ARTICOLO
1
(Finalita')
La Regione Puglia istituisce l'
Osservatorio Epidemiologico Regionale per l' attivita' di raccolta, di
elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della
popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale,
anche in attuazione dell' articolo 58 della legge n. 833 del 23- 12-
1978.
ARTICOLO
2
(Compiti)
L' Osservatorio Epidemiologico Regionale
e' l' organizzazione tecnico - scientifica di cui si avvale la Giunta regionale
per:
1) - avere dati sulla incidenza delle
malattie sul territorio;
2) - promuovere indagini
epidemiologiche;
3) - individuare i fattori di rischio
negli ambienti di vita e di lavoro;
4)- elaborare i dati comunque raccolti
attinenti a problemi di carattere socio - sanitario, per il loro utilizzo nella
programmazione;
5) - predisporre il programma annuale di
attivita' per il sistema informativo;
6) - predisporre la relazione annuale
sullo stato sanitario della Regione.
La Giunta regionale, inoltre, puo'
avvalersi dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale per:
a) eseguire studi atti a fornire
indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente
rilevanti;
b) - coordinare i modi e i tempi della
prevenzione;
c) - predisporre interventi
finalizzati;
d) - valutare la compatibilita' dei
programmi con le risorse disponibili, nonche' le specifiche attuative dei
programmi;
e) - valutare l' efficacia degli
interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse
utilizzate;
f) - promuovere la ricerca finalizzata
alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario
regionale.
ARTICOLO
3
(Organizzazione)
L' Osservatorio Epidemiologico svolge i
propri compiti attraverso:
- i presidi ed i servizi delle
UUSSLL;
- apposita struttura dell' Assessorato
regionale alla Sanita';
- la
collaborazione delle strutture dell' Universita' degli Studi nel quadro dei
rapporti convenzionati di cui all' art. 39 della legge n. 833 del 23- 12-
1978;
- la collaborazione con altri Istituti o
Enti Pubblici che svolgono attivita' di ricerca, attraverso apposite
convenzioni.
ARTICOLO
4*
(Il Comitato tecnico
scientifico)
*Articolo già modificato dall’art. 1 della
l.r. 23/87 e successivamente così sostituito dall’art. 1 della l.r.
21/96
All' attivita' dell' Osservatorio
Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una
segreteria costituita presso lo Assessorato alla Sanita'.
Il Comitato tecnico e' organo consultivo
della Giunta regionale ed e' composto da undici esperti nelle seguenti
materie:
- Epidemiologia
generale;
- Metodologia
statistica;
- igiene ambientale;
- igiene e medicina del
lavoro;
- oncologia;
- tutela materna
infantile;
- Farmacologia;
- Sociologia.
Il Comitato Tecnico Scientifico,
presieduto dall' Assessore regionale alla Sanita' o da un suo delegato, è
nominato con provvedimento della Giunta regionale e dura in carica cinque
anni.
Il Comitato Tecnico Scientifico, entro
novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per
l’approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro
il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l’approvazione
della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale della attività svolta
nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di
lavoro. il programma di lavoro.
Il Comitato tecnico scientifico di norma
si riunisce con periodicità mensile.
Ai componenti del Comitato tecnico
scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza e il
rimborso delle spese, nella misura prevista dall’art. 4 della legge regionale 12
agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO
5
(Rapporti con le Regioni e con il
laboratorio epidemiologico dell' Istituto Superiore di
Sanita')
L' Osservatorio Epidemiologico Regionale
per interscambi, notizie e coordinamenti di attivita' di interesse
interregionale curera' i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle
altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell' Istituto Superiore di
Sanita'.
ARTICOLO
6
(Notiziario)
La Regione cura la pubblicazione di un
notiziario trimestrale del sistema informativo e dell' Osservatorio
Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della
elaborazione dei dati raccolti.
ARTICOLO
7
(Finanziamento)
Gli oneri derivanti dall' istituzione e
dal funzionamento dell' Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario
e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario
regionale.