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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
46
Data
24/05/1985
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifica alla legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60 " Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 1985, n. 77. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 12), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 12), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

[L'importo di L. 200 (duecento) per abitante previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato a L. 500 (cinquecento) per abitante].

 

Art. 2

[Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è fissato in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini fissati al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ritenute valide le domande presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, salva eventuale integrazione della documentazione entro il termine perentorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge] .

 

Art. 3

[Il termine perentorio previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato da uno a due anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini previsti dall'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60, e ritenute valide ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo] .

 

Art. 4

[Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 0801020 del bilancio di previsione per il 19875] .

 

 

 



 
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