(*) Vedi
nota
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO
1
(Finalita' della
legge)
Con la presente legge la
Regione Puglia, in applicazione dell' articolo 10 della Legge 29 marzo 1983, n.
93, così come modificato dall' articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n.426,
recepisce i contenuti dell' Accordo Nazionale per il periodo 1985- 87
riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in
conformita', lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio
personale.
ARTICOLO
2
(Validita' e campo di
applicazione dell' Accordo)
Gli effetti giuridici dell'
Accordo decorrono dal 1° gennaio 1985, gli effetti economici decorrono dal 1°
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Le norme della presente legge
si applicano al personale del ruolo regionale, nonche' al personale degli Enti
Pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
CAPO II
OCCUPAZIONE
ARTICOLO
3
(Piano
occupazionale)
1. La Regione, d' intesa con le
Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente Accordo, promuove
ogni iniziativa al fine di favorire
la soluzione dei problemi occupazionali, finalizzandola
a:
- sviluppo dei servizi per
rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita';
- riqualificazione dei servizi
esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci.
2. A tal fine la Giunta
regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 18, un piano
programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno del personale sulla
base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi
prefissati.
3. L' individuazione dei
fabbisogni avviene a seguito della revisione e/ o approvazione, nei modi di
legge, delle piante organiche conseguenti all' analisi delle funzioni e alla
verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo
deve tendere a:
- realizzare il massimo di
flessibilita' della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica
funzionale, contingenti complessivi comprendenti i diversi profili
professionali;
- attivare processi di
mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del
personale;
- incrementare l' efficienza e
la produttivita' della struttura organizzativa regionale utilizzando anche il
rapporto part - time, prevedendo l' articolazione degli orari di lavoro in
rapporto alle esigenze dei servizi
e delle utenze.
5. I programmi annuali di
occupazione sono inviati all' Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' all' Osservatorio del Mercato
del Lavoro previsto dalla LR 26 marzo 1985, n. 12.
ARTICOLO
4
(Progetti
finalizzati)
1. In attuazione di quanto
previsto dall' articolo 3 del DPR 11 febbraio 1986, n. 13, la Regione, per
esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi
o al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale
di ruolo, sentite le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale, puo' predisporre appositi progetti finalizzati di durata non
superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente
distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da
perseguire.
2. I settori di intervento sono
individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': contratti di
formazione - lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale
e sua utilizzazione sociale, tutela dell' ambiente, ecologia, difesa del suolo,
del patrimonio boschivo e floro - faunistico, protezione civile, conservazione e
realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione,
nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dell' attivita'
produttiva e terziaria.
3. I predetti progetti sono
finanziati nell' ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello
Stato e di quelle integrative che la Regione indica nel proprio
bilancio.
4. I progetti finalizzati
saranno svolti utilizzando in parte personale gia' in servizio ed in parte
personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e alle
condizioni stabilite dall' articolo 3, terzo comma, del DPR 11 febbraio 1986, n.
13.
ARTICOLO
5
(Rapporto di lavoro a
termine)
1. Le assunzioni a tempo
determinato restano disciplinate dall' articolo 19 della LR 9 maggio 1984, n.
26.
2. Per i soli profili
professionali compresi tra la prima e la quarta qualifica funzionale, la Regione
puo' altresì ricorrere alle graduatorie degli Uffici di collocamento
territorialmente competenti in relazione alle sedi di lavoro e nel rispetto
della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n.
56.
3. Nei limiti previsti dalla
legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali devono essere reclutati
tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso
le graduatorie locali del collocamento ordinario.
Con provvedimento
amministrativo adottato dalla Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto
dall' Accordo sindacale di comparto di cui all' articolo 1 della presente legge,
verranno determinate le modalita' per l' assegnazione del personale stagionale e
regolata la relativa disciplina.
4. Al personale con rapporto di
lavoro a termine e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale
di ruolo di corrispondente qualifica e profilo
professionale.
5. Allo stesso personale
compete l' indennita' integrativa speciale, il rateo della tredicesima
mensilita', l' aggiunta di famiglia, se dovuta e alla fine del rapporto, la
liquidazione calcolata in dodicesimi.
ARTICOLO
6
(Norme per l' accesso all'
impiego regionale)
1. Il reclutamento del
personale regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili,
mediante:
a) concorso
pubblico;
b) ricorso al collocamento
secondo le modalita' indicate nei commi successivi;
c) corso - concorso
pubblico.
2. Il concorso pubblico
consiste in prove a contenuto teorico e/ o pratico attinenti alla
professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito Regolamento,
prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate
anche in attuazione di quanto previsto dall' articolo 5, comma II, del DPR 11
febbraio 1986, n. 13.
3. Il ricorso alle liste di
collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene
ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per
reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove
selettive (test attitudinale e/ o prova pratica) secondo le modalita' stabilite
dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. Alle prove selettive di cui
al precedente comma e' ammesso il personale interno avente diritto alla riserva
per la copertura dei posti di cui al successivo nono
comma.
5. Il corso - concorso pubblico
consiste in una selezione di candidati per l' ammissione ad un corso, con posti
predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
6. I candidati ammessi al corso
saranno in numero superiore almeno al 20% dei posti messi a concorso,
garantendo, in ogni caso, la partecipazione degli interni in misura
proporzionale alla riserva. Al termine del corso, un' apposita Commissione, di
cui deve far parte almeno un docente del corso, procede all' espletamento di
esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie di merito per il
conferimento dei posti. La Giunta, sentita la competente Commissione consiliare,
delibera la durata, i programmi e le prove finali dei corsi, nonche' il numero
dei candidati ammissibili, i titoli valutabili e le prove selettive per l'
ammissione ai corsi, che potranno essere effettuate anche con sistemi
automatizzati.
7. Ferme restando le riserve di
legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando
di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a
riposo previsti nei dodici mesi successivi.
In tali casi, le relative
nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso
venga espletato prima.
8. I posti disponibili da
mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo
bando.
9. In relazione ai programmi
annuali di occupazione di cui al precedente articolo 3, i bandi di concorso per
i posti disponibili fino all' ottava qualifica funzionale devono prevedere una
riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti medesimi.
Tale percentuale puo' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente
non utilizzate per la mobilita' di cui al successivo articolo
8.
Alla riserva dei posti puo'
accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale
immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di
studio richiesto per l' accesso dall' esterno al posto anzidetto e con una
anzianita' di servizio di due anni.
10. Per i posti a concorso fino
alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del
personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una
anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in
aree funzionali diverse, in possesso del titolo immediatamente inferiore a
quello richiesto per il posto messo a concorso.
11. Il requisito del titolo di
studio per l' accesso alla settima qualifica funzionale e' il diploma di laurea
ad eccezione dei posti di responsabile di area tecnica e/ o contabile per l'
accesso ai quali e' richiesto specifico titolo di studio e, inoltre, o cinque
anni di iscrizione all' Albo o esperienze di servizio per analogo periodo di
cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica
immediatamente inferiore, adeguatamente documentata.
12. Per l' applicazione dei
precedenti commi, la Giunta regionale individua le aree funzionali per le
qualifiche dalla II alla VII e la conseguente aggregazione dei singoli profili
professionali, nel rispetto degli accordi stipulati in sede di contrattazione
decentrata.
13. Nei concorsi a posti unici
fino all' ottava qualifica funzionale, la quota che puo' essere ricoperta
mediante concorso riservato al personale interno viene individuata attraverso
opportune compensazioni tra i diversi profili professionali della stessa
qualifica funzionale.
14. La graduatoria del concorso
e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i
posti non ricoperti dagli esterni.
15. I posti riservati al
personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli
esterni.
16. Le graduatorie dei concorsi
restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle
percentuali di riserva stabilite a norma del precedente nono comma e del
successivo articolo 8, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale che
si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all' indizione del
concorso, ad eccezione di quelli derivanti da aumento di organico o da
trasformazione di posti gia' esistenti.
17. Nel caso di passaggio,
anche mediante concorso, tra Enti cui si applica il presente Accordo, ai
dipendenti viene riconosciuto il maturato economico individuale di anzianita'
conseguito nell' Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'
attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il
rateo in corso di maturazione alla data di decorrenza della immissione in ruolo
nell' Ente di destinazione.
18. Il titolo di studio
richiesto per l' accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti
previsti per i singoli profili professionali, nonche' la specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di
lavoro adeguatamente documentate. Restano invariate le altre norme per l'
accesso alla quinta qualifica.
19. La Regione e gli Enti di
cui al precedente articolo 2 seguono le procedure previste dal DPCM 10 giugno
1986.
20. Fino alla data del 31
dicembre 1987 restano in vigore le norme in materia di accesso disciplinate
dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della LR 9- 5- 1984, n.
26.
ARTICOLO
7
(Part -
time)
1. La Regione e gli enti
amministrativi regionali possono costituire rapporti di lavoro part - time in
applicazione delle norme a tale titolo previste dall' articolo 18 della LR 9- 5-
1984, n. 26 e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo
parziale.
2. A tal fine, la Giunta
regionale, con proprio atto, previa contrattazione con le Organizzazioni
Sindacali, individua le qualifiche funzionali e i relativi contingenti per i
quali istituire rapporti di lavoro part - time e/ o modificare i rapporti a
tempo pieno in rapporti part - time.
ARTICOLO
8
(Mobilita' connessa a
delega)
1. Le leggi regionali di delega
disciplinano il trasferimento del personale per l' esercizio delle funzioni
delegate da parte degli Enti locali.
2. La Regione determina, d'
intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni
rappresentative dell' ANCI, UPI, UNCEM e Unioncamere, il contingente organico
per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni
finanziari.
3. Sulla base delle predette
determinazioni, gli Enti e Organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani
di mobilita' e l' elenco del personale regionale corrispondente per profilo
professionale, previa contrattazione dei criteri con le Organizzazioni
Sindacali.
4. La Regione provvede alla
corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari
del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni
organiche.
5. Il personale trasferito
conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all' atto del
trasferimento, ivi compreso il maturato economico per
anzianita'.
6. In caso di revoca della
delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del
principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale
interessato.
ARTICOLO
9*
(Mobilita' tra
Enti)
* Vedi anche
l’art. 22 della l.r. 22/90
1. Ferma restando la disciplina
vigente della mobilita' interna, la mobilita' esterna prevista dal presente
articolo si attua nell' ambito dei posti disponibili per concorso pubblico,
appartenenti alla stessa qualifica funzionale e al medesimo profilo
professionale, secondo le modalita' di cui ai successivi commi, tra il personale
dipendente degli Enti di cui all' articolo 4 del DPR 5 marzo 1986, n.
68.
2. La percentuale, da
stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che
possono essere coperti mediante trasferimento non deve superare il 5% dei posti
disponibili per concorso pubblico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede
di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e i profili
professionali ricopribili mediante mobilita' e i criteri per la formulazione
delle graduatorie.
3. I criteri di cui sopra
devono tener conto dei titoli professionali, dell' anzianita' di servizio, della
situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Nelle graduatorie
e' comunque data precedenza assoluta al personale che nell' ente di appartenenza
si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.
La mobilita' puo' attuarsi per
posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica
funzionale e al medesimo profilo professionale.
4. Gli Enti destinatari della
presente legge trasmettono alla Regione, Settore Personale, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, l' elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei
posti da destinare a mobilita' di cui ai commi precedenti.
5. La Regione provvede, entro
30 giorni alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi
pervenuti.
6. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, gli interessati devono presentare all' Ente presso cui aspirano
ad essere trasferiti documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'
Amministrazione di provenienza.
Le operazioni dei trasferimenti
devono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il 30 giugno di
ogni anno.
7. I posti segnalati per la
mobilita', per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le
procedure ordinarie di reclutamento.
8. La opportunita' di
utilizzazione della mobilita' nelle forme previste dal presente articolo e'
facolta' della Giunta regionale per quanto concerne le qualifiche dirigenziali e
i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita'
organica.
9. Oltre alla mobilita' di cui
sopra, e' consentito il trasferimento del personale tra gli Enti del comparto, a
domanda del dipendente motivata e documentata, e previa intesa delle due
Amministrazioni interessate, in caso di contestuale richiesta da parte di due
dipendenti di corrispondente qualifica e profilo
professionale.
Dei singoli provvedimenti viene
data preventiva informazione alle Organizzazioni
Sindacali.
10. E' consentito altresì il
trasferimento tra gli Enti destinatari del presente Accordo e tra questi e gli
Enti del comparto sanita', a domanda motivata e documentata del dipendente
interessato e previa intesa tra gli Enti e contrattazioni con le Organizzazioni
Sindacali, a condizione dell' esistenza di posto vacante di corrispondente
qualifica e profilo professionale nell' Ente di destinazione.
11. Per comprovate esigenze di
servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l' istituto del
comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto
sanita'.
L' onere e' a carico dell' Ente
presso il quale l' impiegato opera funzionalmente.
12. Il comando, in tali casi,
non puo' avere durata superiore a 12 mesi eventualmente
rinnovabile.
13. Il personale trasferito a
seguito dei processi di mobilita' e' esente dall' obbligo del periodo di prova,
purche' abbia superato analogo periodo presso l' Ente di
provenienza.
ARTICOLO
10*
(Pari
opportunita')
* Vedi anche
quanto disposto dall'art. 28 della l.r. 22/90
1. Nell' intento di attivare
misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne nell'
ambito dell' Amministrazione regionale, vengono definiti, con la contrattazione
decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie << azioni
positive >> a favore delle lavoratrici.
2. A tal fine, e' istituito,
nell' ambito del Settore Personale e Organizzazione, un << comitato per la
pari opportunita' >>, con il compito di proporre misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunita' e di relazionare al Consiglio
regionale, almeno una volta all' anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
3. La composizione del Comitato
e' determinata in sede di contrattazione assicurando la presenza paritetica
delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative.
CAPO III PRODUTTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ARTICOLO
11*
(Produttivita')
* Vedi gli
artt. 5, 6 e 39 della l.r. 22/90
1. Per il conseguimento degli
obiettivi di miglioramento dell' efficienza e dell' efficacia dell' azione
amministrativa, la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito
capitolo di spesa (Fondo di produttivita') alimentato:
- dai fondi straordinari
previsti dall' art. 14 del DPR 11 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte
salari);
- da una quota pari al valore
di 18 ore pro capite
dello straordinario da dedurre
dal tetto previsto dall' art. 18 della presente legge;
- dal 50% delle economie di
gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal
combinato disposto del secondo comma dell' articolo 23 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 e dell' art. 8, nono comma, della legge 22- 12- 1986, n. 910.
Sono escluse dal computo delle
economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali
variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'
occupazione.
2. Con l' utilizzazione del
fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario della Regione e' quello di
incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al
coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro,
intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui
vincoli dell' azione amministrativa, finalizzando l' attivita' amministrativa
anche alla verifica dei risultati e al controllo di
gestione.
3. La Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, attivera', attraverso le strutture
competenti in organizzazione e metodi, nuclei di valutazione ai sensi dell' art.
12 del DPR 11 febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni
Sindacali e l' eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per
definire l' impostazione complessiva di progetti di produttivita' e la verifica
periodica dell' attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalita'
si provvedera' anche allo studio di particolari sperimentazioni e segnatamente:
- all' individuazione di
indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di
attivita' realizzate;
- all' individuazione di aree
particolarmente significative come microrealizzazione di processi di
riorganizzazione;
- alla progettazione per
obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi
regionali.
4. In mancanza della
individuazione degli standards di produttivita' e in attesa dell' attuazione dei
processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' sono
corrisposti - previo accordo decentrato – a partire dall' esercizio finanziario
1987, sulla base di programmi e progetti - obiettivo predisposti dalle strutture
interne ed approvati dalla Giunta regionale e dall' Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
5. In sede di prima
applicazione, i progetti e i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. Ferma restando l'
approvazione da parte della Giunta regionale e dell' Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, dei programmi e dei
progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a
regime della produttivita' viene effettuata, con le procedure di cui sopra,
sulle stesse singole unita' organizzative e i relativi compensi incentivanti
sono corrisposti a obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della
capacita' programmatica progettuale delle strutture e dei parametri oggettivi
quali il tempo e il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di
iniziativa e dell' impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o
attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai
dirigenti responsabili dei progetti e/ o dell' unita' organizzativa sulla base
di criteri precedentemente individuati.
7. Tutta la materia della
produttivita' afferente a piani, progetti - obiettivo, attivita', loro verifica
attuativa, criteri, forme e modi per l' erogazione delle risorse ai dipendenti,
e' oggetto di contrattazione decentrata ed e' disciplinata con provvedimento
della Giunta regionale e dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
secondo le rispettive competenze.
8. Dopo tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione
compie, con le Organizzazioni Sindacali di comparto e con le Confederazioni
maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle Associazioni,
degli utenti individuate d' intesa con la delegazione di parte pubblica
regionale, un bilancio dell' attivita' di programmazione svolta, dei risultati
ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di
dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese
intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'
efficienza e l' efficacia dell' azione amministrativa.
ARTICOLO
12
(Progetti
pilota)
1. La Regione, nel quadro dell'
attuazione degli istituti previsti dall' Accordo intercompartimentale di cui
all' articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
relativo al triennio 1985- 87, emanato con DPR 11 febbraio 1986, n. 13, d'
intesa con le Organizzazioni Sindacali di comparto, determina la propria
partecipazione ai programmi di cui all' art. 13 del citato DPR, compatibilmente
con le disponibilita' previste per il finanziamento dei progetti pilota dall'
ultimo comma del richiamato articolo.
ARTICOLO
13
(Organizzazione del
lavoro)
1. Per assicurare la massima
efficienza e produttivita' di gestione, e' demandata alla contrattazione
decentrata la formulazione dei criteri sull' organizzazione del lavoro, anche
conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e in relazione al
nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale,
alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. La revisione delle strutture
organizzative deve perseguire le seguenti finalita':
a) introdurre, anche in
relazione al disposto del secondo comma dell' articolo 1 della legge 19 giugno
1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai
singoli obiettivi - programma o progetti, la valutazione dei costi e l' analisi
dei relativi benefici e l' introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi
devono permettere il costante raffronto tra risorse di personale e finanziarie
allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo
periodo, nonche' la oggettiva valutazione di carichi di lavoro per unita', la
produttivita' individuale e aggregata anche ai fini della determinazione del
fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di
cui al precedente articolo 10;
b) garantire il principio della
democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla
definizione dei metodi di lavoro e alle modalita' di esercizio delle competenze
assegnate, nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati; tali
risultati possono essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di
tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita';
c) introdurre, nell'
organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche
sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a
rendere piu' tempestivi l' azione e l' intervento della Amministrazione
attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai
centri decisionali;
d) dotarsi di apposito
regolamento per le procedure nella organizzazione del lavoro;
e) valorizzare la dirigenza
anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente
individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi
dell' azione amministrativa;
f) garantire l' accrescimento
delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di
aggiornamento professionale.
Schemi di formazione specifici
devono essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione
impegnate nell' organizzazione di sistemi produttivi innovati.
3. Ferma restando la dotazione
organica delle singole qualifiche funzionali, all' interno di ciascuna di esse,
i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atti
amministrativi in relazione alle effettive esigenze della Regione.
ARTICOLO
14*
(Orari di
lavoro)
* Vedi l’art.
36 della l.r. 22/90
1. L' orario di lavoro e' di 36
ore settimanali.
2. I dirigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre tenuti a
prestare la propria attivita' oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di
compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in
relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L' orario di servizio e la
disciplina del medesimo, ivi compresi l' istituto della flessibilita' e delle
turnazioni, e' determinato dalla Giunta regionale, d' intesa, per quanto
riguarda i servizi del Consiglio, con l' Ufficio di Presidenza previa
contrattazione decentrata.
4. L' orario di lavoro e'
controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di
tolleranza.
5. Nel rispetto dell' arco
massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell' articolo 22 della LR 9
maggio 1984, n. 26, la programmazione dell' orario di servizio e l'
articolazione dell' orario di
lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
- migliore efficienza e
produttivita' dell' amministrazione;
- piu' efficace erogazione dei
servizi a favore dei cittadini, - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi
sugli organici;
- ampliamento dell' arco
temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad
articolazione degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le
caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e
anche piu' prolungati;
- riduzione progressiva del
ricorso al lavoro straordinario.
6. L' orario settimanale di
lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di
accordi decentrati, puo' inoltre essere articolato, in termini di flessibilita',
turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera
dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/ o
serali.
7. Fatta salva la possibilita'
di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da
definire con accordi decentrati, le modalita' di attuazione in concreto di detta
articolazione vengono individuate tenendo conto della realta' locale e della
finalita' per meglio corrispondere alle esigenze degli
utenti.
8. Gli istituti riguardanti la
flessibilita' degli orari, la turnazione e il tempo parziale possono anche
coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'
organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di
lavoro.
9. A tal fine, gli accordi
decentrati utilizzano i seguenti parametri principali per l' articolazione dell'
orario di lavoro:
a) grado di intensificazione
dei rapporti con l' utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu'
facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'
Amministrazione;
b) grado di miglioramento dell'
organizzazione del lavoro;
c) miglioramento, in termini di
coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla
medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'
attivita';
d) grado di fruibilita' dei
servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche
socioeconomiche.
10. Ove necessario, qualora con
le predette modalita' di articolazione dell' orario di lavoro non siano
perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e
in relazione a necessita' esattamente prevedibili, quali scadenze legislative o
amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la
programmazione plurisettimanale dell' orario di lavoro.
11. La programmazione dell'
orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali
deve riferirsi ad un periodo massimo nell' anno non superiore a mesi quattro non consecutivi per
ciascun dipendente.
12. In nessun caso il tempo di
percorrenza casa - sede di lavoro puo' essere considerato orario di
servizio.
13. Anche in assenza di
rotazione per turno, la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario
notturno e festivo, e' fissata nella misura del 20% e quella per lavoro
ordinario festivo - notturno e' fissata nella misura del 30%.
ARTICOLO
15
(Orario
flessibile)
1. L' adozione dell' orario
flessibile e la sua articolazione vengono definite in sede di accordo decentrato
secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L' orario flessibile
consiste nel posticipare l' orario di inizio del lavoro ovvero nell' anticipare
l' orario di uscita o nell' avvalersi di entrambe le facolta', limitando, pero',
al nucleo centrale dell' orario la contemporanea presenza di tutto il personale
addetto alla medesima unita' organica.
3. La sua adozione presuppone
un' analisi delle caratteristiche dell' attivita' svolta dall' unita' organica
interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell' orario di
servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell' utenza, ovvero sui
rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad essa collegate, nonche'
delle caratteristiche del territorio in cui l' ufficio e' collocato.
4. In ogni caso, tutto il
personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi
contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di
accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/ 3 dell' orario
giornaliero, fatta salva l' esigenza di assicurare particolari servizi.
5. L' introduzione dell' orario
flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi
e rigorosi controlli anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del
personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico
predeterminati e comunicati all' utenza.
6. In sede di negoziazione
decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quinto comma del precedente
articolo 14, sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi
strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) che,
collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l' attivita'
complessiva, non possono essere comprese nell' orario flessibile.
7. L' orario flessibile, in
alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita'
organica, in altri casi - quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su
alcuni aspetti dell' organizzazione del lavoro - puo' essere attuato per gruppi
di partecipazione.
8. Le ore di servizio prestate
come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento
aggiuntivo.
ARTICOLO
16
(Turnazioni)
1. Per le esigenze di
funzionalita' della Regione e degli Enti di cui all' articolo 2 della presente
legge, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere
istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati
dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di
orario.
3. I turni diurni possono
essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi
lavorativi per almeno 11 ore.
4. L' istituzione dei turni ha
il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e
il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non
possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le
esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' ed eventi
naturali.
5. L' Amministrazione regionale
e gli Enti di cui all' articolo 2 della presente legge provvedono a disciplinare
il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle
turnazioni.
6. Nel caso di orario
organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene
solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato
nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro
effettivamente prestato nell' ambito dei turni viene maggiorata come
segue:
- 5% per la fascia oraria
diurna;
- 20% per la fascia notturna e
i giorni festivi;
- 30% per la fascia festiva
notturna.
Le suddette maggiorazioni
sostituiscono qualsiasi altra indennita' di turno.
8. La tariffa oraria e' pari
alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata
della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con
esclusione dell' aggiunta di famiglia.
9. Ai fini dei precedenti
commi, l' orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno
successivo.
ARTICOLO
17*
(Permessi -
Recuperi)
* Vedi art. 65
della l.r. 18/74
1. Al dipendente possono essere
concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla meta' dell' orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste
protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore
complessivo.
3. I permessi complessivamente
concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell' anno.
4. Entro il mese successivo a
quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
5. Nei casi in cui, per
eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i
recuperi, l' Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
6. Le ipotesi di recupero
devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili
rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per
turni.
7. Il periodo per l' astensione
facoltativa << post - partum >> va retribuito come prescritto dagli
articoli 40 e 41 del TU 10 gennaio 1957, n. 3.
8. E' abrogato il primo comma
dell' articolo 65 della LR 25- 3- 1974, n. 18.
9. E' abrogato il quinto comma
dell' articolo 21 della LR 13- 3- 1980, n. 16.
ARTICOLO
18*
(Lavoro
straordinario)
* Vedi gli
artt. 5 e 6 della l.r.
22/90
1. Le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e
pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di servizio.
2. La prestazione di lavoro
straordinario e' disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate
dall' Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione.
Sono inoltre svolte periodiche
verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all' utilizzo del monte ore
di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1o gennaio
1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa di 120 ore
per dipendente.
4. Per i progetti finalizzati
all' occupazione e per incrementare la produttivita', viene utilizzato il
corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo
seguente:
- 25 ore annue per dipendente
da destinare all' occupazione;
- 18 ore annue per dipendente
destinate alla produttivita';
- 7 ore annue per dipendente da
destinare al salario accessorio.
5. In tali ambiti, lo
stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere il monte
ore riferito all' anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti con un
limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali –
debitamente motivate in relazione all' attivita' di diretta assistenza agli
organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell' organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario
- il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo
previsto dal precedente terzo comma.
7. Le prestazioni di lavoro
straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dar luogo, a domanda, a
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire
nel mese successivo con le modalita' definite con provvedimento di Giunta previa
intesa con le Organizzazioni Sindacali.
8. La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
- stipendio tabellare base
iniziale di livello mensile di godimento;
- indennita' integrativa
speciale in godimento nel mese di dicembre dell' anno
precedente;
- rateo di tredicesima
mensilita' delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al
comma precedente e' pari:
- al 15% per il lavoro
straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00
alle ore 6,00 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro
straordinario prestato in orario notturno - festivo.
10. Le tariffe orarie derivanti
al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo sono mantenute ad
personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti
dal nuovo sistema.
11. Dal 31 dicembre 1987 il
divisore 175 indicato nell' ottavo comma del presente articolo e' ridotto a
156.
12. Gli Istituto Autonomi Case
Popolari e i Consorzi di Sviluppo Industriale, per specifiche esigenze e in
attesa dell' espletamento delle procedure concorsuali per l' assunzione di nuovo
personale, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad elevare il monte
ore di lavoro straordinario secondo la previsione di cui alle lettere c) e d)
dell' articolo 29, terzo comma, del DPR n. 347 del 25- 6-
1983.
ARTICOLO
19
(Riposo
compensativo)
1. Al dipendente che, per
particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale
deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque
non oltre il bimestre successivo.
2. L' attivita' prestata in
giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L' attivita' prestata in
giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque
giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, fatta
salva la disciplina firmata in sede di accordo decentrato ai sensi del
precedente articolo 14 per quanto attiene alle modalita' per il recupero dell'
orario d' obbligo.
ARTICOLO
20
(Formazione e aggiornamento
professionale)
1. La Regione promuove e
favorisce forme di intervento per la formazione, l' aggiornamento, la
riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale.
2. Per il conseguimento delle
predette finalita' e' istituito un apposto capitolo di spesa nel bilancio
regionale.
3. Annualmente, la Regione e
gli Enti di cui all' art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68, in accordo con le
Organizzazioni Sindacali, possono definire, per le iniziative di interesse
comune, i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a
livello regionale.
Limitatamente a profili
specifici degli Istituti Autonomi Case Popolari, i programmi di formazione di
ciascun settore possono essere definiti e coordinati anche a livello di
associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa
ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive e' considerato in servizio a
tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'
Amministrazione.
5. Qualora i corsi si svolgono
fuori sede, compete, ricorrendo i presupposti, l' indennita' di missione e il
rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. L' attivita' di formazione
e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche
attitudini culturali e professionali necessarie all' assolvimento delle funzioni
e dei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture cui e' assegnato e a
fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione
organizzativa.
7. La prima finalita' viene
perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire
la globalita' dei lavoratori, nell' ambito di una necessaria programmazione
degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
8. La seconda finalita' viene
perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze
di specializzazione nell' ambito del profilo professionale sia esigenze di
riconversione e di mobilita' professionale.
9. Le attivita' di formulazione
professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con
misure di accertamento dell' avvenuto conseguimento di un significativo
accrescimento della professionalita'
del singolo lavoratore che costituisce, ad ogni effetto, titolo di
servizio.
ARTICOLO
21
(Diritto allo
studio)
1. Il limite massimo di tempo
per il diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il
limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3%
del personale in servizio, e comunque di almeno una unita', per la frequenza
necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le
modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo
intercompartimentale.
3. Sino all' entrata in vigore
della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa
vigente, in quanto non modificata dai precedenti commi.
CAPO IV STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ARTICOLO
22*
(Profili
professionali)
*Articolo
abrogato dall’art. 47 della l.r. 22/90
ARTICOLO
23*
(Osservatorio regionale per il
Pubblico Impiego)
* Vedi gli
artt. 30 e 31 della l.r. 22/90
1. Nell' ambito del Settore
Personale e Organizzazione e' istituito l' << Osservatorio regionale del
Pubblico Impiego >> con le seguenti attribuzioni:
- programmare e organizzare le
rilevazioni sullo stato della occupazione presso le pubbliche amministrazioni
della Regione previste dall' art. 4 del DPR 5- 3- 1986,
n.68;
- accentrare e analizzare i
flussi e i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali,
le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto, anche in
rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall' Osservatorio
nazionale;
- organizzare tutti i dati
globali e disaggregati riguardanti il personale degli Enti del comparto, nonche'
la relativa distribuzione funzionale e territoriale, anche al fine di favorire e
indirizzare i processi di mobilita'.
La relativa struttura sara'
definita con legge regionale.
CAPO V CONTRATTAZIONE
DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
ARTICOLO
24
(Livelli di
contrattazione)
1. Sono individuati i seguenti
livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda la
definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale
degli Enti di cui all' art. 4 del DPR n. 68 del 5- 3- 86, il funzionamento dell'
Osservatorio regionale del Pubblico Impiego e l' attivazione dei processi di
mobilita' tra Enti in ambito regionale, nonche' le materie specificatamente e
tassativamente indicate nella presente legge;
b) territoriale, sub -
regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a
livello regionale di cui alla precedente lettera a), nonche' le altre materie
specificatamente e tassativamente indicate nella presente
legge;
c) a livello di singoli Enti di
cui all' art. 2 della presente legge;
d) a livello di decentramento
dell' Ente Regione, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione
decentrata a livello di singolo Ente.
2. Gli accordi decentrati non
possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente
legge. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell' articolo 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli Enti di
cui all' articolo 4 del DPR 5- 3- 1986, n. 68.
ARTICOLO
25
(Composizione delle
delegazioni)
1. La delegazione trattante, a
livello di contrattazione regionale e sub - regionale, e' costituita dal
presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una
rappresentanza:
- dell' ANCI per i Comuni e i
loro Consorzi;
- dell' UPI per le Province e
loro Consorzi;
- dell' UNCEM per le Comunita'
Montane;
- dell' Unioncamere per le
Camere di Commercio;
- degli altri Enti di cui all'
articolo 4 del DPR 5- 3- 1986, n. 68 per quanto di rispettiva
competenza;
- di una delegazione composta
da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente
rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale
codici di autoregolamentazione dell' esercizio del diritto di sciopero e dalle
Confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale.
2. A livello di contrattazione
decentrata per singolo Ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante e'
costituita:
- dal titolare del potere di
rappresentanza o suo delegato;
- da una rappresentanza dei
titolari degli uffici o servizi ai quali l' Accordo si
riferisce;
- da una delegazione composta
dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale
come sopra indicata.
ARTICOLO
26
(Materie di contrattazione
decentrata)
1. Nell' ambito della
disciplina di cui all' articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n.93 del DPR 11
febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di
contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali e i tempi di
attuazione in ordine alle seguenti materie:
- l' organizzazione del lavoro,
anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle
innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi;
- l' aggiornamento, la
qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili
professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel
contratto nazionale;
- le << pari
opportunita'; >>
- i sistemi, i piani e i
programmi volti a incrementare la produttivita', loro verifica e le
incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di
lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permesso), nonche'
le modalita' di accertamento del loro rispetto;
- la mobilita' all' esterno
della stessa Amministrazione e la disciplina di quella
interna;
- la formulazione dei programmi
concernenti l' occupazione, anche in relazione alle politiche degli
organici;
- le condizioni ambientali e la
qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e
dei piani di lavoro);
- l' agibilita' dei patronati
sindacali sul luogo di lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'
organizzazione dei CRAL;
- le altre materie
appositamente demandate alla contrattazione decentrata della presente
legge.
ARTICOLO
27
(Procedure di raffreddamento
dei conflitti)
1. Nel caso di conflitti in
sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente Accordo, deve
essere formulata richiesta scritta di confronto, con lettera raccomandata AR, da
una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che abbiano
adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell' esercizio del
diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l' obbligo di convocazione, ad
iniziativa della parte che l' ha ricevuta, della parte richiedente per un
confronto nei tre giorni successivi.
2. La richiesta deve contenere
una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e
deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo
comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Trascorsi quindici giorni
dall' insorgenza del conflitto, si puo' fare ricorso alla delegazione trattante
l' Accordo nazionale di comparto, che, al fine di assicurare la corretta
interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il
proprio parere.
4. La delegazione di cui al
comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti
che la compongono.
5. L' apertura del conflitto
non determina l' interruzione del procedimento
amministrativo.
ARTICOLO
28
(Informazione)
1. L' informazione si attua in
modo costante e tempestivo con le Organizzazioni Sindacali a livello confederale
e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi e ai
programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci
annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell' art. 18 del
DPR 11 febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali, salva la continuita' dell' azione amministrativa, al fine di
ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza
dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle
Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il
personale, l' organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la
valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'
informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette
a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il
personale e l' organizzazione del lavoro.
3. L' informazione, a seconda
dei diversi suoi oggetti, e' rivolta alle Organizzazioni Sindacali territoriali,
con particolare riferimento all' organizzazione dei servizi - e a quelle di
categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge - quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative sono
stabilite dagli Accordi.
4. Le Organizzazioni Sindacali
di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere alla
Regione, che e' tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del
personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di
efficienza – efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn - over conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell' art. 20 del
DPR 11 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di
nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
preesistenti, le Organizzazioni Sindacali sono informate sulle caratteristiche
generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con
congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'
occupazione, alle funzioni e ai ruoli dell' Ente, all' ambiente e alla qualita'
del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto
disposto dai commi 1° e 2° dell' articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'
utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni, le
Amministrazioni garantiscono, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato
sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque
garantito il diritto di conoscere la qualita' e l' uso dei propri dati personali
raccolti e, con l' assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di
integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi
decentrati previsti dal precedente articolo 26, vengono definite le modalita' e
i tempi dell' informazione.
ARTICOLO
29
(Attivita' sociali, culturali,
ricreative)
1. Le attivita' culturali,
ricreative e assistenziali promosse dalla Regione sono gestite da organismo
formato dai rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto
dall' articolo 11 dello Statuto dei lavoratori, nei limiti dell' apposito
stanziamento previsto nel bilancio regionale.
ARTICOLO
30
(Trattenute per scioperi
brevi)
1. Per gli scioperi di durata
inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni
sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro e comunque in
misura non inferiore a un' ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari
alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata
della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con
esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di
famiglia.
ARTICOLO
31*
(Igiene, sicurezza e salubrita'
del lavoro)
* Vedi anche l’art. 27 della
l.r. 22/90 che ha integrato il presente articolo
a) Visite mediche di
controllo
Le visite mediche di controllo
sulle assenza dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle
Unita' Sanitarie Locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene
portata a conoscenza dell' Amministrazione di appartenenza nella parte in cui e'
contenuta la sola prognosi.
b) Accertamenti in materia di
sicurezza, igiene e salubrita' del lavoro.
Le Unita' Sanitarie Locali
hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici
connessi con attivita' esposte a rischio e in particolare in presenza di rischi
derivanti dall' uso continuo di video - terminali, come dispone la vigente
normativa CEE Le Unita' Sanitarie Locali e gli altri organismi pubblici a cio'
preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di
verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell' Amministrazione.
Le Unita' Sanitarie Locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a
tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarita' psico
- fisiche e alla prevedibilita' di rischi specifici, con particolare attenzione
alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
c) Libretto
sanitario.
E' istituito il libretto
personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti
insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita'
previste in materia per il personale dei VVFF dagli allegati al DPR 10 aprile
1984, n. 210.
CAPO VI TRATTAMENTO
ECONOMICO
ARTICOLO
32
(Stipendi)
1. Gli aumenti annui lordi di
stipendio gabellare derivanti dall' Accordo Nazionale di Lavoro per il triennio
1985- 87, recepito dalla presente legge sono così determinati:
qualifica dall' 1- 1- 1987
dall' 1- 1- 1988 funzionale dall' 1- 1- 1986 (compreso quello del 1986) del 1986
e 1987)
1a 150.000 325.000 500.000
2a 240.000 520.000 800.000
3a 294.000 637.000 980.000
4a 324.000 702.000 1.080.000
5a 396.000 858.000 1.320.000
6a 492.000 1.066.000
1.640.000
7a 582.000 1.261.000
1.940.000
8a 858.000 1.859.000
2.860.000
1a q. dir. 810.000 1.755.000
2.700.000
2a q. dir. 900.000 1.950.000
3.000.000
2. A decorrere dal 1° gennaio
1988, i valori stipendiali tabellari di cui all' art. 29 della LR 9 maggio 1984,
n. 26, nonche' quelli previsti nel CCNL del 13 aprile 1983, relativa a Istituti
Autonomi Case Popolari e loro Consorzi regionali, ANIACAP e Consorzi di Sviluppo
Industriale( CCNL 27- 5- 1983), sono così modificati:
I qualifica
3.800.000
II qualifica
4.460.000
II qualifica
5.000.000
IV qualifica
5.650.000
V qualifica
6.640.000
VI qualifica
7.500.000
VII qualifica
8.700.000
VIII qualifica
12.000.000
I qualifica dir.
13.900.000
II qualifica dir.
17.000.000
3. Il trattamento tabellare del
personale della I e II qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti
di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L.
4.000.000.
4. Al personale della I
qualifica dirigenziale l' importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di
effettivo servizio nella qualifica.
5. I valori precedenti
competono ai dipendenti degli Istituti Autonomi Case Popolari e loro Consorzi
regionali, ANIACAP e Consorzi di Sviluppo Industriali secondo la tabella di
equiparazione di cui all' allegato A del presente
articolo.
6. Le indennita' di cui all'
art. 30 della LR 9 maggio 1984, n. 26, nelle misure di seguito
riportate:
2a qualifica
60.000
3a qualifica
120.000
4a qualifica
120.000
5a qualifica
120.000
6a qualifica
360.000
7a qualifica
360.000
8a qualifica
500.000
vengono soppresse, concorrendo
dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli
tabellari.
Allegato
A
Ordinamento Contratti IACP
Regionale e Consorzi di Sviluppo Industriale
1a qualif. funz. Portieri 1a
>> >> 1a fascia funz. 3a >> >> 2a >> >> 4a
>> >> 3a >> >> 5a >> >> - -
-
6a >> >> 4a fascia
funz.
7a >> >> 5a
>> >>
8a >> >> 6a
>> >>
1a >> dirig. 7a >>
>>
ARTICOLO
33*
(Indennita')
* Vedi anche
gli artt. 37, 42 e 46 della l.r. 22/90 e la l.r. 1/92
1. A decorrere dal 1° gennaio
1988 competono le seguenti indennita':
a) al personale di vigilanza
(ittica, venatoria, idraulico, silvo - pastorale) inquadrato nella V qualifica
funzionale compete una indennita' annua fissa per dodici mensilita' di L.
480.000;
b) al personale dell' VIII
qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica complessa,
nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'
esercizio della professione e per l' iscrizione all' albo che operi in posizione
di staff, compete una indennita' annua fissa di L. 1.000.000 suddivisa per
dodici mensilita';
c) al personale inquadrato
nella I qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' annua di direzione
di struttura di L. 3.000.000 suddivisa in dodici
mensilita';
d) al personale inquadrato
nella II qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' annua di funzione
di L. 4.600.000 suddivisa per dodici mensilita';
e) per il personale della I e
II qualifica dirigenziale e' istituita, altresì, una indennita' annua lorda non
pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in
servizio.
Il corrispondente importo
mensile e' ridotto di 1/ 26° per ogni giornata di assenza dal servizio.
La predetta indennita' e'
fissata in L. 1.000.000 dal 1o luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31- 12-
1987;
f) l' indennita' di
coordinamento rimane fissata nell' importo e nelle forme di attribuzione
previsti dalla LR 9- 5- 1984, n. 26;
g) l' indennita' di rischio di
cui alla lettera i) dell' art. 30 della LR 9- 5- 84, n. 26 e' elevata dal L.
120.000 a L. 240.000 annue suddivise per dodici
mensilita';
h) l' indennita' di
reperibilita' di cui al terzo comma dell' art. 34 della LR 9 maggio 1984, n. 26,
e' fissata in L. 18.000 per ventiquattro ore giornaliere;
i) al personale adibito in via
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori e di cassa compete una
indennita' giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell' articolo 4 del DPR 5 maggio 1975, n. 146 e
successive modifiche e integrazioni;
l) a decorrere dall' 1- 1-
1989, al personale degli Istituti Autonomi Case Popolari, loro Consorzi
regionali e ANIACAP l' importo della 14a mensilita' di cui all' art. 81 del CCNL
13- 4- 1983 e' corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di
anzianita'. L' eventuale eccedenza tra il trattamento stipendiale annuo a regime
ed il trattamento stipendiale base di cui ai CCCCNNL 83/ 85 per gli II.AA.CC.PP.
e 82/ 84 per i Consorzi Industriali depurato della quota di IIS pari a lire
1.081.824 annue conglobata e incrementata dell' aumento di cui al precedente art. 32, concorre ad
incrementare la retribuzione individuale di anzianita'.
ARTICOLO
34
(Scaglionamento degli aumenti
dell' indennita')
1. L' aumento delle indennita'
di rischio e di reperibilita' di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 33
e' corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il restante 35% dall' 1 gennaio 1988.
2. L' integrazione tabellare
relativa alla I e II qualifica
dirigenziale rispettivamente di L.2.100.000 e L. 4.000.000 e' corrisposta in ragione del 30%, 35% e
35% dall' 1 gennaio 1986, dall' 1- 1- 1987 e dall' 1- 1-
1988.
3. Le altre indennita' di cui
all' art. 30 della LR 9 maggio 1984,
n. 26, nonche' l' indennita' di funzione dei dirigenti dei Consorzi
industriali di cui al CCNL 11- 7- 1984, continuano ad applicarsi fino al 31- 12-
87.
4. A decorrere dall' 1- 1-
1988, ai dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale l' indennita' di
funzione mensile pensionabile di cui al CCNL sopra richiamato e' corrisposta,
per la parte eccedente la corrispondente indennita' prevista dal primo comma,
lettera c), del precedente art. 33, a titolo di retribuzione individuale di
anzianita'. L' elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all' art. 85 del
CCNL 1983/ 85 dall' 1- 1- 1988 e' corrisposto nelle misure mensili previste
decurtate dei seguenti importi:
III fascia L. 120.000
annue
IV fascia L. 360.000
annue
V fascia L. 360.000
annue
VI fascia L. 500.000
annue
VII fascia L. 500.000
annue
Il restante importo e'
assorbito dai miglioramenti economici del prossimo
contratto.
ARTICOLO
35
(Retribuzione individuale di
anzianita' per gli IIAACCPP e Consorzi Industriali)
1. Per il personale dipendente
dai Consorzi di Sviluppo Industriale e dagli II.AA.CC.PP., il valore per classi
e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31- 12- 1986 con
l' aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data,
costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. Tale ultima valutazione si
effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi
contratti di lavoro vigenti al 31- 12- 1985.
3. Le classi o scatti od altri
elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente
corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge costituiscono retribuzione di anzianita'
per la parte di biennio fino al 31- 12- 1986; la restante parte viene posta in
detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
ARTICOLO
36
(Destinazione acconto art. 31
LR 9- 5- 1984, n. 26)
1. L' acconto di cui al secondo comma dell' art. 31 della LR 9
maggio 1984, n. 26, costituisce incremento della retribuzione individuale di
anzianita' di cui all' art. 37 della legge citata, che resta in godimento
individuale.
Tale acconto si intende
aggiuntivo al beneficio economico complessivo.
ARTICOLO
37*
(Clausola di
garanzia)
* Vedi la
l’art. 41 della l.r. 22/90
1. In assenza di rinnovo
contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita'
viene incrementata, con decorrenza dal 1- 1- 1989, degli importi di cui all'
art. 31, primo comma, della LR 9 maggio 1984, n. 26.
2. Al personale assunto in data
successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del
numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre
1988.
3. Nel caso di transito da una
qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l' importo predetto compete
in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di
nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
ARTICOLO
38
(Passaggi di
qualifica)
1. Al personale che consegue, a
qualsiasi titolo, il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31
dicembre 1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di
inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianita' e la relativa
integrazione in godimento alla data del passaggio.
CAPO VII
DIRIGENZA
ARTICOLO
39
(Principi
generali)
1. I dirigenti espletano le
proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della
dirigenza nell' ambito delle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire la
piena concordanza dell' azione dell' apparato con gli obiettivi e le scelte
degli Organi istituzionali.
2. A queste scelte e agli
strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e
responsabilita', svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica
indicate negli articoli 15 e 16 della LR 9 maggio 1984, n. 26.
3. Le predette declaratorie e
le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli
Istituti Autonomi Case Popolari e i Consorzi di Sviluppo Industriale in
relazione alla peculiarita' dell' ordinamento di detti Enti.
ARTICOLO
40
(Mobilita' dei
dirigenti)
1. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore al Personale e Organizzazione per i dirigenti delle
proprie strutture e su proposta dell' Ufficio di Presidenza per i dirigenti
delle strutture del Consiglio, con provvedimento motivato da esigenze
organizzative e di servizio, puo' trasferire il dirigente ad altra struttura o
destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale
acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.
ARTICOLO
41*
(Responsabilita' dei
dirigenti)
* Vedi l’art.
38 della l.r. 22/90
1. I dirigenti, sulla base
delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 39, sono responsabili del
perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita',
quantita' e tempestivita'.
2. L' attivita' dei dirigenti
di I qualifica e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di II
qualifica, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati dalla Giunta
regionale.
3. La Giunta regionale e l'
Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze,
provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di II
qualifica.
4. Sulla valutazione espressa
e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/ o
orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua
attivita'.
5. In presenza di valutazione
negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla
responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'
Amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso
dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'.
ARTICOLO
42
(Accesso alle qualifiche
dirigenziali)
1. L' accesso alla I qualifica
dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso – concorso pubblico aperti ai
candidati in possesso del prescritto diploma di laurea e esperienza di servizio
adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella Pubblica
Amministrazione, Enti di Diritto Pubblico, Aziende pubbliche e private, in
posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della VIII
qualifica funzionale, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio
professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione
all' Albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a
concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo della Regione inquadrati nell' VIII
qualifica funzionale nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati
esterni.
3. Per accedere, per concorso
pubblico o corso - concorso pubblico, ai profili professionali della II
qualifica dirigenziale occorre il possesso del Diploma di Laurea richiesto e un'
esperienza dirigenziale in Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o
Aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a
concorso e' riservato ai dirigenti di I qualifica di ruolo della Regione in
possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati
esterni.
5. L' ammissione al corso -
concorso per l' accesso alla I e alla II qualifica dirigenziale avviene nei
limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo, garantendo, in ogni caso,
la partecipazione degli interni in
misura proporzionale alla riserva.
6. Le riserve di cui sopra non
operano nei concorsi a posti unici delle qualifiche dirigenziali.
7. Ai fini del calcolo dell'
anzianita' per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti
disponibili alla II qualifica dirigenziale, viene computata anche l' anzianita'
nella VII fascia funzionale per gli Istituti Autonomi Case Popolari e i Consorzi
industriali.
8. La Regione puo' ricoprire il
20% dei posti previsit nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali
mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non
superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'
accesso dall' esterno, prescindendo dal requisito dell' eta'.
9. Le modalita' per l'
assunzione a contratto sono definite dalla Giunta regionale prevedendo comunque
che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere
inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a
quello massimo in godimento da parte del personale di ruolo della stessa
qualifica dirigenziale.
10. Ai dirigenti assunti con
contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l' attivita' di
servizio del personale di ruolo prescindendo, per l' accesso, dal requisito
dell' eta'.
ARTICOLO
43
(Contingente della I qualifica
dirigenziale)
1. I posti della I qualifica
dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti come contingente
della II qualifica dirigenziale ai sensi del secondo comma dell' art. 16 della
LR 9 maggio 1984, n. 26.
2. Qualora il numero dei
dirigenti di I qualifica, attualmente in servizio, superi l' aliquota prevista
dal precedente comma, saranno istituite corrispondenti posizioni di soprannumero
ad esaurimento.
ARTICOLO
44
(Funzioni dirigenziali negli
IIAACCPP e Consorzi di Sviluppo Industriale)
1. Negli Istituti Autonomi Case
Popolari e nei Consorzi di Sviluppo Industriale vengono istituiti posti di ruolo
della I qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della
II qualifica dirigenziale con i
criteri e modalita' seguenti:
a) nella fase di prima
applicazione, il contingente organico, per ciascun Ente, della I qualifica
dirigenziale e' pari al numero dei dipendenti appartenenti all' attuale VII
fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e'
confermato l' incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che
viene riassorbita per effetto o del passaggio alla II qualifica dirigenziale o
del conferimento dell' indennita' di coordinamento prevista dal presente
Accordo;
b) successivamente, l'
eventuale contingente organico della II qualifica dirigenziale, conseguente alla
ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali
apicali per ogni singolo ente, viene determinato con apposito provvedimento nel
rispetto dei criteri definiti con la legge regionale. La copertura dei posti
avviene con i criteri stabiliti con il predetto
provvedimento.
CAPO
VIII
ARTICOLO
45
(Personale dei corsi di
formazione professionale)
1. Il personale docente della
formazione professionale del ruolo unico regionale e' inquadrato in specifici
profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche
funzionali:
a) VI qualifica - docenti in
attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici
requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in
attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il
possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'
esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle
specifiche attivita' di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di
segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili
professionali del personale amministrativo del ruolo unico
regionale.
4. L' accesso alle qualifiche
funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per
pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e
orali - a contenuto teorico e/ o pratico attinenti la relativa professionalita'
e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri
predeterminati.
5. Il 50% dei posti messi a
concorso, relativi alla VII qualifica funzionale, e' riservato al personale
docente, inquadrato nella VI qualifica funzionale del ruolo unico regionale da
almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto
per l' insegnamento cui intende accedere.
6. L' orario di lavoro del
personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore
settimanali.
7. Almeno 800 ore del
complessivo monte ore annuo devono essere riservate all' insegnamento.
Le restanti ore sono utilizzate
in altre attivita' connesse con la formazione.
8. Per il personale che opera
all' interno degli Istituti di riabilitazione e pena, l' orario di cattedra e'
fissato in 15 ore settimanali di docenza piu' 3 ore di
supplenza.
9. L' articolazione dell'
orario e' oggetto di contrattazione decentrata.
10. Qualora, nell' ambito dello
stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere
completamente l' impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento,
neppure ricorrendo all' istituto della supplenza, va disposta la sua
utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i
criteri di cui al precedente articolo 26. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge si provvedera' ad emanare una normativa organica
di Settore per disciplinare lo stato giuridico del personale della formazione
professionale.
11. L' accertata
impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l' attivita' didattica
corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea
collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri,
preferibilmente per l' assolvimento di attivita' complementari a quelle di
docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
ARTICOLO
46
(Inquadramento del personale
docente)
1. Il personale docente che,
per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche
funzionali, superiori alla VII puo' essere assegnato, anche in soprannumero -
riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica
funzionale e al livello retributivo in godimento.
2. L' Amministrazione, in base
alle proprie esigenze organizzative, puo' continuare ad utilizzare
temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in
incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e senza
oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti
vacanti in organico. In tal caso, si rendono indispensabili altrettanti posti di
docente.
3. Il personale docente che si
trovi collocato in qualifiche inferiori alla VI viene inquadrato nella VI
qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
CAPO IX NORME VARIE, FINALI E
DI RINVIO
ARTICOLO
47
(Tabella di
equiparazione)
1. In fase di prima
applicazione, il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari e
dai Consorzi di Sviluppo Industriale e relative Associazioni e Federazioni
nazionali e' inquadrato in base alla seguente tabella:
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA
IACP - CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E REGIONI
I. A. C. P. e Consorzi
Industriali Regioni Portieri e custodi 1a q. f. I fascia funzionale 2a q. f. II
>> >> 3a q. f. III >> >> 4a q. f. 5a q. f. IV fascia
funzionale 6a q. f.
V >> >> 7a q.
f.
VI >> >> 8a q.
f.
VII >> >> 1a q.
d.
2. La Commissione di cui al
precedente articolo 22 provvede ad individuare, per il personale dipendente
dagli Istituti Autonomi Case Popolari, loro Consorzi ed ANIACAP e dai Consorzi
di Sviluppo Industriale, i profili professionali definitivi in relazione alle
qualifiche di inquadramento.
ARTICOLO
48
(Mutamento di mansioni per
idoneita' fisica)
1. Nei confronti del dipendente
riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non puo' procedere alla di lui
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con
le disponibilita' organiche dell' Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in
mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito,
appartenente alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore.
2. Dal momento del nuovo
inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del
trattamento economico in godimento.
ARTICOLO
49
(Compensi)
1. E' consentita la
corresponsione da parte dell' ISTAT e di altri Enti e Organismi pubblici
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli
Enti di cui all' articolo 2, secondo comma, della presente legge, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche e
attivita' di settore, rese al di fuori dell' orario di servizio, in deroga ai
limiti di cui al precedente articolo 18.
ARTICOLO
50
(Lavoro
elettorale)
1. Il lavoro straordinario
prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai
limiti di cui al precedente articolo 18.
ARTICOLO
51
(Eventi straordinari e
calamita' naturali)
1. Il lavoro straordinario
prestato per fronteggiare eventi straordinari e imprevedibili e per calamita'
naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo
18.
ARTICOLO
52
(Documentazione dello stato di
infermita')
1. Il dipendente che per
malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva
comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura
organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il terzo
giorno di assenza.
ARTICOLO
53
(Trattamento a
regime)
1. Al personale destinatario
del presente Accordo iscritto a forme esclusive, sostitutive o esonerative dell'
assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti
d' eta' ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi
stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente
corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla
data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date
medesime.
ARTICOLO
54
(Conglobamento di una quota
dell' indennita' integrativa speciale)
1. Con decorrenza 30 giugno
1988 e' conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa
data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue
lorde.
2. Con la medesima decorrenza
la misura dell' indennita' integrativa speciale spettante al personale in
servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale,
iscritto alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza, cessato dal servizio
con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell' indennita'
integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione
diretta, e' ridotta, a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro,
dell' importo lordo mensile di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui
l' indennita' integrativa speciale sia sospesa o non spetti, e' portato in
detrazione della pensione dovuta all' interessato.
4. Ai titolari di pensione di
reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle Casse Pensioni degli
Istituti di Previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno
1988 o deceduto in attivita' di
servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell' importo lordo mensile
di L. 72.067 va operata in proporzione all' aliquota di reversibilita' della
pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Se la pensione di
reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va
effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.
ARTICOLO
55
(Equo
indennizzo)
1. Nei confronti del personale
operaio non assicurato obbligatoriamente all' INAIL sono abrogate le norme in
materia di rendite vitalizie.
2. Per gli infortuni derivanti
da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per
i dipendenti civili dello Stato.
ARTICOLO
56
(Patrocinio
legale)
1. La Regione, anche a tutela
dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento
di responsabilita' civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti
o atti direttamente connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento
dei compiti d' ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto d' interesse, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento
facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2. In caso di sentenza di
condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione
ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni
grado del giudizio.
ARTICOLO
57
(Mensa)
1. Il servizio di mensa e'
gratuito per il personale degli Enti per il diritto allo studio universitario
che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione
alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli
studenti e al tempo relativo a tutti gli effetti anche per il completamento
dell' orario di servizio.
ARTICOLO
58
(Professionisti
legali)
1. Fermi restando gli
inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai
professionisti in servizio presso gli uffici legali e' riconosciuto, al
conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato
cassazionista, un compenso pari all' 1% dello stipendio tabellare base indicato
nell' art. 32 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianita'.
2. Al predetto personale
spettano, altresì, i compensi di natura professionale previsti dal Regio Decreto
27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa
soccombente.
ARTICOLO
59
(Affidamento di funzioni di
qualifica funzionale superiore)
1. In caso di vacanza del posto
di responsabile delle massime strutture organizzative dell' Ente, qualora non
sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica
funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con
provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che
deve essere prescelto, di norma, nell' ambito del personale appartenente alla
stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto
di cui al comma precedente, le funzioni possono essere affidate a condizione che
siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'
espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e
non superiore a un anno.
3. L' incarico di assolvere le
funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del
posto stesso.
4. Qualora l' incarico,
formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al
dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i
trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
ARTICOLO
60
(Arricchimento
professionale)
1. In via sperimentale, ai fini
della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in
diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica
volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi
e l' efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata,
organizza direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi
corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. Tali corsi devono
concludersi con esame selettivo finale e agli stessi puo' partecipare il
personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra
la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3%
della dotazione organica delle medesime qualifiche.
3. Nella determinazione del
compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di
cui al sesto comma dell' articolo 11, deve essere previsto, accanto agli altri,
un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'
arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace
utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
ARTICOLO
61
(Norma transitoria e di
rinvio)
1. La disciplina dei concorsi
speciali contenuta nell' articolo 39 della LR 9 maggio 1984, n. 26, sara' applicata entro sei medi dalla
data di entrata in vigore della
legge regionale di organizzazione degli Uffici.
2. Resta altresì confermata la
disciplina prevista dall' art. 36 della LR 9 maggio 1984, n. 26.
3. Le indennita' previste dal
primo comma, lettere c) e d), dell' articolo 30 della LR 9 maggio 1984, n. 26 (I
qualifica dirigenziale e VIII qualifica funzionale) vengono corrisposte ai
dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che, in base ad atti formali
– deliberazioni della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, ordini di servizio del Presidente della Giunta regionale e
degli Assessori e, per il personale del Consiglio, del Presidente dello stesso -
di data certa, risultino investiti di funzioni di responsabilita' - direzione di
strutture istituite con gli stessi atti, nell' ambito dell' ordinamento
regionale, oltre a quelli previsti da leggi regionali o
statali.
4. Le indennita' di cui al
comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della LR 9 maggio
1984, n. 26 o dalla data di effettivo affidamento dell' incarico se successiva.
ARTICOLO
62
(Norma
finale)
1. Nell' arco di vigenza dell'
Accordo approvato con la presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla LR 9 maggio
1984, n. 26, non modificate dalla presente legge, con esclusione di quelle che
per loro natura rivestivano carattere transitorio, salvo che non siano state
confermate dalla presente normativa.
ARTICOLO
63
(Norma
finanziaria)
Omissis