(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1
La presente legge contiene
norme attuative della legge statale 28- 2- 1985, n. 47.
ARTICOLO
2
Sono variazioni essenziali al
progetto approvato ai sensi dell' art. 8 della legge 28- 2- 1985, n.
47;
a) il mutamento della
destinazione d' uso dell' edificio o di una parte di esso, superiore almeno al
50% della superficie utile;
b) l' aumento della cubatura,
oltre il 15% per edifici sino a 500 mc, oltre il 10% per edifici da 501 a 1000
mc, oltre il 5% per edifici da 1001 a 5000 mc, oltre il 2,50% per edifici
eccedenti i 5000 mc rispetto a quella del progetto approvato, ovvero l' aumento
delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino a 150 mq, di oltre il
10% per edifici da 151 a 300 mq, di oltre il 5% per edifici da 301 a 1500 M e di
oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle
presenti disposizioni la superficie del solaio e' quella risultante dalla somma
delle superfici dei solai di interpiano e di quello di
copertura;
c) le modifiche dei parametri
urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e
b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonche' di
regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'
edificio in relazione all' area di pertinenza;
d) il mutamento sostanziale
delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito in relazione alla
classificazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
e) la violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali,
che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico
effettuato ai sensi del DM 2 luglio 1981.
ARTICOLO
3*
(Variante di
recupero)
*Articolo così
sostituito dall’art. 1 della l.r. 40/86
Per il
recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 1° ottobre 1983, i
Comuni, in deroga a quanto previsto dall’art. 55 della l.r. 31 maggio 1980, n.
56, possono adottare specifica variante di recupero.
Per l’adozione
della variante di cui al primo comma i Comuni, entro la data del 20 aprile 1987,
devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e
sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una
pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante
modificazione dell’assetto del territorio.
L’adozione
della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati
nonché per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in
base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate
successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici
pubblici od a spazi pubblici.
La variante di
recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento
urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve
essere redatta in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della l.r. 21
maggio 1980, n. 56.
Nell’ambito
delle aree oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto
gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 45 nonché nuovo volumi soltanto se destinati ai servizi di cui
al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Nel caso di
comprovate necessità, le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, possono essere localizzate all’esterno delle aree perimetrate.
ARTICOLO
4
Per gli insediamenti ricadenti
nelle zone sismiche i Comuni, in sede di variante, si adegueranno alle
prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei LLPP di cui all' art. 35 -
4# comma - della legge n. 47 del 28- 2- 1985 e la perimetrazione deve essere
effettuata sulla base della verifica della consistenza geotecnica dei
suoli.
ARTICOLO
5
Le procedure per l'
approvazione delle varianti sono
quelle della LR n. 56/ 1980; non e'
richiesta l' approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri
come Piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale
vigente.
Non e' consentito, in sede di
formazione della variante, localizzare le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria su aree che negli strumenti urbanistici vigenti risultano destinate a
residenza.
Ove prescritto dalla variante,
il comparto verra' formato secondo la disciplina dell' art. 15 della LR n. 6/
1979 e successive modificazioni.
I Comuni, nella formazione
delle varianti, devono adeguarsi ai principi fondamentali dell' art. 29 – 1°
comma – della legge n. 47/ 1985.
Non e' possibile formare la
variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all' art. 33 della
legge n. 47/ 1985.
ARTICOLO
6
Il programma finanziario va
compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione
previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e
con previsioni pluriennali.
ARTICOLO
7
La definizione degli oneri di
urbanizzazione di cui all' art. 29 - lett. g) - della legge n. 47/ 1985 deve
essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun
insediamento secondo le modalita' previste dalla LR n. 6/ 79 e successive
modificazioni.
ARTICOLO
8
I soggetti di cui all' art. 31
– 1° e 3° comma - della legge 28- 2- 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della
concessione o dell' autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al
versamento dell' oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere
al pagamento del contributo di concessione previsto dall' art. 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
ARTICOLO
9*
*Articolo
integrato dall’art. 1 della l.r. 14/97
Il contributo per opere di urbanizzazione
primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e' pari a
quello determinato dal Comune in base alle LLRR 12 febbraio 1979, n. 6 e 31
ottobre 79, n. 66.
Tale contributo e' ridotto del 50% per le
costruzioni a carattere residenziale che siano destinate a prima abitazione dei
richiedenti la sanatoria, anche se trattasi di costruzioni non ultimate e non
ancora abitabili, purche' non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM 2
agosto 1969. Nelle zone agricole,
la determinazione del contributo di urbanizzazione, se dovuto, e' effettuata
mediante la media del contributo applicato nelle zone di espansione, ridotta del
50%, purche' le costruzioni non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM
2 agosto 1969.
L'
abbattimento degli oneri, di cui al comma precedente, e' altresì consentito
qualora le costruzioni abusive riguardino
opere edilizie od impianti pubblici destinati ad attivita' sportive,
culturali o sanitarie o ad opere religiose od al servizio del culto, nonche' ad
attivita' industriale, artigianale o turistico - ricettiva, con superficie utile
non superiore a M 750.
ARTICOLO
10
Ai fini della concessione in
sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dall' art. 9 e'
ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1 settembre
1967 e prima del 30 gennaio 1977, sempre che le opere di urbanizzazione non
siano state eseguite a cura e spese degli interessati.
A scomputo totale o parziale
della quota dovuta il concessionario od i concessionari eventualmente riuniti in
consorzio, possono obbligarsi a realizzarsi direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con
le modalità e le garanzie da questo stabilite.
ARTICOLO
11
Fino all' emanazione del testo
unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, l' approvazione degli
strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici
generali, compresi i piani per l' edilizia economica e popolare nonche' i piani
per gli insediamenti produttivi, e' di competenza dei Comuni secondo le
procedure della LR n. 56/ 80.
ARTICOLO
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Con variazione del bilancio di
previsione 1985 sara' istituito apposito capitolo per la concessione di
contributi ai Comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente
legge.
Data a Bari, addì 13 maggio
1985