(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 28), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Costituzione e
composizione.
[1. È costituita, a norma
dell'art. 20 del regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art. 34
dello statuto de a Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento
dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da
nove Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi]
Art. 2
Compiti.
[1. La Commissione provvede ad
approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme
statutarie e regolamentari:
- per l'adeguamento
dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia
nell'obiettivo di rafforzare l'essenziale carattere di istituto di democrazia
politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
- per l'individuazione di
criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla
produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento
delle iniziative;
- per il raccordo operativo
delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica
azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione rassegna le
sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo
insediamento]
Art. 3
Funzionamento.
[1. Il Presidente del Consiglio
regionale provvede all'insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua
formale costituzione. La Commissione nella prima riunione elegge il Presidente e
un Vice Presidente.
2. Il Presidente presiede la
Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il
supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture
burocratiche del Consiglio o regionale, giusta apposite decisioni adottate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le spese necessarie per il
funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.
5. Per quanto non previsto
dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del regolamento interno del
Consiglio in quanto compatibili]
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127
della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]