Articolo unico
1. In occasione di manifestazioni di particolare interesse e
di notevole rilevanza istituzionale, per le caratteristiche e le finalità
perseguite, può essere richiesta, dagli enti e associazioni interessate, la
concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale (1).
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di
Presidenza, valutata la natura e verificata la finalità della manifestazione,
con atto motivato, concede il richiesto patrocinio.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R.
15 novembre 2007, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «1. In occasione di manifestazioni di
particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale, per le
caratteristiche e le finalità perseguite, che si svolgono nel territorio della
Regione, può essere richiesta dagli enti ed associazioni interessate, la
concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio regionale.».