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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
52
Data
03/06/1985
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 giugno 1985, n. 78. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 114), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 114), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alle devianze sulla tratta autostrada Taranto-Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

L'assunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985] .

 

Art. 2

[La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente art. 1, apposita convenzione con la «Autostrade-Concessione e costruzioni autostrade S.p.A. con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo] .

 

Art. 3

[Per le necessità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del cap. 051330 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 con denominazione «Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali e per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di L. 1.200.000.000.

Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

Variazione in diminuzione:

Competenza

Cassa

 

 

 

Cap. 0203540 - Acquisto di beni immobili per sedi regionali

1.200.000.000

1.200.000.000]

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione] .