Legge
implicitamente abrogata.
Riportata alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 “”Ordinamento,
ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il
ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore” e 23 giugno 1980, n. 79 “”Organizzazione dei
trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il
trasporto di persone” a loro volta abrogate dalla l.r. 25 marzo 1999, n. 13 "Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale”
Precedentemente:
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l'art. 2 della legge, già abrogato dall'art. 1 della l.r. 14/89 è stato
nuovamente abrogato dall'art. 27 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 5
"Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione
delle tariffe minime"