ARTICOLO 1
1. La presente legge detta norma per il riordino e l' esercizio
delle funzioni in materia veterinaria, in attuazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e dei decreti di attuazione.
ARTICOLO 2
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente
riservate e attribuite alla competenza regionale in materia veterinaria.
2. In particolare, su proposta dell' assessore alla
Sanita':
a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di
verificare e assicurare, nell' ambito della programmazione regionale, l'
uniformita' degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia
veterinaria;
b) per le stesse finalita' provvede al necessario raccordo
tecnico - amministrativo tra i Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali
e quelli centrali e periferici del Ministero della Sanita', istituiti con il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
c) emana direttive in materia di igiene, sanita' e polizia
veterinaria e ne verifica l' attuazione;
d) coordina e verifica l' esercizio delle funzioni dei Servizi
Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali svolte in esecuzione delle direttive
sanitarie del Consiglio della Comunita' Economica Europea e, in particolare, di
quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite
con la legge 30 aprile 1976, n. 397 e con la legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Coordina e verifica, altresì, l' applicazione nel territorio regionale
della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione,
esportazione e transito, da e per l' estero, di animali, prodotti e avanzi
animali;
e) predispone i piani regionali di profilassi e di risanamento
del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la
corretta applicazione;
f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi
della legge 2 maggio 1977, n. 192;
g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni
di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22
della legge 14 luglio 1965, n. 963;
h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel
quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
i) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di
aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonche' di corsi di
formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la
collaborazione degli Istituti universitari, dell' Istituto Zooprofilattico della
Puglia e della Basilicata e delle Associazioni di categoria;
l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle
malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza
dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo
miglioramento;
m) indirizza e controlla l' esercizio delle funzioni delegate o
sub - delegate di cui al successivo art. 6.
3. La Giunta regionale assicura, altresì, il necessario
coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e
di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento
dello stato di salute e di produttivita' del patrimonio zootecnico da effettuare
sulla base di piani predisposti dall' assessorato all' agricoltura.
ARTICOLO 3
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il presidente della Giunta regionale:
a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il
territorio regionale o quello di piu' Comuni;
b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 2;
c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli
dalla legge, che non realizzi l' esercizio di funzioni trasferite o delegate ai
sensi della presente legge.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma
possono essere delegate all'assessore alla Sanita'.
3. L' attivita' istruttoria e preparatoria, tecnica e
amministrativa, preordinata all' emanazione dei provvedimenti di cui al presente
articolo, e' svolta dagli uffici regionali, dai presidi e dai servizi delle
Unita' Sanitarie Locali.
4. L' esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo
comma e' demandata ai Sindaci e alle Unita' Sanitarie Locali competenti per
territorio.
ARTICOLO 4
(Attribuzioni del Sindaco)
1. Il Sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria,
adotta, in materia di igiene e sanita' veterinaria, i provvedimenti
autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli gia' demandati
al veterinario provinciali e al veterinario comunale, nonche' quelli relativi
alle materie delegate di cui al successivo articolo 6 ed emana i provvedimenti
contingibili ed urgenti.
2. L' attivita' istruttoria, tecnica ed amministrativa, e'
espletata dal Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell' Unita' Sanitaria
Locale.
ARTICOLO 5 (1)
(Attribuzioni dei Comuni)
1. Le funzioni in materia veterinaria, non espressamente
attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai
Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unita' Sanitarie Locali.
2. Tali funzioni in particolare concernono:
a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive
ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
b) le indagini epizoologiche su base locale e la tutela
igienico - sanitaria degli allevamenti e dell' ambiente;
c) l' attuazione dei programmi di educazione sanitaria in
materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria;
d) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad
essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di
animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali
e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
e) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la
fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilita' degli
animali;
f) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e
avanzi animali, nonche' sullo spostamento degli animali per ragioni di
pascolo;
g) la vigilanza sull' importazione, esportazione e transito
degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla
vigente normativa;
h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle
inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
i) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l'
alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla
utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
l) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'
impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali ed antiormonali,
quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinati
all' alimentazione umana;
m) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro
impiego negli animali;
n) l' attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli
animali trasmissibili all' uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di
profilassi delle parassitosi gestiti da Enti pubblici o privato
o) la vigilanza sull' utilizzazione dei prodotti di origine
animale per la produzione opoterapica;
p) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli
alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione,
trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione
con i Servizi di Igiene Pubblica, nella fase di somministrazione;
q) la profilassi della rabbia, la lotta al randagismo e la
tenuta dell' anagrafe canina;
r) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria
attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. L' Assemblea della Unita' Sanitaria Locale, su proposta del
Comitato di Gestione, adotta il regolamento del Servizio Veterinario sulla base
delle direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Il regolamento deve essere adottato entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1)Vedi anche l'art. 44,
L.R. 25 febbraio 2010, n. 4
ARTICOLO 6
(Funzioni delegate e subdelegate ai Comuni)
1. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unita'
Sanitarie Locali:
a) Le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'
art. 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) le funzioni in materia di attivita' di medicina veterinaria
per il miglioramento e l' incremento zootecnico, nonche' di servizio diagnostico
delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale
dell' articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
c) le funzioni in materia di assistenza zooiatrica, demandate
alla competenza regionale dall' art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14.1.1972, n. 4;
d) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle
bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della
Repubblica 26.3.1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale
e in collaborazione con il Servizio di Igiene pubblica.
2. Le Unita' Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta
regionale:
- una relazione annuale sull' andamento delle funzioni
delegate;
- copia degli atti definitivi emanati nell' esercizio delle
funzioni delegate;
- ogni informazione richiesta per l' esercizio delle funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo.
3. In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di
omissione della emanazione di singoli atti inerenti all' esercizio delle
funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in
sostituzione.
ARTICOLO 7
(Attivita' delle Unita' Sanitarie Locali in materia di
veterinaria, ambiti territoriali, servizi multizonali e servizi comuni)
1. Le Unita' Sanitarie Locali esercitano le attivita' relative
alla materia veterinaria di primo livello e di pronto intervento di norma nei
distretti sanitari di base; le disposizioni concernenti il raggruppamento di
funzioni omogenee in unico Servizio nella Unita' Sanitaria Locale non si
applicano per la materia veterinaria.
2. Il Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati, tenuto
conto dei parametri di cui all' art. 16 della legge 23.12.1978, n. 833, puo'
disporre l' organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria
comprendenti ambiti territoriali di piu' Unita' sanitarie Locali, ferma in ogni
caso l' uniformita' delle prestazioni, anche specialistiche, in tutti i Comuni
interessati.
3. Le Unita' Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni per
l' esercizio di servizi comuni.
ARTICOLO 8
(Presidi multizonali veterinari)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, sono istituiti Presidi Multizonali Veterinari
con riferimento ad aree territoriali raggruppate fra loro e riferite a una
popolazione non inferiore a 500.000 abitanti, al fine di assicurare livelli
omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche e per soddisfare particolari
esigenze funzionali dei Servizi Veterinari.
2. la Giunta regionale emana direttive per il funzionamento dei
Servizi Multizonali Veterinari in conformita' delle vigenti norma in materia.
3. I Presidi Multizonali Veterinari svolgono le seguenti
attivita':
a) profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e
gestione dei canili multizonali;
b) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri
animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, ivi
compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame, nei casi
di epidemia;
c) raccolta e distribuzione, mediante appositi impianti, delle
carcasse di animali morti per malattie infettive o altra causa o sospetti di
infezione, nonche' delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al
consumo umano;
d) prevenzione e lotta contro le malattie esotiche,
organizzazione e gestione di campi e ricoveri quarantennali destinati all'
isolamento di animali in importazione;
e) vigilanza sull' assistenza veterinaria specialistica;
prevenzione e cura della sterilita' o dell'ipofecondita' e
fecondazione artificiale, secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale;
f) istituzione di Osservatori di ittiopatologia e delle
malattie delle api.
4. I Presidi Multizonali Veterinari dipendono funzionalmente
dal Servizio Veterinario delle Unita' Sanitarie Locali in cui hanno sede.
5. Responsabile del Presidio Multizonale Veterinario e' un
veterinario dirigente, che dipende funzionalmente al responsabile del Servizio
di igiene e Assistenza Veterinaria in cui ha sede.
6. Il responsabile del Presidio Multizonale partecipa, ove
necessario, alle sedute del Comitato di Gestione e dell' Ufficio di Direzione di
ciascuna delle Unita' Sanitarie Locali comprese nel territorio di competenza;
tale funzione potra' essere anche delegata dal responsabile del Servizio
Veterinario dell' area territoriale di cui l' Unita' Sanitaria Locale fa
parte.
7. La determinazione degli standards di organizzazione e del
personale dei Presidi Multizonali Veterinari e' demandata alla Giunta regionale
in conformita' del piano sanitario regionale e, in carenza, in conformita' degli
standards definiti con la presente legge con riferimento alle attivita'
stabilite dal terzo comma del presente articolo.
ARTICOLO 9
(Attribuzioni del Comitato di gestione delle Unita' Sanitarie
Locali)
1. I provvedimenti in materia veterinaria, non riservati alla
competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli
organi regionali, o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di Gestione della
Unita' Sanitaria Locale.
ARTICOLO 10
(Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell' Unita'
Sanitaria Locale)
1. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ciascuna
Unita' Sanitaria Locale ovvero del raggruppamento di Unita' Sanitarie Locali
costituite a norma del secondo comma del precedente art. 7 cura l' attivita'
istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all' esercizio delle funzioni
attribuite o delegate con la presente legge, nonche' l' esercizio della
vigilanza connessa alle funzioni stesse.
2. nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali e'
istituito un solo Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria.
3. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria si articola
nelle due aree funzionali autonome di:
a) << Sanita' animale e igiene dell' allevamento e delle
produzioni animali >>;
b) << Igiene della produzione e della commercializzazione
degli alimenti di origine animale >>, alle quali sono preposti veterinari
con la qualifica di dirigente.
A ciascuna area devono essere addetti almeno un veterinario
coadiutore e un collaboratore, oltre al necessario personale tecnico e
amministrativo.
4. Il personale veterinario e tecnico addetto alle funzioni di
vigilanza, ispettive e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui e'
destinato, le qualifiche di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, ai sensi
dell' art. 221 del Codice di Procedura Penale, secondo le procedure vigenti in
materia.
ARTICOLO 11
(Responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza
Veterinaria)
1. Il responsabile del Servizio di Igiene e assistenza
veterinaria coordina le attivita' svolte ad assicurare l' esercizio delle
funzioni in materia veterinaria secondo le direttive del Comitato di Gestione
coordina il personale addetto al Servizio, propone al Sindaco o al Presidente
del Comitato di Gestione l' adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza
in materia veterinaria.
ARTICOLO 12
(Organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza
Veterinaria)
1. Le Unita' Sanitarie Locali determinano l' organico del
personale dei rispettivi Servizi di Igiene, e Assistenza Veterinaria nel quadro
delle disposizioni del piano sanitario regionale, delle disposizioni e delle
indicazioni statali e regionali.
2. E' nominato responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza
Veterinaria il dirigente di area funzionale in possesso del maggior punteggio
per titoli da valutare secondo l' articolo 52 del DM Sanita' 30.1.1982.
3. Il veterinario dirigente di area funzionale che non e'
membro dell' Ufficio di Direzione partecipa ai lavori dello stesso per le
questioni concernenti la propria area.
4. Il veterinario dirigente di ciascuna area svolge le funzioni
di cui all' art. 4 del DPR 7.9.1984, n. 821, formula proposte per lo svolgimento
dei piani di lavoro e riferisce periodicamente al responsabile del Servizio.
5. I veterinari coadiutori svolgono le funzioni previste dall'
art. 5 del DPR 7.9.1984, n. 821. Nell' ambito di ciascuna area funzionale, con
deliberazione del Comitato di Gestione, possono essere costituite unita'
operative per specifiche attivita' o programmi particolari cui possono essere
preposti veterinari coadiutori, preferibilmente muniti di titoli specifici.
Il titolo di specializzazione e' obbligatorio per:
- la responsabilita' sanitaria dei macelli pubblici e privati,
dei macelli avi - cunicoli e dei lavoratori di sezionamento delle carni;
- la responsabilita' sanitaria dei mercati delle carni e dei
prodotti ittici.
6. I veterinari collaboratori svolgono le funzioni previste
dall' art. 6 del DPR 7.9.1984, n. 821. I collaboratori possono svolgere
attivita' temporanee nell' area diversa da quella di appartenenza.
ARTICOLO 13
(Attivita' nell' interesse dei privati)
1. I Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle Unita'
Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e
indagini per conto e nell' interesse di terzi richiedenti, in materia
veterinaria, compatibilmente con l' esigenza di assicurare l' assolvimento dei
compiti istituzionali.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le prestazioni, gli
accertamenti e le indagini che oltre i casi previsti dalla legge, possono essere
effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli
stessi, nonche' le modalita' di riscossione e la destinazione delle
somme.
ARTICOLO 14
(Sostituzione del veterinario provinciale e comunale)
1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico,
gia' demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella
materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al Servizio di igiene e
Assistenza Veterinaria dell' Unita' Sanitaria Locale.
2. Il responsabile del servizio di Igiene e Assistenza
Veterinaria dell' Unita' Sanitaria Locale sostituisce il veterinario provinciale
il veterinario comunale in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni
in cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualita' di
presidente o componente.
La Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla Sanita',
designa quale componente di commissioni di interesse regionale o provinciale, in
sostituzione del veterinario provinciale, un dirigente di area competente del
Servizio Veterinario.
ARTICOLO 15
(Programmi di profilassi obbligatoria e bonifica
sanitaria)
1. le Unita' Sanitarie Locali, tramite i propri Servizi di
Igiene e Assistenza Veterinaria, attuano i piano zootecnici di profilassi e di
miglioramento della produttivita' degli animali, nelle forme e con le modalita'
stabilite nei piano medesimi.
2. La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge
23 gennaio 1968, n. 33, provvede, d' intesa con i Servizi Veterinari delle
Unita' Sanitarie Locali, alla predisposizione dei programmi di profilassi
obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi, disciplinata dalla legge 9.6.1964, n.615 e successive modifiche,
nonche' dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla
Giunta regionale su proposta dell' assessore alla Sanita', e' presieduta da un
funzionario dei ruoli della Regione del piu' alto livello funzionale cui sia
attribuita funzione di coordinamento nell' area della sanita', ovvero da un
responsabile di Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dipendente dal
Servizio Sanitario.
4. Le Unita' Sanitarie Locali, qualora non possano assicurare
con veterinari dalle stesse dipendenti l' esecuzione dei programmi di profilassi
e di bonifica sanitaria di cui ai precedenti commi, possono provvedere
avvalendosi di medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e
iscritti all' Albo professionale, prescelti previa pubblicazione di avviso
pubblico e predeterminazione di criteri di valutazione improntati alla normativa
per il concorso di assunzione.
ARTICOLO 16
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata)
1. L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata e' struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni
e delle Unita' Sanitarie Locali.
2. L' Istituto conserva la propria natura giuridica di ente
sanitario di diritto pubblico in conformita' a quanto disposto dalla vigente
legislazione.
3. L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le Sezioni
diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai Servizi Veterinari
delle Unita' Sanitarie Locali, ai Servizi Veterinari Multizonali e ai Servizi
per l' Igiene Pubblica e per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro e delle Unita' Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e
la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento
alle zoonosi, nonche' per l' igiene degli alimenti di origine animale e dei
mangimi per la zootecnia.
4. L' Istituto assolve, altresì, ogni altro compito e svolge i
programmi di ricerca che possono essere affidati dal ministero della Sanita' e
dalla Regione.
5. Le Sezioni diagnostiche provinciali e dell' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell' Istituto stesso e non
possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unita' Sanitarie Locali.
ARTICOLO 17
(Norma finale)
1. Nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, il
Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua l' Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito
va istituito l' unico Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria per l' intero
territorio comunale. In mancanza, provvede la Giunta regionale. sentita la
competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 18
(Norma transitoria relativa alle piante organiche)
1. In attesa dell' approvazione del piano sanitario regionale,
le Unita' Sanitarie Locali, con provvedimento del Comitato di Gestione da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determinano le piante organiche dei Servizi di Igiene e Assistenza
Veterinaria, con riferimento a quanto previsto dall' art. 10, comma III, della
presente legge e sulla base dei seguenti indici funzionali:
<< area funzionale della sanita' animale e igiene dell'
allevamento e delle produzioni animali >>
- un veterinario per ogni 2.000 grossi capi bovini/equivalenti
per le zone di montagna;
- un veterinario per ogni 2.500- 3.000 grossi capi bovini/
equivalenti per le zone di collina;
- un veterinario per ogni 5.000- 6.000 grossi capi bovini/
equivalenti per le zone di pianura;
- un tecnico veterinario (operatore professionale collaboratore
e coordinatore - personale di vigilanza e ispezione) ogni 3.000 grossi capi
bovini;
- un agente tecnico per ogni 5.000 grossi capi bovini/
equivalenti.
Ai fini delle equivalenze di cui sopra si adottano i seguenti
criteri:
- un bovino/ equino adulto (oltre i due anni) = un capo grosso
- tre vitelli, tre annutoli, tre suini = un capo grosso
- sei ovini o caprini = un capo grosso
- cinquecento polli/ conigli = un capo grosso
Per le prestazioni di controllo e vigilanza veterinaria degli
animali di affezioni o altri nelle Unita' Sanitarie Locali con piu' di 100.000
abitanti deve essere previsto un veterinario, un tecnico veterinario e un agente
tecnico sino a 250.000 abitanti e per le frazioni superiori a 250.000 abitanti.
<< Area funzionale dell' igiene e della produzione e
commercializzazione degli alimenti di origine animale >>
- un veterinario - un tecnico veterinario (operatore
professionale collaboratore o coordinatore - personale di vigilanza e ispezione)
ogni quaranta impianti tra spacci, locali di macellazione, laboratori di
trasformazione di alimenti di origine animale e macelli artigianali con
operativita' non continuativa nelle zone di montagna;
- un veterinario - un tecnico veterinario ogni settanta
impianti come sopra descritti nelle zone di collina;
- un veterinario - un tecnico veterinario ogni cento impianti
come sopra descritti nelle zone di pianura.
Per gli impianti di macellazione di tipo industriale:
bovini sino a 20- 30 capi/ h n. 2 veterinari; oltre 30 capi/ h
n. 1 veterinario;
- suini sino a 60 capi/ h n. 2 veterinari; oltre 60 capi/ h n.
1 veterinario;
- pollame e conigli n. 1 veterinario per tempi di effettiva
macellazione in relazione all' orario contrattuale di lavoro.
Per i mercati ittici istituiti ai sensi della legge 25.3.1959,
n. 125: 1 veterinario coadiutore o collaboratore, oltre il direttore del
mercato.
Per il personale ausiliario (agente tecnico) e tecnico
veterinario si osserva il parametro di una unita' per ogni unita' di personale
veterinario.
2. Ai parametri indicati nel precedente comma e' consentito
derogate, con provvedimento motivato del Comitato di Gestione delle Unita'
Sanitarie Locali e per particolari esigenze, in relazione al numero e alla
dislocazione degli allevamenti alle condizioni della viabilita', al numero e
alla dislocazione degli impianti di macellazione e alla natura continuativa o
saltuaria del Servizio, tenendo conto delle esigenze inerenti le prestazioni
integrative di quelle ispettive, la vigilanza sanitaria, l' educazione sanitaria
del consumatore.
3. Nella prima applicazione della presente legge l' organico
minimo del personale veterinario delle due aree e' individuato in un veterinario
dirigente, un veterinario coadiutore e un veterinario collaboratore per ciascuna
area.
4. Il rapporto tra veterinari coadiutori e veterinari
collaboratori, qualora la dotazione organica complessiva del servizio lo
consenta, e' di 1 a 2.
5. Nei casi in cui si verifichi una temporanea carenza nel
personale veterinario di una delle due aree le relative funzioni possono essere
svolte dall' altra unita' operativa, utilizzando il personale in servizio con i
criteri di mobilita' previsti dalla normativa dettata dall' Accordo Nazionale di
Lavoro.
6. L' organico complessivo minimo del personale amministrativo
del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ogni Unita' Sanitaria Locale
e' costituito da un collaboratore amministrativo, da un assistente
amministrativo e da un coadiutore amministrativo, poste alle dipendenze
funzionale del responsabile del Servizio;
In relazione alle dimensioni complessive del Servizio, l'
organico del personale amministrativo potra' essere aumentato, con provvedimento
motivato dell' Unita' Sanitaria Locale.
7. Per le assunzioni temporanee di personale ausiliario
necessario per il contenimento degli animali e per esigenze stagionali, le
Unita' Sanitarie Locali osserveranno le disposizioni dell' art. 8 del DPCM
27 dicembre 1988.
8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, approva le piante organiche dei Servizi Veterinari delle Unita'
Sanitarie Locali e autorizza le necessarie assunzioni.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. I dipendenti regionali di ruolo addetti, alla data del
31.12.1987, agli uffici centrali e periferici del Servizio Veterinario
regionale, in possesso della Laurea in Veterinaria, possono chiedere, con
domanda da presentare al Presidente della Giunta regionale entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti
nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Gli stessi sono iscritti nei ruoli secondo le tabelle di
equiparazione previste dal DPR 20.12.1979, n. 761 sulla base della qualifica
funzionale maturata alla data del 20.12.1979.
3. Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta
regionale, alle Unita' Sanitarie Locali, in relazione alle carenze di organico.
ARTICOLO 20
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge
si fa fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma dell' art. 51
della legge 23.12.1978, n. 833 e successive modificazioni.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.