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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
56
Data
05/06/1985
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 14 giugno 1985, n. 81. Vedi, anche, la L.R. 11 maggio 1990, n. 26.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

1. Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprietà degli enti locali nonché per l'acquisto da parte dei predetti enti d'immobili ubicati negli stessi centri storici, sono disposti a norma della presente legge.

 

Art. 2

1. Gli enti locali interessati sono tenuti a formare l'inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all'art. 1.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, unitamente all'inventario di cui al comma precedente, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dell'intervento che s'intende effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.

 

Art. 3

1. I contributi sono concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

2. Il decreto di concessione indicherà il termine entro il quale l'Ente beneficiario deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla-osta richiesti per la realizzazione dell'intervento.

3. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario, per un periodo non superiore ad un anno.

4. Per l'affidamento dei lavori, la rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in materia di LL.PP. intendendosi ogni competenza demandata all'Assessore all'urbanistica.

5. Per la liquidazione dei finanziamenti può essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione, all'Assessore all'urbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Il saldo sarà corrisposto con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale approvativo degli atti di contabilità finale e/o di collaudo.

7. Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l'importo impegnato né le maggiori spese derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'Ente beneficiario.

 

Art. 4

1. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Gli enti beneficiari procedono all'acquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale ovvero a mezzo esproprio per il quale si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 5

1. Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attività sociale quali asili-nido o scuole dell'obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di lavoro.

2. Prima della concessione del contributo regionale, l'Ente locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l'impegno per la destinazione futura dell'immobile.

3. In caso di mancata osservanza dell'impegno assunto, la Giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.

 

Art. 6

1. L'Assessore competente, se delegato, esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 7

1. La L.R. 9 gennaio 1978, n. 1 è abrogata.

2. Sono confermati i finanziamenti comunque concessi in attuazione della L.R. 9 gennaio 1978, n. 1 ed agli interventi disposti si applicano le norme della presente legge.

 

Art. 8

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte con le somme di cui al cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985 che assume, la seguente nuova denominazione «Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici di cui alla legge regionale 5 giugno 1985, n. 56 ».

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.