ARTICOLO 
1
(Campo di 
applicazione)
1. La presente legge detta 
norme attuative ed integrative, ai sensi dell' art. 6, lett. f), del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli 
indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso 
Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di 
smaltimento dei rifiuti.
ARTICOLO 
2
(Definizione e classificazione 
dei rifiuti)
1. Le norme contenute nella 
presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall' art. 2 
del DPR 10 Settembre 1982, n. 915. 
ARTICOLO 
3
(Piano regionale per lo 
smaltimento dei rifiuti)
1. La Regione provvede, con l' 
osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalita' di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 916, alla 
elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo 
smaltimento dei rifiuti, nonche' al suo aggiornamento normalmente ogni tre 
anni.
2. Il piano deve prevedere: 
a) - i tipi e le quantita' di 
rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilita' di estrazione dagli 
stessi di materie utilizzabili e di energia;
b) - i metodi di trattamento 
ottimali in relazione ai tipi e alle quantita'; 
c) - le zone idonee in cui 
realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di 
stoccaggio definitivo dei rifiuti;
d) - la localizzazione delle 
piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e 
nocivi;
e) - le aree da adibire a 
centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla 
demolizione; 
f) - l' organizzazione dei 
nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonche' l' adeguamento di 
quelli in atto; 
g) - le gradualita' di 
attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi 
stabiliti;
h) - le iniziative della 
Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la 
utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia; 
i) - la spesa necessaria per l' 
attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della 
Regione. 
3. Il piano deve tenere conto 
delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, 
particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo 
che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di 
smaltimento dei rifiuti, di  
depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di 
acquedotto.
4. La Giunta regionale provvede 
alla elaborazione del progetto di pianificazione previa adozione di una delibera 
in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano 
stesso. 
Su tale delibera la Giunta 
regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere 
il parere entro 40 giorni dalla richiesta. 
5. Il progetto di piano e' 
inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta 
giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso 
favorevolmente.
6. Entro i 90 giorni successivi 
alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta 
la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l' 
approvazione.
7. Ai sensi del combinato 
disposto dell' art. 6, lettera b), del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dell' 
art. 2 della Legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale di 
cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di 
variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono 
deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione 
dei siti nei successivi sessanta giorni. 
ARTICOLO 
4
(Rilevamento 
statistico)
1. Ai fini del rilevamento 
statistico di cui all' art. 6, lettera e), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la 
Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi. 
2. La Giunta regionale, tenendo 
conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 
10 settembre 1982, n. 915,  
stabilisce i tempi e le modalita' del rilevamento, nonche' i dati e gli 
elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla 
Regione. 
3. Sulla base del rilevamento 
relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo 
smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato 
interministeriale.
ARTICOLO 
5
(Delega di 
funzioni)
1.  
Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, 
le funzioni concernenti:
 
a) approvazione dei progetti di nuovi 
impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle 
modifiche degli impianti esistenti;
 
b) l’autorizzazione all’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche 
pericolosi;
 
c) le attività in materia di spedizioni 
transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità 
competenti di spedizione e di destinazione;
 
d) l’elaborazione, l’approvazione e 
l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i 
confini di un medesimo territorio provinciale.*
* Comma cosi sostituito dall’art. 23 della 
l.r. 17/2000
 
2. l' esercizio delle funzioni delegate, 
le Province debbono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli 
atti di programmazione della Regione.*
* Comma così sostituito dall’art. 23 della 
l.r. 17/2000
 
3.  
Il Consiglio regionale impartira' direttive vincolanti per l' esercizio 
delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed 
alle risorse occorrenti.Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale 
della Regione.
 
4.  
La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva 
emanata ai sensi del precedente comma. 
 
5.  
Gli atti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate sono 
definitivi. 
 
6.  
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli 
stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume 
direttamente i singoli atti. 
 
7.  
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente 
informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento 
delle rispettive funzioni. 
 
8.  
Alla copertura degli oneri derivanti dall' esercizio della delega, si 
fara' fronte con stanziamenti da iscriversi nell' apposito capitolo del Bilancio 
regionale.
 
9.  
Per l' esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si 
avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita 
la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e 
sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei 
rifiuti.
ARTICOLO 
6
(Approvazione dei 
progetti)
1. Sono soggetti ad 
approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, 
ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di 
trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o 
definitivo dei rifiuti.
2. Le domande per l' 
approvazione dei progetti debbono essere presentate all' Amministrazione 
provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli 
allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritte 
debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio e' prevista l' 
ubicazione dell' impianto.
3. Non puo' procedersi all' 
approvazione dei progetti:
a) - se la documentazione 
esibita non e' conforme a quella indicata negli allegati;
b) - se l' impresa, societa' od 
ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di 
cui al comma precedente, la necessaria idoneita' tecnico - 
economica;
c) - se il titolare e/ o legale 
rappresentante e/ o il Presidente e/ o gli amministratori, anche se non soci, e/ 
o i soci dell' impresa, societa' o ente risultino condannati o sottoposti a 
procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965,  n. 575, dal DL 6 settembre 1982, n. 
629,  convertito in Legge 12 ottobre 
1982, n. 726,  dalla legge 13 
settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. 
4. Ai soggetti indicati al 
precedente comma, lett. c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti 
dell' impresa, societa', o ente che, comunque qualificati, abbiano la 
responsabilita' tecnica dell' installazione degli impianti. 
5. I progetti sono approvati 
previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10 
settembre 1982,  n. 915 dalle 
disposizioni emanate dal Comitato  
interministeriale e dalle norme regionali di attuazione. 
6. Il provvedimento di 
approvazione deve, tra l' altro, indicare:
a) - la denominazione dell' 
ente o ragione sociale dell' impresa, del titolare e/ o legale rappresentante, 
nonche' la sede legale; 
b) - la potenzialita', le 
caratteristiche tecniche e le modalita' di installazione dell' 
impianto;
c) la durata dei lavori di 
costruzione dell' impianto;
d) - le modalita', i termini e 
le condizioni cui l' ente o l' impresa deve attenersi.
7. Con il medesimo o successivo 
provvedimento puo' essere disposto lo esercizio provvisorio dell' impianto per 
il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. 
In tal caso si applicano le 
disposizioni di cui al successivo articolo. 
8. Resta salva la normativa 
dettata dalla LR 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei 
lavori pubblici o di pubblico interesse. 
ARTICOLO 
7
(Autorizzazioni)
1. Sono soggetti ad 
autorizzazione: 
a) - l' esercizio, da parte di 
enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attivita' di 
smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti 
urbani, nonche' di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal 
trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane; 
b) - l' esercizio di impianti 
di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei 
rifiuti di cui alla precedente lettera a); 
c) - l' esercizio di attivita' 
di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi; 
d) - l' esercizio di impianti 
di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o 
definitivo di rifiuti speciali; 
e) - l' esercizio delle 
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; 
f) - l' esercizio degli 
impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi; 
g) - l' esercizio di impianti 
di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
h) - l' esercizio di discariche 
controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. 
2. Le domande di autorizzazione 
debbono essere presentate all' Amministrazione provinciale, corredate dalla 
documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande 
stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune 
sul cui territorio  si deve 
esercitare l' attivita' o deve aver inizio il trasporto. 
3. Le autorizzazioni sono 
rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento 
dei requisiti e delle condizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, 
dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonche' dalle norme 
regionali. Non puo' comunque  
procedersi al rilascio dell' autorizzazione nei casi  indicati nei commi 3o e 4o del 
precedente art. 6.
4. Il provvedimento di 
autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al 
precedente comma, deve tra l' altro indicare:
a) - la denominazione dell' 
ente o la ragione sociale dell' impresa, nonche' la sede 
legale;
b) - il titolare e/ o il legale 
rappresentante dell' ente o impresa, nonche' il direttore tecnico ovvero il 
responsabile o i responsabili dell' esercizio degli impianti e delle attivita' 
di cui al presente articolo; 
c) - i tipi ed i quantitativi 
massimi dei rifiuti da smaltire;
d) - la durata dell' 
autorizzazione medesima; 
e) - le modalita', termini e 
condizioni cui l' ente o impresa deve attenersi. 
5. Il provvedimento di 
autorizzazione puo' sempre essere modificato od integrato ovvero puo' esserne 
sospesa l' efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare 
danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui 
cio' si renda necessario nel pubblico interesse.
ARTICOLO 
8
(Revoca dell' 
autorizzazione)
1. Il soggetto autorizzato ai 
sensi del precedente articolo e' tenuto: 
a) - a comunicare alla 
Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/ o legale 
rappresentante e/ o presidente e/ o soci e/ o amministratori dell' impresa, 
societa' od ente e così ogni modifica e/ o variazione che per qualsiasi causa 
intervenga nelle proprieta' e/ o gestione degli impianti e/ o nell' esercizio 
delle attivita' di cui al precedente art. 7.
b) - a comunicare 
tempestivamente alla Provincia se, nei confronti di uno dei soggetti indicati al 
comma 3°, lett. c), ed al comma quarto del precedente art. 6, sia iniziata l' 
azione penale o sia proposta l' adozione di misure di sicurezza per le ipotesi 
di reato previste dalle leggi ivi citate;
c) - a comunicare alla 
Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne 
sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantita' ed ai tipi di rifiuti 
prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell' anno solare 
precedente, nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all' 
importazione ed esportazione;
d) - ad attenersi alle 
disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di 
autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti 
autorita';
e) - a non sospendere l' 
attivita' dell' impianto senza esserne preventivamente 
autorizzata.
2. In caso di inosservanza 
degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto 
inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le 
irregolarita'.
3. L’ autorizzazione e' 
revocata:
- quando le irregolarita' non 
vengano eliminate entro il termine di cui al precedente 
comma;
- in caso di reiterate 
violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;
- quando comunque si 
manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/ o per l' 
ambiente; 
- quanto sia venuto meno il 
requisito dell' idoneita' tecnico - economica o altro presupposto dell' 
autorizzazione. 
ARTICOLO 
9
(Garanzie 
finanziarie)
1. I soggetti autorizzati ai 
sensi del precedente art. 7, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti 
pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di 
autorizzazione, a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa, a prestare 
garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la 
chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree 
interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati. 
2. Relativamente agli impianti 
di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie 
devono essere altresì idonee ad  
assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dello 
esercizio dell' impianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di 
trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attivita' di 
raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la 
copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi 
impiegati.
3. Il provvedimento di 
autorizzazione stabilisce le modalita' di presentazione delle garanzie e la 
specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/ o dei rischi che 
debbono essere coperti.
ARTICOLO 
10
(Comitato 
Tecnico)
1. Il Comitato tecnico per le 
risorse idriche di cui all' art. 46 della LR 19 dicembre 1983, n. 24, ha 
funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate 
dalla presente legge.
2. Il parere del Comitato e' 
obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l' ubicazione 
degli impianti di smaltimento. 
3. Per la funzione di cui al 
precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, 
un chimico ed un ingegnere sanitario.
4. Gli esperti di cui al 
precedente comma 2° sono nominati con le procedure di cui al 4o comma dell' art. 
46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque 
anni.
ARTICOLO 
11
(Controlli)
1. Le funzioni di controllo 
sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell' art. 104 
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915. 
2. Dette funzioni sono 
esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all' interno degli 
stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o 
effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di 
rifiuti.
3. Il controllo e' finalizzato 
alla verifica:
a) della osservanza delle 
prescrizioni dettate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del 
Comitato interministeriale, nonche' dalle norme regionali di 
attuazione;
b) del possesso delle 
autorizzazioni di cui all' art. 6 della presente legge e dell' osservanza degli 
obblighi imposti con le medesime;
c) della conformita' dei tipi e 
delle quantita' di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi 
ed alle quantita' stabilite nel provvedimento di 
autorizzazione;
d) della regolare tenuta dei 
registri di carico e scarico, in quanto prescritti; 
e) della concordanza delle 
risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di 
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
4. Il controllo e' altresì 
finalizzato alla rilevazione degli effetti che l' esercizio dell' impianto o 
dell' attivita' produce sull' ambiente, fisico o biologico, sulla salute della 
collettivita' e dei singoli, sulla pubblica igiene. 
5. Salvi gli adempimenti di 
legge connessi all' accertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e 
seguenti del DPR 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l' informazione 
alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.
ARTICOLO 
12
(Rifiuti urbani, Obblighi dei 
Comuni, Regolamenti comunali)
1. Competono obbligatoriamente 
ai Comuni le attivita' inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti 
speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonche' dei rifiuti speciali costituiti 
da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di 
rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attivita' direttamente, mediante 
aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese 
specializzate autorizzate ai sensi dell' art. 6 I comma, lett. a) e b), della 
presente legge. 
2. I Comuni, entro sei mesi 
dall' approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3,  adottano appositi regolamenti ai sensi 
dell' art.8 del DPR 10 settembre 1982, n.915, ovvero adeguano i regolamenti 
viventi alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato 
interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono 
sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 
10.
3. Decorso inutilmente il 
termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di 
legge. 4. I regolamenti debbono stabilire tra l' altro: 
a) i casi in cui i rifiuti 
speciali sono assimilati agli urbani, per quantita' e qualita', nel rispetto dei 
criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti 
obbligatoriamente al servizio pubblico; 
b) le norme per assicurare il 
corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del 
perimetro entro il quale e' istituito il servizio di 
raccolta.
ARTICOLO 
13
(Obblighi del produttore dei 
rifiuti)
1. I produttori dei rifiuti 
sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall' inizio dello anno, 
i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell' anno solare 
precedente.
2. I produttori di rifiuti 
speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono 
indicare i processi tecnologici o comunque le attivita' che danno luogo alle 
tipologie dei rifiuti prodotti, nonche', nel caso non provvedano direttamente 
allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono 
conferiti.
3. Il produttore di rifiuti 
speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, 
siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7. 
4. Produttore dei rifiuti 
urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della 
depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani e' 
il Comune per il territorio di competenza. 
ARTICOLO 
14
(Potere 
sanzionatorio)
1. Le somme derivanti dall' 
esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni 
provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione 
alla copertura delle spese necessarie per l' espletamento dei controlli di cui 
all' art. 12 della presente legge. 
ARTICOLO 
15
(Norme transitorie e 
finali)
1. Fino all' approvazione del 
piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al 
precedente art. 7  sono rilasciate 
in via provvisoria. 
2. Le attivita' e gli impianti 
gia' esercitati alla data di entrata in vigore  del DPR 10 settembre 1982, n. 915, 
nonche' quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore 
della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, debbono 
adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette 
entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito 
dal piano regionale.
3. Le autorizzazioni di cui al 
precedente comma non hanno comunque validita' oltre il termine indicato: i 
soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell' autorizzazione, a 
riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti  artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 
1986.
4. Ai fini dell' istruttoria 
delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni 
provinciali possono richiedere l' acquisizione di certificazioni, studi, 
elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi 
negli allegati alla presente legge.
5. Alle modifiche ed 
integrazioni della documentazione di cui agli allegati  della presente legge, verificate 
necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti 
di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 
settembre 1982, n. 915,  provvede la 
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare 
competente.
ARTICOLO 
16
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto 
dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n. 915,  e alle disposizioni del Comitato 
interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso Decreto.
Allegato " A" 
I progetti di cui all' art. 6, 
relativi agli impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento, e 
stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, devono essere corredati dai 
documenti di seguito indicati:
1.00 - Relazione 
generale.-
2.00 - Analisi di impatto 
ambientale.-
3.00 - Elaborati 
tecnici.-
4.00 - Certificazioni 
finanziarie.-
5.00 - Certificazioni 
integrative.-
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA 
ARTICOLAZIONE
1.01 - Considerazioni di base 
del progetto.
1.02 - Indicazione dei processi 
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei 
rifiuti da smaltire.
1.03 - Individuazione 
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.04 - Indicazione dei 
produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle 
qualita'.
1.05 - Metodo di trattamento da 
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.06 - Ricerche ed indagini 
effettuate per la scelta della area ove localizzare l' 
impianto.
1.07 - Eventuali opere 
necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' 
impianto.
1.08 - Esigenze in ordine alla 
eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
1.09 - Piano per la bonifica e 
il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto; progetto per 
la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di 
finanziamento.
1.10 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
2.00 - ANALISI DI IMPATTO 
AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE
2.01 - Situazione generale 
dell' ambiente interessato dallo impianto.
2.02 - Individuazione di 
possibili effetti negativi sullo ambiente fisico e biologico e sulla salute ed 
igiene pubblica.
2.03 - Misure da adottare per 
evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare 
ogni possibilita' di inquinamento, anche per quanto concerne l' inquinamento da 
rumore, le esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e 
insetti.
2.04 - Esame di compatibilita' 
tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente, assetto 
urbano e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con 
riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di 
centri abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di 
rifiuti.
2.05 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
3.00 - ELABORATI 
TECNICI
3.01 - Schema quantificato e 
dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento. 
3.02 - Disegni dell' impianto 
in scala 1: 50.
3.03 - Disegni esecutivi 
architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in 
scala 1: 50.
3.04 - Disegni in pianta e 
sezione dei particolari piu' significativi in scala adeguata. 
3.05 - Schemi 
funzionali.
3.06 - Disegni di installazione 
dei macchinari. 
3.07 - Schemi quantificati dei 
sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento. 
3.08 - Specifiche dettagliate 
del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di 
quanto altro occorra per la realizzazione dell' opera dello 
impianto.
3.09 - Elenco dettagliato dei 
macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura, 
regolazione e controllo e loro accessori. 
3.10 - Ogni altra utile 
informazione. 
4.00 - CERTIFICAZIONI 
FINANZIARIE
4.01 - Preventivo comprendente 
tutte le spese relative allo impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la 
progettazione costruttiva di dettaglio, per l' assistenza ai montaggi, per l' 
avviamento, per le prove e per il collaudo dell' impianto nonche' le spese per 
imprevisti e le spese generali.
4.02 - Indicazione dei mezzi di 
finanziamento. 
4.03 - Piano di 
ammortamento.
4.04 - Ogni altra utile 
informazione o notizia. 
5.00 - CERTIFICAZIONI 
INTEGRATIVE
5.01 - Parere della Commissione 
edilizia Comunale.
5.02 - Parere sulla 
localizzazione dell' impianto espresso dal Comune sul cui territorio 
ricade.
5.03 - Parere del competente 
Ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista all' interno di un 
agglomerato o zona industriale.
5.04 - Tavola di zonizzazione 
dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla 
quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali 
immobili esistenti limitrofi all' area medesima.
5.05 - Tavola di zonizzazione 
dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se 
previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi 
all' area medesima.
5.06 - Copia autenticata del 
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing 
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' 
impianto medesimo.
5.07 - Copia dell' eventuale 
compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza 
di quanto richiesto al precedente paragrafo.
5.08 - Parere del servizio di 
igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria locale competente per territorio. 
5.09 - Ogni altra 
certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita' 
delle norme vigenti.
5.10 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai 
tre mesi e quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona 
o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa 
richiedente. 
La certificazione non e' 
richiesta se il progetto e' presentato da un ente pubblico. 
5.11 - Certificato generale del 
casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in 
tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o 
gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il 
progetto e' presentato da un ente pubblico.
"ALLEGATO 
B"
I progetti di cui all' art. 6 
della presente legge, relativi alle discariche controllate di rifiuti, come 
classificate al paragrafo 4.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato 
interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, devono 
essere corredati dai documenti di seguito indicati:
1.00 - Relazione 
generale.
2.00 - Analisi di impatto 
ambientale.
3.00 - Elaborati 
tecnici.
4.00 - Certificazioni 
finanziarie.
5.00 - Certificazioni 
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA 
ARTICOLAZIONE 
1.01 - Considerazioni di base 
del progetto.
1.02 - Indicazione dei processi 
tecnologici e comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei 
rifiuti da smaltire.
1.03 - Individuazione 
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.04 - Indicazione dei 
produttori di rifiuti in riferimento ai tipi ed alle quantita'. 
1.05 - Metodo di trattamento da 
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.06 - Ricerche ed indagini 
effettuate e criteri per la scelta dell' area ove localizzare l' impianto, con 
particolare riferimento a quelle geologiche tecniche ed 
idrogeologiche.
1.07 - Eventuali opere 
necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' impianto, con 
particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche. 
1.08 - Esigenze in ordine alla 
eliminazione dei rifiuti liquidi e gassosi.
1.09 - Piano per la bonifica e 
per il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto, progetto 
per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di 
finanziamento. 
1.10 - Ogni altra utile 
informazione e notizia.
2.00 - ANALISI DI IMPATTO 
AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE 
2.01 - Situazione generale 
dell' ambiente interessato dallo impianto.
2.02 - Individuazione di 
possibili effetti negativi sull' ambiente umano, fisico e biologico e sulla 
salute ed igiene pubblica.
2.03 - Misure da adottare per 
evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare 
ogni possibilita' di inquinamento ed evitare esalazioni dannose o moleste e lo 
sviluppo di larve ratti o insetti.
2.04 - Esame della 
compatibilita' tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di 
ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con 
riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di 
centri abitati da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei 
rifiuti.
2.05 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
3.00 - ELABORATI 
TECNICI
3.01 - Schema quantificato e 
dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento, anche relativamente allo 
smaltimento del percolato e del biogas.
3.02 - Planimetria scala 1: 
25.000 con l' esatta localizzazione dell' area destinata a discarica. 
3.03 - Disegni esecutivi 
architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica. 
3.04 - Disegni in pianta e 
sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata.
3.05 - Planimetria quotata 
dell' area interessata alla discarica, in scala 1: 1.000.
3.06 - Planimetria contenente i 
caratteri dell' idrologia superficiale e dell' acclivita' dell' area interessata 
e di quelle circostanti in scala 1: 2.000.
3.07 - Studio geologico ed 
idrogeologico di dettaglio dell' area interessata alla discarica e di quelle 
circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri 
idrogeologici, chimici e batteriologici della falda acquifera. 
3.08 - Schemi quantificati dei 
sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento. 
3.09 - Elenco dettagliato dei 
macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche' degli strumenti di misura, 
regolazione e controllo e loro accessori. 
3.10 - Sistema di monitoraggio 
per il controllo dell' inquinamento delle acque e dell' aria. 
3.11 - Opere di carattere 
geologico - tecnico, idrogeologico ed idraulico.
3.12 - Ogni altra utile 
informazione. 
4.00 - CERTIFICAZIONI 
FINANZIARIE
4.01 - Preventivo comprendente 
tutte le spese relative all' impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la 
progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell' impianto nonche' le spese 
per imprevisti e le spese generali.
4.02 - Indicazione dei mezzi di 
finanziamento. 
4.03 - Piano di 
ammortamento.
4.04 - Ogni altra utile 
informazione o notizia.
5.00 - CERTIFICAZIONI 
INTEGRATIVE
5.01 - Parere della Commissione 
edilizia Comunale, ove prescritto, e parere sulla localizzazione dell' impianto 
espresso dal Comune sul cui territorio ricade.
5.02 - Parere del competente 
ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista in un agglomerato o 
zona industriale. 
5.03 - Tavola di zonizzazione 
dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla 
quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali 
immobili esistenti limitrofi all' area medesima. 
5.04 - Tavola di zonizzazione 
dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se 
previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi 
all' area medesima.
5.05 - Parere del servizio di 
igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio. 
5.06 - Copia autentica del 
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing 
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' 
impianto medesimo. 
5.07 - Copia dell' eventuale 
compromesso ovvero prova di avere attivato la procedura espropriativa in 
mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.
5.08 - Perizia giurata di un 
professionista iscritto all' Albo dalla quale risulti:
a) che il sito prescelto e' 
ubicato a distanza non inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione alle 
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che al fine di evitare ogni 
pericolo d' inquinamento, dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad 
uso potabile e dall' alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti (per le 
discariche di prima categoria, di seconda categoria - tipo B e C, e di terza 
categoria); 
b) che il sito prescelto e' 
ubicato a distanza di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della 
sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande comunicazione e da centri 
abitati (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria – Tipo B e 
C, e di terza categoria);
c) che il sito prescelto per l' 
ubicazione abbia una stabilita' tale, o resa tale mediante le opere progettate, 
da evitare rischi di frane o cedimenti del fondo e delle pareti, nonche' di 
spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque 
meteoriche, in quanto previste;
d) lo spessore, la 
permeabilita', la capacita' di ritenzione e assorbimento degli strati del suolo 
fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda e che tali 
parametri, accertati attraverso indagini di natura idraulica, geologica ed 
idrogeologica, siano tali da preservare le acque dall' inquinamento (per le 
discariche di prima categoria e di seconda categoria - Tipo B, per le quali non 
siano state previste opere di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o 
captazione del percolato); 
e) lo spessore e le 
caratteristiche del materiale impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della 
discarica e il livello di massima escursione della falda idrica, la 
permeabilita' e lo spessore dello strato di terreno su cui deve essere posato il 
manto impermeabilizzante in condizioni di massimo carico idraulico dell' 
impianto (nei casi in cui e' prescritta o comunque sia prevista l' 
impermeabilizzazione). 
5.09 - Certificazione, 
rilasciata da laboratori universitari, relativa allo spessore ed alla resistenza 
dei materiali da impiegarsi per l' impermeabilizzazione. 
5.10 - Ogni altra 
certificazione idonea a dimostrare che l' impianto e' progettato in conformita' 
delle norme vigenti.
5.11 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai 
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti l' indicazione della persona 
o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa 
richiedente. La certificazione non e' richiesta se il progetto e' presentato da 
un ente pubblico.
5.12 - Certificato generale del 
casellario giudiziale penale nonche' dei carichi pendenti in Pretura ed in 
tribunale per il titolare e/ o il legale rappresentante e/ o il presidente e/ o 
gli amministratori dell' impresa. La certificazione non e' richiesta se il 
progetto e' presentato da un ente pubblico. 
La perizia giurata di cui al 
punto 5.08 puo' essere sostituita, qualora il progetto sia proposto all' 
approvazione da un ente pubblico, da una relazione del responsabile dell' 
ufficio tecnico dell' ente stesso 
"ALLEGATO 
C".
Le domande per il rilascio 
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere a) e c) della 
presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito 
indicati.
1.00 - Relazione generale. 
2.00 - Idoneita' tecnico - 
economica - documentazione. 
3.00 - Certificazioni 
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA 
ARTICOLAZIONE 
1.01 - Individuazione 
qualitativa e quantitativa dei rifiuti, con indicazione dei produttori. 
1.02 - Descrizione delle varie 
fasi relative alla raccolta, trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti, con indicazione dell' impianto cui sono destinati per il finale 
smaltimento.
1.03 - Misure adottate per 
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente considerato in tutte le sue 
componenti, ed alla pubblica incolumita'. 
1.04 - Ogni utile informazione 
e notizia.
2.00 - IDONEITA' TECNICO - 
ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE 
2.01 - Titoli di studio e 
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei 
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ 
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
2.02 - Elenco del personale 
addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali. 
2.03 - Elenco dell' 
attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e 
relazione tecnica sullo stato d' uso.
2.04 - Elenco dei servizi 
simili od analoghi in gestione o gestiti con la indicazione qualitativa e 
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
2.05 - Preventivo economico di 
esercizio con dettagliata analisi di costi e ricavi. 
2.06 - Referenze bancarie e/ o 
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in 
base alla vigente legislazione.
2.07 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
3.00 - CERTIFICAZIONI 
INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto 
privato).
3.01 - Certificato d' 
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato. 
3.02 - Certificati non 
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, il 
possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e 
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli 
amministratori dell' impresa, societa' od ente, che comunque qualificati, siano 
responsabili dell' esercizio delle attivita'.
3.03 - Atto costitutivo e 
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente 
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e 
lavoro). 
3.04 - Certificato di 
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di 
produzione e lavoro).
3.05 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l' impresa richiedente 
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 
preventivo; 
3.06 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base ad atti depositati, 
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed 
impegnare legalmente l' impresa richiedente.
3.07 - Certificato generale del 
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' 
certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale 
per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.02.
"ALLEGATO 
D"
Le domande per il rilascio 
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettera e) della presente 
legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati. 
1.00 - Relazione 
generale.
2.00 - Elaborati 
tecnici.
3.00 - Idoneita' tecnico - 
economica - documentazione.
4.00 - Certificazioni 
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA 
ARTICOLAZIONE
1.01 - Indicazione dei processi 
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie di rifiuti 
da smaltire.
1.02 - Individuazione delle 
tipologie dei rifiuti. Per ciascun tipo debbono indicarsi le sostanze di cui 
all' allegato al DPR 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo 
contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al 
paragrafo 1.2 della deliberazione 27- 7- 84 del Comitato interministeriale, e 
successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun gruppo o categorie di 
sostanze debbono essere indicate le concentrazioni.
1.03 - Indicazione dei sistemi 
e mezzi tecnici presi in considerazione come possibili soluzioni e descrizione 
dei criteri di scelta dei mezzi stessi. 
1.04 - Descrizione delle varie 
fasi relative alle operazioni di raccolta e trasporto e indicazione dell' 
impianto di trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati i 
rifiuti.
1.05 - Descrizione delle 
caratteristiche costruttive dei sistemi e mezzi tecnici prescelti. 
1.06 - Misure adottate per 
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue 
componenti, ed alla pubblica incolumita'. 
1.07 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
2.00 - ELABORATI 
TECNICI
2.01 - Relazione tecnica sullo 
stato dei macchinari, attrezzature e sistemi di misure, relazione e controllo. 
2.02 - Elaborati tecnici dei 
mezzi dei quali e previsto l' utilizzo.
2.03 - Disegni in pianta e 
sezione dei particolari piu' significativi in scala 
adeguata.
2.04 - Schemi quantificati e 
dettagliati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo. 
2.05 - Preventivo economico di 
esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi. 
2.06 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
3.00 - IDONEITA' TECNICO - 
ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE
3.01 - Titoli di studi e 
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa od ente e dei 
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ 
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
3.02 - Elenco del personale 
addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali. 
3.03 - Elenco delle 
attrezzature, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone. 
3.04 - Elenco dei servizi 
simili od analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e 
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
3.05 - Referenze bancarie e/ o 
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in 
base alla vigente legislazione.
3.06 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
4.00 - CERTIFICAZIONI 
INTEGRATIVE (solo se il richiedente e' un soggetto 
privato).
4.01 - Certificato d' 
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato. 
4.02 - Certificati non 
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, 
il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e 
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli 
amministratori dell' impresa, societa' od ente, che, comunque qualificati, siano 
responsabili dello esercizio delle attivita'.
4.03 - Atto costitutivo e 
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo se le Societa' regolarmente 
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e 
lavoro).
4.04 - Certificato d' 
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di 
produzione e lavoro).
4.05 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non 
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 
preventivo.
4.06 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base agli atti depositati, 
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed 
impegnare legalmente l' impresa richiedente. 
4.07 - Certificato generale del 
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' 
certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale 
per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.02.
"ALLEGATO E" 
Le domande per il rilascio 
delle autorizzazioni di cui all' art. 7, 1o comma, lettere b), d), f), g), h) 
della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito 
indicati.
1.00 - Relazione 
generale.
2.00 - Elaborati 
tecnici.
3.00 - Idoneita' tecnico - 
economica - documentazione.
4.00 - Certificazioni 
integrative.
1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA 
ARTICOLAZIONE
1.01 - Indicazione dei processi 
tecnologici o comunque delle attivita' che danno luogo alle tipologie dei 
rifiuti.
1.02 - Individuazione 
qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. Per i rifiuti tossici e 
nocivi debbono indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui all' allegato al 
DPR 10- 9- 82, n. 815, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento 
puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 2 
luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive integrazioni e 
modificazioni; di tali sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni. 
1.03 - Indicazione dei 
produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi e alle quantita'. 
1.04 - Modalita' e cautele da 
osservarsi nella gestione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell' 
impianto.
1.05 - Descrizione delle varie 
fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con 
indicazione dell' impianto per il finale smaltimento.
1.06 - Descrizione dei sistemi 
di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di 
trattamento e stoccaggio.
1.07 - Misure adottate per 
evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue 
componenti, ed alla pubblica incolumita'. 
1.08 - Ogni altra utile 
informazione e notizia.
2.00 - ELABORATI 
TECNICI
2.01 - Verbale di collaudo 
dell' impianto, ovvero, per le discariche, certificato di regolare esecuzione 
della opera.
2.02 - Relazione tecnica sullo 
stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e 
controllo.
2.03 - Piano di emergenza 
commisurato alla pericolosita' dei rifiuti, (solo per gli impianti di 
trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici 
e nocivi).
2.04 - Preventivo economico di 
esercizi con dettagliata analisi dei costi e ricavi. 
2.05 - Gli elaborati tecnici 
previsti al paragrafo 3.00 degli allegati " A" o " B".
2.06 - Ogni altra utile 
informazione e notizia.
3.00 - IDONEITA' TECNICO - 
ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE
3.01 - Titoli di studi e 
professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa, od ente e dei 
relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/ 
o del responsabile o dei responsabili della gestione.
3.02 - Elenco del personale 
addetto o da adibire all' esercizio e gestione dell' impianto con indicazione 
delle qualifiche professionali.
3.03 - Elenco dell' 
attrezzatura, i mezzi d' opera e l' equipaggiamento tecnico di cui si dispone. 
3.04 - Elenco dei servizi 
simili o analoghi in gestione o gestiti con l' indicazione qualitativa e 
quantitativa dei rifiuti smaltiti.
3.05 - Referenze bancarie e/ o 
bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in 
base alla vigente legislazione.
3.06 - Ogni altra utile 
informazione e notizia. 
4.00 - CERTIFICAZIONE 
INTEGRATIVE (le certificazioni di cui ai punti 4.04 e seguenti devono essere 
prodotte solo se il richiedente e' un soggetto privato).
4.01 - Concessione edilizia 
corredata dai disegni di progetto recante il competente visto di approvazione 
con gli estremi della concessione medesima.
4.02 - Certificato del 
competente ente attestante la localizzazione dell' impianto o del deposito all' 
interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell' 
agglomerato o zona industriale ma all' interno dell' area 
industriale.
4.03 - Copia autentica del 
titolo di proprieta' o di costituzione del diritto di superficie o di leasing 
immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si 
chiede l' autorizzazione. 
4.04 - Certificato d' 
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato. 
4.05 - Certificati non 
anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, 
il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e 
politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli 
amministratori dell' impresa, societa' o ente, nonche per i dipendenti dell' 
impresa, societa' o ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dell' 
esercizio degli impianti.
4.06 - Atto costitutivo e 
statuto nonche' estratto del libro dei soci (solo per le societa' regolarmente 
costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e 
lavoro). 
4.07 - Certificato d' 
iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di 
produzione e lavoro).
4.08 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non 
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo. 
4.09 - Certificato rilasciato 
dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di 
tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati, 
l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed 
impegnare legalmente l' impresa richiedente.
4.10 - Certificato generale del 
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche' 
certificato dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati 
al paragrafo 4.05.