La presente legge è stata abrogata
dall'allegato B, n. 12), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
[L'importo di L. 200 (duecento) per abitante
previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato a L. 500 (cinquecento) per
abitante].
Art. 2
[Il termine per la presentazione delle domande
di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è fissato in mesi 12 (dodici) a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I termini fissati al secondo comma dell'art.
6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Sono ritenute valide le domande presentate oltre
i termini stabiliti dall'art. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, salva eventuale integrazione della
documentazione entro il termine perentorio di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge] .
Art. 3
[Il termine perentorio previsto dal primo
comma dell'art. 7 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato da uno a due anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di due anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini
previsti dall'art. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, e ritenute valide ai sensi dell'ultimo
comma del precedente articolo] .
Art. 4
[Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 0801020 del
bilancio di previsione per il 19875] .