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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2014
Numero
3
Data
10/03/2014
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro
Note
Bol. n. 37 del 14-03-2014
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 5 agosto 2013,n23;l

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 4/03/2014 di adozione del Regolamento;


EMANA

Il seguente Regolamento:


Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia regolamenta le modalità di attivazione, svolgimento, monitoraggio e controllo dei tirocini al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione.

2. Nel caso in cui il destinatario sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 68/1999, o che versi in una condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991 o sia un immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, il tirocinio potrà avere ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.


Art. 2

Ambito di applicazione


1. Sono oggetto della presente disciplina i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini estivi di orientamento, i tirocini di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in attuazione di quanto già previsto dalla Legge Regionale n. 23/2013 e nel rispetto della normativa nazionale applicabile, costituiscono standard minimi per la realizzazione di tirocini ed altri percorsi formativi, comunque denominati, aventi la medesima struttura ed i medesimi obiettivi, svolti nell’ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla ubicazione della sede legale del soggetto ospitante.

3. Nel caso in cui il progetto di tirocinio preveda lo svolgimento di attività formative in più Regioni, la disciplina di riferimento è quella della Regione in cui è ubicata la sede di attivazione del percorso formativo.


Art. 3

Destinatari


1. I tirocini formativi e di orientamento, nonché quelli di inserimento e reinserimento lavorativo sono rivolti a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all’obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Per i tirocini estivi l’età minima resta fissata a quindici anni.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, nonché ai soggetti che regolarmente soggiornano in Italia, siano essi cittadini comunitari o non appartenenti alla Unione Europea.

3. Ai fini del presente regolamento, per disabili devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii; per persone svantaggiate, i soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”.



Art. 4

Soggetti promotori


1. Il soggetto promotore, individuato tra quelli elencati all’art. 3, co. 1, L.R. n. 23/2013, inclusi gli enti accreditati di cui alla D.R.G. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i., è garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale.



Art. 5

Soggetti ospitanti


1. Possono ospitare uno o più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dall’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze.

2. Il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse.


Art. 6

Modalità di attivazione del tirocinio


1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni, sottoscritte dal soggetto promotore e dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Tali convenzioni definiscono gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori.

2. La convenzione deve essere redatta in conformità al modello approvato con determina del Dirigente del Servizio Formazione Professionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. In sede di convenzione, il soggetto ospitante, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, e il rispetto dei limiti numerici indicati all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013;
b) che il tirocinante non sarà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il soggetto ospitante si impegna altresì a comunicare tempestivamente al soggetto promotore la perdita dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

4. Ove richiesto, ai fini dell’applicazione dei limiti numerici di cui all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, il soggetto promotore accerta il carattere stagionale dell’attività svolta dal soggetto ospitante tenuto conto delle attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e ss.mm.ii., nonché di quelle eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Nel computo dei lavoratori a tempo determinato, si dovrà tenere conto soltanto di quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata non inferiore a quella prevista per il tirocinio.

5. La convenzione può anche essere riferita a più tirocini da attivare; ha una validità di un anno e conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

6. Qualora il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, la ricerca e la selezione del tirocinante deve essere effettuata con procedure di evidenza pubblica.


Art. 7

Contenuti e modalità di presentazione
del progetto formativo


1. Il tirocinio è avviato sulla base di un progetto formativo individuale, da allegare alla convenzione, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto dovrà essere sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico - organizzative e di affiancamento.

2. Il progetto formativo individuale deve essere conforme al format approvato con determina del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, e contenere, in ogni caso, i seguenti elementi essenziali:
a. dati identificativi del tirocinante, del soggetto ospitante, pubblico o privato, del soggetto promotore, nonché del tutor responsabile didattico - organizzativo e del tutor aziendale;
b. tipologia di tirocinio, settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante, profilo professionale del tutor del soggetto ospitante, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, durata e periodo di svolgimento, articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, sussidi didattici e metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finale, importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute;
c. competenze da acquisire all’esito del percorso formativo con indicazione della figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7 marzo 2013, ovvero tenuto conto della classificazione ISTAT 2011;
d. diritti e doveri delle parti coinvolte nella attuazione del progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

4. Nel caso in cui siano destinatari del tirocinio soggetti disabili o in condizioni di svantaggio sociale, nonché immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento dovranno tenere conto della particolare condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui versano.

5. In nessun caso, il progetto può riferirsi ad attività meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto elementare, per le quali non è richiesto un periodo formativo. Qualora il tirocinante sia un minore dei diciotto anni, l’attività formativa dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” e ss.mm.ii.

6. Eventuali variazioni al progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.), originariamente definito, devono essere preventivamente concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante, risultare da atto scritto ed essere comunicate al tirocinante. Tali variazioni costituiranno parte integrante del documento progettuale.



Art. 8

Modalità di rilascio della autorizzazione
in favore di istituzioni formative private
senza scopo di lucro


1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a promuovere tirocini, il legale rappresentate dei soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. h), L.R. n. 23/2013 dovrà presentare al Servizio Formazione Professionale apposita istanza, resa nelle forme di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di liquidazione volontaria;
- l’assenza in capo a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di condanne penali, anche non definitive, ivi compresi il decreto penale di condanna e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per reati posti in essere in danno di enti pubblici, per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, o a sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; non essere altresì pendente il procedimento volto all’applicazione di una misura di prevenzione;
- il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse;
- il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere;
- il rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- il possesso di sede operativa ubicata nel territorio regionale, la cui disponibilità sia giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente, dotata di un locale e attrezzature informatiche idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta autorizzazione;
- la conformità della sede operativa alle norme di legge in materia di edilizia, di igiene e sicurezza, accessibilità per i disabili;
- la presenza di una figura professionale di comprovata esperienza, con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che chiede l’autorizzazione, che garantisca: l’accoglienza e l’informazione degli utenti; la diagnosi dei fabbisogni; l’analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti; l’individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e di inserimento; l’identificazione delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne; la predisposizione di un progetto formativo personale, verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse); il monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto formativo e i conseguenti adempimenti.
All’istanza dovrà essere allegato l’atto costitutivo e lo Statuto vigente, comprovanti la coerenza della natura giuridica e delle finalità statutarie del richiedente.

2. Il venir meno dei requisiti suindicati e/o l’inosservanza delle normative summenzionate, accertate a seguito di verifiche, comporteranno la revoca dell’autorizzazione.

3. Le procedure di inoltro dell’istanza, congiuntamente ai documenti summenzionati, saranno rese note dal Servizio Formazione Professionale attraverso il sito istituzionale.



Art. 9

Avvio del tirocinio


1. Prima di avviare il tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; provvede, altresì, ad inserire il progetto formativo all’interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione. La comunicazione obbligatoria è, altresì, dovuta nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso. La verifica dell’adempimento dei predetti obblighi spetta al soggetto promotore, per il tramite del tutor responsabile didattico - organizzativo.

2. Il soggetto ospitante fornisce al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e in qualsiasi momento si renda necessario, adeguata informazione e formazione relativa agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., nonché dei regolamenti aziendali laddove esistenti.

3. Entro cinque giorni dall’avvio del percorso formativo, il soggetto promotore ne dà comunicazione, trasmettendo convenzione e progetto formativo, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.



Art. 10

Tutorato


1. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante procedono rispettivamente alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con funzione di affiancamento del tirocinante.

2. Il soggetto ospitante individua il tutor con funzioni di affiancamento tra i lavoratori alle proprie dipendenze; nel caso in cui il soggetto ospitante sia privo di dipendenti, il tutor aziendale coincide, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, con il titolare dell’impresa o un amministratore, un socio o un familiare coaudivante.
Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.



Art. 11

Caratteristiche e compiti
del tutor del soggetto promotore


1. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l’esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico - organizzativo:
a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell’avvio;
b) coordinare l’organizzazione e supervisionare l’attuazione del percorso formativo, in conformità al progetto individuale, monitorando costantemente l’andamento del tirocinio, attraverso la verifica dei registri all’uopo predisposti per la presenza e la descrizione delle attività svolte e la verifica del contesto organizzativo di riferimento, con particolare riguardo ai supporti tecnologici e didattici messi a disposizione dal soggetto ospitante;
c) di concerto con il tutor del soggetto ospitante, programmare momenti e predisporre strumenti di verifica dell’apprendimento in itinere e finale, conformemente al progetto formativo; acquisire, altresì, informazioni dal tirocinante in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa;
d) concorrere alla redazione dell’attestazione finale sulla base di tutti gli elementi acquisiti dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante, nonché dalla documentazione prodotta.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, il tutor responsabile didattico - organizzativo deve conoscere, quanto meno, la normativa di settore, il contesto socio-economico, gli elementi di base di organizzazione aziendale, i processi di apprendimento, le principali teorie e metodologie dell’orientamento professionale.

3. Ogni tutor responsabile didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci tirocinanti, fatti salvi i tirocini promossi nell’ambito di programmi e sperimentazioni avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche attraverso i propri enti in house, previa intesa con i competenti uffici regionali.


Art. 12

Caratteristiche e compiti
del tutor del soggetto ospitante


1. Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio.

2. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
b) promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, affiancando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitora l’andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate unitamente al tutor del soggetto promotore;
c) aggiorna la documentazione relativa alle attività formative (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
d) concorre al processo di attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore, redigendo apposita relazione all’esito della verifica finale.

3. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti, come innanzi individuati, il tutor del soggetto ospitante deve essere in possesso di conoscenze, esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; nonché possedere competenze specifiche richieste dalla eventuale condizione di disabilità e di svantaggio sociale nella quale si trovi il tirocinante.

4. Ogni tutor può essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di due tirocinanti; ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile.



Art. 13

Diritti e doveri del tirocinante


1. Il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutores, conformandosi all’articolazione oraria convenuta e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
d) partecipare, per quanto di competenza, alla redazione, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, di una relazione finale sull’esperienza di tirocinio;
e) comunicare al soggetto ospitante la sopravvenienza di fatti che possono determinare la sospensione del tirocinio ai sensi del successivo art. 17.

2. La partecipazione al tirocinio e la correlata percezione dell’indennità di cui al successivo art. 14 non comportano la perdita dello stato di inoccupazione o disoccupazione, eventualmente posseduto dal tirocinante.


Art. 14

Indennità di partecipazione


1. Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.

2. Il tirocinante non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante qualora percepisca una forma di sostegno al reddito. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite nella convenzione.

3. Ai fini del comma 2, per forme di sostegno al reddito si intendono le prestazioni economiche di natura previdenziale o assistenziale, sostitutive o integrative della retribuzione, erogate in caso di riduzione o perdita dell’occupazione, di mancanza di lavoro, nonché di riduzione della capacità di guadagno per effetto di menomazioni fisiche o psichiche.

4. Resta ferma la possibilità, anche per i tirocinanti titolari di forme di sostegno al reddito, di percepire da parte di soggetti terzi somme erogate in connessione o in dipendenza di progetti di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale, nei limiti dell’ordinamento vigente.


Art. 15

Ipotesi di sospensione del tirocinio


1. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.


Art. 16

Proroga della durata del tirocinio


1. La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. I predetti limiti devono intendersi riferiti alla singola esperienza formativa.

2. Il soggetto ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la relativa richiesta.

3. La proroga deve essere comunicata per iscritto al tirocinante, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.


Art. 17

Interruzione anticipata del tirocinio


1. Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
- perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013. In tal caso, il soggetto che venga a conoscenza della circostanza deve darne tempestiva comunicazione all’altra parte sottoscrittrice della convenzione. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore informare il tirocinante, le r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, le strutture sindacali territoriali di categoria, nonché la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
- violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi; in tal caso, il soggetto ospitante deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, al soggetto promotore, precisando le ragioni sottostanti. Soggetto promotore e soggetto ospitante verificano che non esista la possibilità di dare ulteriore corso allo svolgimento del percorso formativo.

 

Art. 18

Attestazione delle competenze


1. Il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l’impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.

2. In raccordo con i Centri per l’impiego competenti per territorio, il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all’art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.

3. Per la registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al settanta per cento della durata prevista dal progetto formativo.

4. La validazione e certificazione delle competenze acquisite e la successiva registrazione delle stesse sul Libretto formativo avverranno su richiesta dell’interessato, secondo gli standard e modalità definiti dalla Regione, a seguito del completamento del Sistema Regionale di validazione e certificazione delle competenze, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e dal successivo D. Lgs. n. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.



Art. 19

Informazione, controllo e monitoraggio dell’azione


1. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.

2. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva.
Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI - CpI) o altro sistema adottato dalla Regione.

3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto. A titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi tali la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione; le cessazioni anomale; le attività svolta in maniera difforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento; l’incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso promotore; la concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.

4. La Regione attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro realizza annualmente un rapporto sull’andamento dei tirocini sotto il profilo quanti-qualitativo.

5. I soggetti promotori redigono e trasmettono, a cadenza annuale, all’Osservatorio del mercato del lavoro un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, evidenziando i risultati in termini formativi ed occupazionali. Il medesimo rapporto dovrà essere altresì pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

 

Art. 20

Sanzioni applicabili


1. Ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall’art. 8, L.R. n. 23/2013, in caso di violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento in capo ai soggetti promotori e soggetti ospitanti, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:
a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 17, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
b) nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19, co. 5, al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all’accertamento dell’inadempimento.

2. Qualora il soggetto promotore del tirocinio appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, la Regione assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.


Art. 21

Disposizione finale


1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai tirocini attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 marzo 2014