Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 683 del 17/04/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Il fabbisogno dei posti letto ripartiti per disciplina da autorizzare
all’esercizio ammontano a complessivi n. 2716 posti letto, secondo lo schema
sinottico di seguito riportato di cui:
- quanto a n. 2.119 destinati
all’accreditamento delle case di cura privati,
- quanto a n. 597 autorizzati
all’esercizio.
I posti letto delle strutture private, eccedenti il
suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di accreditamento
previsto dalla legge regionale 28 maggio 2008 n. 8 ed i relativi oneri non
potranno in nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 2
L’art. 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 38 è abrogato.