Art. 1
1. Gli interventi e le provvidenze per la
tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri
storici, di proprietà degli enti locali nonché per l'acquisto da parte dei
predetti enti d'immobili ubicati negli stessi centri storici, sono disposti a
norma della presente legge.
Art. 2
1. Gli enti locali interessati sono tenuti a
formare l'inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le
provvidenze di cui all'art. 1.
2. Le domande per la concessione dei contributi
sono presentate, unitamente all'inventario di cui al comma precedente, al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono
essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dell'intervento
che s'intende effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.
Art. 3
1. I contributi sono concessi dal Presidente
della Giunta regionale con proprio decreto.
2. Il decreto di concessione indicherà il
termine entro il quale l'Ente beneficiario deve presentare la delibera di
approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla-osta
richiesti per la realizzazione dell'intervento.
3. Il termine di cui al precedente comma potrà
essere prorogato, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario, per un periodo
non superiore ad un anno.
4. Per l'affidamento dei lavori, la
rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in
materia di LL.PP. intendendosi ogni competenza demandata all'Assessore
all'urbanistica.
5. Per la liquidazione dei finanziamenti può
essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione,
all'Assessore all'urbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto
esecutivo di cui al secondo comma del presente articolo.
6. Il saldo sarà corrisposto con apposito
provvedimento del Presidente della Giunta regionale approvativo degli atti di
contabilità finale e/o di collaudo.
7. Non saranno ammesse a contributo le spese
eccedenti l'importo impegnato né le maggiori spese derivanti da ritardi
ingiustificati nell'esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'Ente
beneficiario.
Art. 4
1. Il provvedimento del Presidente della Giunta
regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica
utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
2. Gli enti beneficiari procedono
all'acquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle
valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale ovvero a mezzo esproprio per il quale
si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
Art. 5
1. Gli immobili risanati dovranno essere
perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre,
biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure
ad attività sociale quali asili-nido o scuole dell'obbligo, centri sociali,
consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la
destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di
lavoro.
2. Prima della concessione del contributo
regionale, l'Ente locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella
quale venga espresso l'impegno per la destinazione futura dell'immobile.
3. In caso di mancata osservanza dell'impegno
assunto, la Giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.
Art. 6
1. L'Assessore competente, se delegato, esercita
i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.
Art. 7
1. La L.R.
9 gennaio 1978, n. 1 è abrogata.
2. Sono confermati i finanziamenti comunque
concessi in attuazione della L.R.
9 gennaio 1978, n. 1 ed agli interventi disposti si applicano le
norme della presente legge.
Art. 8
1. Agli oneri della presente legge si fa fronte
con le somme di cui al cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985
che assume, la seguente nuova denominazione «Provvedimenti per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei centri storici di cui alla legge
regionale 5 giugno 1985, n. 56 ».
2. Per gli anni successivi si farà fronte con
gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.