Legge Vigente
Capo 1
Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro
Art. 1
Principi e finalità
Art. 2
Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento
Art. 3
Comitato regionale di coordinamento
a. assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del d.lgs. 81/2008; b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; c. elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; d. convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; e. fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, alla conoscenza, all’analisi e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo; f. promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi e iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro; g. promuovere i necessari accordi con gli enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.
Art. 4
Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro
a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all’articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali previsti dall’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori; b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; c. stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; d. promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al d.lgs. 81/2008, articoli 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema sanitario regionale; e. divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; f. coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; g. monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia.
2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e, in particolare, provvede a:
a. realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; b. coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; c. realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute e in particolare al rispetto della legalità; d. controllare gli standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa nazionale; e. promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro.
Art. 5
Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro
a. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali; b. azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi; c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell’ambito della committenza pubblica, l’adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro
Art. 6
Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro
Art. 7
Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo
Capo 2
Interventi in tema di responsabilità sociale
Art. 8
Responsabilità sociale dei datori di lavoro
a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e di lavoro; c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative; d. benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche; e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente); f. qualificazione professionale dei lavoratori; g. tutela ambientale e sviluppo sostenibile; h. contrasto allo stress lavoro-correlato con l’apporto di reali modifiche al modello organizzativo; i. adozione di percorsi d’integrazione degli immigrati; j. contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro; k. tutela della gravidanza e maternità;
l. manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro; m. rischi relativi a malattie non tabellate; n. progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.
Art. 9
Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili
a. adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della pubblica amministrazione, della comunità e dell’ambiente; b. instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti; c. adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura; d. adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l’assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale; e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
Art. 10
Interventi di informazione e sensibilizzazione
a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale e ambientale per favorire l’adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l’assunzione della responsabilità sociale; b. attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte, in particolare, alle piccole e medie imprese; c. azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e ambientale; d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale; e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.
Art. 11
Incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale
a. tutto quanto previsto all’articolo 8; b. pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell’ambiente; c. codici di condotta; d. sistemi di gestione della responsabilità sociale; e. modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l’assunzione della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali; f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
Art. 12
Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili
Capo 3
Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro
Art. 13
Art. 14
Azioni di informazione e formazione
- azioni di sensibilizzazione e informazione in materia; - iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro; - azioni di ricerca e individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.
Art. 15
Sportello di ascolto
a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; b. orientare il lavoratore presso servizi specialistici; c. segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da stress; d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile informazione all’Osservatorio regionale contro le molestie.
Art. 16
Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro
a. enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro; b. associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro; c. organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro; d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 17
Finanziamento
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.