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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
23
Data
02/12/2013
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Linee guida sull’adozione del programma sperimentale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal d.l. 13 settembre n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189
Note
Bollettino n° 161 pubblicato il 09-12-2013
Allegati

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 26/11/2013 di adozione del Regolamento;



EMANA

Il seguente Regolamento:



Art. 1
Premessa


L’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario è rappresentata dall’attività che detto personale, ndividualmente o in équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro e dall’impegno di servizio in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), anche in day service,, di day hospital, di day surgery o di ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett.b del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.

L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le finalità istituzionali dell’Azienda/Ente e il suo volgimento deve essere organizzato al di fuori dell’orario di lavoro in modo da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi; per questo l’attività libero professionale intramuraria non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La determinazione dei volumi di prestazioni effettuati dal professionista, intesi come numero complessivo di prestazioni effettuate in un determinato periodo di tempo, viene ottenuta mediante ponderazione delle diverse prestazioni, al fine di dare diverso valore a prestazioni “più impegnative” rispetto a quelle in cui l’impegno è inferiore.


Art. 2
Modalità di esercizio
dell’attività libero-professionale


Le tipologie di attività libero professionale consentite sono cosi sintetizzabili:

- libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta (del professionista da parte dell’utente;

- attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato, all’ équipe;
- partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse da parte dell’Azienda Sanitaria/Ente in cui presta servizio il professionista o l’equipe;
- partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richiesta da terzi all’Azienda/Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie nei casi di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge. Attualmente quest’ultime possono essere autorizzate entro i limiti previsti dal Piano di Rientro 2010-2012 e dal Piano Operativo 2013-2015;
- sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. 8.6.2000 - Quadriennio normativo 1998-2001 - biennio economico 1998-1999 s.m.i.;
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio.



Art. 3
Realizzazione del modello organizzativo

 

L’art. 2 del D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del­l’08.11.2012, ha apportato a sua volta modifiche alla legge n. 120 del 03.08.2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”: in particolare, detto articolo, al comma 1 lett. b), ha previsto la possibilità che le Regioni, attraverso proprie linee di indirizzo in materia, guidino il processo di realizzazione del modello, che la norma prevede in maniera uniforme ed omogenea sul territorio che ad esse fa capo e, nel caso la ricognizione regionale straordinaria sugli spazi disponibili ed utilizzabili per l’attività libero professionale intramoenia ne evidenzi l’inadeguatezza o l’insufficienza, guidi e coordini il programma sperimentale consentito dalla legge stessa.
Ai sensi di quanto disposto dal già richiamato art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n. 189/2012 e precisato al punto precedente, la Regione Puglia, per il tramite delle Aziende Sanitarie/Enti, ha provveduto ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale.
A seguito di quanto emerso dalla ricognizione straordinaria ed, in particolare, dalla indica­zione/at­testazione aziendale di insufficienza di spazi idonei interni da adibire all’esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto da parte di talune Aziende, la Regione ha intenzione di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2 sopra richiamato, l’adozione da parte delle A.S.L./Enti, insistenti sul proprio territorio, del programma sperimentale consentito dalla norma, che preveda lo svolgimento delle attività libero professionali presso gli studi privati professionali qualora i dirigenti sanitari ne facciano richiesta.

 

Art. 4
Programma sperimentale in via residuale


Per accedere al programma sperimentale di cui sopra, gli studi dovranno obbligatoriamente essere collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis del comma 4 dell’art.1 della legge n.120/2007 come modificata dal comma 1 dell’art. 2 della legge n. 189/2012 ed i professionisti dovranno sottoscrivere apposita convenzione annuale rinnovabile con la propria azienda/ente utilizzando lo schema di convenzione predisposto dalla Regione ed allegato alle presenti linee guida, così come previsto dall’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13.03.2013.
Si precisa che, riferendosi anche al trattamento di dati personali, il titolare aziendale del trattamento dovrà provvedere alle specifiche autorizzazioni al trattamento dei dati stessi secondo la normativa vigente. Tali autorizzazioni dovranno essere preliminari alla sottoscrizione della convenzione da parte del legale rappresentante dell’Ente o di suo delegato, qualora, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la sottoscrizione sia delegata ad altra figura diversa dal titolare del trattamento dei dati.


Art. 5
Infrastrutture di rete aziendali


In merito alle previsioni di cui all’art. 2 lett. c) del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno attenersi a quanto già comunicato con nota del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi dell’Area Politiche per la Promozione della Salute prot.n. AOO081/ 1265/APS2 del 23.03.2013 in cui sono richiamate le modalità tecniche previste dal D. M. Ministero della Salute 21 febbraio 2013, finalizzate alla realizzazione dell’infrastruttura di rete che supporti l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria.
Le Aziende/Enti devono, comunque, garantire il rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012, utilizzando le infrastrutture di rete e gli applicativi già eventualmente disponibili; eventuali integrazioni degli stessi, ritenute necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda/Ente.
Nell’ambito del programma sperimentale di cui sopra le Aziende sono tenute ad organizzare il servizio di prenotazione in modalità “voce” e/o “dati”, che deve, in ogni momento, essere governato dall’Azienda/Ente, privilegiando l’attivazione di uffici specificatamente adibiti alle gestione dell’attività libero professionale.
Le singole Aziende/Enti dovranno individuare i soggetti preposti all’ inserimento e alla comunicazione dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prestazioni erogate ed agli estremi del pagamento.



Art. 6
Modalità di pagamento delle prestazioni A.L.P.I.


La tracciabilità dei pagamenti, relativi alla prestazione libero-professionale, effettuati dall’utente è assicurata con le seguenti modalità:
- pagamento attraverso bancomat e carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente postale intestati all’azienda/ente;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa a disposizione dalle singole aziende/enti, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la massima trasparenza dell’operazione.
Le singole Aziende/Enti provvedono ad individuare quali delle suddette modalità siano compatibili con la propria organizzazione nonché le procedure di registrazione, privilegiando, per quanto possibile, i pagamenti anticipati presso le casse CUP aziendali. I pagamenti devono comunque avvenire prima dell’effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio, contestualmente alla prestazione, salvo i casi in cui:
1. a seguito della visita emerga la necessità di dover effettuare un versamento integrativo per prestazioni aggiuntive non previste in fase di prenotazione;
2. per motivi tecnici imprevedibili, non sia possibile effettuare il pagamento con i sistemi informatici suddetti.
In tali casi il pagamento delle prestazioni potrà essere effettuato anche successivamente alla visita, sempre con modalità che garantiscano la tracciabilità del pagamento (bonifico bancario, pagamento al CUP, ecc.)



Art. 7
Determinazione delle tariffe


Così come disposto dall’art. 2 lett. c) della legge n. 189/2012, per la determinazione delle tariffe, che possono essere modificate, anche in ribasso, rispetto a quelle già in essere, l’Azienda/Ente dovrà definire con i singoli professionisti, e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, i compensi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto nonché i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, curando che sia assicurata la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’Azienda/Ente (compresi quelli derivanti dall’attività di prenotazione e riscossione degli onorari) così come determinati attraverso apposita contabilità separata. Tale determinazione dei costi analitici per ciascuna prestazione sostituisce la quota forfettaria del 30% prevista dalle disposizioni regionali vigenti a favore dell’Azienda/Ente a copertura dei costi diretti ed indiretti. Ai sensi della sopra indicata normativa, l’Azienda/Ente tratterrà una ulteriore somma pari al 5% del compenso del professionista, destinandola ad interventi di prevenzione ovvero per la riduzione delle liste d’attesa.
I costi per l’infrastruttura di rete indicati nella norma e del relativo programma applicativo devono essere previsti nella tariffa, nella quota parte destinata all’Azienda/Ente. I professionisti devono comunque garantire il collegamento operativo all’infrastruttura di rete di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a-bis della legge n.120/2007 e s.m.i. conforme alle modalità tecniche dettate determinate con Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 con oneri, per l’acquisizione e manutenzione della necessaria strumentazione, a carico del titolare dello studio.


Art. 8
Monitoraggio tempi di attesa


Ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Legge n. 120/2007, cosi come modificata dalla nuova legge, permane in capo all’Azienda/Ente l’obbligo di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale per il rispetto dei tempi medi riconosciuti, nonché di porre in essere meccanismi di riduzione dei suddetti tempi medi garantendo nell’ambito dell’attività istituzionale, l’erogazione entro 72 ore dalla richiesta delle prestazioni aventi carattere di urgenza differibile. Resta ferma la possibilità che la Regione individui parametri più favorevoli all’utenza in tale materia. Le Aziende devono assicurare che non si verifichino casi in cui la scelta da parte dell’utente venga ad essere condizionata da tempi di erogazione delle prestazioni in ALPI di gran lunga inferiori ai tempi di erogazione delle stesse prestazioni in ambito istituzionale e senza adeguata motivazione, prevedendo anche apposite clausole di salvaguardia in tal senso nelle autorizzazioni concesse. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in A.L.P.I., quest’ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa similari per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale. L’Organismo aziendale di promozione e verifica dell’A.L.P.I. procede trimestralmente ad una verifica di congruità tra l’attività istituzionale e l’attività intramuraria, svolta dal Professionista. Il mancato controllo del rispetto dei vincoli, delle modalità e delle procedure indicate dalle norme e dalle presenti Linee Guida, costituisce grave inadempienza del Direttore Generale e conseguente valutazione ai sensi dell’art. 3bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., come recentemente novellato dalla Legge n. 189/2012.


Art. 9
Violazioni di norma e relative sanzioni


Fermo restando quanto stabilito dall’art. 28 - Codice disciplinare - CCNL 6.5.2010 per la sequenza contrattuale prevista dall’art. 23 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 17.10.2008, per la prevenzione di situazioni che determinino l’insorgenza di conflitti di interesse, di forme di concorrenza sleale o di infrazioni nell’effettuazione dell’attività libero professionale intramoenia, nel caso siano accertate violazioni, l’Azienda/Ente prevede strumenti sanzionatori quali, a titolo di esempio non esaustivo, la sospensione /revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale.


Art. 10
Norme finali


E’ esclusa la possibilità di svolgimento dell’attività libero professionale presso studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario Regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
Le Aziende/Enti sono tenute, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.f) bis della norma sopra richiamata, all’adeguamento dei provvedimenti/regolamenti per assicurare che nell’attività libero-professionale, compresa quella esercitata nell’ambito del programma sperimentale, siano rispettate le previsioni delle presenti linee guida e, per tutto quanto non specificamente disciplinato nelle stesse, quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 2 dicembre 2013

 

 


SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA ______________________ ED IL DOTT. ________________________________ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE lNTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.



PREMESSO CHE:
a. l’art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n, 158, (come convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all’art. l della legge 3 agosto 2007, n, 120 avente ad oggetto “Attività libero-professionale intramuraria”, In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale, possono autorizzare limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b. entro il 31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l’ente o l’azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna in rete. Con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è, pertanto garantito l’espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
c. in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l’Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione”.

CONSIDERATO CHE:
1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie/enti nelle quali risultino non disponibili spazi per l’esercizio dell’attività suddetta;
2. nell’Azienda Sanitaria ____________________________________ sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l’utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione e dalla Azienda interessata.

TRA

L’Azienda Sanitaria __________________________, con sede in _________________________________
C.F./P.I. _________________________ nella persona del Dott. ___________________________________
nato a ____________________________ il ___________________, C.F. ___________________________
in virtù ______________________________, e domiciliato per carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda medesima (di seguito denominata “Azienda”)
E

Il Dott. __________________________________________________ nato il _______________________ e residente a __________________________________ C.F. ______________________________________
tel. _________________________ e-mail ____________________________________________ disciplina ___________________________________________ in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l’Unità operativa _________________________________________ con la posizione funzionale di dirigente ____________________________________, inquadrato nella disciplina di __________________________ con incarico _______________________ (di seguito denominato”Professionista”).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1
(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell’Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito nel Comune di _____________________________________ Via _______________________________________.
Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____________________ del _______________________


Art. 2
(Svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria)

L’attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in ALPI, quest’ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa similari per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale.
L’Organismo aziendale di promozione e verifica dell’ALPI procede trimestralmente ad una verifica di congruità tra l’attività istituzionale e l’attività intramuraria, svolta dal Professionista.


Art. 3
(Infrastruttura di rete - Funzioni e competenze dell’azienda sanitaria
e del professionista per l’erogazione del servizio)

Il Professionista con l’utilizzo esclusivo dell’infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza o, comunque, dell’infrastruttura di rete che consente il collegamento con l’Azienda/Ente si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:
- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalla regione Puglia e in raccordo con l’Azienda _______________________________________________.


Art. 4
(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all’’acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell’esercizio dell’attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).
Il pagamento di qualsiasi importo effettuato dall’utente e relativo alla prestazione libero - professionale deve essere effettuato direttamente all’ Azienda attraverso una delle seguenti modalità, a garanzia della tracciabilità dello stesso:
- pagamento attraverso bancomat e carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente postale intestati all’azienda;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa a disposizione dall’ azienda, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la massima trasparenza dell’operazione.
I pagamenti in ogni caso devono avvenire prima dell’effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio privato, contestualmente alla prestazione.


Art. 5
(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.


Art. 6
(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L’Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell’attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell’attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall’invio da parte dell’Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.
2. Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all’Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l’autorizzazione per l’utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.



Art. 7
(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei çasi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.


Art. 8
(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Foro di _______________________________________________.


Art. 9
(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

________________________________


Azienda Sanitaria Professionista

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ________________________ Dott. _______________________