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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1987
Numero
34
Data
30/12/1987
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

Legge abrogata dall’art. 17 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 “Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia”

 

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ARTICOLO    1

 

 1.  Abrogato dall'art. 1 della l.r. 3/2003 

 2. Abrogato dall'art. 1 della l.r. 3/2003.

 3. Abrogato dall'art. 1 della l.r. 3/2003.

 4. Abrogato dall'art. 1 della l.r. 3/2003.

 

ARTICOLO    2

 

   Abrogato dall’art. 3 della l.r. 19/94

 

ARTICOLO    3

 

1. Sostituisce il comma 3° dell' art. 5 della l.r. 13/72

 

2. I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno.*

            *Comma  integrato dall’art. 10 della l.r. 5/98 e così  sostituito dall'art. 55 della l.r. 14/98

 

ARTICOLO    4

 1. Sostituisce l’ art. 9 della legge regionale 13/72

 

ARTICOLO    5

 

 1. Integra l’ultimo comma dell' art. 11 della l.r. 13/72

 

ARTICOLO    6

 

  1. Integra la tabella prevista dall' art. 12 della l.r. 13/72, come modificato dall’ art. 4 della l.r. 14/84

 

  2. Aggiunge l’ultimo comma all’art. 12 della l.r. 13/72

 

ARTICOLO    7

 

 1.  Tutti gli assegni vitalizi, direttti e di riversibilita', di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

 

 2.  Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza e' mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

 

ARTICOLO    8

 

 1.  La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolera' la materia.

 

ARTICOLO    9

 

  1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si provvede:

 - per cio' che riguarda l' esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita';

 - per cio' che si riferisce ai successivi esercizi di validita' della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

 

ARTICOLO   10

 

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

 

           

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