IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R. 5 agosto
2013,n23;l
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 4/03/2014 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia regolamenta le modalità di attivazione,
svolgimento, monitoraggio e controllo dei tirocini al fine di sostenere le
scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il
reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione.
2. Nel caso in cui il destinatario sia una persona disabile ai
sensi della Legge n. 68/1999, o che versi in una condizione di svantaggio ai
sensi della Legge n. 381/1991 o sia un immigrato, richiedente asilo o titolare
di protezione internazionale, il tirocinio potrà avere ulteriori finalità di
inclusione sociale e cittadinanza attiva.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Sono oggetto della presente disciplina i tirocini
formativi e di orientamento, i tirocini estivi di orientamento, i tirocini di
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Le disposizioni
contenute nel presente regolamento, in attuazione di quanto già previsto dalla
Legge Regionale n. 23/2013 e nel rispetto della normativa nazionale applicabile,
costituiscono standard minimi per la realizzazione di tirocini ed altri percorsi
formativi, comunque denominati, aventi la medesima struttura ed i medesimi
obiettivi, svolti nell’ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla
ubicazione della sede legale del soggetto ospitante.
3. Nel caso in cui
il progetto di tirocinio preveda lo svolgimento di attività formative in più
Regioni, la disciplina di riferimento è quella della Regione in cui è ubicata la
sede di attivazione del percorso formativo.
Art. 3
Destinatari
1. I tirocini formativi e di orientamento, nonché quelli di
inserimento e reinserimento lavorativo sono rivolti a soggetti che abbiano
compiuto il sedicesimo anno ed assolto all’obbligo scolastico e che, salvo si
tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di
inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Per i tirocini
estivi l’età minima resta fissata a quindici anni.
2. Le disposizioni di
cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, nonché ai
soggetti che regolarmente soggiornano in Italia, siano essi cittadini comunitari
o non appartenenti alla Unione Europea.
3. Ai fini del presente
regolamento, per disabili devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii; per
persone svantaggiate, i soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
“Disciplina delle cooperative sociali”.
Art. 4
Soggetti promotori
1. Il soggetto promotore, individuato tra quelli elencati
all’art. 3, co. 1, L.R. n. 23/2013, inclusi gli enti accreditati di cui alla
D.R.G. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i., è garante della qualità e regolarità
del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto
formativo individuale.
Art. 5
Soggetti ospitanti
1. Possono ospitare uno o più tirocini, nel rispetto dei
limiti numerici stabiliti dall’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, tutti i datori di
lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori,
ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze.
2. Il soggetto
ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se
relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità
produttive diverse.
Art. 6
Modalità di attivazione del tirocinio
1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite
convenzioni, sottoscritte dal soggetto promotore e dal legale rappresentante del
soggetto ospitante. Tali convenzioni definiscono gli obblighi a carico dei
soggetti sottoscrittori.
2. La convenzione deve essere redatta in
conformità al modello approvato con determina del Dirigente del Servizio
Formazione Professionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
3. In sede di convenzione, il soggetto ospitante,
sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) il possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 3, co. 4, e il rispetto dei limiti numerici indicati
all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013;
b) che il tirocinante non sarà impiegato
per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
Il soggetto ospitante si impegna altresì a comunicare
tempestivamente al soggetto promotore la perdita dei requisiti di cui alla
precedente lett. a).
4. Ove richiesto, ai fini dell’applicazione dei
limiti numerici di cui all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, il soggetto promotore
accerta il carattere stagionale dell’attività svolta dal soggetto ospitante
tenuto conto delle attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e ss.mm.ii., nonché
di quelle eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative. Nel computo dei lavoratori a
tempo determinato, si dovrà tenere conto soltanto di quelli il cui rapporto di
lavoro abbia durata non inferiore a quella prevista per il tirocinio.
5.
La convenzione può anche essere riferita a più tirocini da attivare; ha una
validità di un anno e conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che
sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.
6. Qualora il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, la
ricerca e la selezione del tirocinante deve essere effettuata con procedure di
evidenza pubblica.
Art. 7
Contenuti e modalità di presentazione
del progetto formativo
1. Il tirocinio è avviato sulla base di un progetto
formativo individuale, da allegare alla convenzione, redatto e sottoscritto dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto dovrà essere
sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività
didattico - organizzative e di affiancamento.
2. Il progetto formativo
individuale deve essere conforme al format approvato con determina del Dirigente
del Servizio Formazione Professionale, e contenere, in ogni caso, i seguenti
elementi essenziali:
a. dati identificativi del tirocinante, del soggetto
ospitante, pubblico o privato, del soggetto promotore, nonché del tutor
responsabile didattico - organizzativo e del tutor aziendale;
b. tipologia
di tirocinio, settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di
classificazione ATECO), area professionale di riferimento dell’attività del
tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), conoscenze e/o competenze
possedute in entrata dal tirocinante, profilo professionale del tutor del
soggetto ospitante, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle
assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, durata e periodo di
svolgimento, articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio,
sussidi didattici e metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e
finale, importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione
ed eventuali rimborsi per spese sostenute;
c. competenze da acquisire
all’esito del percorso formativo con indicazione della figura/profilo
professionale di riferimento nel Repertorio regionale approvato con D.G.R. n.
327 del 7 marzo 2013, ovvero tenuto conto della classificazione ISTAT 2011;
d. diritti e doveri delle parti coinvolte nella attuazione del progetto di
tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del
soggetto promotore.
4. Nel caso in cui siano destinatari del tirocinio
soggetti disabili o in condizioni di svantaggio sociale, nonché immigrati,
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, gli obiettivi
formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento dovranno tenere
conto della particolare condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui
versano.
5. In nessun caso, il progetto può riferirsi ad attività
meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto elementare, per le quali non è
richiesto un periodo formativo. Qualora il tirocinante sia un minore dei
diciotto anni, l’attività formativa dovrà essere svolta nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” e ss.mm.ii.
6.
Eventuali variazioni al progetto formativo (cambiamento della sede del
tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.), originariamente
definito, devono essere preventivamente concordate tra soggetto promotore e
soggetto ospitante, risultare da atto scritto ed essere comunicate al
tirocinante. Tali variazioni costituiranno parte integrante del documento
progettuale.
Art. 8
Modalità di rilascio della autorizzazione
in favore di
istituzioni formative private
senza scopo di lucro
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a promuovere
tirocini, il legale rappresentate dei soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett.
h), L.R. n. 23/2013 dovrà presentare al Servizio Formazione Professionale
apposita istanza, resa nelle forme di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, attestante:
- l’assenza di stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle
predette situazioni o di liquidazione volontaria;
- l’assenza in capo a
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di condanne penali,
anche non definitive, ivi compresi il decreto penale di condanna e la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p.,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice
penale, per reati posti in essere in danno di enti pubblici, per delitti non
colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro; non essere, altresì, sottoposti a misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, o a
sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; non
essere altresì pendente il procedimento volto all’applicazione di una misura di
prevenzione;
- il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle
imposte e delle tasse;
- il rispetto della normativa in materia di diritto
al lavoro dei disabili, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- l’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull’attuazione del
principio di parità di genere;
- il rispetto delle disposizioni in materia
di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- il possesso di sede
operativa ubicata nel territorio regionale, la cui disponibilità sia
giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente, dotata di un locale e
attrezzature informatiche idonee allo svolgimento delle attività per cui viene
richiesta autorizzazione;
- la conformità della sede operativa alle norme di
legge in materia di edilizia, di igiene e sicurezza, accessibilità per i
disabili;
- la presenza di una figura professionale di comprovata
esperienza, con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che
chiede l’autorizzazione, che garantisca: l’accoglienza e l’informazione degli
utenti; la diagnosi dei fabbisogni; l’analisi delle esperienze formative,
professionali e personali degli utenti; l’individuazione personalizzata delle
opportunità orientative, formative e di inserimento; l’identificazione delle
competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in
relazione alle opportunità esterne; la predisposizione di un progetto formativo
personale, verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni,
interlocutori, risorse); il monitoraggio delle azioni intraprese e la
valutazione della loro efficacia in conformità al progetto formativo e i
conseguenti adempimenti.
All’istanza dovrà essere allegato l’atto
costitutivo e lo Statuto vigente, comprovanti la coerenza della natura giuridica
e delle finalità statutarie del richiedente.
2. Il venir meno dei
requisiti suindicati e/o l’inosservanza delle normative summenzionate, accertate
a seguito di verifiche, comporteranno la revoca dell’autorizzazione.
3.
Le procedure di inoltro dell’istanza, congiuntamente ai documenti summenzionati,
saranno rese note dal Servizio Formazione Professionale attraverso il sito
istituzionale.
Art. 9
Avvio del tirocinio
1. Prima di avviare il tirocinio, il soggetto ospitante è
tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia di comunicazioni
obbligatorie, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; provvede, altresì, ad
inserire il progetto formativo all’interno del sistema SINTESI o altro sistema
informativo adottato dalla Regione. La comunicazione obbligatoria è, altresì,
dovuta nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso.
La verifica dell’adempimento dei predetti obblighi spetta al soggetto promotore,
per il tramite del tutor responsabile didattico - organizzativo.
2. Il
soggetto ospitante fornisce al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e
in qualsiasi momento si renda necessario, adeguata informazione e formazione
relativa agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., nonché dei regolamenti aziendali laddove
esistenti.
3. Entro cinque giorni dall’avvio del percorso formativo, il
soggetto promotore ne dà comunicazione, trasmettendo convenzione e progetto
formativo, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali
territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro
competente per territorio.
Art. 10
Tutorato
1. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante procedono
rispettivamente alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo
e del tutor aziendale con funzione di affiancamento del tirocinante.
2.
Il soggetto ospitante individua il tutor con funzioni di affiancamento tra i
lavoratori alle proprie dipendenze; nel caso in cui il soggetto ospitante sia
privo di dipendenti, il tutor aziendale coincide, fermo restando il possesso di
adeguate competenze professionali, con il titolare dell’impresa o un
amministratore, un socio o un familiare coaudivante.
Spetta, in ogni caso,
al soggetto promotore verificare il possesso, da parte del tutor aziendale,
delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi
formativi individuati nel progetto individuale.
Art. 11
Caratteristiche e compiti
del tutor del soggetto promotore
1. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito
di accompagnare il tirocinante durante l’esperienza formativa ed è il garante
del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor
responsabile didattico - organizzativo:
a) collaborare alla stesura del
progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o
competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell’avvio;
b)
coordinare l’organizzazione e supervisionare l’attuazione del percorso
formativo, in conformità al progetto individuale, monitorando costantemente
l’andamento del tirocinio, attraverso la verifica dei registri all’uopo
predisposti per la presenza e la descrizione delle attività svolte e la verifica
del contesto organizzativo di riferimento, con particolare riguardo ai supporti
tecnologici e didattici messi a disposizione dal soggetto ospitante;
c) di
concerto con il tutor del soggetto ospitante, programmare momenti e predisporre
strumenti di verifica dell’apprendimento in itinere e finale, conformemente al
progetto formativo; acquisire, altresì, informazioni dal tirocinante in merito
all’esperienza svolta e agli esiti della stessa;
d) concorrere alla
redazione dell’attestazione finale sulla base di tutti gli elementi acquisiti
dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante, nonché dalla documentazione
prodotta.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle predette
funzioni, il tutor responsabile didattico - organizzativo deve conoscere, quanto
meno, la normativa di settore, il contesto socio-economico, gli elementi di base
di organizzazione aziendale, i processi di apprendimento, le principali teorie e
metodologie dell’orientamento professionale.
3. Ogni tutor responsabile
didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente un numero massimo di
dieci tirocinanti, fatti salvi i tirocini promossi nell’ambito di programmi e
sperimentazioni avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
anche attraverso i propri enti in house, previa intesa con i competenti uffici
regionali.
Art. 12
Caratteristiche e compiti
del tutor del soggetto ospitante
1. Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile
dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel
contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio.
2. Il tutor del
soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce l’inserimento
del tirocinante nel contesto lavorativo e definisce le condizioni organizzative
e didattiche favorevoli all’apprendimento;
b) promuove l’acquisizione delle
competenze secondo le previsioni del progetto formativo, affiancando il
tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitora l’andamento anche
attraverso verifiche periodiche e finali, concordate unitamente al tutor del
soggetto promotore;
c) aggiorna la documentazione relativa alle attività
formative (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
d) concorre al
processo di attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze
acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il
tutor del soggetto promotore, redigendo apposita relazione all’esito della
verifica finale.
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti,
come innanzi individuati, il tutor del soggetto ospitante deve essere in
possesso di conoscenze, esperienze e competenze professionali adeguate per
garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; nonché possedere
competenze specifiche richieste dalla eventuale condizione di disabilità e di
svantaggio sociale nella quale si trovi il tirocinante.
4. Ogni tutor
può essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di due
tirocinanti; ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente
svantaggiato o disabile.
Art. 13
Diritti e doveri del tirocinante
1. Il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività
previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutores,
conformandosi all’articolazione oraria convenuta e rispettando l’ambiente di
lavoro;
b) osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che
dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi
acquisiti nel corso del tirocinio;
d) partecipare, per quanto di competenza,
alla redazione, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del
soggetto ospitante, di una relazione finale sull’esperienza di tirocinio;
e)
comunicare al soggetto ospitante la sopravvenienza di fatti che possono
determinare la sospensione del tirocinio ai sensi del successivo art. 17.
2. La partecipazione al tirocinio e la correlata percezione
dell’indennità di cui al successivo art. 14 non comportano la perdita dello
stato di inoccupazione o disoccupazione, eventualmente posseduto dal
tirocinante.
Art. 14
Indennità di partecipazione
1. Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante,
che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile
previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura
forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.
2. Il tirocinante non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di
partecipazione da parte del soggetto ospitante qualora percepisca una forma di
sostegno al reddito. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto del tirocinante al
rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività
formative secondo le modalità definite nella convenzione.
3. Ai fini del
comma 2, per forme di sostegno al reddito si intendono le prestazioni economiche
di natura previdenziale o assistenziale, sostitutive o integrative della
retribuzione, erogate in caso di riduzione o perdita dell’occupazione, di
mancanza di lavoro, nonché di riduzione della capacità di guadagno per effetto
di menomazioni fisiche o psichiche.
4. Resta ferma la possibilità, anche
per i tirocinanti titolari di forme di sostegno al reddito, di percepire da
parte di soggetti terzi somme erogate in connessione o in dipendenza di progetti
di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale, nei limiti
dell’ordinamento vigente.
Art. 15
Ipotesi di sospensione del tirocinio
1. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio
per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di
malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un
terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della
durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il
tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.
Art. 16
Proroga della durata del tirocinio
1. La durata originariamente stabilita del percorso
formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di
tirocini formativi e di orientamento o di tirocini di inserimento e
reinserimento lavorativi; per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano
disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati, richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale. I predetti limiti devono
intendersi riferiti alla singola esperienza formativa.
2. Il soggetto
ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta
al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di
durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il
soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di
proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la
relativa richiesta.
3. La proroga deve essere comunicata per iscritto al
tirocinante, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali
territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro
competente per territorio.
Art. 17
Interruzione anticipata del tirocinio
1. Il tirocinio può essere interrotto prima della sua
naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
- perdita dei requisiti prescritti
dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013. In tal caso, il soggetto che venga a
conoscenza della circostanza deve darne tempestiva comunicazione all’altra parte
sottoscrittrice della convenzione. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore
informare il tirocinante, le r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, le strutture sindacali
territoriali di categoria, nonché la Direzione Territoriale del lavoro
competente per territorio;
- motivata comunicazione scritta da parte del
tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto
ospitante;
- violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto
promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e
dal progetto formativo individuale;
- sopravvenienza di cause ostative al
raggiungimento degli obiettivi formativi; in tal caso, il soggetto ospitante
deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, al soggetto promotore,
precisando le ragioni sottostanti. Soggetto promotore e soggetto ospitante
verificano che non esista la possibilità di dare ulteriore corso allo
svolgimento del percorso formativo.
Art. 18
Attestazione delle competenze
1. Il soggetto promotore, sulla base della valutazione del
soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del
tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del
tirocinio svolto, l’impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i
risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e
conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n.
327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità
Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.
2. In raccordo con i Centri per l’impiego competenti per territorio, il
soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul
libretto formativo, di cui all’art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.
3. Per la registrazione
dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante
deve avere partecipato almeno al settanta per cento della durata prevista dal
progetto formativo.
4. La validazione e certificazione delle competenze
acquisite e la successiva registrazione delle stesse sul Libretto formativo
avverranno su richiesta dell’interessato, secondo gli standard e modalità
definiti dalla Regione, a seguito del completamento del Sistema Regionale di
validazione e certificazione delle competenze, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 4, L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita” e dal successivo D. Lgs. n. 13/2013
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012,
n. 92”.
Art. 19
Informazione, controllo e monitoraggio dell’azione
1. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri
per l’impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla
disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso,
anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.
2. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego,
effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia
del tirocinio come strumento di politica attiva.
Le attività di monitoraggio
e valutazione hanno ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati
registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI - CpI) o altro sistema
adottato dalla Regione.
3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e
valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali
elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto. A titolo meramente
esemplificativo, devono considerarsi tali la reiterata attivazione da parte del
soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione; le cessazioni
anomale; le attività svolta in maniera difforme al progetto formativo o di
inserimento/reinserimento; l’incidenza di tirocini non conformi alla presente
normativa attivati da uno stesso promotore; la concentrazione dell’attivazione
di tirocini in specifici periodi dell’anno.
4. La Regione attraverso
l’Osservatorio del mercato del lavoro realizza annualmente un rapporto
sull’andamento dei tirocini sotto il profilo quanti-qualitativo.
5. I
soggetti promotori redigono e trasmettono, a cadenza annuale, all’Osservatorio
del mercato del lavoro un report analitico contenente il numero dei tirocini
attivati e conclusi, evidenziando i risultati in termini formativi ed
occupazionali. Il medesimo rapporto dovrà essere altresì pubblicato sul sito
internet del soggetto promotore, nel rispetto della vigente normativa in materia
di tutela dei dati personali.
Art. 20
Sanzioni applicabili
1. Ferme restando le misure sanzionatorie già previste
dall’art. 8, L.R. n. 23/2013, in caso di violazione degli obblighi prescritti
dal presente regolamento in capo ai soggetti promotori e soggetti ospitanti,
saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:
a) nel caso di
violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo
individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 17,
deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo
accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto
promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
b)
nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art.
19, co. 5, al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini
nei tre mesi successivi all’accertamento dell’inadempimento.
2. Qualora
il soggetto promotore del tirocinio appartenga al sistema regionale degli
accreditati e autorizzati, la Regione assume i provvedimenti sanzionatori
previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 21
Disposizione finale
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si
applicano ai tirocini attivati successivamente alla sua entrata in vigore.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 marzo 2014