La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 114), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per la incentivazione e
lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze
del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai
fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi
articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14
relativi alle devianze sulla tratta autostrada Taranto-Termoli, anche con
alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali
suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.
L'assunzione degli oneri suddetti si riferisce
al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985] .
Art. 2
[La Giunta regionale è
autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del
precedente art. 1, apposita convenzione con la «Autostrade-Concessione e
costruzioni autostrade S.p.A. con la quale saranno stabilite le modalità di
pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente
articolo] .
Art. 3
[Per le necessità di cui
al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.
Al pagamento della spesa suddetta si provvede
con lo stanziamento del cap. 051330 che con la presente legge viene istituito
nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 con denominazione «Spese
per il pagamento dei pedaggi autostradali e per la deviazione del traffico
pesante nella stagione estiva 1985» e con gli stanziamenti di competenza e di
cassa dell'importo di L. 1.200.000.000.
Alla copertura dell'importo suddetto si farà
fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di
cassa, dal seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.
Variazione in diminuzione: |
Competenza |
Cassa |
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Cap. 0203540 - Acquisto di beni immobili per sedi regionali |
1.200.000.000 |
1.200.000.000] |
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[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione] .