Art. 1
Disposizioni in materia
di armonizzazione contabile
1. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) nell’anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti
dal comma 1 dell’articolo 11 del medesimo d.lgs. 118/2011, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo
schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima
voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali,
è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal comma 4
dell’articolo 3 del d.lgs. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è
incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Il
principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1
al d.lgs. 118/2011 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie di esercizio che nel 2015 sono
rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui al comma 12 dell’articolo 11
del predetto d.lgs. 118/2011. Per l’anno 2015 continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione,
bilancio, contabilità regionale e controlli).
2. Ai sensi del comma 12
dell’articolo 3, del d.lgs. 118/2011, l’adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale, il conseguente affiancamento della
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dai
commi 1 e 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 118/2011, unitamente alla adozione del
piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del medesimo decreto
legislativo, è rinviata all’anno 2016.
3. Ai sensi del comma 4
dell’articolo 11-bis, del d.lgs. 118/2011, il bilancio consolidato è rinviato
con riferimento all’esercizio 2016.
Art. 2
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12
dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 21.463.417.830,10 in
termini di competenza e in euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.
Art. 3
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12
dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 21.463.417.830,10 in
termini di competenza e in euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa.
Art. 4
Impegni e pagamenti delle spese
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3, fatto salvo
l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della
l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione
per l’esercizio finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3.
3. In
relazione alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni a
statuto ordinario per gli anni in cui si articola il bilancio pluriennale ai
sensi delle seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario) per complessivi euro 1.050 milioni, stimati in euro
84,64 milioni per la Regione Puglia sulla base della chiave di riparto
applicata nell’anno 2014;
b) articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) per
complessivi euro 750 milioni cui si aggiungono ulteriori
3.452 milioni, come previsto dal comma 1 dell’articolo 35, del
disegno di legge intitolato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - AC 2769-bis, stimati in
euro 275,79 milioni per la Regione Puglia sulla base dei criteri di riparto
(prodotto interno lordo e popolazione residente) come risultanti dal combinato
disposto dei precedenti riferimenti; si provvede secondo quanto rispettivamente
disposto dai successivi commi 4 e 5.
4. La riduzione delle risorse
trasferite di cui alla lettera a) del comma 3 viene imputata a valere sulle
risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con il decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Alla
copertura della riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera b) del
comma 3, in attesa dell’emanazione del provvedimento formale di individuazione,
in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione
dei relativi importi da sottoporre a riduzione, si provvede mediante apposizione
di un vincolo di inimpegnabilità sulle somme stanziate nelle Unità Previsionali
di Base (U.P.B.) in cui si articola lo stato di previsione della spesa di cui
all’articolo 3, sulla base della percentuale indicata nella tabella allegata
alla legge stessa. In relazione ai termini previsti dalla normativa statale per
la determinazione degli ambiti di spesa e degli importi da ridurre per ciascuna
regione, gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa di cui
all’articolo 3, sono impegnabili mensilmente, per ciascuna U.P.B., per importi
non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti previsti computati al netto
degli importi su cui grava il vincolo di inimpegnabilità, ai sensi del primo
periodo del presente comma, con l’esclusione delle seguenti spese:
a) spese relative alle U.P.B. da 06.02.01 a 06.02.09 e 08.01.01;
b) spese obbligatorie e d’ordine di cui all’apposito allegato al bilancio
di previsione;
c) spese individuate con deliberazione della Giunta
regionale.
All’atto della emanazione del provvedimento formale di
individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e
della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, la Giunta
regionale, in attesa della approvazione da parte del Consiglio regionale della
conseguente variazione al bilancio di previsione, con propria deliberazione, da
comunicare al Consiglio entro dieci giorni, procede alla definitiva
determinazione dei vincoli di inimpegnabilità a valere sugli stanziamenti di
spesa dello stato di previsione di cui all’articolo 3.
6. A seguito di
eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, in
attesa della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale
e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura
autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti
non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
7. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione
da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e
limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di
previsione di cui all’articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2015, di cui all’allegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 6
Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui
all’elenco, allegato 4, contenente le U.P.B. che possono essere integrate a
norma del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 7
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine
capitolo n. 1110010 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio
finanziario 2015 in euro 1.106.027,81 ed è gestito a termini dell’articolo 49
della l.r. 28/2001.
Art. 8
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo n.
1110030 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in
euro 9.893.588,33 ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.
Art. 9
Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari
1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della
l.r. 28/2001 - capitolo n. 1110050 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio finanziario 2015 in euro 30 milioni ed è gestito a termini
dell’articolo 54 della l.r. 28/20018.
Art. 10
Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse
1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite
pregresse - capitolo n. 1110090 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio finanziario 2015 in euro 4.686.027,82 ed è gestito a termini
dell’articolo 54 della l.r. 28/2001.
Art. 11
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali
di spesa
corrente in corso di adozione
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione - capitolo n. 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1 milione ed è gestito a
termini dell’articolo 52 della l.r. 28/2001.
Art. 12
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa - capitolo n. 1110020 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato
per l’esercizio finanziario 2015 in euro 876.014.830,27 ed è gestito a termini
dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.
Art. 13
Utilizzo del saldo finanziario presunto
alla chiusura
dell’esercizio 2014
1. Al bilancio di previsione 2015 il saldo finanziario
presunto, pari a euro 5.162.715.818,04, è applicato nei limiti dell’ammontare
vincolato per complessivi euro 5.120.668.595,69 derivante da somme finanziate da
fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è utilizzato come
segue:
a) per euro 266.068.261,70 al capitolo n. 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 4.761.292.000,63 al
capitolo n. 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”,
gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/ 2001;
c) per euro 12
milioni al capitolo n. 1110065 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione
crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r. 28/2001;
d)
per euro 1 milione e 500 mila al capitolo n. 1110066 - U.P.B. 06.02.01 -
“Fondo svalutazione crediti relativo alle anticipazioni connesse ai Consorzi
di bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007,
n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), del comma 9
dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni
per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia), dell’articolo 11 della legge regionale 2
luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2008), dell’articolo 6 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), dell’articolo 7
della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione
Puglia), dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dell’ articolo 41 della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia)”,
gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r. 28/2001;
e) per euro
28.402.688,00 al capitolo n. 1181010 - U.P.B. 06.02.08 - “Fondo per copertura
rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su
contratto di mutuo di 150 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 3
della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 (Garanzia regionale a favore
della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di
Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del
servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n.
28);
f) per euro 40 milioni al capitolo n. 1110068 - U.P.B. 06.02.09 -
“Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore
di Acquedotto pugliese S.p.A. per 200 milioni di euro”, gestito a termini
dell’articolo 49 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014);
g) per euro 10 milioni al capitolo n. 1110069 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo
per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di
Aeroporti di Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro”, gestito a termini
dell’articolo 49 della l.r. 37/2014;
h) per euro 1.405.645,36 al capitolo
n. 1110040 - U.P.B. 06.02.01- “Fondo crediti dubbia esigibilità, parte
corrente”, gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011.
Art. 14
Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2015, a disporre con proprio atto le variazioni
occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da
parte dello Stato e della Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con
delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di
base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad
assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei
vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri
soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in
favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata,
altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti
dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al
Servizio sanitario regionale, per l’anno 2015, sancite con “Intesa” espressa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di
approvazione del presente bilancio.
Art. 15
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati sul capitolo n. 1050, nella U.P.B.
00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3
dell’articolo 102 della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio
regionale, su richiesta del suo Presidente.
Art. 16
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal
conto dei residui, è confermato in euro 25,00.
Art. 17
Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il Bilancio pluriennale della Regione Puglia
per il triennio 2015-2017, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge
e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001 e ai
sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2014