Legge
abrogata dal comma 1 dell’art. 27 della l.r. 11 maggio 2001, n. 13 “Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici” ad eccezione del titolo XI,
tranne l’esercizio delle funzioni delegate ai Comuni con la l.r. 30 novembre
2000, n. 20 , art. 5, comma 2, lett. b) e c)“Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”.
Precedentemente:
Il
comma 2 dell'art. 2 è stato abrogato dall'art. 4 della l.r. 4/94
l’art.
61 è stato modificato dall’art. 1 della l.r. 38/95;
il
comma 13 dell’art. 14 è stato sostituito dall’art. unico della l.r. 18/98;
gli
articoli 12 e 43 sono stati modificati dall’art. unico della l.r. 24/98
gli
articoli 12, 13, 14, 15 e 16 sono stati abrogati dalla l.r. 20/2000, art. 6,
comma 13 a decorrere dalla data di effettivo insediamento del Consiglio
regionale dei lavori pubblici di cui alla l.r. 20/2000
Leggi
richiamate:
l.r. 4
febbraio 1994, n. 4 "Norme in materia di edilizia di culto e di
utilizzazione degli oneri di urbanizzazione"
l.r. 19
dicembre 1995, n. 38 “Modifica art. 61 della l.r. 16 novembre 1985, n. 27;
l.r. 15
luglio 1998, n. 18 “Modifica del comma 13 dell’art. 14 della legge regionale 16
maggio 1985, n. 27”;
l.r. 13
agosto 1998, n. 24 “Modifica degli artt. 12 e 43 della legge regionale 16
maggio 1985, n. 27 – Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in
materia di opere e lavori pubblici”;
l.r. 30
novembre 2000, n. 20 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle
materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”