TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 30), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Istituzione.
[1. È istituita, a norma
dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell'art. 20 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per l'approfondimento
dell'esame dei problemi concernenti la riforma dell'ordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da
tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi] .
Art. 2
Compiti.
[1. La Commissione provvede ad
approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme
statutarie e regolamentari:
- per l'adeguamento
dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia
nell'obiettivo di rafforzarne l'essenziale carattere di istituto di democrazia
politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;
- per l'individuazione di
criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestività alla produzione
degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle
iniziative;
- per il raccordo operativo
delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica
azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione riferisce al
Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni
definitive al concludersi della legislatura] .
Art. 3
Funzionamento.
[1. Il Presidente del Consiglio
regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella
riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vicepresidenti.
2. Il Presidente presiede la
Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il
supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del
Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e
nominati secondo la normativa regionale vigente.
4. Le spese necessarie per il
funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio
regionale.
5. Per quanto non previsto
dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del
Consiglio in quanto compatibili] .
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .