ARTICOLO 1
Art. 1
Finalità.
1. Per la ripresa dell'efficienza produttiva
delle aziende agricole e in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori
diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione, la
Regione, a norma della legge 8 novembre 86, n. 752, può concedere il contributo
sugli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per
la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per
mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al
miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche
e/o per infezioni agli allevamenti.
2. I mutui ammissibili al beneficio del concorso
regionale non potranno essere superiori nell'ammontare all'esposizione
complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986.
3. Le operazioni creditizie poste in essere in
applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito
agrario; esse sono assistite da fidejussioni del fondo interbancario di garanzia
di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 2
Presentazione
domanda.
1. I soggetti di cui al precedente art. 1
dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla
presente legge all'Assessorato regionale all'agricoltura entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le istanze di cui al precedente comma possono
trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dando
priorità alle aziende familiari diretto-coltivatrici e in progressione inversa
all'ammontare delle esposizioni.
Art. 3
Contributi.
1. I mutui di cui alla presente legge,
ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato
nella misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata norma
della legislazione nazionale vigente.
2. Per i mutui di durata decennale il tasso
agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al precedente comma aumentato di
un punto.
3. Per i mutui di ammortamento quindicennale il
tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma del presente articolo
aumentato di 1,5 punti.
4. Il concorso regionale negli interessi di
ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale
determinata a tasso di riferimento e in vigore nel bimestre in cui viene a
cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento
determinata a tasso agevolato autorizzato e in vigore nel bimestre in cui verrà
a perfezionarsi l'operazione di mutuo.
5. Eventuali periodi di prefinanziamento non
sono ammissibili a tasso agevolato.
Art. 4
Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 0113030 del
bilancio di previsione 1989, che presenta la disponibilità di L. 5.000.000.000.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con
gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1989-1991 all'Obiettivo 01
Sub 01 - 03 "Strutture agricole", che presenta la disponibilità di L.
63.697.600.000.
Art. 5
Norma
finale.
1. Per quanto non contemplato nella presente
legge, valgono le norme di cui al R.D. 2 luglio 1927, n. 1509, convertito con
modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del Regolamento di attuazione
approvato con D.M. 23 gennaio 1928 e successive modificazioni e integrazioni.