegnazioni finanziarie in materia di acque reflue
raffinate
Art. 44 - Disposizioni in materia di rifunzionalizzazione di
domini irrigui
Art. 45 - Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici
Capo II - Disposizioni finali
Art. 46 - Norma di rinvio
TABELLA “A”
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN
RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
____________________________________(in milioni di euro)
Settori di intervento 2014 2015 2016
Ragioneria (mutui) 257 263 258
Ragioneria (ruoli S.F.) 4 3 3
Edilizia Residenziale 1